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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9897 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 69/2025 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Picotti, dall'avv.
[...]
IE de ST e dall'avv. Pasquale Freddino per procura in margine al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Fava e dall'avv. Mariangela Sbardella per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente - E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Maria Francesca Granata per procura generale alle liti in notaio di Fiumicino, Persona_1
- litisconsorte necessario -
OGGETTO: crediti retributivi e contributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nel verbale di udienza del 7 ottobre 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 i ricorrenti in epigrafe, unitamente a hanno convenuto in Parte_6 giudizio l' e l , in persona Controparte_1 CP_2 dei rispettivi legali rappresentante pro-tempore, e premesso di essere tutti attualmente in servizio presso l' resistente in forza di contratti di CP_1 lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, quali
“collaboratori ed esperti linguistici” stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 236/1995, hanno chiesto al Tribunale di “1. Accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro instaurato tra i ricorrenti dott. dott. e Pt_2 Pt_1 dott. e la resistente Pt_4 Controparte_1 mediante la stipula iniziale di contratti di co.co.co. è da qualificarsi ab origine quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura privatistica, ai fini dell'integrale ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio fin dalla data di prima assunzione;
2. accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, l'illegittimità dei contratti di co.co.co., e la successiva reiterazione degli stessi, quale modalità di assunzione della dott.ssa e del dott. e, per l'effetto, condannare Pt_2 Pt_1
l' resistente a risarcire il danno patrimoniale cagionato ai CP_1 predetti ricorrenti, da liquidare nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione spettante o, in subordine, in diversa misura od anche in via equitativa;
3. accertarsi e dichiararsi che la retribuzione contrattualmente pattuita e di fatto percepita da tutti i ricorrenti è insufficiente a soddisfarne le loro esigenze vitali, personali e familiari e comunque è inadeguata e non proporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto;
per l'effetto accertarsi e dichiararsi in capo all'Università datrice l'obbligo di adeguare la retribuzione dei ricorrenti ex artt. 36 Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost. nonché all'art 1 decreto-legge 2/2004 convertito in legge 63/2004, nonché al divieto di discriminazione, anche indirettamente basata sulla nazionalità straniera, di cui agli artt. 12, 13 e 45 TFUE nonché art 7 Regolamento UE n.492/2011, in misura pari al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, con ogni voce di progressione retributiva inerente l'anzianità di servizio (scatti d'anzianità, classi stipendiali, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute), da calcolare fin dalla prima assunzione;
4. per l'effetto, condannare l'Università resistente a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate fino ad oggi fra quanto percepito e quanto spettante in base al predetto parametro, da quantificare nelle seguenti somme, in conformità alla domanda di cui sopra:
- € 136.119,54 Pt_6
- € 145.179,62 Pt_2
- € 90.035,07 Pt_1
- € 141.420,41 Pt_3
- € 26.746,64 Pt_4
- € 16.562,38 Parte_5 oltre alle differenze retributive maturate successivamente alla data dei conteggi e fino al momento in cui verrà adeguato lo stipendio o, in subordine, fino al momento del deposito del presente ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
5. Accertarsi e dichiararsi che l resistente è tenuta a
CP_1 costituire se necessario ed in ogni caso a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale dei ricorrenti nei confronti dell' dalla CP_2 data di prima assunzione sino ad oggi;
condannarsi conseguentemente l' datrice a corrispondere l'integrazione dei contributi dovuti,
CP_1 senza diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori, essendo la mancata regolare corresponsione colposamente imputabile all , in
CP_1 relazione all'effettivo e complessivo trattamento retributivo che verrà loro attribuito;
nell'ipotesi in cui la ricostruzione della posizione previdenziale e contributiva non fosse possibile, a causa di eventuali prescrizioni già maturate, l datrice di lavoro deve essere condannata al
CP_1 risarcimento del relativo danno ex art. 2116 c.c., per cui si chiede fin d'ora l'accertamento e la condanna.
6. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli artt. 3, 5, 7 e 8 dell'Atto unilaterale adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 25.06.2024, in sostituzione del mancato accordo di contrattazione integrativa per i CEL, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D.lgs. n. 165/2001 e sottoscritto in data 27.2.2024 dalla Delegazione di parte datoriale, per i motivi tutti sopra dedotti, in ogni caso accertandosi l'obbligo dell' di condurre e concludere serie trattative con i CP_1 collaboratori linguistici ricorrenti e loro rappresentanze sindacali, al fine di pervenire ad un contratto collettivo d'ateneo che soddisfi le richieste formulate con il presente atto, in particolare relativamente al trattamento spettante di cui alla soprastante domanda sub 3.
