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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza di discussione del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 1131/2023 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Ranieri con Parte_1
domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cialella ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Caianello, alla Via Montano dei Rossi;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia n.
405/2022, pubblicata in data 30 novembre 2022, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: a) dichiarare ammissibile e proponibile il presente gravame;
b) ritenere fondata l'impugnazione de qua, per le eccezioni e deduzioni ut sopra esposte, da ritenersi altrettanti motivi di appello;
c) accogliere le eccezioni formulate in primo grado, per le argomentazioni difensive, attività espletate e conclusioni rassegnate nella fase del giudizio di prime cure, da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte e per l'effetto ritenere che la datrice ha interamente corrisposto tutte le somme dovute alla lavoratrice;
d) in via subordinata, ove ritenuto necessario ai fini della prova dell'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ritenere Parte ammissibile e per l'effetto consentire alla di deferire il giuramento decisorio all'odierna appellata così come richiesto al capo 3); e) in riforma dell'impugnata decisione, accogliere tutti i capi indicati in appello;
f) condannare parte soccombente alle competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Maddalena Ranieri.
CONCLUSIONI APPELLATA: Voglia l'On.le Giudice adito, contraris reiectis, così provvedere:
In via PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE respingere l'appello e provvedere alla condanna con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Fatto e diritto
1 ricorre, in data 25 ottobre 2018, al giudice del lavoro del Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia rappresentando:
- di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato dall'8 settembre 2017 al 7 dicembre 2017, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, con orario a tempo pieno;
- di essere stata nuovamente assunta dalla società convenuta con ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato dal 24 gennaio 2018 al 23 luglio 2018 con orario part time;
- di avere rivestito la qualifica di addetta alla vendita dei biglietti, inizialmente inquadrata al livello
2 del CCNL di categoria autorimesse e noleggi e successivamente inquadrata al livello C4 del medesimo CCNL;
- di essersi volontariamente dimessa in data 19 giugno 2018.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduce di aver lavorato per un numero di ore superiore a quelle contrattualmente previste, di aver diritto al superiore inquadramento nel livello B3 del CCNL applicato e di non aver percepito nulla a titolo di retribuzione del mese di giugno 2018, lavoro straordinario, festività e lavoro notturno, trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso conclude chiedendo: «1) Previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 08 settembre 2017 al 19 giugno 2018, condannare parte resistente, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.436,85 per le causali di cui in premessa analiticamente indicate sub lettera l), t.f.r, la mensilità di aprile
2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria con riserva di agire in separato giudizio per il
2 risarcimento dei danni derivanti dal mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in maniera proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto;
2) condannare, altresì, parte resistente al pagamento di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari».
2. Regolarmente citata, la convenuta si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Parte All'udienza del 4 dicembre 2019 il difensore della rappresenta che “Parte resistente si dichiara disponibile a conciliare la presente controversia per l'importo di 1500,00 euro, comprensivo di quanto risultante dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 194/19, oltre contributo spese.”.
Stante il mancato accoglimento, da parte ricorrente, della proposta conciliativa, il Tribunale procede all'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale.
3.All'esito il Tribunale pronuncia sentenza con cui respinge tutte le richieste di parte attrice, tranne quella per il pagamento del t.f.r. dovuto per il primo ed il secondo rapporto di lavoro, per
Parte complessivi € 885,45, somma al cui pagamento condanna la .
Condanna la società convenuta, altresì, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite liquidati – secondo lo scaglione di valore fino a € 1.100 – in complessivi € 737,15, di cui € 96,15 a titolo di spese generali e € 641,00 a titolo di compensi.
Per quanto di interesse del presente giudizio d'appello, la sentenza impugnata così motiva: <
8. In conclusione, spetta alla ricorrente esclusivamente il trattamento di fine rapporto, rilevato che la ricorrente ha dedotto di non averlo percepito e la società non ha allegato, né provato, il relativo pagamento. Sulla base delle buste paga in atti, spetta pertanto alla ricorrente a tale titolo
l'importo di € 491,93 per il primo rapporto lavorativo e di € 393,52 per il secondo periodo, per un totale pari ad € 885,45.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
9. Alla luce delle considerazioni svolte la società convenuta, che non ha provato come su o onere di aver corrisposto alla lavoratrice tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 885,45 per i titoli indicati oltre accessori come specificato.
3 10. Le spese di lite possono essere compensate in misura pari a un terzo considerato il parziale accoglimento del ricorso, dovendo porsi la restante parte a carico della società, soccombente.
Le spese sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore inferiore a euro 1.100,00.>>.
Parte 4.Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello la impugnando il solo capo della sentenza che ha riconosciuto il debito per il t.f.r. e l'ha condannata al relativo pagamento.
Deduce che il pagamento relativo al t.f.r. del primo rapporto era stato provato dalla ricevuta di pagamento sottoscritta dalla e depositata in allegato alla memoria difensiva del primo CP_1
grado.
