Ordinanza cautelare 22 luglio 2020
Sentenza 29 novembre 2021
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Parere definitivo 31 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 11 maggio 2026
FATTO E DIRITTO I sig.ri D.S. e B. sono proprietari di un fabbricato costruito su di un'area di loro proprietà, assentito con concessione edilizia n. 10 del 2 agosto 2001, sul quale hanno eseguito modifiche in virtù della concessione in variante n. 12 del 6 febbraio 2002. A seguito dell'annullamento di tali provvedimenti con sentenza del T.A.R. Campania n. 3590 del 17 giugno 2002 per mancato rispetto della disciplina delle distanze di cui al regolamento edilizio, gli odierni appellanti hanno presentato istanza di sanatoria ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, dapprima nel 2006 (istanza rimasta senza esito), e successivamente nel 2015 a cui è seguito il rilascio del permesso di costruire in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01154/2025REG.PROV.COLL.
N. 04683/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4683 del 2024, proposto da ES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Casano e Stefano Santarelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Santarelli in Roma, via Asiago n. 8;
per la revocazione,
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2329/2024, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia depositate dai difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2329 pubblicata in data 11.3.2024 (resa nel giudizio d'appello avente R.G. n. 201/2022).
1.1. Con quest’ultima sentenza la Sezione ha rigettato l’appello con cui ES s.r.l. (d’ora innanzi, anche solo ES o la società) aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 1013/2021 che aveva respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti con cui la stessa società aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Ventimiglia prot. n. 12263 del 13 gennaio 2020 (avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 216/2017, e l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze di sanatoria presentate in data 18 novembre 2011 e 27 ottobre 2017, come ribadite e integrate in data 7 settembre 2018, 17 aprile 2019 e 10-19 settembre 2019).
2. Con il presente ricorso per revocazione la società espone che nel giudizio d’appello in questione (laddove ES aveva insistito per la declaratoria di illegittimità degli atti di acquisizione al patrimonio comunale del capannone B, oggetto insieme al capannone A del permesso di costruire n. 236/2005, poiché disposti in pendenza delle istanze di sanatoria presentate dalla società) ES aveva sottolineato che il termine di 90 giorni, assegnato dal Comune (ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) per il ripristino dello stato dei luoghi, non era mai completamente decorso, risultando sospeso per effetto dei pendenti procedimenti di accertamento di conformità (invero, il Comune non si sarebbe mai pronunciato con un provvedimento espresso sull'istanza presentata dalla Società il 18.11.2011 per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria; pertanto, prima del relativo provvedimento finale, non poteva decorrere il termine per l'esecuzione dell'ordinanza demolitoria n. 216/2017, sicché non poteva configurarsi alcuna inottemperanza alla medesima da parte della società).
2.1. Invece, prosegue la ricorrente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2329/2024 di rigetto del gravame, avrebbe giudicato sull'erroneo presupposto secondo cui l'istanza di sanatoria del 18.11.2011 non aveva avuto ad oggetto l'intero capannone "B", bensì soltanto "singole porzioni strutturali" (cfr., par. 10.1 della sentenza impugnata); per conto, la domanda di sanatoria del 18.11.2011 riguardava tutte le opere del capannone esistenti al momento della sua presentazione, incluse quelle eseguite successivamente alla decadenza del permesso n. 236/2005 ( medio tempore intervenuta per il mancato completamento dei lavori entro il termine fissato dal medesimo permesso). Inoltre, le opere realizzate alla data del 18.11.2011 erano tali da configurare la già avvenuta realizzazione del capannone "B" nel suo complesso (e non soltanto delle "singole porzioni strutturali" alle quali si riferisce riduttivamente -ma erroneamente- la sentenza n. 2329/2024).
2.2. L’errore sarebbe reso evidente dalla disamina dei documenti di seguito indicati, prodotti da ES nel giudizio di primo grado; infatti:
- nell'istanza inviata al Comune il 18.11.2011 viene precisato (a pag. 2) che la Società "chiede il permesso in sanatoria per l'esecuzione dei lavori di seguito indicati: … descrizione delle opere: Interventi realizzati in parziale difformità dal Permesso di costruire" (n. 236/2005); tale domanda non risulta quindi circoscritta alle sole opere (pilastri) eseguite prima della decadenza del suddetto permesso;
- l'istanza 18.11.2011 reca poi (a pag. 3) un elenco degli elaborati ad essa allegati, nell'ambito dei quali è inclusa la relazione tecnica 16.11.2011, ove viene precisato che "l'intervento realizzato in parziale difformità dall'originario Permesso di Costruire consiste nell'avere edificato tutti i pilastri e la copertura del capannone B" (pag. 3) e che "le opere realizzate del capannone B sono costituite da: pilastri in calcestruzzo vibrato; tegole tubolari per copertura in cemento armato precompresso con coppelle sagomate a sezione variabile per il raccordo tra i tegoli posti in opera inclinate per la formazione della copertura a shed" (pag. 4; oltre ai dati sulla consistenza planivolumetrica del fabbricato riportati a pag. 6 della relazione 16.11.2011);
- l'elaborato "documentazione fotografica" contiene le fotografie 5-6, che rappresentano lo stato dei luoghi in allora esistente del capannone "B", il quale, alla stessa data, risultava strutturalmente completo e di fatto ultimato al rustico (siccome dotato di tutti i pilastri perimetrali, delle travi di sostegno e dell'intera copertura);
- analoghe indicazioni si ricavano anche dalle piante e sezioni del capannone "B", che contengono il raffronto tra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate (oggetto della domanda di regolarizzazione).
- il tutto come reso evidente dalle fotografie prodotte come “doc. 6”.
2.3. Dal complesso degli elementi esposti emergerebbe dunque “l'erroneità in fatto” delle affermazioni contenute nella sentenza qui impugnata (v. par. 10.1) secondo cui " è pacifico che ES non ha mai presentato un’istanza di accertamento di conformità avente ad oggetto il capannone B" e "la sanatoria relativa a mere porzioni di struttura, anche ove accolta, non avrebbe potuto estendersi all’intero capannone B che, come risulta dagli atti e non contestato dalla società, è stato completato successivamente alla presentazione dell’istanza del 2011 ".
Infatti:
- da un lato, la domanda di sanatoria del 18/11/2011 aveva ad oggetto l'intero capannone "B" e non soltanto una sua porzione; in ogni caso, con la successiva domanda del 2.10.2017 (anch'essa richiamata al par. 10.1 della sentenza n. 2329/2024) la società ha chiesto la regolarizzazione anche delle tamponature laterali e delle opere interne, sicché ES si è attivata per la sanatoria dell'intero immobile;
- dall'altro lato, alla data del 18.11.2011 il fabbricato era già ultimato al rustico (mancando soltanto le tamponature laterali) e risultava comunque idoneo a essere utilizzato; ed invero, per i fabbricati destinati a funzioni produttive (come il capannone "B") le pareti perimetrali costituiscono una componente non essenziale, dal momento che il loro concreto utilizzo (ad esempio, come magazzino per il deposito di merci o altri materiali) può prescindere dall'esistenza o meno delle stesse pareti.
2.3.1. In definitiva, ad avviso della ricorrente si è in presenza di errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. , avendo l’impugnata sentenza erroneamente escluso l'esistenza di risultanze fattuali (la sostanziale ultimazione del capannone "B" alla data di presentazione della domanda di sanatoria 18/11/2011; l'inclusione nell'ambito di quest'ultima istanza dell'intero fabbricato e non soltanto di una porzione dello stesso) che risultano invece incontestabilmente accertate sulla base della documentazione versata in atti.
Inoltre, le circostanze erroneamente percepite e richiamate nel contesto della sentenza impugnata non avrebbero costituito un punto controverso della causa, non avendo formato oggetto di divergenti valutazioni tra le parti, specificamente riferite all'oggetto della domanda di sanatoria del 18.11.2011 e di quella del 2.10.2017. Mentre l’errore in cui è incorsa l'impugnata decisione riguarderebbe sicuramente un punto decisivo della controversia.
2.4. Per la fase rescissoria vengono poi riproposti i motivi di appello.
3. Si è costituito il Comune intimato che ha resistito al ricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti normativamente previsti per la configurabilità di un errore di fatto revocatorio.
4. Con successive memorie illustrative e di replica le parti hanno insistito sui rispettivi assunti.
5. Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 28.1.2025.
6. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
7. L’art. 106 c.p.a. consente il ricorso per revocazione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato “ nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ”.
7.1. Nella specie, parte ricorrente lamenta la ricorrenza di un errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., a tenore del quale la revocazione è possibile “ 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; ”
7.2. Dalla lettura della sentenza d’appello emerge che:
- le statuizioni sulle quali avrebbe inciso l’errore di fatto (" è pacifico che ES non ha mai presentato un’istanza di accertamento di conformità avente ad oggetto il capannone B " e " la sanatoria relativa a mere porzioni di struttura, anche ove accolta, non avrebbe potuto estendersi all’intero capannone B che, come risulta dagli atti e non contestato dalla società, è stato completato successivamente alla presentazione dell’istanza del 2011 ") costituiscono il frutto della disamina di plurimi atti del giudizio (come reso evidente dalla semplice elencazione degli atti di cui al superiore punto 2.2), ciascuno dei quali comporta un delicato apprezzamento valutativo del materiale probatorio, non certo la semplice rilevazione di circostanze incontrastabilmente escluse o positivamente stabilite.
- il motivo sul mancato decorso dei 90 giorni assegnati per la demolizione (aspetto che costituiva “punto controverso”) è stato considerato e scrutinato dal giudice d’appello;
- la valutazione delle questioni controverse di specie (coincidenza o meno tra le opere oggetto delle istanze in sanatoria presentate in data 18 novembre 2011 e 27 ottobre 2017 e quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 216/2017; ricorrenza del completamento del capannone entro una determinata data), costituisce comunque il frutto di un ragionamento giuridico e della valutazione di plurimi aspetti, non certo un aspetto di fatto nitidamente apprezzabile o questione la cui verità emerga chiaramente e incontrovertibilmente in causa; e dunque, al riguardo, potrebbe semmai farsi questione di errore di giudizio (che neppure si ravvisa), non certo di errore di fatto.
8. Secondo la consolidata giurisprudenza, l’errore di fatto deve consistere in una mera svista di carattere materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, ricadente su un fatto decisivo della controversia. Trattasi, in buona sostanza, di errore meramente percettivo, che in nessun modo deve riguardare l’attività valutativa e interpretativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
Ed infatti l’errore di fatto è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio” (in tal senso ex multis ,. Cons Stato, n. 8265/2023, n. 7958/2023; n. 6713/2023).
Per essere concretamente rilevante a fini revocatori è necessario dunque che l'errore: 1) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; 2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; 3) attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 4) sussista un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza.
Conseguentemente, l’errore di fatto revocatorio è configurabile soltanto laddove il giudice, per mera svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo, e non anche laddove si contesti il vizio della motivazione della decisione.
9. Per le ragioni esposte, il ricorso di specie è dunque inammissibile. E tale aspetto risulta preclusivo e assorbente rispetto ad ogni altra deduzione della società ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune convenuto, liquidate in € 6.000 (seimila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO