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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1178 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), e ( ), NQ C.F._2 Parte_3 C.F._3
nato a [...] il Parte_4
17/06/2000 rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTA LEONARDA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDINETTI FRANCESCO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NQ DI EREDE Parte_1
RUSSOTTO “1 – è stato correttamente istruito il giudizio nei confronti del Parte_4 legittimato passivo in ordine al motivo I b) di opposizione: “b) decorrenza del termine di CP_2 prescrizione quinquennale”. CERTAMENTE ADER NON E' ESTRANEA IN ORDINE A TALE
ECCEZIONE.
La resistente è infatti legittimato passivo in ordine alla specifica eccezione di inesigibilità CP_2
del credito recato nella cartella qui impugnata per lo spirare del termine di prescrizione in data
22.06.2022., infatti avrebbe dovuto produrre in giudizio la prova di avere interrotto il CP_2
termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa oggetto della cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202 60/000 ma ciò non ha fatto, così confermando la fondatezza del motivo I b) del ricorso che va pertanto accolto. Emerge infatti dagli atti di causa che in CP_2
seguito alla formazione del ruolo n. 2019/002543 divenuto esecutivo il 27.06.2019, ha notificato alle ricorrenti n.q. (ovvero all'obbligato) soltanto la cartella di pagamento qui impugnata nella data del 04.07.2023, per cui essa è pervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione della sanzione in oggetto spirato il 22.06.2022, ovvero 5 anni dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 17/403 che è stata irrogata il 22.06.2017: NE' PUO' DEFINIRSI ATTO INTERRUTTIVO LA FORMAZIONE DEL RUOLO! Ragione per cui il ricorso va accolto perchè alla data del 04.07.2023 le somme intimate nella cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202
60/000 non sono più esigibili dall'agente della riscossione in quanto prescritte.
A nulla valendo le ulteriori ragioni della memoria difensiva della resistente in ordine all'applicazione al caso in esame della normativa emergenziale di sospensione dei termini emanata in occasione della pandemia da COVID-19. A contestazione si richiama la recente giurisprudenza formatasi nelle Corti di Giustizia Tributaria e, tra le tante, la Sentenza recentissima della Corte di giustizia tributaria di primo grado Toscana Prato, Sez. II, Sent., (data ud. 16/10/2023) 31/10/2023,
n. 87 (che si allega) in cui i Giudici definiscono illogica e contraria al dettato della Costituzione
l'applicazione della normativa emergenziale Covid-19 per tutti quegli accertamenti degli anni successivi alla fine dell'emergenza i cui termini di decadenza andavano a scadere quando
l'emergenza era stata ormai superata. Nello specifico la sentenza spiega : “[...]quanto disposto dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 è stato assorbito nella disciplina di cui all'art. 157 del successivo D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), secondo cui "gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67 , comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi". Detta norma era evidentemente volta a incentivare l'attività degli Uffici, che non poteva considerarsi tout court impedita, per cui l' era tenuta a rispettare il suo termine di decadenza del 31 Controparte_1
dicembre 2020, mentre, al fine di favorire i contribuenti, per i noti disagi in corso, la notifica avrebbe dovuto avvenire successivamente con termine poi via via prorogato fino alla data del 28 febbraio 2022. Sicché appare del tutto illogico anche solo ipotizzare che il Legislatore abbia, nel contempo, imposto il rispetto del termine decadenziale in scadenza il 31 dicembre 2020, anno di pandemia, e lo abbia, invece, prorogato di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano o andranno a scadere quando l'emergenza è stata ormai superata.
Fermo quanto sopra, va anche considerato che l'art. 67 , del D.L. n. 18 del 2020 , invocato dall , nel prevedere la sospensione di 85 giorni, al comma 4, specificamente Controparte_1
dedicato "ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività ... degli enti impositori", rimandava espressamente all'applicazione, anche in deroga dell'art. 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 12 , commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 . Tale art. 12, intervenendo sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevede che, in caso di sospensione "dei termini relativi ai versamenti", siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i "termini relativi agli adempimenti anche processuali", in favore dei contribuenti, nonché "i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso", a carico degli uffici, con perfetta equiparazione della posizione, sia dei contribuenti, sia degli enti impositori, per le attività a carico degli uni come degli altri. Pertanto, non si può darne una lettura che non rispetti tale identica posizione, ampliando in avanti solamente i termini decadenziali successivi in favore degli enti impositori, essendo una siffatta lettura, oltre che in palese contrasto con il dettato e la ratio di una norma emergenziale, palesemente difforme dal principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost. Al riguardo, appare, poi, significativo il mancato richiamo nell'art. 67, comma 4, al comma 2 dell'art.
