Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10132.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Cuna dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito in data 26.9.22 questo Tribunale avverso l'avviso di addebito notificatale in data 16.8.22 chiedendo dichiararsene la nullità, la illegittimità ed inefficacia;
con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta come, amministratore unica dal 2019 di Papa Clemente srls, non abbia mai svolto attività lavorativa materiale ed esecutiva all'interno della società che conta numerosi dipendenti;
come pertanto non sussistano i presupposti per la iscrizione nella Gestione commercianti.
Lamenta la tardività dell'opposizione (ma infondatamente considerato che il ricorso risulta depositato in data 26.9.22 -lunedì- e l'avviso notificato in data 16.8.22) e la relativa infondatezza considerato che parte avversa risulta essere stata iscritta alla gestione commercianti da luglio 2019 in quanto socia unica ed amministratrice unica di Papa
Clemente srls su domanda della stessa opponente che solo in data 19.9.22 e con effetto dal
31.8.22 aveva chiesto la cancellazione da detta gestione.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc
[anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo:
Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc. Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Ritenuta la tempestività dell'opposizione, si deve osservare quanto segue.
Recita l'art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “ Esercenti attività commerciali.
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
E' noto, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 19-11-2012, n. 20268]
L'iscrizione in detta gestione, tuttavia, sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del
1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti [Cass.,
Sez. L - , Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021]. E cosi in giurisprudenza si è osservato come nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza [Cass. civ. Sez. lavoro, 28-02-2017, n.
5210 ] la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26-02-
2016, n. 3835 ].
In particolare, “ai fini dell'iscrizione […] alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 - occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (requisito previsto alla lett. c);
che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto Pa sociale della (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017)” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud.
17/05/2017) 02-10-2017, n. 22990], “valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti [Cass., Sez. L., Ordinanza n. 19273 del
19/07/2018; Cass.
4.5.18 n.10763].
CP_ allega la sussistenza di dette condizione alla luce dei modelli Ac.
In proposito, vale ricordare come ex art.9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 [Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche , la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli]: “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
((4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate))
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre
2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge
15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Co Ciò detto si deve osservare come i quadri valgono di per sé solo ad attestare l'inizio e la cessazione dell'attività di impresa ma non di per sé la sussistenza dei requisiti utili alla iscrizione nella gestione commercianti;
pertanto, in difetto di prova degli stessi, il ricorso, dovrebbe trovare accoglimento.
CP_ evidenzia come tuttavia in sede di dette comunicazione parte avversa abbia richiesto dapprima la iscrizione nella gestione commercianti e poi la cancellazione, compilando l'apposito quadro. Che è quanto ha trovato riscontro all'esito della prova testimoniale assunta alla odierna udienza.
Ciò, pur non volendosi assegnare a detta dichiarazione la valenza confessoria resa alla controparte per il tramite della Camera di Commercio in sede extragiudiziaria non suscettibile di prova contraria, costituisce comunque elemento di prova liberamente apprezzabile e che nella fattispecie appare significativo della sussistenza delle condizioni necessarie alla iscrizione alla gestione commercianti e che non risulterebbe comunque minato dalla prova articolata che non vale ad escludere lo svolgimento di attività personale nei termini richiesti dalla normativa citata.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
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Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte aversa per le spese di lite che liquida in euro 1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/05/2025
Lorenzo Bellanova