Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15495 del 2024 RG Lav./Prev.
TRA
CF , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Gattuso Parte_1 C.F._1
e con questi elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Annunziatella n.
23, come da procura versata in atti
-Ricorrente
E
–I. , C.F. – in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
-Resistente
Oggetto: TFR ed ultime tre mensilità Fondo di Garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società dal 11.04.2022 al 24.06.2024, data in cui il CP_3 rapporto di lavoro si concludeva per dimissioni;
che, non avendo ricevuto il pagamento delle ultime mensilità e del TFR, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata ingiunzione di pagamento n. 32/2023, non opposta e dichiarata definitivamente esecutiva;
che con sentenza RG 17/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della soc. che egli presentava domanda di CP_3 insinuazione al passivo del fallimento della predetta società ed era ammesso per i seguenti crediti privilegiati ex art. 2751 bis n.1 c.c.: € 1.853,69 lordi di cui € 328,63 per TFR ed €
1.525,06 per retribuzioni come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data
12.03.2024, allegato agli atti;
che in data 15.04.2024 presentava all' domanda di CP_4 intervento del Fondo di Garanzia per la somma indicata, a lui spettante a titolo di TFR e ultime tre mensilità; che la domanda e il successivo ricorso gerarchico erano rimasti senza esito.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, di : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del TFR e delle
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per l'effetto condannare l , in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del T.F.R. maturato, per la somma complessiva lorda € 1.853,69 lordi di cui € 328,63 lordi per TFR ed € 1.525,06 lordi per retribuzioni oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo”; con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva l che eccepiva l'improcedibilità del ricorso in mancanza, nella fase CP_4 amministrativa, di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione, nello specifico il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale ovvero il rifiuto di compilazione da parte di quest'ultimo; concludeva, quindi, per l'improponibilità della domanda con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
Va, anzitutto, ricostruito l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del
Fondo appositamente istituito presso l' . CP_4
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente CP_ prevede la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 3 ottobre
2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del
Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Pure Cass. 21 dicembre 2001 n. 16155 rileva come a proposito del Fondo di garanzia, istituito in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte Costituzionale e alla necessità di maggiori garanzie sottolineate dalla Direttiva CEE n. 987 del 20 ottobre 1980, si sia fatto riferimento all'esigenza di "socializzazione del rischio dell'insolvenza".
Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che “Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia. L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; l'art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda al CP_ comitato provinciale dell' di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di CP_1 fine rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica
2 dell'istituto, dettata dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è CP_ istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata” (Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183).
Dunque, come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, è necessaria la ricorrenza dei requisiti a) dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio
2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n. 27467) - e b) dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo
(Cass., 16617/2011; 12971/2014; 17643/2020).
La Corte di legittimità, più di recente, ha pure specificato che "il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass. nn. 1887/2020;
4061/2021; 39157/2021).
Ciò in quanto il diritto alla prestazione del Fondo nasce, in forza del rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, e si realizza necessariamente a seguito di una domanda amministrativa che può essere presentata soltanto dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile (in base a verifica, tanto del Tribunale fallimentare in esito all'istruttoria prefallimentare: Cass., n. 21734/2018; tanto, in via incidentale, del giudice adito per l'erogazione della prestazione previdenziale: Cass., n. 1887/2020; n. 11531/2020) o perchè
3 il lavoratore, insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo (Cass., n. 1886/2020), sempre che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., n.
7350/2021).
Ciò premesso, deve rilevarsi che le difese spiegate dall' in memoria difensiva sono CP_4 alquanto generiche essendosi l limitato a dedurre l'improponibilità della domanda, CP_1 non avendo il ricorrente allegato a corredo della domanda amministrativa tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione previdenziale de qua.
Tuttavia, dalle risultanze documentali in atti risulta acclarato che l'istante vanta alla cessazione del rapporto di lavoro con la un credito per TFR pari ad € 328,63 CP_3
e vanta altresì gli ulteriori crediti di € 1525,06 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, per complessivi euro 1853,69 lordi, riconosciuti in sede fallimentare come da decreto di esecutorietà di ammissione allo stato passivo versato in atti (v. Giudice Delegato Trib.