12 , D.Lgs. n. 159 del 2015 , in cui si indica la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, da cui è dato desumere che, per le attività interessate dall'emergenza Covid, il termine andava individuato in base alle specifiche disposizioni emergenziali disposte dal legislatore, le quali, per quanto ne occupa, ripetesi, sono da individuare nell'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio") e nelle proroghe via via intervenute per la sola "notifica" degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 (originariamente entro il 31 dicembre 2021 e nella versione finale entro il 28 febbraio 2022)[...]”. In senso conforme anche:
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino sentenza n. 890/6/222 del 21/11/2022, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina sentenza n. 974/23 del 25.10.2023, Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano sentenza n. 537/2023 del 16.02.2023. I richiamati orientamenti giurisprudenziali sono perfettamente applicabili al caso per cui pende questo giudizio
e confermano la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle ricorrenti, ragione per cui si insiste nell'accoglimento del motivo I b) del ricorso e nell'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
2. - E' altresì infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del presente ricorso in ordine alla mancata vocatio in ius dell'ente impositore: ritenendosi estranea al presente giudizio anche CP_2 in ordine al motivo di opposizione “I a)” del ricorso .
Preliminarmente si precisa che con la presente opposizione parte ricorrente non contesta la legittimità o meno della sanzione amministrativa irrogata a suo tempo (22.06.2017) dall'Ente
Impositore con l'ordinanza ingiunzione n. 17/403, bensì le ricorrenti contestano l'estinzione del credito recato nella cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202 60/000 alla data di notifica del
04.07.2023 in quanto il credito è divenuto inesigibile ipso iure per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della l. 689/81: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. In conseguenza non è affatto estranea alla specifica eccezione mossa CP_2
da questa parte ricorrente nel motivo I a) del ricorso in cui correttamente è stata citata in giudizio:
l'effetto estintivo dell'obbligazione si è verificato nei confronti dell'Agente incaricato della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento de quo e intimato di pagare somme estinte ex lege e dunque divenute inesigibili al momento stesso in cui si è verificato l'evento morte dell'obbligato. Ragione per cui l'eccezione è stata correttamente sollevata nei confronti di CP_2
ed il presente ricorso è ammissibile, è fondato e va accolto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ Controparte_1
oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 4.9.2023, e Parte_2 Parte_1 [...]
, quali eredi del de cuius , hanno impugnato la Cartella di Parte_3 Parte_4
pagamento n. 291 2019 0010 1020 60 000 emessa da oggi Controparte_3 [...]
, nei confronti del contribuente , responsabile in Controparte_4 Parte_4 solido del pagamento con il soggetto coobbligato Controparte_5
”, notificata in data 04.07.2023, con cui è stato intimato di pagare l'importo
[...] di € 1.052,26 a titolo di sanzioni amministrative e recupero spese L. 689/81 iscritte a ruolo a titolo di “Sanzioni Ispettorato Territoriale del Lavoro anno 2017”.
Hanno eccepito:
I - l'illegittimita' della cartella di pagamento n 291 2019 0010 1202 60/000 per fatti estintivi sopravvenuti alla data di verificazione del fatto che ha formato il titolo esecutivo:
a) Morte del contribuente e intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni Parte_4
amministrative ai sensi dell'art. 7 della l. 689/81.
La morte del contribuente , avvenuta nel settembre 2018, costituisce un fatto Parte_4
estintivo sopravvenuto dell'obbligazione di pagamento del de cuius: obbligazione sorta con la notifica in data 23.06.2017 dell'ordinanza-ingiunzione n. 17/0403 del 22/6/2017 emessa dall' e di cui gli eredi, odierni ricorrenti, hanno avuto conoscenza Controparte_6
soltanto con la notifica dell'impugnata cartella di pagamento e che, alla data di formazione del ruolo n. 2019/002543 divenuto esecutivo il 27.06.2019 il fatto estintivo dell'obbligazione (morte del contribuente) si era già verificato.
b) decorrenza del termine di prescrizione quinquennale
Nel caso oggetto della presente impugnativa l'obbligazione di pagamento della somma intimata al de cuius è estinta, oltre per quanto già detto sopra al punto I a), anche per Parte_4 l'ulteriore fatto estintivo dell'obbligazione in oggetto ovvero il decorso del termine di prescrizione quinquennale. se analizziamo il “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” della cartella di pagamento n.
