Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/06/2021, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 00766/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2015, proposto da
V.E.R.I.T.A.S. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giuri e Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso il loro studio in ZI-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in ZI, San Marco, 63;
Provincia di ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Mestre ZI, via Forte Marghera 191;
Comune di ZI, Regione EN, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Arpav - ZI, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambient e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Risorse Idriche, prot. 111/STA del 1° aprile 2015 recante "i provvedimento finale di adozione, ex art. 14-ter legge 7 agosto 1990 n. 241, dalle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di Interesse Nazionale di ZI (Porto Marghera) del 26 febbraio 2015";
- del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 26 febbraio 2015 in riferimento al punto 2 dell'O.d.G.: "ER S.p.A.: a) Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti - Risposta alla Cds Decisoria del 19 maggio 2014 relativa all'intervento di rimozione del terrapieno e alle relative autorizzazioni trasmesso dall'Azienda medesima in data 10 giugno 2014 (prot. MATTM n. 15922 del 10 giugno 2014); b) Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti - Risposta alla Cds Decisoria del 19 maggio 2014 - Integrazione - trasmesso dall'Azienda medesima in data 13 marzo 2014 (prot. MATTM n. 17492 del 26 giugno 2014).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Provincia di ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
V.E.R.I.T.A,S, S,p,A. (di seguito "ER"), quale Ente utilizzatore di alcune aree inserite nell'ambito del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di ZI - Porto Marghera, è stata fatta oggetto di prescrizioni, da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, affinché provvedesse alla messa in sicurezza d'emergenza e alla bonifica delle aree asseritamente contaminate.
Avendo ER deciso di avviare sulle medesime aree una campagna analitica, attraverso la predisposizione del Piano di Caratterizzazione e del Progetto di bonifica dei terreni e delle acque, all'esito della Conferenza di Servizi decisoria del 27 giugno 2011, il Ministero resistente, pur condividendo i risultati della caratterizzazione e ritenendo in parte approvabili i progetti di bonifica trasmessi dalla ricorrente, ha imposto alla medesima talune prescrizioni.
Le risultanze della suddetta Conferenza di Servizi e il correlato Decreto Direttoriale 5 settembre 2011, prot. 1755/TRI/DI/B, sono stati impugnati da ER, avanti all’intestato TAR, con ricorso giurisdizionale Rg, n. 1992/2011.
All'esito della successiva Conferenza di Servizi decisoria del 19 maggio 2014 il Ministero resistente ha ritenuto approvabili l'nalisi di rischio in riferimento ai suoli mentre, per quanto riguarda le acque, ha richiesto di presentare un progetto di Bonifica della falda "basato sulla condivisione finanziaria dell'intervento in corso di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque".
Anche le risultanze di siffatta Conferenza di Servizi e il correlato decreto direttoriale 26 maggio 2014, prot. 5015/TRI/DI/8, sono stati gravati da ER, avanti all’intestato TAR, con ricorso giurisdizionale Rg. n. 985/2014.
In data 23 settembre 2014, ER e il Ministero dell’Ambiente hanno sottoscritto un contratto di transazione nel quale, oltre a porre fine ad un contenzioso civile medio tempore intentato dal Ministero dell'ambiente nei confronti della Società, sono stati previsti una serie di obblighi a carico di entrambe le parti.
In data 26 febbraio 2015 si è tenuta un’ulteriore Conferenza di Servizi decisoria, per il S.I.N. di ZI — Porto Marghera: come risulta dal relativo verbale e dal correlato Decreto direttoriale 10 aprile 2015, prot. 111/STA, il Ministero resistente — in relazione all'Area Impianto di trattamento R50, Polo Integrato Rifiuti' - ha ritenuto di concludere nel seguente modo: <<1), i risultati dell'analisi di rischio …, hanno mostrato che per i suoli non è stato evidenziato alcun rischio; 2) la rimozione del terrapieno che costituiva elemento di mitigazione ambientale temporaneamente depositato presso il polo integrato dl Fusina, è stata autorizzata dalla Provincia di ZI, come da allegati al documento in esame, di cui al sottopunto b); in merito ai suoli, sentite le dichiarazioni dell'Azienda, del Comune di ZI e di ARPAV, ritiene concluso il procedimento di bonifica relativo ai terreni, ai sensi dell'art. 242 del 12.1.gs. n. 152/2006 e successive modificazioni>>.