7.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' , contestando in fatto e in Controparte_1 diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto delle domande;
in via preliminare la resistente ha eccepito la decadenza dei ricorrenti dell'impugnativa dei contratti di collaborazione e la prescrizione quinquennale dei crediti azionati. Disposto il rinnovo della notifica nei confronti dell' si è CP_2 costituito in giudizio l' , deducendo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in merito all'accertamento del rapporto di lavoro e alla sussistenza di crediti retributivi e rimettendosi al Tribunale per eventuali statuizioni in ordine alla debenza di contributi in favore dei ricorrenti. All'udienza del 21 maggio 2025 il decidente ha preliminarmente rilevato che:
- la ricorrente ha introdotto dinanzi a Parte_6 questo ufficio giudiziario un precedente procedimento nei confronti dell'Università resistente, iscritto al n. 25954/2015 R.G., nel quale ha rivendicato differenze retributive per effetto dell'attribuzione di uno specifico livello di inquadramento e che detto accertamento si sovrappone parzialmente a quello oggetto dell'odierna controversia, giacché anche dalla disamina dei conteggi si evince che il trattamento stipendiale differenziale richiesto, con decorrenza dall'anno 2015, discenda dall'attribuzione dell'anzianità maturata nel periodo pregresso e oggetto del primo accertamento azionato dalla lavoratrice;
- che l'accertamento in fatto e in diritto svolto per il periodo pregresso può rivestire efficacia di giudicato anche nel presente procedimento sotto il profilo della ricostruzione del retroterra giuridico e fattuale, nonché della maturazione degli scatti di anzianità retributivi – ferma restando l'ammissibilità, in astratto, delle domande di pagamento per il periodo successivo –, trattandosi di rapporti di durata nei quali l'effetto del giudicato non può essere rimesso in discussione se non alla stregua di circostanze sopravvenute;
- che è pacifico l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 37269 del 29 novembre 2021);
- che il precedente accertamento tra le parti, già disatteso da questo Tribunale con sentenza n. 9539/2018, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 3473/2022, non è passato in giudicato, pendendo attualmente ricorso per cassazione, iscritto presso la Suprema Corte al n. 7172/2023 R.G., sicché, ritenuta la necessità di separare le domande, ha disposto lo stralcio della posizione della dott.ssa da quella degli altri Pt_6 ricorrenti, mediante formazione di apposito fascicolo, il cui procedimento è stato altresì sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la necessità di attendere la decisione della Corte di Cassazione relativa al periodo pregresso. La controversia relativa alle pretese azionate dai soli Pt_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
è stata istruita mediante l'acquisizione dei Parte_5 documenti versati in atti dalle parti a corredo dei rispettivi atti di costituzione in giudizio, mentre sono state rigettate le restanti richieste istruttorie dei ricorrenti, in quanto tardive, ovvero generiche o valutative e, in ogni caso, non rilevanti per la decisione. Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti, di cui agli atti difensivi e al verbale di udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. In via preliminare è fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria di costituzione dell resistente, con riferimento alle CP_1 pretese retributive azionate dai lavoratori, sinallagmaticamente collegate alla prestazione lavorativa resa e assoggettate al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che decorre in costanza di rapporto di lavoro. Detto ultimo indirizzo interpretativo è stato di recente ribadito, in termini adesivi, fornendogli un definitivo avallo ermeneutico, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, con la quale, nel ribadire la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato e nel ricordare che
“la privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato” e che “In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione”, ha confermato il principio per cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Questi principi, di carattere assolutamente generale, sono stati direttamente affermati dalla Suprema Corte anche nelle ipotesi di rapporti formalmente di collaborazione, nei seguenti termini: “l'orientamento richiamato dal controricorrente, secondo cui la prescrizione non decorre in pendenza di rapporto a termine o di rapporti formalmente qualificati di collaborazione autonoma, non è applicabile all'impiego pubblico contrattualizzato, giacché le pronunce additive della Corte Costituzionale si riferiscono al solo rapporto alle dipendenze di privati;
4.2. in particolare Cass. n. 35676/2021, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., in continuità con l'orientamento già espresso dalla Corte in relazione ai contratti a tempo determinato (cfr. fra le tante Cass. n. 10219/2020) ha affermato che “ in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”“ (cfr. Cass., sez. lav., n. 21849 dell'11 luglio 2022). Alla luce di questo indirizzo interpretativo, condiviso dal Tribunale e dal quale non sono stati forniti elementi che possano indurne una rimeditazione, posto che dagli atti di causa risulta che il primo atto interruttivo consista nella diffida del 22 maggio 2024, sono prescritti i diritti economici maturati nel periodo precedente il 22 maggio 2019. La prescrizione quinquennale delle pretese retributive, tuttavia, come correttamente evidenziato dai ricorrenti nelle note autorizzate, non esclude che, qualora la P.A. abbia fatto ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori ne alleghino l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, sia comunque possibile accertare se, di fatto, si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e riconoscere in tal caso, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (così, di recente, Cass., sez. lav., n. 22424 del 4 agosto 2025, la quale ha richiamato sul c.d. danno comunitario la precedente Cass., sez. lav., n. 10951 dell'8 maggio 2018), applicandosi, in questo caso, il termine ordinario decennale, non decorso al momento dell'introduzione del giudizio.
3. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata in memoria di costituzione con riguardo ai ricorrenti Pt_2 Pt_1
e , giacché questi hanno agito al fine di fare accertare che il rapporto Pt_4 instaurato con la resistente Controparte_1
“mediante la stipula iniziale di contratti di co.co.co. è da qualificarsi ab
[...] origine quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura privatistica, ai fini dell'integrale ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio fin dalla data di prima assunzione”. Sotto questo profilo, tuttavia, la Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che “il regime decadenziale di cui all'art. 32 L. n. 183 del 2010, di stretta interpretazione, non si applica ai casi in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di “rilettura” complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato;
è invero questa un'operazione che non ha nulla a che vedere con il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed è di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito;
mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n. 11424 del 2021 e Cass. n. 17845 del 2023); la società, peraltro, neanche censura adeguatamente l'assunto della Corte territoriale, conforme a Cass. n. 32254 del 2019, secondo cui la decadenza non può operare in mancanza “di un atto che il lavoratore abbia interesse a confutare e contestare”;” (cfr. Cass., sez. lav., n. 18210 del 3 luglio 2024). Nell'ampia motivazione la Corte, richiamando alcuni specifici precedenti (Cass. n. 4327 del 2023; conf. Cass. n. 17845 del 2023; Cass. n. 22146 del 2023) ha meglio precisato che “si è ritenuto che la disciplina, di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7, della L. n. 183/2010, possa trovare applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall'origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmente accertata la nullità, e non anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato;
la disciplina in oggetto è infatti chiaramente definita, nel suo perimetro applicativo, dalle parole “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, che compare al principio del comma 5: ove
“conversione”, in un contesto normativo in cui è posto espresso riferimento alla materia dei contratti a termine, non può che essere intesa nel senso in cui la nozione è utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e pertanto - come già esattamente precisato da Cass. n. 24100 del 2019 - “per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla”; diverso è il caso in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di
“rilettura” complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato;
è invero questa un'operazione di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito;
mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n. 11424 del 2021); nei precedenti citati si è pure avuto cura di precisare che tale conclusione non risulta incoerente con il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene applicabile il regime forfettizzato del risarcimento del danno, di cui all'art. 32 citato, ai contratti a progetto ritenuti illegittimi per carenza del progetto (Cass. nn. 24100 e 28294 del 2019, Cass. n. 5040 del 2020, Cass. n. 1015 del 2021), trattandosi di fattispecie che, per espressa previsione dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, sono considerate di natura subordinata “sin dall'origine”, rispetto alle quali è quindi configurabile una ipotesi di “conversione”;”.