291 2019 0010 1202 60/000 qui impugnata (pagina 6 di 10) è possibile verificare: che la violazione è stata accertata dagli Ispettori del lavoro;
e che questi in data 23.06.2017 hanno notificato al responsabile l'ordinanza- Parte_4
ingiunzione 17/403 del 22/06/2017.
Ciò posto, ritenuto che agli eredi del de cuius non è dato conoscere la data Parte_4
esatta della commissione della violazione, assumendo quale dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale la data del 22.06.2017 (data di emissione dell'ordinanza-ingiunzione n.
17/403) il diritto dell'agente della riscossione ad esigere dal de cuius (e oggi Parte_4
dagli eredi) la sanzione amministrativa L. 689/84 si è prescritto in data 22.06.2022.
La cartella di pagamento impugnata va annullata anche per il motivo che segue:
II – Nullità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202
60/000
A seguito della morte del debitore la cartella di pagamento deve essere notificata agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio del defunto
Ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività della cartella.
Si è costituita l' contestando tutto quanto esposto e dedotto da Controparte_4
parte ricorrente, rilevando il difetto di contraddittorio e formulando richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore, l'Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento Lavoro – IPL di Agrigento,.
Ha eccepito l'estraneità dell' in relazione al motivo di ricorso inerente la dedotta CP_2 intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative, evidenziando che soltanto l'Ente creditore,
l'Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento Lavoro – IPL di , potrà validamente e CP_6
compiutamente argomentare e documentare in ordine ai profili di invalidità dedotti in giudizio da parte ricorrente ed inerente la fase dell'imposizione e della invalidità sopravvenuta del titolo.
Sull'asserita prescrizione
L ricevuto il ruolo dall'Impositore in data 27/06/2019 ha provveduto a notificare CP_2
tempestivamente la cartella di cui si discute entro i termini di legge, anche in ragione della legislazione emergenziale relativa alla nota pandemia da covid-19:
-il D.L. n°18/2020 cosiddetto “Decreto cura Italia”,
- seguito dal D.L. 34/2020 cosiddetto “Decreto Rilancio”,
- dal DL 104/2020 cosiddetto “Decreto Agosto”,
- dal DL 125/2020, dal DL 183/2020,
- dal DL 41/2021 cosiddetto “Decreto Sostegni”, - dal DL 73/2021, cosiddetto “Sostegni Bis”, disposizioni normative che hanno, inizialmente, disposto la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sulla invalidità della notifica
L'Agente notificatore ha apposto nella relata di notifica che questa è avvenuta in capo < imp. e collett. all'ultimo domicilio del de cuius>> e che in ogni caso sulla base del combinato disposto di cui all'art. 160 c.p.c. e 156 co 3 c.p.c., alcuna nullità potrà essere comminata attesa la compiuta notificazione dell'atto, la sua presa in carico da parte del soggetto che in qualità di erede la ha ricevuto, nonché in ragione della avvenuta conoscenza dell'atto da parte di tutti gli eredi che hanno provveduto all'introduzione del presente giudizio.
All'udienza di comparizione, il Giudice, richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 7514/2022, ha, rinviato per la decisione all'udienza del 15/11/2024 in cui è stata discussa e decisa, secondo la modalità di trattazione secondo l'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione di note di trattazione scritta con cui i ricorrenti hanno precisato le conclusioni.
*******
In via del tutto pregiudiziale va confermata la giurisdizione della scrivente trattandosi di crediti di natura previdenziali.
La cartella è stata notificata, via pec, in data 4.7.2023 e l'opposizione è stata iscritta il 4.9.2023, oltre i 40 gg. non applicandosi alle opposizioni esecutive ex articolo 615 c.p.c la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Ciò detto il debitore può proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
.
