Art. 3. Giornata nazionale del made in Italy 1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche' di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.