3.1 Se, quindi, i suddetti lavoratori non sono in sé decaduti dalla richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto come formalmente autonomo, occorre tuttavia osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che “la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” (cfr. per tutte, di recente, Cass., sez. lav., n. 18868 del 10 luglio 2025, Cass., sez. lav., n. 4360 del 13 febbraio 2023 e Cass., sez. lav., n. 9591 del 18 aprile 2018). Invero, nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la ratio dell'art. 36, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all' immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (v. per tutte Cass., sez. lav., n. 18868/2025, cit., e Cass., sez. lav., n. 42004 del 30 dicembre 2021). Con specifico riferimento ai collaboratori esperti linguistici assunti a tempo determinato in forza della previsione dell'art. 4 del citato decreto- legge n. 120/1995, convertito in legge n. 236/1995, il Supremo Collegio ha in plurime pronunce escluso che l'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato non ne comporta, neanche in assenza di esigenze temporanee, la conversione in rapporto a tempo indeterminato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 30520 del 28 ottobre 2021 e n. 30909 e n. 30910 del 29 ottobre 2021). Le pretese retributive azionate con riferimento a quell'arco temporale, eventualmente spettanti ex art. 2126 c.c. qualora accertata l'effettiva natura subordinata dei rapporti pregressi, tuttavia, sono in ogni caso prescritte, così come sono prescritti i relativi contributi, assoggettati al termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, rendendosi così irrilevante il relativo accertamento domandato dai ricorrenti sul punto.
3.2 Vanno infine disattese le domande risarcitorie fondate sull'asserita illegittima stipulazione di contratti di collaborazione volti a mascherare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Preme, in punto di fatto, evidenziare, con particolare riguardo la posizione del dott. , che questi non ha fornito alcuna prova Pt_4 dell'asserito contratto di collaborazione, della durata di tre mesi, che avrebbe stipulato nell'ottobre 2015, durante il quale assume di aver svolto mansioni di CEL e/o da ex lettore. Parte resistente, nel contestare la suddetta stipulazione, ha infatti dedotto che il predetto ricorrente in data 18 marzo 2016 ha stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale ex art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, a durata limitata e determinata, di natura autonoma ex art 2222 e ss. c.c. (cfr. doc. n. 21) Per contro, l'amministrazione resistente ha contestato fermamente e
“specificamente che prima dell'assunzione, avvenuta in forza del contratto 27.9.2016 (docc. 13 e 14), il dott. abbia svolto lavoro subordinato Pt_4 presso l'Ateneo convenuto, con mansioni di CEL paragonabili a quelle degli ex lettori”, sottolineando che “in forza del citato contratto del 18.03.2016 (doc.21), il predetto ha intrattenuto con una rapporto CP_1 di lavoro avente natura autonoma, prestando la sua attività di opera professionale, senza alcun inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ateneo, in piena autonomia nel solo rispetto dei programmi e degli obblighi didattici, senza vincolo gerarchico o disciplinare, con durata limitata e compenso prestabilito a forfait”. Orbene, il ricorrente non ha fornito elementi probatori di segno contrario rispetto a quanto formalmente stipulato, avendo predisposto capitoli di prova generici e valutativi e, pertanto, inammissibili, e avendo, peraltro prodotto tardivamente il relativo contratto, con conseguente inammissibilità della produzione, trattandosi di documento che, in quanto da lui sottoscritto, avrebbe potuto e dovuto acquisire e produrre tempestivamente, usando l'ordinaria diligenza.
3.3 In ogni caso, le pretese risarcitorie azionate dai ricorrenti, sotto forma del c.d. danno comunitario, vanno respinte. Posto che la fattispecie è, infatti, regolata dall'art. 36, comma 5, del d. lgs n. 165/2001 e che in tema di risarcimento del danno contrattuale il termine di prescrizione è decennale, anche a ritenere l'illegittimità delle stipulazioni, perché volte a dissimulare contratti di lavoro subordinato, sostanzialmente a tempo determinato, la stabilizzazione del rapporto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce sanzione adeguata a prevenire la sussistenza di un abuso, venendo meno lo stesso presupposto logico-giuridico a fondamento della pretesa risarcitoria. Invero, con riferimento al settore scolastico, ma con motivazioni mutuabili anche nella specie, la Suprema Corte ha chiarito che nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (Cass., sez. lav., n. 3472 del 12 febbraio 2020). Principi, questi, del tutto aderenti alla fattispecie controversa, laddove i ricorrenti sono stati stabilizzati secondo le procedure delineate dall'art. 4 del decreto-legge n. 120/1995, convertito nella legge n. 236/1995, sicché non è configurabile un abuso che possa giustificare una domanda di risarcimento, nei termini allegati in ricorso, senza necessità di valutare se, in punto di fatto, la prestazione lavorativa resa rivestisse i tratti sintomatici della subordinazione.
4. Parimenti da rigettare sono le pretese di adeguamento economico proposte da tutti i ricorrenti, i quali assumono di avere ricevuto un trattamento retributivo inadeguato alle mansioni svolte, con conseguenti profili discriminatori alla stregua della normativa eurounitaria. Tutti i profili dedotti in ricorso, tuttavia, sono da disattendere alla stregua dell'indirizzo interpretativo, ormai univoco, adottato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale con ampie e articolate motivazioni, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., ha escluso che il trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, quali i ricorrenti, possa essere adeguato a quello spettante al ricercatore confermato a tempo definito e che detta esclusione possa dar luogo a profili discriminatori. Già con pronuncia n. 11637 del 4 maggio 2021 la Corte regolatrice ha affermato che in tema di retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, già lettori di madre lingua straniera, la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004 , conv. con modif., in l. n. 63 del 2004 , opera nei limiti precisati dall' art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 , sicché va escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito, né una eventuale delibera derogatoria può trovare legittimazione nel procedimento sostituivo per i trattamenti integrativi, di cui all' art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 , mancando la procedura di controllo da parte dei revisori dei conti, prevista per la contrattazione collettiva sostituita, e la costituzione del fondo per il trattamento accessorio. In questo ambito di idee, in particolare, nel confermare la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il recupero da parte della P.A. del miglioramento retributivo previsto per i ricercatori, erroneamente esteso ai collaboratori con delibera poi revocata, la Corte ha così motivato: “2.1 Come è noto, il rapporto di lavoro dei CEL è munito di una propria specifica disciplina, dettata dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4, commi 2 e 3, conv. con mod. in L. n. 236 del 1995, secondo cui esso consiste in un
“contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato”. E' vero che l'ordinamento conosce rapporti di lavoro subordinato con la P.A. muniti;
di regolazione sui generis, essenzialmente per i casi, non a caso definiti (le citazioni sono tratte da Cass. 27 giugno 2007, n. 14809) “marginali e sostanzialmente anomali” in cui si tratti di lavoro dipendente sorto “per finalità diverse” dalle “specifiche finalità istituzionali” (v., con riferimento ai portieri degli enti previdenziali, assoggettati a regolamento negoziale di stampo esclusivamente privatistico: Cass., S.U., 28 novembre 1990, n. 11459 e, più di recente, Cass. 18 novembre 2019, n. 29897; con riferimento al lavoro alle dipendenze di una Provincia per lo svolgimento di attività agricola, Cass. 14809/2007). Tale ipotesi tuttavia non ricorre di certo nel caso di specie, in Parte quanto i svolgono lavoro strettamente funzionale all'attività universitaria. D'altra parte, questa Corte ha già rilevato come “il legislatore, pur definendo “di diritto privato” il rapporto di lavoro intercorrente fra l'Università ed il collaboratore linguistico, ne ha affidato la disciplina alla contrattazione collettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previsto per l'impiego pubblico contrattualizzato dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, vigente all'epoca della decretazione d'urgenza. La contrattazione intervenuta a disciplinare il rapporto è, infatti, quella per il personale del Comparto Università, stipulata ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 29 del 1993 e poi del D.Lgs. n. 165 del 2001, sicchè trovano applicazione i medesimi principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. nn. 21558 e 23329 del 2009) in relazione alla particolare natura del contratto collettivo di diritto pubblico, derivante dal peculiare procedimento formativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllo contabile della compatibilità dei costi previsti” (Cass. 17 agosto 2018, n. 20765). Già prima, in coerenza con tale natura del rapporto, si era altresì ritenuto che “l'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee non comporta la conversione del primo nel secondo poichè del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell'amministrazione” (ai sensi dell'art. 97 Cost., comma 2), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato” (Cass. 15 ottobre 2014, n. 21831). A tali orientamenti va qui data continuità e deve quindi affermarsi il ricorrere di una fattispecie di lavoro pubblico privatizzato, munita di alcune regole speciali disciplinate al di fuori del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto quest'ultimo corpo normativo costituisca la base di riferimento rispetto a ciò che non sia diversamente regolato.
2.2 Ne deriva che non è consentito alla P.A. effettuare attribuzioni unilaterali di trattamenti migliorativi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. L'art. 2, comma 3, D.Lgs., stabilisce infatti il principio generale, applicabile per quanto sopra detto anche nell'ambito della speciale disciplina qui in rilievo, secondo cui l'attribuzione dei trattamenti economici ad opera della contrattazione collettiva ha carattere esclusivo. D'altra parte, costituisce principio consolidato quello per cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva” (Cass. 6 marzo 2019, n. 6553; Cass. 31 luglio 2017, n. 19043; Cass. 29 aprile 2013, n. 10105; Cass. 10 marzo 2009, n. 5726)”.
4.1 I successivi arresti del Supremo Collegio hanno confermato questa linea interpretativa, fugando ogni dubbio, alla luce di svariate considerazioni, sull'insussistenza del diritto rivendicato dai ricorrenti, fornendo peraltro risposta ai vari argomenti sostenuti dalla difesa attrice. Anzitutto, nella pronuncia n. 13492 del 15 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato decreto legge n. 120 del 1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al decreto legge n. 2 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980. Il principio di diritto è stato affermato valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma e del successivo intervento di interpretazione autentica, e, dall'altro, la ratio della stessa, finalizzata a dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, concludendo che ai ricorrenti non spetti lo stesso trattamento economico attribuito ai colleghi assunti ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 ed escludendo la fondatezza della dedotta discriminazione. Più precisamente, con argomenti del tutto mutuabili alla fattispecie controversa, la Suprema Corte ha escluso che nel caso di specie si possa configurare un trattamento discriminatorio, anche alla luce del diritto europeo, con questa motivazione che si condivide e si richiama anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.: “Dal quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito nella motivazione di Cass. n. 16464/2022, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., emerge con evidenza che sia le pronunce della Corte di Giustizia, sia gli interventi normativi che alle stesse hanno fatto seguito, hanno riguardato unicamente la categoria degli ex lettori, assunti ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, divenuti collaboratori linguistici ai sensi del decreto legge n. 120 del 1995, convertito dalla legge n. 236 del 1995, e della decretazione d'urgenza non convertita, della quale lo stesso decreto legge aveva conservato gli effetti. Ha osservato, in particolare, Cass. n. 12877/2020, in continuità con l'orientamento già espresso da Cass. nn. 6341/2019 e 28502/2019, che ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato decreto legge n. 120 del 1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al decreto legge n. 2 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980. Il principio di diritto, che trova riscontro anche nella motivazione dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 38/2012, è stato affermato valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma e del successivo intervento di interpretazione autentica, dall'altro la ratio della stessa, finalizzata a dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, che rispondesse alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 giugno 2001, in causa C - 212/99, che aveva censurato lo Stato italiano per non
“aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”. Si tratta, quindi, di una finalità chiaramente non ravvisabile per i collaboratori esperti linguistici assunti ab origine sulla base della normativa dettata dal richiamato decreto legge n. 120 del 1995, con il quale il legislatore, pur qualificando contratto di diritto privato, in linea con il processo di contrattualizzazione dell'impiego pubblico già all'epoca in atto, ha abilitato la contrattazione collettiva a fissare il trattamento retributivo dei collaboratori, non equiparabili ai docenti universitari, perché chiamati a soddisfare “esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche” (art. 4 decreto legge n. 120 del 1995) e, quindi, a svolgere una funzione che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall'essere strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento, connotato da specifiche competenze sia didattiche che scientifiche (Cass. nn. 5909/2005; 18709/2019). La disciplina dettata presuppone, dunque, una transizione dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, diversamente disciplinati pur nella sostanziale continuità delle figure professionali coinvolte, e non può venire in rilievo nei casi in cui il collaboratore non abbia mai stipulato un contratto ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980. Gli argomenti sviluppati nel ricorso e nella memoria difensiva non sono idonei ad indurre una rimeditazione dell'orientamento già espresso, perché infondatamente assumono, da un lato, l'asserito carattere discriminatorio della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici e, dall'altro, l'inadeguatezza della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva, per non avere tenuto conto di quella, di diverso e maggiore ammontare, goduta dai ricercatori universitari a tempo definito. Quanto al primo aspetto, va ribadito che il legislatore con il decreto legge n. 120 del 1995, pur qualificando il rapporto di natura privatistica, ha rinviato alla contrattazione collettiva che, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, è quella di comparto, disciplinata, all'epoca, dall'art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dagli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo. Il rinvio alla contrattazione collettiva non realizza alcuna discriminazione in ragione della nazionalità e, al contrario, è pienamente in linea con i principi che, all'esito della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, ispirano la disciplina dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, principi che la Corte Costituzionale ha più volte richiamato e valorizzato. La recente Corte Cost. n. 253/2022 ha ribadito che “L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il D.Lgs. n. 165 del 2001. L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori...”. In ragione del ruolo centrale che la contrattazione collettiva assume nell'impiego pubblico privatizzato questa Corte da tempo ha affermato che il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (Cass. nn. 2718/2020; 6553/2019; 19043/2017; 1037/2014; 10105/2013; 4971/2012). La previsione di un trattamento differenziato per i collaboratori esperti linguistici di nuova assunzione rispetto a quelli che in precedenza avevano ricoperto la qualifica di lettori non contrasta, dunque, né con il diritto interno né con quello eurounitario, perché tutte le pronunce della Corte di Giustizia intervenute sulla disciplina dettata per i lettori di lingua straniera hanno riguardato il passaggio dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica e sono state rese sulla premessa di un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai lavoratori di nazionalità italiana, condizione questa che, per quanto evidenziato nel punto che precede, non ricorre nella fattispecie. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve, poi aggiungere che infondatamente la ricorrente assume che, in ragione della qualità della prestazione resa, la retribuzione dei collaboratori esperti linguistici dovrebbe essere equiparata a quella dei ricercatori universitari. Anche sul punto questa Corte (si rimanda fra le tante a Cass. n. 18709/2019) si è già espressa evidenziando che sia l'art. 28 del d.P.R. n. 282 del 1980, sia l'art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995, nel prevedere, rispettivamente, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera “in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti” e di C.E.L., per soddisfare “esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche” evidenziano una sostanziale diversità dell'attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall'essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche. La sostanziale diversità delle prestazioni a confronto non consente l'invocata parificazione e detta conclusione non è smentita, bensì è confermata, dal decreto legge n. 2 del 2004, che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore). Va, poi, ribadito che quel parametro è stato indicato dal legislatore italiano e ritenuto congruo dalla Corte di Giustizia (sentenza 18 luglio 2006, in causa C- 119/04, punti 36 e 37) all'esclusivo fine di individuare
“un criterio oggettivo, che permette di far fronte alle difficoltà inerenti ad una valutazione caso per caso della carriera di tutti gli ex lettori” (Corte UE, cit. punto 36), in un contesto in cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 e della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici dal decreto legge n. 120 del 1995, si era passati da un sistema nel quale il trattamento retributivo era rimesso ai singoli Atenei, ai quali era imposto solo un limite massimo non superabile (commi 4 e 5 del richiamato art. 28), ad una nuova disciplina che, in linea con quella dell'impiego pubblico privatizzato, ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione spettante per l'esercizio delle funzioni strumentali e di supporto rispetto all'attività didattica. Un'analoga esigenza si è posta per i cosiddetti “lettori di scambio” divenuti C.E.L., dei quali le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate con la sentenza n. 21972/2017; pronuncia che non può essere invocata nella fattispecie, sia perché le Sezioni Unite sull'applicazione del parametro fissato dal decreto legge n. 2 del 2004, utilizzato dalla Corte territoriale, si sono limitate a prendere atto della non contestazione da parte dell (punto 24 di pag. 25), sia in quanto in quel caso CP_1
l'estensione analogica poteva essere giustificata dall'eguale passaggio fra due diversi regimi e dalla necessità di ottemperare alle indicazioni date dalla Corte UE con la sentenza 15 maggio 2008, in causa C-276/07 (secondo cui “l'art. 39, n. 2, CE osta a che, nell'ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell'anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento”).
13.3. Il rigetto dei precedenti motivi rende inammissibili l'undicesimo e il dodicesimo motivo, che presuppongono il riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive (dovendosi discutere del termine di prescrizione di quel diritto e della sua incidenza sulla liquidazione dell'indennità risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine).
14. Da ultimo, non si ravvisa una novità significativa nella procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione UE cui fa riferimento la ricorrente nella memoria illustrativa (C-519/23), perché anch'essa riguarda la vicenda degli ex lettori, divenuti C.E.L., sicché nulla aggiunge a tutto quanto sopra esposto e considerato. Con il che si conclude la motivazione sul rigetto del ricorso principale, senza alcuna necessità di differire la decisione in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia, di sollevare ulteriori questioni pregiudiziali e di disporre la trattazione in udienza pubblica (sull'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite si è già pronunciata la Prima Presidente con il citato decreto 1°.3.2024)”.
4.2 Queste considerazioni, già dirimenti, sono state ribadite anche successivamente. Sotto il profilo della dedotta discriminazione, Cass., sez. lav., n. 17669 del 30 giugno 2025 ha così motivato: “La pretesa discriminazione non potrebbe trovare fondamento nella dedotta parificazione al personale docente e ai ricercatori. Sul punto, può richiamarsi altra pronuncia di legittimità (Cass n. 18897/2019) in cui è stata ribadita “...la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente...” avendo quindi la Corte inteso evidenziare e mantenere ferma una differenziazione tra le due figure. Anche recentemente, la Corte di Cassazione (ord. Cass. 16449 del 2022) ha precisato che “la Corte di Giustizia nelle decisioni richiamate in premessa ha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana” ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata “a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e ad equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria... per le medesime ragioni indicate nei punti che precedono va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati, perché non risultano violati gli obblighi comunitari né il principio della parità di trattamento ed inoltre il trattamento retributivo non si può dire non adeguato alla qualità e quantità del lavoro prestato, in ragione della non equiparabilità del lettore al docente”. Circa la ricostruzione della vicenda dei lettori di lingua straniera rileva anche Cass. 16464/2022 che afferma: “resta escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione (o, in assenza, della sentenza che abbia disposto la conversione del rapporto) alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (cfr. Cass. n. 20483/2023; Cass. n. 13886/2023; Cass. n. 16462/2022; Cass. n. 20765/2018)”. Ed infine, secondo Cass. n. 13488/2024 “l'azione attribuita all'ex lettore dal D.L. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dalla legge n. 240/2010, ossia da disposizione normativa che il legislatore ha emanato con la specifica finalità di ottemperare alla pronuncia della Corte di Giustizia (chiaro in tal senso è l'incipit dell'art. 1: In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 26 giugno 2001 nella causa C- 212/99...), è autonoma e distinta da quella di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. che l'ex lettore poteva far valere nella vigenza dell'art. 28 del D.P.R. n. 382/1980, e, pertanto, la prescrizione del relativo diritto inizia a decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa (cfr. Cass. nn. 13175, 14203, 15018 del 2018) ed inoltre l'azione non è impedita da un precedente giudicato sull'adeguatezza della retribuzione corrisposta all'ex lettore, se formatosi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa”.”.
4.3 Da ultimo, Cass., sez. lav., n. 19963 del 17 luglio 2025 ha così riesaminato la vicenda: “le censure che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate per le ragioni già individuate dalla giurisprudenza di questa S.C., come, fra le molte, Cass. n. 13492/2024, che ha richiamato Cass. n. 13574/2023, che ha, a sua volta, mutuato da Cass. n. 18523/2022, in continuità con un orientamento già espresso in altri precedenti (Cass. nn. 18346/2020; 12877/2020; 8617/2020 e ulteriore giurisprudenza ivi citata). Dal quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito nella motivazione di Cass. n. 16464/2022 e di Cass. n. 13488/2024, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., emerge con evidenza che sia le pronunce della Corte di Giustizia, sia gli interventi normativi che alle stesse hanno fatto seguito, hanno riguardato unicamente la categoria degli ex lettori, assunti ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 382 del 1980, divenuti collaboratori linguistici ai sensi del D.L. n. 120 del 1995, conv. dalla legge n. 236 del 1995, e della decretazione d'urgenza non convertita, della quale lo stesso D.L. aveva conservato gli effetti. Ha osservato, in particolare, Cass. n. 12877/2020, in continuità con l'orientamento già espresso da Cass. nn. 6341/2019 e 28502/2019, che ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato D.L. n. 120 del 1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al D.L. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980. Il principio di diritto, che trova riscontro anche nella motivazione dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 38/2012, è stato affermato valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma e del successivo intervento di interpretazione autentica, dall'altro, la ratio della stessa, finalizzata a dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, che rispondesse alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 giugno 2001, in causa C - 212/99, che aveva censurato lo Stato italiano per non
“aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”. Si tratta, quindi, di una finalità chiaramente non ravvisabile per i collaboratori esperti linguistici assunti ab origine sulla base della normativa dettata dal richiamato D.L. n. 120 del 1995, con il quale il legislatore, pur qualificando il contratto di diritto privato, in linea con il processo di contrattualizzazione dell'impiego pubblico già all'epoca in atto, ha abilitato la contrattazione collettiva a fissare il trattamento retributivo dei collaboratori, non equiparabili ai docenti universitari, perché chiamati a soddisfare “esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche” (art. 4 D.L. n. 120 del 1995) e, quindi, a svolgere una funzione che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall'essere strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento, connotato da specifiche competenze sia didattiche che scientifiche (Cass. nn. 5909/2005; 18709/2019). La disciplina dettata presuppone, dunque, una transizione dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, diversamente disciplinati pur nella sostanziale continuità delle figure professionali coinvolte, e non può venire in rilievo nei casi in cui il collaboratore non abbia mai stipulato un contratto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 382 del 1980. Gli argomenti sviluppati nel ricorso e nella memoria difensiva non sono idonei ad indurre una rimeditazione dell'orientamento già espresso, perché infondatamente assumono, da un lato, l'asserito carattere discriminatorio della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici e, dall'altro, l'inadeguatezza della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva, per non avere tenuto conto di quella, di diverso e maggiore ammontare, goduta dai ricercatori universitari a tempo definito. Quanto al primo aspetto, va ribadito che il legislatore con il D.L. n. 120 del 1995, pur qualificando il rapporto di natura privatistica, ha rinviato alla contrattazione collettiva che, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, è quella di comparto, disciplinata, all'epoca, dall'art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dagli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo. Il rinvio alla contrattazione collettiva non realizza alcuna discriminazione in ragione della nazionalità e, al contrario, è pienamente in linea con i principi che, all'esito della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, ispirano la disciplina dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, principi che la Corte costituzionale ha più volte richiamato e valorizzato. La recente Corte cost. n. 253 del 2022 ha confermato che
“L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il D.Lgs. n. 165 del 2001. L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori. In ragione del ruolo centrale che la contrattazione collettiva assume nell'impiego pubblico privatizzato questa Corte da tempo ha affermato che il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (Cass. nn. 2718/2020; 6553/2019; 19043/2017; 1037/2014; 10105/2013; 4971/2012). Nella specie, nessuna violazione dell'art. 45 TFUE vi è stata, in quanto la contrattazione collettiva assicura che ai lavoratori stranieri in questione e a quelli italiani siano applicati gli stessi principi in tema di riconoscimento del servizio. La previsione di un trattamento differenziato per i collaboratori esperti linguistici di nuova assunzione rispetto a quelli che in precedenza avevano ricoperto la qualifica di lettori non contrasta, dunque, né con il diritto interno né con quello eurounitario, perché tutte le pronunce della Corte di Giustizia intervenute sulla disciplina dettata per i lettori di lingua straniera hanno riguardato il passaggio dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica e sono state rese sulla premessa di un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai lavoratori di nazionalità italiana, condizione questa che, per quanto evidenziato nel punto che precede, non ricorre nella fattispecie. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve, poi, aggiungere che infondatamente le ricorrenti assumono che, in ragione della qualità della prestazione resa, la retribuzione dei collaboratori esperti linguistici dovrebbe essere equiparata a quella dei ricercatori universitari. Anche sul punto questa Suprema Corte (si rimanda, fra le tante, a Cass. n. 18709/2019) si è già espressa, evidenziando che sia l'art. 28 del D.P.R. n. 282 del 1980 sia l'art. 4 del D.L. n. 120 del 1995, nel prevedere, rispettivamente, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera “in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti” e di C.E.L., per soddisfare “esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche” evidenziano una sostanziale diversità dell'attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall'essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche. La sostanziale diversità delle prestazioni a confronto non consente l'invocata parificazione e detta conclusione non è smentita, bensì è confermata, dal D.L. n. 2 del 2004, che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore). Va, poi, ribadito che quel parametro è stato indicato dal legislatore italiano e ritenuto congruo dalla Corte di Giustizia dell'UE (sentenza 18 luglio 2006, in causa C - 119/04, punti 36 e 37) all'esclusivo fine di individuare “un criterio oggettivo, che permette di far fronte alle difficoltà inerenti ad una valutazione caso per caso della carriera di tutti gli ex lettori” (Corte UE, cit. punto 36), in un contesto in cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 28 D.P.R. n. 382 del 1980 e della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici dal decreto legge n. 120 del 1995, si era passati da un sistema nel quale il trattamento retributivo era rimesso ai singoli (Omissis), ai quali era imposto solo un limite massimo non superabile (commi 4 e 5 del richiamato art. 28), ad una nuova disciplina che, in linea con quella dell'impiego pubblico privatizzato, ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione spettante per l'esercizio delle funzioni strumentali e di supporto rispetto all'attività didattica. Un'analoga esigenza si è posta per i cosiddetti
“lettori di scambio” divenuti C.E.L., dei quali le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate con la sentenza n. 21972/2017, pronuncia che non può essere invocata nella fattispecie, sia perché le Sezioni Unite, sull'applicazione del parametro fissato dal D.L. n. 2 del 2004, si sono limitate a prendere atto della non contestazione da parte dell CP_1
(punto 24 di pag. 25) sia in quanto, in quel caso, l'estensione analogica poteva essere giustificata dall'eguale passaggio fra due diversi regimi e dalla necessità di ottemperare alle indicazioni date dalla Corte UE con la sentenza 15 maggio 2008, in causa C-276/07 (secondo cui “l'art. 39, n. 2, CE osta a che, nell'ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell'anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento”). In aggiunta a ciò, deve tenersi conto dell'affermazione della corte territoriale, secondo la quale le ricorrenti non avevano “evidenziato specifici elementi che inducano a ritenere sussistente una discriminazione Parte Parte tra lavoratori comparabili a tempo determinato e a tempo indeterminato) con riferimento al riconoscimento dell'anzianità di servizio”. Le attuali istanti non hanno adeguatamente criticato tale affermazione, essendosi limitate a elencare le attività e le mansioni da loro svolte, non tenendo conto della differenza strutturale esistente fra loro e le altre categorie di lavoratori menzionate. Si evidenzia, comunque, che il giudice di appello ha accertato che la contrattazione nazionale stipulata ex legge n. 236 del 1995 non valorizzava in assoluto l'anzianità di servizio, a prescindere dalla durata del rapporto lavorativo, e che la contrattazione collettiva integrativa riconosceva un elemento della retribuzione variabile a seconda dell'anzianità di servizio maturata sia con riferimento ai contratti a tempo indeterminato che con riguardo a quelli a tempo determinato, sicché la riportata discriminazione non esisteva. Sul punto, si ritiene di aggiungere che l'anzianità di servizio rileva ai fini retributivi solo se e in quanto il sistema di progressione stipendiale lo preveda e, pertanto, il suo mancato riconoscimento alla categoria di appartenenza delle ricorrenti (almeno nei termini reclamati) non comporta, di per sé, alcuna discriminazione”.
Sicché, in definitiva, alla stregua del granitico indirizzo interpretativo del Supremo Collegio, da cui non sono stati forniti elementi tali da indurne una rimeditazione, le domande retributive dei ricorrenti vanno rigettate. Ne consegue anche il rigetto delle domande contributive.
5. Né le pretese attoree possono trovare accoglimento sotto il profilo, su cui parte ricorrente ha insistito in sede di discussione orale, di svolgimento di mansioni superiori a quelle del profilo professionale di appartenenza, invocando il disposto dell'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001. Come noto, il diritto del pubblico dipendente al trattamento economico per le mansioni superiori al livello di inquadramento posseduto non discende necessariamente da un previo atto di formale inquadramento, né dalla carenza di un posto in organico, principio di diritto in passato affermato dalla giurisprudenza amministrativa in ragione di un rapporto di lavoro pubblico di tipo autoritativo. Il passaggio a un modello paritetico, improntato alle modalità che regolano l'impiego privato, nelle quali la P.A. adotta atti gestionali del rapporto “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”, secondo la previsione generale di cui all'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, ha infatti mutato radicalmente l'intero quadro normativo in materia di pubblico impiego. Non soltanto il rapporto di lavoro è regolato contrattualmente e vi si applicano le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale lavoristica – salvo per le specifiche eccezioni indicate nel T.U. n. 165/2001, che assumono carattere imperativo e inderogabile –, ma ciò che attualmente rileva ai fini della disciplina delle mansioni superiori è esclusivamente l'attività effettivamente prestata dal lavoratore. Alla luce della ricostruzione complessiva dell'istituto, disciplinato dall'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 – che ha sostituito il previgente art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 –, si ricava, invero, che il dipendente, adibito a mansioni superiori a quelle della categoria di appartenenza, abbia il diritto alla retribuzione corrispondente anche nel caso di assegnazione nulla – come prevede il quinto comma dell'articolo –, salvo, in tale eventualità, il diritto dell'amministrazione, titolare del rapporto di impiego, di rivalersi nei confronti del dirigente che abbia agito con dolo o colpa grave. Nel sistema normativo vigente, pertanto, è indubbio che la pubblica amministrazione, datrice di lavoro di un rapporto privatizzato, ai sensi dell'art. 52 del T.U. n. 165/2001, sia tenuta a corrispondere ai propri dipendenti, che hanno svolto mansioni superiori a quelle rientranti nella qualifica posseduta, la retribuzione corrispondente, anche se questi ultimi, a differenza che nell'impiego privato, non hanno il corrispondente diritto al consolidamento della qualifica superiore, dal momento che non trova applicazione integrale l'art. 2103 c.c., per effetto della deroga esplicitamente prevista dal primo comma dell'art. 52 d. lgs. n. 165/2001, secondo cui “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”.
5.1 Pronunciando a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., per la particolare importanza della questione di diritto risolta, la Corte di legittimità ha da tempo stabilito che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25837 dell'11 dicembre 2007 e Cass. n. 11615 del 13 maggio 2010). Sicché, il mutato assetto del rapporto di impiego pubblico comporta anche l'applicazione dei principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale, a nulla rilevando, con riferimento alla corresponsione del trattamento economico, la legittimità o meno dell'assegnazione, ma soltanto l'esercizio di fatto dell'attività lavorativa riconducibile in un - qualsiasi - profilo professionale superiore a quello di appartenenza. Richiamando questi principi, anche di recente la Suprema Corte ha condivisibilmente riaffermato che “il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (v. Cass. n. 2102 del 2019; Cass. n. 18808 del 2013). Si è ulteriormente precisato che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (v. Cass. n. 24266 del 2016)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25848 dell'1 settembre 2022). Non è poi ostativa al riconoscimento delle differenze retributive nemmeno la rivendicazione di mansioni di tipo dirigenziale, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2695 del 29 gennaio 2024).
5.2 Come prevede l'art. 52, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Ne consegue che, a tal fine, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, nonché dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692 del 25 ottobre 2004), ma a tal fine non è sufficiente il solo provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (cfr. Cass. n. 9328 del 19 aprile 2007). In questo ordine di idee, più di recente, la Suprema Corte, con sentenza n. 796 del 16 gennaio 2014, ha avuto modo di ribadire che
“nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; tale norma deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. pure Cass. n. 23741 del 17 settembre 2008 e molte altre successive;
tra le più recenti, Cass. n. 4382 del 23 febbraio 2010)”.
5.3 Orbene, alla stregua di questi consolidati principi, posto che nel caso di specie non è stato rivendicato lo svolgimento di mansioni di tipo superiore, quanto, soprattutto, di tipo diverso da quelle oggetto del contratto di lavoro, è la stessa prospettazione attorea che non consente l'accoglimento delle domande. E infatti, come rilevato anche in ricorso, nel disaminare i “compiti dei ricercatori universitari” elencati nell'art 32 del d.P.R. n. 382/1980 la comparazione è stata svolta soltanto con riferimento alla pretesa analogia di funzioni didattiche, con la precisa specificazione che la “funzione di ricerca che non è di competenza dei CEL” (cfr. pag. 50), sicché anche nella corposa descrizione fattuale non è fatta alcuna menzione allo svolgimento di tale attività, L'attività di ricerca, tuttavia, caratterizza in modo diretto e qualificante l'attività svolta dai ricercatori confermati, i quali in base al tenore lettera della norma “contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria”, “possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale”, “adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti”. Ma poiché il profilo rivendicato è caratterizzato non solo da attività di didattica, ma anche, in modo non meramente accessorio, da attività di ricerca, anche senza necessità di assumere la chiesta prova testimoniale non può in ogni caso formularsi quella valutazione di corrispondenza che consentirebbe l'utilizzo del parametro retributivo invocato, non potendosi così concludere che i ricorrenti abbiano mai svolto, “con pienezza”, tutte le attività proprie del profilo del ricercatore confermato a tempo definito. Ne consegue, anche sotto questo profilo, il rigetto delle pretese economiche, avendo i ricorrenti percepito il trattamento retributivo previsto dal quadro normativo a loro riferibile, senza che si renda necessario l'assunzione della chiesta prova testimoniale, che non sarebbe in ogni caso in grado di supportare le pretese azionate dai lavoratori.
6. Dal rigetto delle pretese di adeguamento economico discende poi il rigetto del diritto alla ricostruzione della carriera e all'anzianità di servizio, nei termini articolati in ricorso, ossia sulla base dell'infondata richiesta di applicazione del parametro individuato quantomeno in quello del ricercatore confermato a tempo definito Invero, i ricorrenti, sul presupposto di avere diritto a un trattamento economico superiore a quello loro attribuito, hanno dedotto che il riconoscimento dell'anzianità pregressa sia stato solo apparentemente previsto dall'art. 22 del CCNL comparto Università per il biennio 2000- 2001, che al comma 3 prevede che “In sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-1-2001 nella causa C-212/99 (…) attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita” e al successivo comma 4 stabilisce che: “Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell'anzianità per gli ex lettori, la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 DPR 382/80 e/o come CEL ex art. 4 della legge n. 236/95 (o precedenti normative) presso atenei italiani” (sottolineature ed evidenziazioni aggiunte). La pretesa illegittimità operata dall , invero, discenderebbe CP_1 dal fatto di avere applicato ai lavoratori un trattamento retributivo inferiore a quello spettante, che si riverbererebbe anche sotto il profilo dell'anzianità e del corretto incremento del trattamento stipendiale. Tuttavia, dall'infondatezza della pretesa di adeguamento retributivo emerge anche il rigetto della pretesa di adeguamento dell'anzianità, non potendosi la stessa in alcun modo rapportare all'anzianità – e al relativo trattamento economico – che competerebbe con l'applicazione di quello previsto per il ricercatore confermato.
7. Con riferimento all'ultimo profilo di doglianza, relativo alla pretesa illegittimità dell'atto aziendale unilaterale sottoscritto dalla Delegazione di parte datoriale in data 27 febbraio 2024 in sostituzione del Parte mancato accordo di contrattazione integrativa per il personale nel caso di specie si è realizzata la fattispecie prevista dall'art. 40, comma 3- ter, del d. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo”. E, difatti, la mancata sottoscrizione di un accordo di contrattazione ha reso necessario l'intervento del datore di lavoro, il quale non ha, tuttavia, ridotto la retribuzione dei CEL, circostanza che non è emersa in giudizio, non violando in alcun modo l'invocato principio di irriducibilità. Dagli atti si causa emerge, poi, che siano state proseguite le trattative, sicché anche questo profilo va disatteso.
8. Conclusivamente, le domande attoree vanno rigettate integralmente. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle ex d.m. n. 147/2022, prendendo come base i minimi tabellari per lo scaglione di riferimento della controversia di maggior valore (controversie di valore compreso tra € 52.00,00 e € 260.000,00: cfr. Cass. n. 602/2019). In particolare, detti importi tabellari ammontano a € 5.359 nei confronti dell'Università resistente e nel minore importo di € 4.638 nei confronti dell' applicandosi lo scaglione relativo alle cause in materia CP_2 contributiva, i quali, a norma dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (applicabile anche all'ipotesi di cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7774) vengono aumentati del 10% per ogni ricorrente, per un totale del 40%. Ai compensi va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% degli stessi (art. 2 del d.m.), oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.502,60 nei confronti dell' Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come
[...] per legge, e in € 6.493,20 nei confronti dell' oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 7 ottobre 2025
Il giudice Cesare Russo