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha qualificato la propria opposizione come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed è stata proposta solo nei confronti CP_2
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, normativa applicabile al caso di specie, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro”. La medesima disposizione normativa precisa, altresì, che “Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Sul punto, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n. 7514 ha statuito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
L'Agente della Riscossione potrà essere chiamato in causa solo se vengono contestati specifici vizi riferibili agli atti e/o procedimenti che egli stesso ha posto in essere, mentre non possono essergli opposti vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'ente impositore.
Sulla base delle ragioni sopra esposte, atteso che il presente ricorso è stato proposto solo nei confronti e non anche nei confronti della l'Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento CP_2
Lavoro – IPL di Agrigento e che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il motivo di ricorso con cui si eccepisce la precazione del credito contributivo va rigettato per difetto di legittimazione passiva in capo ad CP_2
Ribadendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere rivolta all'ente impositore qua possiamo esaminare solo le eccezioni relative agli atti di che non si risolvano in Controparte_1
eccezioni per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, per i quali l'opposto è decaduto avendo depositato il ricorso dopo i venti giorni dalla notifica. Non si condivide al riguardo quanto dedotto da parte ricorrente che ritiene legittima la chiamata in causa solo dell' avendo eccepito a) Morte del contribuente Controparte_4
e intrasmissibilità agli eredi e la prescrizione per “b) decorrenza del termine di Parte_4 prescrizione quinquennale” .
Entrambe le eccezioni avrebbero dovuto essere rivolte all'Ente Impositore in quanto domande finalizzate alla declaratoria di estinzione della pretesa creditoria.
Ritiene il Tribunale che rispetto alla domanda di estinzione del credito l'ente impositore sia il legittimato passivo che necessariamente deve essere convenuto in giudizio.
Il principio della corretta ripartizione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto crediti la cui riscossione è affidata alla procedura c.d. esattoriale è stato ormai affrontato dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche a Sezioni Unite la quale ha chiarito che le doglianze che afferiscono all'illegittimità dell'atto della procedura di riscossione devono essere rivolte all'agente per la riscossione mentre le censure finalizzate all'accertamento di inesistenza del credito devono essere ricolte all'ente impositore (Cass. n. 7514 dell'8/03/2022).
Va, in definitiva, rigettata la proposta opposizione.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sciacca, 19 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), e ( ), NQ C.F._2 Parte_3 C.F._3
nato a [...] il Parte_4
17/06/2000 rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTA LEONARDA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDINETTI FRANCESCO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NQ DI EREDE Parte_1
RUSSOTTO “1 – è stato correttamente istruito il giudizio nei confronti del Parte_4 legittimato passivo in ordine al motivo I b) di opposizione: “b) decorrenza del termine di CP_2 prescrizione quinquennale”. CERTAMENTE ADER NON E' ESTRANEA IN ORDINE A TALE
ECCEZIONE.
La resistente è infatti legittimato passivo in ordine alla specifica eccezione di inesigibilità CP_2
del credito recato nella cartella qui impugnata per lo spirare del termine di prescrizione in data
22.06.2022., infatti avrebbe dovuto produrre in giudizio la prova di avere interrotto il CP_2
termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa oggetto della cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202 60/000 ma ciò non ha fatto, così confermando la fondatezza del motivo I b) del ricorso che va pertanto accolto. Emerge infatti dagli atti di causa che in CP_2
seguito alla formazione del ruolo n. 2019/002543 divenuto esecutivo il 27.06.2019, ha notificato alle ricorrenti n.q. (ovvero all'obbligato) soltanto la cartella di pagamento qui impugnata nella data del 04.07.2023, per cui essa è pervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione della sanzione in oggetto spirato il 22.06.2022, ovvero 5 anni dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 17/403 che è stata irrogata il 22.06.2017: NE' PUO' DEFINIRSI ATTO INTERRUTTIVO LA FORMAZIONE DEL RUOLO! Ragione per cui il ricorso va accolto perchè alla data del 04.07.2023 le somme intimate nella cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202
60/000 non sono più esigibili dall'agente della riscossione in quanto prescritte.