Riguardo al t.f.r. del secondo rapporto, deduce che già in corso di causa aveva rappresentato l'inammissibilità di tale domanda, atteso che la relativa somma era stata oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al n. 1363/2019, accolto dal Tribunale di Civitavecchia (decreto ingiuntivo n. 194/2019), sicché all'udienza del 4 dicembre 2019 aveva avanzato una proposta conciliativa di € 1.500,00, importo “comprensivo di quanto risultante dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 194/19, oltre contributo spese”.
Evidenzia che, stante la mancata accettazione di controparte, aveva immediatamente provveduto al pagamento della sorte del monitorio, sicché nessun credito vantava la alla data della CP_1
pronuncia.
Si duole, infine, dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite emessa a suo carico dal
Tribunale di Civitavecchia.
5.Si costituisce in appello la che osserva che il pagamento del t.f.r. è avvenuto a seguito CP_1
di proposizione di decreto ingiuntivo richiesto ed emesso in data successiva rispetto al ricorso
Parte ordinario ex articolo 409, per tali motivi sussiste la soccombenza in capo alla quanto meno per il pagamento delle spese processuali.
Richiama, quindi, l'articolo 91 c.p.c. che disciplina il principio generale delle spese di lite liquidate a carico del soccombente.
Evidenzia che, nel caso di specie - come ammesso dalla stessa controparte - il pagamento del decreto ingiuntivo è avvenuto soltanto in data 17 dicembre 2019.
6. L'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
6.1. In primo luogo, si osserva che, come correttamente evidenziato dall'impugnata pronuncia, sia Parte nella memoria difensiva sia nelle note autorizzate del primo grado la non ha rappresentato di
4 avere provveduto al pagamento del t.f.r., né ha richiamato l'avvenuta produzione della ricevuta del pagamento.
E' vero che ha prodotto la ricevuta del 10 gennaio 2018 relativa al versamento del t.f.r. per il primo rapporto di lavoro, ma detta ricevuta era confusa in mezzo ad altre unitamente prodotte come doc. 4 recante l'indicazione “ricevute acconti su retribuzione”.
Ha affermato, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che <Nel caso di specie nel ricorso per cassazione del …, invece, oltre a non evidenziarsi il contenuto di documenti – suscettibili di comprovare, nell'attività in concreto svolta dal …, i requisiti per il riconoscimento della qualifica di funzionario – non si è specificato che nell'atto introduttivo della lite i suddetti documenti fossero stati esibiti in comunicazione come vuole il disposto dell'art. 414 c.p.c., non valendo ai fini dell'osservanza di tale norma neanche la “mera allegazione” di documenti all'atto iniziale della controversia, che non si accompagni al recepimento in detto atto del loro contenuto nella parte capace di attestarne la rilevanza ai fini decisori>> (Cass. 21032/2008).
Parimenti, l'odierna appellante dopo l'udienza del 4 dicembre 2019 non risulta avere allegato, nelle note autorizzate, l'avvenuto pagamento del decreto ingiuntivo n. 194/2019 relativo al t.f.r. del secondo rapporto di lavoro, né risulta avere prodotto in giudizio la relativa prova, di cui non vi è traccia nel fascicolo telematico del primo grado del giudizio, prova prodotta solamente con l'atto d'appello.
6.2. In ogni caso, il Collegio deve dare atto che non c'è contestazione di parte appellata sull'avvenuto pagamento degli importi relativi ad entrambi i t.f.r.
Sicché, nonostante le carenze difensive di parte appellante, è accertato l'avvenuto pagamento delle somme dovute per il t.f.r. relativo ai due rapporti di lavoro.
Per tale capo della decisione l'appello merita, quindi, accoglimento. Parte 6.3. Infondata è, invece, la doglianza della relativa alla condanna al pagamento delle spese del processo di primo grado.
Il pagamento del t.f.r. relativo al secondo rapporto di lavoro è, infatti, certamente avvenuto in data
17 dicembre 2019, successiva a quella di instaurazione del giudizio (in data 25 ottobre 2018), sicché su tale capo della domanda introduttiva, su cui è intervenuta la cessazione della materia del contendere nel corso del primo grado di giudizio, comunque ai fini delle spese va valutata la soccombenza virtuale della società appellante (che, si rammenta, nemmeno ha offerto al Tribunale di Civitavecchia la prova del suddetto pagamento).
Le spese sono state correttamente liquidate in base al principio del DM 55/2014 sull'ammontare della somma attribuita alla parte vincitrice, applicando quindi lo scaglione di valore fino a €
5 1.100,00, in cui rientra la somma per il secondo t.f.r. rispetto alla quale vi è soccombenza virtuale
Parte della , sicché la doglianza è priva di fondamento.
7. Le spese dell'odierno giudizio d'appello possono essere interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di t.f.r., sia per il primo rapporto di lavoro cessato al 31 dicembre 2017, sia per il CP_1
secondo cessato al 19 giugno 2018.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso all'udienza del 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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