In tal senso, ER lamenta che il Ministero dell'Ambiente ha concluso il procedimento di bonifica in questione con esclusivo riferimento ai terreni, senza pronunciarsi però in merito alle acque di falda, in ordine alle quali il procedimento risulterebbe tutt'ora pendente, nonostante ER abbia adottato la soluzione indicata in proposito proprio dal Ministero nella Conferenza dei Servizi del 19 maggio 2014.
La società ricorrente, quindi, con ricorso depositato in data 19 giugno 2015 ha impugnato, chiedendone l’annullamento i provvedimenti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi, suddivisi in due parti:
A) Prima parte (motivi 1,2,3,4): riguarda le censure di carattere generale già sollevate nei precedenti giudizi sopra citati relativi ai provvedimenti già previamente impugnati e che la società ricorrente ha inteso riproporre in questa sede, in particolare lamentando:
1. l’omesso contraddittorio procedimentale, per essere stata la Conferenza di servizi istruttoria tenuta nella stessa giornata di quella decisoria, non avendo potuto parte ricorrente fornire alcun effettivo contributo critico e propositivo, poiché tale Conferenza si sarebbe tradotta nella mera significazione delle risultanze delle istruttorie autonomamente condotte dagli Uffici e dagli Enti Pubblici partecipanti al consesso;
2. che gli atti ministeriali impugnati continuano ad imporre alla ricorrente onerose prescrizioni in tema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, la cui competenza, però, non apparterrebbe al Ministero resistente, ma alla Provincia di ZI anche all’interno dei S.I.N.;
3. le prescrizioni a carico della ricorrente sarebbero illegittime essendo la stessa, mera detentrice degli immobili, non responsabile della dedotta contaminazione e non avente alcun obbligo né di messa in sicurezza, né di bonifica;
4. secondo parte ricorrente, il Ministero, non considerando che l’area di Porto Marghera rientra nella disciplina speciale concernente i S.I.N., che prevede uno specifico concorso pubblico all’attività di risanamento, avrebbe adottato i provvedimenti impugnati facendo applicazione, peraltro non corretta, degli ordinari strumenti di tutela ambientale ex art. 242 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006;
B) Seconda Parte (motivo 5): riguardante il merito delle specifiche risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 26 febbraio 2015:
5. parte ricorrente lamenta che il Ministero dell'Ambiente abbia concluso il procedimento di bonifica con esclusivo riferimento ai terreni, senza assumere - come avrebbe dovuto - identica determinazione per le acque di falda, mantenendo, quindi, la pendenza del procedimento, nonostante ER abbia adottato la soluzione indicata dallo stesso Ministero nella Conferenza di Servizi del 19 maggio 2014;
tale decisione si porrebbe, quindi, in contrasto con quanto previsto dall'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Porto Marghera del 16 aprile 2012 e con il Protocollo Operativo del 23 gennaio 2013, entrambi sottoscritti dal Ministero resistente; inoltre, i provvedimenti impugnati contrasterebbero con quanto pattuito in data 23 settembre 2014 tra la società e il Ministero dell'Ambiente con il citato atto di transazione, che aveva limitato l’apporto della ricorrente ad un contributo di natura economica; inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui impongono non meglio specificate misure di prevenzione/messa in sicurezza, al fine di garantire l'assenza di rischi sanitari per i fruitori delle aree e di prevenire la diffusione di contaminanti in laguna, e ciò in quanto, la stessa Conferenza di servizi avrebbe escluso la sussistenza di rischi sanitari, e la possibilità di diffusione degli inquinanti in laguna; inoltre, detta previsione contrasterebbe con quanto previsto dall’Accordo di Programma del 16 aprile 2012 e nel relativo Protocollo Operativo del 23 gennaio 2013, oltreché nell’atto di transazione del 23 settembre 2014.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia di ZI, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sui motivi nn. 1,2,3, e 4 (prima parte dei motivi di ricorso).