Torre Annunziata sez. Fall. decreto 12.03.2024, prod. ric.).
Risulta quindi provato per tabulas l'ammontare del credito vantato dal a titolo di tfr Pt_1 perché giudizialmente accertato nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico della datrice di lavoro.
Quanto agli ulteriori crediti oggetto di causa, com'è noto il D.lgs. n. 80/1992 – art. 2, comma 5 – ha esteso la garanzia del fondo istituito presso l anche ai crediti retributivi CP_4 maturati e non corrisposti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
ciò purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in Tribunale del relativo ricorso.
Segnatamente, l'art.2 del d.lgs n. 80/92 statuisce che “spetta ai dipendenti di imprese fallite il pagamento di crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento determinante l'apertura della procedura concorsuale. Il pagamento è effettuato dal Fondo di Garanzia istituito presso l ai CP_4 sensi della legge n. 297/82”.
Vi rientra il credito relativo alle retribuzioni non pagate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, corrispondenti alle mensilità da aprile a giugno 2022.
Ed invero, il "dies a quo" del periodo di dodici mesi, precedente l'insolvenza del datore di lavoro, e nel quale debbono essere maturati i diritti del lavoratore affinché possano essere soddisfatti dal fondo di garanzia previsto dalla legge 297/82, va individuato non già nella data della sentenza dichiarativa del fallimento/liquidazione giudiziale, ma nella data in cui il lavoratore interessato ha presentato una qualsiasi istanza giurisdizionale volta a ottenere la tutela dei propri diritti (così Cassazione civile, sez. lav., 1 febbraio 2005, n. 1885; Cass.
26 ottobre 2007, n. 22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n.
2166; Cass. 29 luglio 2020, n. 16249; Cassazione civile sez. VI, 15/12/2021, n.40178).
Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che l'iniziativa giudiziaria del ricorrente era attuata entro l'anno dalla maturazione dell'ultima mensilità rivendicata (giugno 2022), attraverso la domanda monitoria avanzata in data 15.12.2022, avente ad oggetto i crediti di lavoro maturati e non riscossi nei confronti di definita con decreto ingiuntivo CP_3 del GL del Trib. Torre Annunziata n. 32/2023 del 19.01.2023 ( v. ricorso e decreto ingiuntivo in atti).
4 Quanto agli interessi, il comma 5 dell'art 2 D.lvo 80/1992 recita:
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
Il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la necessità di riconoscere gli interessi e la rivalutazione a decorrere dalla domanda amministrativa.
Va, pertanto, riconosciuto il credito dell'istante, per le causali di cui si è detto, nei confronti dell' che va, dunque, condannato al pagamento della somma specificata in CP_4 dispositivo, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda amministrativa al saldo.
E' appena il caso di precisare, quanto alle difese dell' circa la mancata allegazione CP_1 alla domanda di liquidazione avanzata nei confronti del , Parte_2 vale a dire la dichiarazione a cura del Responsabile della procedura, che tutte le informazioni reperibili dall'Ente attraverso la dichiarazione in questione (natura e importo dei crediti, tipologia e stato della procedura concorsuale, verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare etc.) era già state fornite dall'interessato con gli ulteriori documenti allegati all'istanza ( buste paga, decreto ingiuntivo, ammissione allo stato passivo e decreto di esecutorietà dello stesso), tra i quali peraltro era compresa la richiesta rivolta al Curatore del fallimento di CP_3 compilazione del menzionato mod. sr52, rimasta senza esito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_4
dell'importo di Euro 1853,69 lordi per le causali di cui in parte motiva oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla data della domanda amministrativa al saldo;
l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00 a titolo di Controparte_5 CP_4 onorario, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Napoli, 4.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa G. Gagliardi
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