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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1368/2025 R.G. promossa da
(avv. ANTONIO PIZZATA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. SIMONA MARIA DOMENICA CHERUBINI ed CP_1 CP_2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di (22 aprile 2011) e (8 aprile 2015) e sono divorziate in Per_1 Per_2
forza di sentenza di questo Ufficio n. 1822/2022 pubblicata il 1° luglio 2022.
1 Il ricorrente ha domandato al Tribunale di «modificare le condizioni della separazione» nei termini seguenti: «Preliminarmente: dichiararsi l'obbligo della sig.ra al rispettare CP_1
l'accordo di separazione, con previsione di una sanzione economica a suo carico in ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di visita dei minori, così permettendo al padre di incontrare i figli nei modi e nei tempi previsti;
In via principale, dichiarare con sentenza l'interesse legittimo dei minori al vincolo delle somme richieste dalla madre per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, con atto di pignoramento immobiliare RGE n 175/2024 nonché alle somme dovute da eventuale accordo stragiudiziale con obbligo di vincolo sino al diciottesimo anno di età dei minori e individuando il miglior tasso d'interesse a capitale Persona_3 Persona_4 garantito;
stabilire in sentenza l'appropriazione indebita delle somme percepite dalla CP_1 con falsa dichiarazione per l'intero dell'assegno unico dell'INPS sui figli minori, con conseguente restituzione al sig. delle somme a lui spettante così come in atto quantificate. In via Pt_1 subordinata, viste le mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, ridurre l'assegno di mantenimento dei figli da € 300,00 cadauno ad € 250,00 per l'ammontare complessivo di € 500,00 mensili».
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso.
L'intera iniziativa processuale del ricorrente presenta un vizio di inammissibilità, poiché è esplicitamente finalizzata alla modifica delle condizioni di separazione, quando, tra le parti, è già stato pronunziato il divorzio. Il regime che l'istante vorrebbe vedere revisionato non è, da tempo, più vigente, perché sostituito dalle statuizioni della sentenza di divorzio. Non va, poi, trascurato che il ricorrente vorrebbe garantiti diritti di visita ormai superati, ma, al contempo, non si è nemmeno personalmente presentato all'udienza di comparizione delle parti, così rendendo impossibile il suo ascolto diretto e una eventuale conciliazione con la controparte.
Pure le singole domande, se esaminate partitamente, non paiono accoglibili.
Non spetta a questo giudice disporre ipotetici vincoli sulle somme che la resistente riuscirà a recuperare all'esito del procedimento esecutivo, il quale, peraltro, si è reso necessario perché il ricorrente, in violazione della sentenza di divorzio, «a fronte delle tattiche ostruzionistiche poste in essere dall'ex coniuge, (…) ha smesso di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli, decidendo di non rispettare a sua volta gli accordi di separazione», come se esistesse un rapporto sinallagmatico fra l'esercizio dei diritti di visita e il versamento dell'assegno di mantenimento
(quando è, invece, pacifico che i due profili siano del tutto indipendenti).
Allo stesso modo, una eventuale condanna della resistente alla restituzione della quota parte di assegno unico potrebbe essere resa solo in un giudizio autonomo, non potendo essere cumulata all'interno del procedimento revisionale avviato dal ricorrente. Non va trascurato, poi, che, in disparte
2 il profilo di inammissibilità di tale domanda, essa si palesa anche infondata, atteso che la madre ha richiesto solo il 50% dell'assegno, come risultante dal doc. 3 allegato alla comparsa di risposta.
Infine, il mutamento delle condizioni delle parti, che dovrebbe, nelle aspirazioni attoree, giustificare la riduzione dell'assegno per i figli è stato allegato genericamente dal ricorrente ed è del tutto sfornito di supporto probatorio, non avendo egli nemmeno prodotto le sue dichiarazioni dei redditi (né quelle attuali, né quelle riferite al periodo del divorzio).
In definitiva, il ricorso va respinto nel suo complesso, con coerente regolazione delle spese di lite a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1368/2025 R.G. promossa da
(avv. ANTONIO PIZZATA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. SIMONA MARIA DOMENICA CHERUBINI ed CP_1 CP_2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di (22 aprile 2011) e (8 aprile 2015) e sono divorziate in Per_1 Per_2
forza di sentenza di questo Ufficio n. 1822/2022 pubblicata il 1° luglio 2022.
1 Il ricorrente ha domandato al Tribunale di «modificare le condizioni della separazione» nei termini seguenti: «Preliminarmente: dichiararsi l'obbligo della sig.ra al rispettare CP_1
l'accordo di separazione, con previsione di una sanzione economica a suo carico in ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di visita dei minori, così permettendo al padre di incontrare i figli nei modi e nei tempi previsti;
In via principale, dichiarare con sentenza l'interesse legittimo dei minori al vincolo delle somme richieste dalla madre per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, con atto di pignoramento immobiliare RGE n 175/2024 nonché alle somme dovute da eventuale accordo stragiudiziale con obbligo di vincolo sino al diciottesimo anno di età dei minori e individuando il miglior tasso d'interesse a capitale Persona_3 Persona_4 garantito;
stabilire in sentenza l'appropriazione indebita delle somme percepite dalla CP_1 con falsa dichiarazione per l'intero dell'assegno unico dell'INPS sui figli minori, con conseguente restituzione al sig. delle somme a lui spettante così come in atto quantificate. In via Pt_1 subordinata, viste le mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, ridurre l'assegno di mantenimento dei figli da € 300,00 cadauno ad € 250,00 per l'ammontare complessivo di € 500,00 mensili».
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso.
L'intera iniziativa processuale del ricorrente presenta un vizio di inammissibilità, poiché è esplicitamente finalizzata alla modifica delle condizioni di separazione, quando, tra le parti, è già stato pronunziato il divorzio. Il regime che l'istante vorrebbe vedere revisionato non è, da tempo, più vigente, perché sostituito dalle statuizioni della sentenza di divorzio. Non va, poi, trascurato che il ricorrente vorrebbe garantiti diritti di visita ormai superati, ma, al contempo, non si è nemmeno personalmente presentato all'udienza di comparizione delle parti, così rendendo impossibile il suo ascolto diretto e una eventuale conciliazione con la controparte.
Pure le singole domande, se esaminate partitamente, non paiono accoglibili.
Non spetta a questo giudice disporre ipotetici vincoli sulle somme che la resistente riuscirà a recuperare all'esito del procedimento esecutivo, il quale, peraltro, si è reso necessario perché il ricorrente, in violazione della sentenza di divorzio, «a fronte delle tattiche ostruzionistiche poste in essere dall'ex coniuge, (…) ha smesso di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli, decidendo di non rispettare a sua volta gli accordi di separazione», come se esistesse un rapporto sinallagmatico fra l'esercizio dei diritti di visita e il versamento dell'assegno di mantenimento
(quando è, invece, pacifico che i due profili siano del tutto indipendenti).
Allo stesso modo, una eventuale condanna della resistente alla restituzione della quota parte di assegno unico potrebbe essere resa solo in un giudizio autonomo, non potendo essere cumulata all'interno del procedimento revisionale avviato dal ricorrente. Non va trascurato, poi, che, in disparte
2 il profilo di inammissibilità di tale domanda, essa si palesa anche infondata, atteso che la madre ha richiesto solo il 50% dell'assegno, come risultante dal doc. 3 allegato alla comparsa di risposta.
Infine, il mutamento delle condizioni delle parti, che dovrebbe, nelle aspirazioni attoree, giustificare la riduzione dell'assegno per i figli è stato allegato genericamente dal ricorrente ed è del tutto sfornito di supporto probatorio, non avendo egli nemmeno prodotto le sue dichiarazioni dei redditi (né quelle attuali, né quelle riferite al periodo del divorzio).
In definitiva, il ricorso va respinto nel suo complesso, con coerente regolazione delle spese di lite a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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