Parte ricorrente, sia nell’istanza di fissazione dell’udienza pubblica, sia nelle successive memorie difensive, ha dato conto di avere ancora interesse alla decisione sui soli motivi relativi alla seconda parte dei motivi di ricorso, con ciò, implicitamente, ma inequivocabilmente, rinunciando all’esame e, quindi, alla decisione sui motivi di cui alla prima parte sopra ricordati, in relazione ai quali, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla società ricorrente.
2. Sul motivo n. 5 (seconda parte dei motivi di ricorso).
Il decreto ministeriale impugnato, prot. 111/STA del 1 aprile 2015, si è limitato ad approvare <<tutte le determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 26/02/2015>>.
Il verbale della Conferenza di servizi, in questa sede impugnato, con riguardo all’area di competenza di ER ha così statuito: <<la documentazione in esame riguarda le risposte dell’Azienda alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 19/05/2014, riguardanti il progetto di bonifica dei suoli presentato da ER s.p.a., elaborato tenendo conto delle richieste della Conferenza di Servizi decisoria del 27 giugno 2011. La Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, relativamente all’area Impianto di Trattamento RSU di VERITAS S.p.A., alla luce del parere della Segreteria Tecnica Congiunta prevista dall’Accordo di Programma per la bonifica e la Riqualificazione ambientale del S.I.N. di ZI (Porto Marghera) e le aree limitrofe, siglato in data 16 aprile 2012, tenutasi in data 11 febbraio 2015, preso atto che:
I. i risultati dell'analisi di rischio …., hanno mostrato che per i suoli non è stato evidenziato alcun rischio; II. la rimozione del terrapieno che costituiva elemento di mitigazione ambientale temporaneamente depositato presso il polo integrato di Fusine, è stata autorizzata dalla Provincia di ZI, come da allegati al documento in esame, di cui al sottopunto b); in merito ai suoli, sentite le dichiarazioni dell'Azienda, del Comune di ZI e di ARPAV, ritiene concluso il procedimento di bonifica relativo ai terreni, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs, n. 152/2006 e successive modificazioni. In merito alle acque di falda, nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria è stato evidenziato che: 1. ER S.p.A. ha sottoscritto atto transattivo in data 23/09/2014, il cui decreto di approvazione del suddetto atto è stato inviato al Ministero….per la sottoscrizione….; 2. persiste un problema relativo alla connessione del sistema di emungimento con l’impianto di Fusina, in quanto, nel tratto di sponda prospiciente l’impianto di ER, pur essendo ultimato il palancolato, rimane da completare la trincea drenante. Pertanto, finché non sarà realizzata la trincea, non sarà possibile conferire le acque al sistema PIF. Tale problema riguarda tutte le aree i cui proprietari, pur avendo sottoscritto il contratto di transazione, si trovano con il tratto di sponda sprovvista di marginamento ovvero senza il dreno ultimato. Nel caso in esame, quindi, rimane aperto il problema della gestione delle eventuali acque emunte; 3. in relazione alle eventuali misure di prevenzione/misure di messa in sicurezza (che in base al protocollo “Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda, accordo di programma 16 aprile 2012 – art. 5, comma 5” ricade comunque in capo alle Aziende), la Segreteria Tecnica Congiunta ha rilevato che l’Analisi di Rischio non ha evidenziato rischi sulla salute dovuti alla sorgente falda per i ricettori presenti nell’area. Il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, nelle more del completamento della funzionalità dell’intervento, ha richiesto all’Azienda di adottare interventi di prevenzione/misure di messa in sicurezza della falda, al fine di garantire l’assenza di rischi sanitari per i fruitori delle aree e prevenire la diffusione di contaminanti nella laguna>>.
