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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/09/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2025 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA NAZIONALE, 38, TORREGROTTA presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA
PAVASILI, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA MACEO 254, TERME VIGLIATORE presso lo studio dell'Avv.
VINCENZO MANDANICI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2025 conveniva in Parte_1 giudizio e premetteva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con la resistente in data 12.09.2012 in Barcellona
Pozzo di Gotto;
- che dalla predetta unione nascevano (19.3.2014) e (24.7.2017); Per_1 Per_2
- che con sentenza del Tribunale intestato, depositata il 24 marzo 2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- di essere disposto a mantenere l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali territorialmente competenti con domiciliazione presso la madre nella casa coniugale, nonché a continuare a versare il mantenimento per i figli, determinato in euro 250,00 ciascuno;
- che la resistente risultava dotata di piena capacità lavorativa così come dimostrato dalla coltivazione abusiva di piantine sul terrazzo, commercializzate e quindi fonte di reddito. Inoltre, aveva ottenuto la qualifica professionale di OSS e di OSA, titoli validamente spendibili nel settore sanitario e percepiva reddito di inclusione per una cifra pari ad euro 750,00 mensili e la metà dell'assegno unico universale per i figli.
Di contro, il ricorrente, percepiva uno stipendio di circa 1750,00 euro mensili da cui si dovevano sottrarre: euro 450,00 per il mutuo relativo alla casa coniugale, euro 500,00 per il mantenimento dei due figli, 150,00 euro per il mantenimento della CP_1 nonché il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dalla prole e le spese di trasporto da e verso Montalbano Elicona ove lavora, mentre risiede con i propri genitori.
- Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in data 12.09.2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto alle condizioni stabilite nel ricorso per separazione giudiziale;
Confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra
ove viene, altresì, previsto che la stessa vi dimori con i propri Controparte_1 figli;
Disporre che il sig. versi in favore dei figli assegno di Parte_1 mantenimento dell'importo di complessivi euro 500,00 (mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Disporre che il sig. non debba versare alla sig.ra Parte_1
alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 stessa posto che ella gode di piena capacità lavorativa e percepisce redditi ben superiori a quelli del marito;
Disporre che le visite del sig. ai propri figli Parte_1
Per_
e proseguano con le medesime modalità già disposte nella sentenza di Per_2 separazione disponendo che venga, però, garantita nei confronti del una certa Pt_1 flessibilità atteso che l'attività lavorativa dello stesso si svolge su turni che potrebbe subire impreviste variazioni […] con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
la quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle
[...] medesime condizioni previste nella sentenza di separazione.
Quanto alla propria situazione economica parte resistente rappresentava: che quello della coltivazione delle piante in terrazzo, altro non era che un hobby;
di non percepire più l'assegno di inclusione (il quale era quantificato in euro 198,00 e non
750,00 come indicato dal ricorrente); di non riuscire a reperire nessuna attività lavorativa seria, remunerativa e costante nel tempo che si possa conciliare con il ruolo di madre che si occupa a tempo pieno dei figli.
All'udienza del 18 settembre 2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice, sentite le parti comparse personalmente e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del
24.03.2022.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Emerge che l'unico profilo in contestazione tra le parti riguarda l'attribuzione o meno a parte resistente dell'assegno divorzile a carico del Pt_1
Segnatamente, chiedeva di revocare l'obbligo previsto nella Parte_1 sentenza di separazione di contributo al mantenimento della moglie, mentre la CP_1 ne chiedeva la conferma.
In proposito va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Sul punto, l'art. 5, VI co., L. 898/70 stabilisce che con la sentenza che pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Tale disposizione di legge è stata oggetto della nota pronuncia n. 18287/18 della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che innovando rispetto ai precedenti orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: “L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Come successivamente precisato da Cass. Civ. n. 21234/2019, poi: "Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze". Sulla scorta di tale orientamento, dunque, la Suprema Corte ha superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione circa l'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, ciò che precedentemente, come noto, imponeva l'accertamento dell'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente alla luce del parametro del tenore di vita familiare e, quindi, solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, la valutazione di uno o di più dei criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 citato.
Il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è, ora, definitivamente superato.
Viene, invece, evidenziata la natura composita dell'assegno divorzile, così da valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati dalla legge, riconoscendo allo stesso natura: principalmente, assistenziale, fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi”; eventualmente compensativa – perequativa, in considerazione del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner;
ulteriormente, risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Il parametro della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ora viene riferito: "sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge"
Applicando i principi sopraindicati al caso di specie, non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
ha dichiarato di percepire circa 1.750,00 euro al mese da cui Parte_1 vengono sottratti 430,00 euro per il pagamento integrale della rata del mutuo acceso per l'abitazione familiare, abitata dalla unitamente ai figli, nonché 500,00 euro di CP_1 mantenimento per i figli minori (v. atto introduttivo del giudizio). Il ricorrente ha depositato la certificazione unica relativa agli anni 2023 e 2024 ove risulta una media reddituale annua di euro 26.000,00 (cfr. allegati al ricorso introduttivo). ha depositato la certificazione unica relativa gali anni Controparte_1
2022, 2023 e 2024 da cui alla voce “altri dati” si attesta che il reddito annuo percepito è stato in media di euro 8.000,00. Inoltre, la resistente ha dichiarato di non lavorare e di di non aver mai lavorato, di non essere alla ricerca di un lavoro perché vorrebbe dedicarsi alla gestione dei figli (v. verbale udienza 18.9.2025). Ella, tuttavia, non ha versato in atti alcuna documentazione fiscale utile a confrontare la veridicità delle predette dichiarazioni, dunque, non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante, in quanto non ha provato nulla riguardo all'attuale condizione economica. La documentazione fiscale riporta esclusivamente delle somme che la resistente ha percepito a titolo di redditi esenti, in cui ben potrebbe rientrare il contributo governativo dell'assegno di inclusione. Sul punto, la si è limitata ad affermare di non CP_1 percepirne più le somme, erogate dallo Stato, senza specificare da quanto tempo né il motivo, omettendo, inoltre, di depositare l'autocertificazione reddituale. Invero, nel luglio 2024 dichiarava ai servizi sociali di percepire reddito di inclusione per la cifra pari ad euro 650,00 mensili più metà dell'assegno unico.
Ed ancora, parte resistente non ha dato evidenza di ragioni oggettive che le abbiano precluso la possibilità di dotarsi in modo autonomo di ulteriori mezzi di sostentamento e, anzi, è ancora in giovane età avendo appena 40 anni, si è diplomata al liceo scientifico, ha ottenuto delle qualifiche professionali facilmente spendibili quali
OSS e OSA nel territorio di riferimento, possiede la patente di guida e si sposta tranquillamente dal luogo dove vive, ovvero Maloto, che è una frazione di Barcellona
Pozzo di Gotto, al centro città per curare le esigenze dei figli, potendolo ben fare anche qualora si impegnasse realisticamente nella ricerca di un'attività lavorativa, a nulla rilevando ai fini della decisione le doglianze sostenute anche in sede di audizione personale in ordine alla difficoltà di spostamento in eventuali sedi di lavoro in città, atteso la modesta distanza della propria abitazione dal centro.
Inoltre, la resistente non ha provato, non articolando sul punto alcuna richiesta istruttoria, la sussistenza di eventuali aspettative professionali sacrificate per l'impostazione della vita coniugale e familiare, né ha provato di avere contribuito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Di contro, tanto da quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali che seguono il nucleo familiare e dalle dichiarazioni dalla stessa rese in udienza (cfr. verbale del
18.09.2025), la resistente ritiene di voler svolgere un lavoro che le piace e di non avere alcun obbligo di lavorare. Dagli atti emerge, invero, che la svolge una, CP_1 seppur modesta attività lavorativa, legata alla coltivazione di piante grasse, un “hobby” che nei mesi primaverili le consente di “guadagnare qualche centinaio di euro” (v. verbale udienza del 18.09.2025). Invero, dalla documentazione agli atti, emerge che la stessa ha installato “in terrazza una serra per la coltivazione di piante che cura e vende per conto proprio e per conto di altre persone che hanno delle serre e coltivazioni, a suo dire, fuori dal territorio barcellonese” (v. relazione dei SS allegata al ricorso introduttivo) e che la stessa, almeno sino al luglio dello scorso anno, fosse funzionante e attiva.
Inoltre, la resistente ha dichiarato che la scelta di non lavorare durante il percorso di vita matrimoniale è stata una scelta familiare condivisa. Cosicchè deve ritenersi che alcuna aspettativa professionale sia stata sacrificata in costanza di matrimonio.
Sulla scorta di tali elementi, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente va rigettata.
Conferma, per il resto, le disposizioni previste nella sentenza di separazione n.
509/2023 pubblicata il 25.05.2023.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della parziale adesione della resistente alle domande del ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare parzialmente tra le parti le spese processuali, nella misura ritenuta equa e congrua di metà, mentre l'altra metà va posta a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ai fini della decisione.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barcellona Pozzo di Gotto, in data 12.09.2012 da e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune al Controparte_1
n. 94, parte 2, serie A, anno 2012;
- rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
- conferma, nel resto, la sentenza di separazione n. 509/2023 pubblicata il
25.05.2023;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto
Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
- condanna alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute da , che liquida – già parzialmente compensate per metà – in € Parte_1
49,00 per spese vive ed € 1.452,50 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di consiglio del
18/09/2025.
Il Giudice est.
Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.