A nulla valendo le ulteriori ragioni della memoria difensiva della resistente in ordine all'applicazione al caso in esame della normativa emergenziale di sospensione dei termini emanata in occasione della pandemia da COVID-19. A contestazione si richiama la recente giurisprudenza formatasi nelle Corti di Giustizia Tributaria e, tra le tante, la Sentenza recentissima della Corte di giustizia tributaria di primo grado Toscana Prato, Sez. II, Sent., (data ud. 16/10/2023) 31/10/2023,
n. 87 (che si allega) in cui i Giudici definiscono illogica e contraria al dettato della Costituzione
l'applicazione della normativa emergenziale Covid-19 per tutti quegli accertamenti degli anni successivi alla fine dell'emergenza i cui termini di decadenza andavano a scadere quando
l'emergenza era stata ormai superata. Nello specifico la sentenza spiega : “[...]quanto disposto dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 è stato assorbito nella disciplina di cui all'art. 157 del successivo D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), secondo cui "gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67 , comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi". Detta norma era evidentemente volta a incentivare l'attività degli Uffici, che non poteva considerarsi tout court impedita, per cui l' era tenuta a rispettare il suo termine di decadenza del 31 Controparte_1
dicembre 2020, mentre, al fine di favorire i contribuenti, per i noti disagi in corso, la notifica avrebbe dovuto avvenire successivamente con termine poi via via prorogato fino alla data del 28 febbraio 2022. Sicché appare del tutto illogico anche solo ipotizzare che il Legislatore abbia, nel contempo, imposto il rispetto del termine decadenziale in scadenza il 31 dicembre 2020, anno di pandemia, e lo abbia, invece, prorogato di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano o andranno a scadere quando l'emergenza è stata ormai superata.
Fermo quanto sopra, va anche considerato che l'art. 67 , del D.L. n. 18 del 2020 , invocato dall , nel prevedere la sospensione di 85 giorni, al comma 4, specificamente Controparte_1
dedicato "ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività ... degli enti impositori", rimandava espressamente all'applicazione, anche in deroga dell'art. 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 12 , commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 . Tale art. 12, intervenendo sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevede che, in caso di sospensione "dei termini relativi ai versamenti", siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i "termini relativi agli adempimenti anche processuali", in favore dei contribuenti, nonché "i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso", a carico degli uffici, con perfetta equiparazione della posizione, sia dei contribuenti, sia degli enti impositori, per le attività a carico degli uni come degli altri. Pertanto, non si può darne una lettura che non rispetti tale identica posizione, ampliando in avanti solamente i termini decadenziali successivi in favore degli enti impositori, essendo una siffatta lettura, oltre che in palese contrasto con il dettato e la ratio di una norma emergenziale, palesemente difforme dal principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost. Al riguardo, appare, poi, significativo il mancato richiamo nell'art. 67, comma 4, al comma 2 dell'art.
12 , D.Lgs. n. 159 del 2015 , in cui si indica la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, da cui è dato desumere che, per le attività interessate dall'emergenza Covid, il termine andava individuato in base alle specifiche disposizioni emergenziali disposte dal legislatore, le quali, per quanto ne occupa, ripetesi, sono da individuare nell'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio") e nelle proroghe via via intervenute per la sola "notifica" degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 (originariamente entro il 31 dicembre 2021 e nella versione finale entro il 28 febbraio 2022)[...]”. In senso conforme anche:
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino sentenza n. 890/6/222 del 21/11/2022, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina sentenza n. 974/23 del 25.10.2023, Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Milano sentenza n. 537/2023 del 16.02.2023. I richiamati orientamenti giurisprudenziali sono perfettamente applicabili al caso per cui pende questo giudizio
e confermano la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle ricorrenti, ragione per cui si insiste nell'accoglimento del motivo I b) del ricorso e nell'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
2. - E' altresì infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del presente ricorso in ordine alla mancata vocatio in ius dell'ente impositore: ritenendosi estranea al presente giudizio anche CP_2 in ordine al motivo di opposizione “I a)” del ricorso .
Preliminarmente si precisa che con la presente opposizione parte ricorrente non contesta la legittimità o meno della sanzione amministrativa irrogata a suo tempo (22.06.2017) dall'Ente
Impositore con l'ordinanza ingiunzione n. 17/403, bensì le ricorrenti contestano l'estinzione del credito recato nella cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202 60/000 alla data di notifica del
04.07.2023 in quanto il credito è divenuto inesigibile ipso iure per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della l. 689/81: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. In conseguenza non è affatto estranea alla specifica eccezione mossa CP_2
da questa parte ricorrente nel motivo I a) del ricorso in cui correttamente è stata citata in giudizio:
l'effetto estintivo dell'obbligazione si è verificato nei confronti dell'Agente incaricato della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento de quo e intimato di pagare somme estinte ex lege e dunque divenute inesigibili al momento stesso in cui si è verificato l'evento morte dell'obbligato. Ragione per cui l'eccezione è stata correttamente sollevata nei confronti di CP_2
ed il presente ricorso è ammissibile, è fondato e va accolto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ Controparte_1
oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 4.9.2023, e Parte_2 Parte_1 [...]
, quali eredi del de cuius , hanno impugnato la Cartella di Parte_3 Parte_4
pagamento n. 291 2019 0010 1020 60 000 emessa da oggi Controparte_3 [...]
, nei confronti del contribuente , responsabile in Controparte_4 Parte_4 solido del pagamento con il soggetto coobbligato Controparte_5
”, notificata in data 04.07.2023, con cui è stato intimato di pagare l'importo
[...] di € 1.052,26 a titolo di sanzioni amministrative e recupero spese L. 689/81 iscritte a ruolo a titolo di “Sanzioni Ispettorato Territoriale del Lavoro anno 2017”.
Hanno eccepito:
I - l'illegittimita' della cartella di pagamento n 291 2019 0010 1202 60/000 per fatti estintivi sopravvenuti alla data di verificazione del fatto che ha formato il titolo esecutivo:
a) Morte del contribuente e intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni Parte_4
amministrative ai sensi dell'art. 7 della l. 689/81.
La morte del contribuente , avvenuta nel settembre 2018, costituisce un fatto Parte_4
estintivo sopravvenuto dell'obbligazione di pagamento del de cuius: obbligazione sorta con la notifica in data 23.06.2017 dell'ordinanza-ingiunzione n. 17/0403 del 22/6/2017 emessa dall' e di cui gli eredi, odierni ricorrenti, hanno avuto conoscenza Controparte_6
soltanto con la notifica dell'impugnata cartella di pagamento e che, alla data di formazione del ruolo n. 2019/002543 divenuto esecutivo il 27.06.2019 il fatto estintivo dell'obbligazione (morte del contribuente) si era già verificato.
b) decorrenza del termine di prescrizione quinquennale
Nel caso oggetto della presente impugnativa l'obbligazione di pagamento della somma intimata al de cuius è estinta, oltre per quanto già detto sopra al punto I a), anche per Parte_4 l'ulteriore fatto estintivo dell'obbligazione in oggetto ovvero il decorso del termine di prescrizione quinquennale. se analizziamo il “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” della cartella di pagamento n.
291 2019 0010 1202 60/000 qui impugnata (pagina 6 di 10) è possibile verificare: che la violazione è stata accertata dagli Ispettori del lavoro;
e che questi in data 23.06.2017 hanno notificato al responsabile l'ordinanza- Parte_4
ingiunzione 17/403 del 22/06/2017.
Ciò posto, ritenuto che agli eredi del de cuius non è dato conoscere la data Parte_4
esatta della commissione della violazione, assumendo quale dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale la data del 22.06.2017 (data di emissione dell'ordinanza-ingiunzione n.
17/403) il diritto dell'agente della riscossione ad esigere dal de cuius (e oggi Parte_4
dagli eredi) la sanzione amministrativa L. 689/84 si è prescritto in data 22.06.2022.
La cartella di pagamento impugnata va annullata anche per il motivo che segue:
II – Nullità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento n. 291 2019 0010 1202
60/000
A seguito della morte del debitore la cartella di pagamento deve essere notificata agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio del defunto
Ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività della cartella.
Si è costituita l' contestando tutto quanto esposto e dedotto da Controparte_4
parte ricorrente, rilevando il difetto di contraddittorio e formulando richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore, l'Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento Lavoro – IPL di Agrigento,.
Ha eccepito l'estraneità dell' in relazione al motivo di ricorso inerente la dedotta CP_2 intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative, evidenziando che soltanto l'Ente creditore,
l'Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento Lavoro – IPL di , potrà validamente e CP_6
compiutamente argomentare e documentare in ordine ai profili di invalidità dedotti in giudizio da parte ricorrente ed inerente la fase dell'imposizione e della invalidità sopravvenuta del titolo.