Nel contratto di transazione sottoscritto anche dal Ministero e da ER, ai sensi dell’art. 2, quest’ultima si è assunta l’obbligo – a saldo e stralcio di ogni pretesa riferibile a qualsiasi titolo all’area di competenza – di corrispondere l’importo di Euro 752.732, comprensivo: - dell’importo a titolo di contributo per il risarcimento del danno per equivalente per il danno ambientale; - del contributo forfetario per la realizzazione delle opere di marginamento (ed eventuale retromarginamento) previste dall’accordo medesimo.
Si tratta di un importo da considerarsi <<fisso ed invariabile indipendententemente da quello che sarà l’effettivo costo delle opere di marginamento……delle Macroisole di appartenenza di ciascuna società o di qualunque altra opera che la Pubblica Amministrazione ritenga necessaria od utile per il ripristino ambientale delle risorse pubbliche e delle matrici ambientali afferenti le Aree>>.
L’art. 3 del contratto descrive le opere da realizzare, consistenti nella messa in sicurezza dell’area attraverso il c.d. marginamento delle Macroisole in cui insistono le aree tra cui quella della ricorrente: si tratta della realizzazione sia di una “barriera” vera e propria, sia di una serie di opere accessorie e integrative con funzione di drenaggio, nonché di una rete di captazione delle acque meteoriche e del relativo impianto di adduzione all’impianto di trattamento di Fusina.
L’ultimo comma dell’articolo ha espressamente previsto che <<ogni responsabilità derivante dalla realizzazione delle opere di cui al presente accordo, anche nei confronti dei terzi, nonché in relazione all’ottenimento delle relative autorizzazioni e permessi, competerà esclusivamente al soggetto incaricato della realizzazione dei relativi interventi, o, in assenza o carenza di questi, alle Amministrazioni competenti, restando comunque inteso che le Società contraenti ed i loro aventi causa dovranno comunque essere tenute indenni da ogni possibile responsabilità per qualsiasi titolo nei confronti di chiunque>>.
In forza dell’ultimo comma dell’art. 4, <<i pagamenti predetti sono effettuati a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del. Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture —Ufficio del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il EN in relazione al recupero dei costi attuali e futuri per gli interventi di risanamento ambientale dei beni pubblici, di marginamento fisico (da ritenersi comprensivo dell'eventuale retromarginamento) e di messa in sicurezza in precedenza indicati ed al risarcimento di qualsiasi eventuale danno ambientale, così come definito dall'art. 18 della L. n. 349/1986 e dagli artt. 300 e 311 del D. Lgs. n. 152/2006, e di qualsiasi eventuale diverso pregiudizio (rilevante anche ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 del Codice Civile) di cui al presente Accordo, derivante …. in via diretta o mediata dalle Società contraenti e/o dalle stesse Società immessi a qualsiasi titolo all'intento delle Aree>>.
Ai sensi, poi, dell’art. 5, comma 1, <<Le Parti convengono che il mancato compimento, totale o parziale, delle opere e/o dei servizi oggetto degli interventi disciplinati dal presente accordo, ovvero il loro compimento difforme e/o difettoso, non avrà effetto alcuno sull'oggetto e sul contenuto della presente intesa transattiva, né sulla sua validità, efficacia e definitività>>.
Sotto altro profilo, il comma 3, prevede che <<con il versamento delle somme di cui all'art. 2, nonché degli oneri accessori di cui all'art. 4, ognuna delle Società contraenti, i loro danti causa ed aventi causa - in via diretta o mediata - ed i titolari di altri diritti reali sulle Aree o su loro porzioni vengono espressamente liberati da qualsiasi obbligo e responsabilità in relazione agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda delle Aree, ai. sensi del D. Lgs, n. 152/2006, siccome da ogni altro obbligo e/o responsabilità restitutoria e risarcitoria, di natura ambientale e non, dedotti o deducibili nel presente atto ed in ragione di esso, fermi e salvi restando, medio tempore, a carico delle Società contraenti - in tanto in quanto soggetti aderenti al sistema PIF di cui alle premesse del presente Contratto ed al successivo articolo 6 - i soli obblighi di esecuzione degli interventi, come previsti al Punto 2, lett. a), del Protocollo Operativo del 21 gennaio 2013 titolato "Modalità di intervento di bonifica e messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda in attuazione dell'Accordo di programma 26 aprile 2012, art. 5, comma 5," per tutto il periodo in cui le opere pubbliche di marginamento, nei tratti delle Aree di rispettivo interesse, non fossero state ancora ultimate>>.
Il comma 4 contiene, invece, l’espresso riconoscimento da parte del Ministero che << l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto da parte di ognuna delle Società contraenti assolve ogni obbligo relativo alla richiesta messa in sicurezza delle Aree di rispettivo interesse in relazione all'esigenza di impedire la diffusione di qualsiasi ipotizzata. contaminazione verso l'ambiente lagunare e di bonifica .della falda, quand'anche per qualunque causa - purché non imputabile alle Società contraenti - la complessiva realizzazione degli interventi non si sia verificata ovvero sia stata attuata con ritardi, con carenze o difetti>> e il comma 5 dell’impegno del Ministero a <<dare atto di ciò nella prima Conferenza di Servizi convocata contestualmente o successivamente alla sottoscrizione della presente transazione per l'approvazione dei progetti definitivi di bonifica della falda delle Aree di rispettivo interesse>>.
Il Ministero (comma 6) ha altresì dato atto <<dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge e, per quanto di competenza, conferma alle Società contraenti ed ai loro aventi causa a qualsiasi titolo - in via diretta o mediata - la piena utilizzabilità delle Aree sotto ogni profilo, con attestazione che varrà anche ai fini urbanistici, conformemente all'art. 2 comma, 5 bis, della L. 27 febbraio 2009, n. 13 e per
gli effetti di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma del 16 aprile 2012 per il SIN, di ZI (Porto Marghera), oltre che per il rilascio da parte del Ministero della certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'art. 242, ultimo comma, del D. Lgs. n. 152/06 e per ciascun progetto di bonifica riguardante le Aree di rispettivo interesse>>.
Inoltre, con la sottoscrizione dell’accordo, il Ministero resistente si è impegnato al rilascio, nel più breve tempo possibile, dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 252, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, per l'avvio dei lavori di bonifica delle Aree di interesse di ognuna delle Società contraenti, previe richieste da parte loro ed accertate le condizioni previste al riguardo dalla legge.
Per quanto riguarda le società interessate e, quindi, tra esse ER, l’art. 6 prevede che le stesse <<rimangono obbligate, ciascuna in relazione al proprio progetto, alle prescrizioni con le quali verrà approvato il Progetto di bonifica della falda e dei suoli ed alla sua esecuzione, ad eccezione degli interventi di Parte Pubblica stabiliti nel presente Accordo, impegnandosi a trasferire le relative prescrizioni — per quanto ancora occorra — nei confronti dei rispettivi aventi causa a qualsiasi titolo, in via diretta o mediata>>; inoltre. <<Le Società contraenti si obbligano inoltre a sostenere, per la quota di competenza riferibile alle Aree di rispettivo interesse di loro proprietà, tutti gli oneri di gestione e manutenzione dei sistemi di drenaggio delle acque di falda realizzati in connessione ai marginamenti di messa in sicurezza, nonché gli oneri di trattamento delle acque captate da tali sistemi, siccome realmente sostenuti e documentati dalle Amministrazioni competenti, sulla base dei volumi effettivamente drenati nell'anno solare, moltiplicati per il rapporto fra la superficie delle Aree di rispettivo interesse di loro proprietà e la superficie totale della singola Macroisola in cui esse sono inserite, a condizione che tali sistemi siano realizzati ed effettivamente attivati nelle medesime Aree, ferma restando la possibilità per te Società contraenti di ricorrere ad eventuali sistemi alternativi di smaltimento delle acque emunte che si rivelassero economicamente più vantaggiosi>>.
Nell’ambito del protocollo operativo del 21 febbraio 2013, in relazione all’accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di ZI-Porto Marghera e aree limitrofe che ha coinvolto anche il Ministero resistente, le Amministrazioni avevano previsto che <<A)"falde nel riporto" o "prime falda”. Per tutte le aree ricadenti nella perimetrazione S.I.N, del D.M, 23.02.2000, la bonifica delle matrici ''falde nel riporto” e "prima falde" (suolo saturo), viene attuata mediante l'utilizzo del sistema marginamento + PlF. La redazione del Progetto di Bonifica di tali matrici ambientali, in questo caso si sostanzia nella dichiarazione di adesione al predetto sistema. L'adesione al sistema marginamento + PIF comporta la decadenza dl ogni prescrizione, anche pre-gressa, relativa alle caratterizzazione delle matrici oggetto della bonifica. In considerazione del programmi di marginamento approvati per le macroisole del S.I.N, quale misura dì sicurezza e bonifica delle acque di falda delle macroisole stesse, nelle more dell'esecuzione degli interventi medesimi. L'interessato che abbia aderito al sistema PIF non sarà tenuto ad alcun intervento sulla falda, con esclusione degli interventi specificatamente elencati all’art. 240, lett. t, del D.lgs. 152/2006, nonché degli eventuali ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari in relazione a condizioni di rischio per la salute umana dovuti alla sorgente falda per i recettori presenti nell'area e le loro specifiche di esposizione, che restano capo al soggetto obbligato>>.
Ebbene, alla luce di quanto precede, fermo restando che la ricorrente risulta aver aderito al sistema pubblico di messa in sicurezza e di bonifica delle acque denominato "marginamento – PIF”, nell’ambito della Conferenza di servizi censurata non è stata fornita adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali non avrebbero potuto trovare applicazione le specifiche previsioni liberatorie di cui all’accordo transattivo, all’accordo di programma e al protocollo operativo citati, con conseguente definizione del procedimento di bonifica che ha coinvolto ER, con specifico e limitato riferimento agli obblighi previsti, per la società detentrice dell’area, così come individuati nei suddetti atti.
La presenza, infatti, di ulteriori criticità derivanti dalla mancata connessione del sistema di emungimento non paiono di per se stesse giustificative dell’adozione di un provvedimento sostanzialmente soprassessorio quale quello adottato e impugnato, concernendo opere che, secondo quanto previsto dagli atti sopra citati, sarebbero di pertinenza del Ministero.
Nel contempo, alla luce della riscontrata mancanza di rischi per la salute umana dovuti alla sorgente di falda per i recettori presenti nell’area, non è esplicitato nel verbale e nel decreto impugnati, per quale motivo non avrebbero potuto trovare applicazione i più limitati obblighi previsti a carico di ER dal combinato disposto dell’accordo transattivo e dell’accordo di programma e protocollo operativo citati, oltre al fatto che il richiamo degli <<interventi di prevenzione/misure di messa in sicurezza della falda, al fine di garantire l’assenza di rischi sanitari per i fruitori delle aree e prevenire la diffusione di contaminanti nella laguna>> si risolve in una determinazione del tutto generica, specie alla luce delle più volte citate e sopra richiamate previsioni poste a carico di ER in forza dei suddetti atti.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, in parte qua, e i provvedimenti impugnati devono essere annullati per le ragioni sopra esposte, fatte salve le successive determinazioni da parte del Ministero.
Attesa la complessità e particolarità della vertenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e, in parte, lo accoglie nei limiti e per le ragioni esposte in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ZI nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO