Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3108/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bartoli Loredana, con elezione di Parte_1 P.IVA_1
domicilio in Corso Francia 80, Torino, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, già con il patrocinio dell'avv. Recchia Matteo, con
[...] Controparte_3
elezione di domicilio in Via Matteo Bandello 14, Milano presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Somministrazione
1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi ivi esposti, la sentenza n. 8548/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott. Vincenzo Barbuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9470/2024, pubblicata in data 03/10/2024, notificata il 07/10/2024 e, pertanto
- accertato e dichiarato, per le suesposte ragioni, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione applicabile ratione temporis al biennio 2010-2011, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia europea e
- accertato e dichiarato che il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del
1988 (nel testo applicabile nel biennio 2010-2011) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto di ogni diversa eccezione ed istanza disattesa, a vedersi Pt_1
restituire gli importi indebitamente versati in favore di nel Controparte_2 biennio 2010-2011 (ora , pari ad euro 35.188,48 al netto dell'IVA, Controparte_4
ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, dovesse essere ritenuta di giustizia, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica;
conseguentemente:
- condannare (già , in Parte_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore di in persona del Pt_1
legale rappresentante dott. la somma di euro 35.188,48 ovvero quella diversa Controparte_5
somma, maggiore o minore, dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della messa in mora al saldo ex art. 1284 IV comma c.c..
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi la
Corte d'Appello per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed al rimborso delle spese di mediazione”.
CONCLUSIONI per Parte_3
2
[...] “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale:
- ogni contraria istanza disattesa e respinta, confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza n.
8548/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 3.10.2024 e notificata il 7.10.2024;
- nel merito, per i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva fatta valere in giudizio dall'appellante Controparte_4 [...]
respingere le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto. Pt_1
in via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse condannata alla Controparte_4
restituzione delle somme versate dalla appellante a titolo di addizionale provinciale alle accise, accertare e dichiarare che su queste somme non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 I° comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale.
Con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr ha concluso nel 2009 e 2010 con (poi Parte_1 Controparte_2 CP_3
e ora , due contratti di somministrazione di energia elettrica.
[...] Controparte_4
ha presentato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale di Milano chiedendo la ripetizione, Parte_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme addebitate e conseguentemente riscosse da a titolo CP_2
di addizionale provinciale sulle accise negli anni 2010 e 2011.
A seguito di fissazione e notifica di ricorso e decreto si costituiva Controparte_4
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8548/24 in data 3.10.2024 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respingeva la domanda del ricorrente svolta nei confronti del resistente;
compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo condannare Parte_1 Controparte_4 alla restituzione della somma di € 35.188,48. Si duole, in particolare, l'appellante dell'illegittimità della sentenza, sostenendo che l'addizionale provinciale accisa sarebbe incompatibile con il diritto
3 unionale, con conseguenti insussistenza del diritto del fornitore di esercitare la rivalsa e natura indebita del pagamento a tale titolo effettuato all'appellata.
Si costituiva chiedendo respingersi l'appello. Controparte_4
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 4.3.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 27.5.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata e deve essere accolta.
Viene richiesta la ripetizione di indebito di somme versate dall'utente finale al fornitore di energia elettrica a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise.
Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio
2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia.
Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE,
4 dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l' Controparte_6
avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale alle
[...] accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita
(anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello TA per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della
S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma
5 dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello TA (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della
Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello TA, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un
“doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent.
N. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma
1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
6 In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito
e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello
TA, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo TA e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle
7 deduzioni di , che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso CP_4
legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da va accolto quanto al riconoscimento del diritto Parte_1 dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa, ed va condannata a rimborsare l'importo di € 35.188,48, oltre Controparte_4 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
S'impongono quindi l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza appellata.
In considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e, da ultimo degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale, devono essere compensate tra le parti (anche) le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8548/24, resa tra le parti in data 3.10.2024 dal Tribunale di Milano, condanna alla restituzione, in Controparte_4 favore di della complessiva somma di € 35.188,48, oltre interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Milano, 3/6/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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