Sull'asserita prescrizione
L ricevuto il ruolo dall'Impositore in data 27/06/2019 ha provveduto a notificare CP_2
tempestivamente la cartella di cui si discute entro i termini di legge, anche in ragione della legislazione emergenziale relativa alla nota pandemia da covid-19:
-il D.L. n°18/2020 cosiddetto “Decreto cura Italia”,
- seguito dal D.L. 34/2020 cosiddetto “Decreto Rilancio”,
- dal DL 104/2020 cosiddetto “Decreto Agosto”,
- dal DL 125/2020, dal DL 183/2020,
- dal DL 41/2021 cosiddetto “Decreto Sostegni”, - dal DL 73/2021, cosiddetto “Sostegni Bis”, disposizioni normative che hanno, inizialmente, disposto la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sulla invalidità della notifica
L'Agente notificatore ha apposto nella relata di notifica che questa è avvenuta in capo < imp. e collett. all'ultimo domicilio del de cuius>> e che in ogni caso sulla base del combinato disposto di cui all'art. 160 c.p.c. e 156 co 3 c.p.c., alcuna nullità potrà essere comminata attesa la compiuta notificazione dell'atto, la sua presa in carico da parte del soggetto che in qualità di erede la ha ricevuto, nonché in ragione della avvenuta conoscenza dell'atto da parte di tutti gli eredi che hanno provveduto all'introduzione del presente giudizio.
All'udienza di comparizione, il Giudice, richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 7514/2022, ha, rinviato per la decisione all'udienza del 15/11/2024 in cui è stata discussa e decisa, secondo la modalità di trattazione secondo l'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione di note di trattazione scritta con cui i ricorrenti hanno precisato le conclusioni.
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In via del tutto pregiudiziale va confermata la giurisdizione della scrivente trattandosi di crediti di natura previdenziali.
La cartella è stata notificata, via pec, in data 4.7.2023 e l'opposizione è stata iscritta il 4.9.2023, oltre i 40 gg. non applicandosi alle opposizioni esecutive ex articolo 615 c.p.c la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Ciò detto il debitore può proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
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b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha qualificato la propria opposizione come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed è stata proposta solo nei confronti CP_2
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, normativa applicabile al caso di specie, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro”. La medesima disposizione normativa precisa, altresì, che “Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Sul punto, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n. 7514 ha statuito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
L'Agente della Riscossione potrà essere chiamato in causa solo se vengono contestati specifici vizi riferibili agli atti e/o procedimenti che egli stesso ha posto in essere, mentre non possono essergli opposti vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'ente impositore.
Sulla base delle ragioni sopra esposte, atteso che il presente ricorso è stato proposto solo nei confronti e non anche nei confronti della l'Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento CP_2
Lavoro – IPL di Agrigento e che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il motivo di ricorso con cui si eccepisce la precazione del credito contributivo va rigettato per difetto di legittimazione passiva in capo ad CP_2
Ribadendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere rivolta all'ente impositore qua possiamo esaminare solo le eccezioni relative agli atti di che non si risolvano in Controparte_1
eccezioni per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, per i quali l'opposto è decaduto avendo depositato il ricorso dopo i venti giorni dalla notifica. Non si condivide al riguardo quanto dedotto da parte ricorrente che ritiene legittima la chiamata in causa solo dell' avendo eccepito a) Morte del contribuente Controparte_4
e intrasmissibilità agli eredi e la prescrizione per “b) decorrenza del termine di Parte_4 prescrizione quinquennale” .
Entrambe le eccezioni avrebbero dovuto essere rivolte all'Ente Impositore in quanto domande finalizzate alla declaratoria di estinzione della pretesa creditoria.
Ritiene il Tribunale che rispetto alla domanda di estinzione del credito l'ente impositore sia il legittimato passivo che necessariamente deve essere convenuto in giudizio.
Il principio della corretta ripartizione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto crediti la cui riscossione è affidata alla procedura c.d. esattoriale è stato ormai affrontato dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche a Sezioni Unite la quale ha chiarito che le doglianze che afferiscono all'illegittimità dell'atto della procedura di riscossione devono essere rivolte all'agente per la riscossione mentre le censure finalizzate all'accertamento di inesistenza del credito devono essere ricolte all'ente impositore (Cass. n. 7514 dell'8/03/2022).
Va, in definitiva, rigettata la proposta opposizione.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sciacca, 19 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini