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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1602/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1602/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Taliani, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simone Silvestrini e Cristiano Tasselli, come da procura in atti;
- appellato - avverso la sentenza n. 665/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 22.7.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.3.2025 pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Firenze adita, ogni ulteriore istanza reietta
e disattesa, riformare l'impugnata sentenza di primo grado n. 665/2021 R.G. emessa dal Tribunale di Pistoia in data 22.07.2021, depositata in pari data, nelle parti specificatamente indicate come motivi di appello, ed in ragione di ciò accertata e dichiarata, la responsabilità del Sig.
[...] nella causazione dell'evento di cui è causa, condannarlo al risarcimento a favore del Sig. CP_1 della somma che sarà ritenuta provata e di giustizia a seguito dell'espletata Parte_1 istruttoria Il tutto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge vittoria di competenze e di spese dei due gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP, con distrazione a favore del procuratore costituito che non ha riscosso le prime e non ha percepito le seconde e con l'integrale refusione delle spese legali che l'appellante è stato costretto a corrispondere al Parte_1
Sig. in esecuzione delle disposizioni della sentenza di primo grado” Controparte_1
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: • Rigettare la domanda di parte attrice in quando infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa e per
l'effetto confermare in toto la sentenza n. 665/2021 del 22.07.2021; • Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Pistoia, al fine di ottenere, previo accertamento della sua Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti, quantificati in € 21.660,00 oltre Iva, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A fondamento della domanda, l'attore - dopo aver premesso di essere proprietario di un immobile sito in Pistoia, Loc. Collina, via Bolognese n. 272, con adiacente porzione di terreno - aveva esposto che, nel mese di dicembre 2011, una ingente quantità di acqua si era riversata nella sua proprietà a causa dell'avvenuta rottura di un tubo di scarico di una vasca dell'acquedotto realizzato sul terreno di proprietà di , che si trovava in posizione sovrastante il proprio ed aveva Controparte_1 raggiunto la via Bolognese, cagionando uno smottamento del terreno e delle vistose crepe sull'immobile nonché l'erosione e l'impregnamento del ciglio della strada adiacente sua abitazione.
Si era costituito in giudizio , che aveva eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, evidenziando che il tubo oggetto della perdita era ubicato al di fuori dei terreni di sua proprietà, lungo la via Vicinale di Val Capratica, nonché negando di essere proprietario della cisterna ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione a chiamare in causa il . Controparte_2
Il Tribunale, dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa in ragione della mancata formulazione di domande nei confronti del terzo chiamato, aveva istruito la causa mediante assunzione di prova orale e l'espletamento di c.t.u. finalizzata ad accertare chi era il soggetto titolare del diritto di proprietà ovvero del potere gestorio della vasca dell'acquedotto del Termine sita sul terreno del quale fosse stata la causa delle infiltrazioni subite dalla proprietà CP_1 dell' per come descritte;
quali i danni provocati dalle infiltrazioni e quali le spese necessarie Parte_1 per il ripristino dello stato dei luoghi. Con sentenza n. 665/2021, pubblicata in data 22.7.2021, il Tribunale di Pistoia aveva rigettato la domanda attorea, condannando l' alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1 nonché ponendo a suo carico le spese di c.t.u,.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“La domanda dell'attore è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato che invoca la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - che ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode - deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (ex multis,
Cass., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243; 6 luglio 2006, n. 15384; 5 aprile 2005, n. 7062; 9 febbraio
2004, n. 2430).
E' custode colui che ha il potere, di diritto o di fatto, di vigilanza e di controllo sulla cosa.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti e soprattutto all'esito delle operazioni peritali condotte dal c.t.u. geom. la cui perizia viene integralmente Persona_1 condivisa da questo Giudice in quanto tecnicamente e logicamente argomentata nonché redatta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, è emerso che il convenuto sig. Controparte_3 sì proprietario dei terreni su cui è stato realizzato il manufatto contenente il serbatoio accessorio all'”Acquedotto del Termine”, relativamente al quale il tubo rottosi nel mese di dicembre 2011 – in
PVC di colore bianco, di vecchia fattura -, “per diametro e posizionamento, direzione e prossimità con il serbatoio appare compatibile con il costituire la linea di “troppo pieno” del serbatoio dell'acquedotto, cioè di una tubazione che permette di poter scaricare l'acqua in caso di superamento del livello di massimo carico del serbatoio” (pag. 11 della perizia), non può invece ritenersi in alcun modo custode di tale bene. Con la precisazione che la cosa che avrebbe causato i danni da infiltrazioni come lamentati dall'attore non sarebbe in sé il manufatto in muratura quanto piuttosto quella parte di acquedotto costituita dal serbatoio e relativo tubo cd. troppopieno. Di qui,
l'irrilevanza della circostanza secondo cui detto manufatto – comunque successivamente ai fatti di causa, risalenti all'anno 2011 - sarebbe stato successivamente rappresentato e censito catastalmente con pratica Catasto Terreni Tipo Mappale presentata in data 16/09/2015 con prot. n. PT0047050 e successiva pratica Docfa con planimetria catastale del 22/05/2018 prot. PT0022971 (pag. 15 della perizia).
Tanto premesso, risulta documentalmente dimostrato che la costruzione dell'Acquedotto del
Termine risalga agli inizi degli anni Sessanta, ossia tra la data della Concessione Amministrativa del
17/09/1962 rep. 632 registrata a Pistoia in data 03/11/1962 stipulata tra l'Azienda di Stato Foreste
Demaniali di Pistoia e la Società di Miglioramento Montano “La Collina” (doc. 10 di parte convenuta), per la captazione e derivazione di acqua potabile ad uso pubblico delle sorgenti demaniali “Ronchi Bassa”, “Ronchi Alta 1°” e “Ronchi Alta 2°” allo scopo di costruire l'acquedotto rurale per l'abitato di Collina (Valido) e Collina Bassa, e la Convenzione per l'utilizzo dell'acquedotto datata 08/01/1963 (pag. 11 della perizia).
La Concessione del 1962 è stata stipulata con scadenza al 30/05/1981 con possibilità di rinnovo, con espressa pattuizione, all'art. 4, che “Benché i manufatti e le opere siano di proprietà della Società di Miglioramento Montano Collina, questa non potrà eseguire in futuro lavori od opere di qualsiasi natura...”, in tal modo dando come concordato tra le parti che la proprietà dei manufatti da erigersi
e funzionali alla captazione e derivazione delle acque fosse della Società di Miglioramento Montano,
e che, in ipotesi di mancato rinnovo della concessione alla scadenza, “tutte le opere rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Forestale” (pagg. 17 e 18 della perizia). Quanto invece alla
Convenzione privata concernente il regolamento per la derivazione, ripartizione, utilizzazione dell'acqua e sorveglianza degli impianti dell'acquedotto di Collina Pistoiese del 08/01/1963 prot.
148, essa è stata reperita dal c.t.u. geom. presso gli archivi dell'ex Comunità Montana e Persona_1 contiene il consuntivo dei lavori per la realizzazione dell'acquedotto di Collina Pistoiese nonché la convenzione per l'utilizzo dell'Acquedotto stesso (doc. 17 allegato alla perizia). All'art. 6 di detta convenzione si legge che “la sorveglianza dell'impianto e il controllo delle “lenti” di erogazione viene affidata, a titolo gratuito, all che Parte_2 provvederà con una propria Guardia Giurata dell'Ufficio Lavori di Collina Pistoiese.” (pagg. 20 e
21 della perizia).
Nonostante le minuziose ricerche effettuate dal c.t.u. presso i vari uffici amministrativi, il geom. ha concluso nel senso di non essere in grado di individuare gli attuali utenti Persona_1 dell'acquedotto e quali fabbricati sono a tutt'oggi allacciati (pag. 22 della perizia).
In ogni caso, quel che è emerso con evidente certezza è che il sig. non abbia Controparte_1 mai avuto alcun potere di fatto o di diritto sull'impianto de quo, per come anche emerso dalla documentazione prodotta dal convenuto, in particolare dal tenore letterale del doc. 11 proveniente dall'Assessore Tuci del ed inviato a e all'ATO, nel quale lo stesso CP_2 CP_2 CP_4 Dirigente, oltre a confermare la gestione del bene in quegli anni affidata alla Comunità Montana, chiede un intervento degli organi preposti per la gestione idrica.
Peraltro, effettuato il sopralluogo, il geom. ha constatato che il manufatto in muratura Persona_1 costruito sul terreno di proprietà del sig. è ispezionabile solo dall'esterno, risultando i CP_1 locali chiusi con lucchetto e catena e dunque non liberamente accessibili (pag. 10 della perizia).
Ogni altra questione assorbita.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con un unico motivo di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dello stesso. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 19.3.2024 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 4.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio del
9.5.2025 all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, ha censurato la decisione del giudice di primo Parte_1 grado – asseritamente adottata in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2051 c.c. - di ritenere che il pur essendo proprietario del terreno ove era stato CP_1 realizzato il manufatto (accatastato a suo nome), non poteva anche ritenersi custode di tale bene, in quanto privo di alcun potere di fatto e di diritto sullo stesso e che i danni da infiltrazioni da lui lamentati non sarebbero stati causati dal manufatto in sé ma dall'acqua proveniente da parti dell'acquedotto pubblico.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto che la collocazione del manufatto sul terreno di proprietà del nonché l'avvenuto CP_1 accatastamento dello stesso a suo nome e la mancata prova, da parte di quest'ultimo, della circostanza del mancato possesso delle chiavi del lucchetto di chiusura del manufatto, erano elementi che conferivano al convenuto la certa qualifica di custode dello stesso.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, l' contrariamente a quanto da lui Parte_1 sostenuto, non ha provato né che il fosse proprietario del manufatto in questione, né che il CP_1 medesimo fosse custode dello stesso od avesse, comunque, sullo stesso un potere di controllo e di gestione.
Si rileva, infatti, che il manufatto - che consisteva in un serbatoio dell'acqua dell'acquedotto del
Termine, dotato di tubo di “troppo pieno” e di locali accessori - era stato realizzato dalla Società di
Miglioramento Montano “La Collina” ed era rimasto di sua proprietà fino alla prima scadenza (1981) della Concessione stipulata, nel 1962, con l'Azienda di Stato Foreste Demaniali (vd art 2 e 4 della
Concessione), quando era passato in proprietà di quest'ultima, mentre, successivamente, a seguito dell'avvenuta soppressione di detto Ente, disposta mediante il D.P.R. 616/1977 e del conseguente passaggio delle funzioni e dei beni, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, dallo Stato alle Regioni, era divenuto di proprietà della Controparte_5
Va, inoltre, ricordato, con riferimento all'avvenuto accatastamento del manufatto da parte del che la dichiarazione contenuta nella domanda di accatastamento non è idonea a costituire CP_1 il riconoscimento del diritto di proprietà in capo al dichiarante in quanto trattasi di dichiarazione di mera scienza, diretta alla pubblica amministrazione e finalizzata ad ottenere la regolarizzazione di un immobile sotto il profilo catastale.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione, che non contiene alcuna manifestazione di volontà circa la proprietà del bene, non è idonea ad incidere, positivamente o negativamente, sulla relazione di fatto intrattenuta dal possessore con la res, anche in considerazione del fatto che essa, in quanto avente ad oggetto il mero dato catastale, non è di per sé idonea ai fini della prova della proprietà del cespite al quale si riferisce (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 4547 del 20.2.205, nonché sentenze 14.12.2016 n. 25793 e 13.7.1983 n. 4774), per cui la circostanza dell'avvenuto accatastamento, nel 2015, del manufatto da parte del in assenza di ulteriori CP_1 elementi, appare del tutto irrilevante.
Infine, con riferimento alla custodia del manufatto - anche a voler prescindere dal fatto che la porta dello stesso era chiusa a chiave e che gravava sull' l'onere di provare che il Parte_1 CP_1
(contrariamente a quando da lui sostenuto) fosse in possesso della stessa - si osserva che quest'ultimo non aveva alcun potere di gestione delle acque del serbatoio, atteso che già in sede di Convenzione del 1962, i contraenti avevano affidata la stessa, in via esclusiva, all'Azienda di Stato Foreste
Demaniali, dipendente dal Ministero Agricoltura e Foreste (che avrebbe provveduto “con una propria
Guardia Giurata dell'Ufficio Lavori di Collina Pistoiese”) e che, comunque, trattandosi di acque pubbliche ed essendo la materia “agricoltura e foreste” compresa fra quelle individuate dall'articolo
117 della Costituzione, detta gestione, nel 1972, era stata trasferita alle Regioni (vd D.P.R. 15 gennaio
1972 n.11) ed a seguito dell'istituzione dell'Autorità di bacino su base regionale (avvenuta con la L.
n. 36/1994, che ha attribuito a quest'ultime le funzioni di tutela dell'intero bacino idrografico ed i compiti di difesa del suolo, di risanamento delle acque e di gestione del patrimonio idrico), viene oggi esercitata dalla che, per la provincia di Pistoia, opera Parte_3 tramite il Settore Genio Civile Valdarno Centrale.
Pertanto, poiché il custode di un serbatoio di un acquedotto pubblico, anche se collocato su un terreno privato, è l'Ente che gestisce l'acquedotto e che l' non ha contrastato con alcun Parte_1 elemento le risultanze della c.t.u. svolta, né ha provato, in altro modo, la responsabilità del CP_1 per i danni da infiltrazioni da lui subiti a causa dell'acqua proveniente dal tubo di “troppo pieno” del serbatoio in esame, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di rigettare la richiesta risarcitoria da lui avanzata appare immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da l avverso Parte_4 la sentenza n. 665/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 22.7.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 CP_1
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro
[...]
5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1602/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Taliani, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simone Silvestrini e Cristiano Tasselli, come da procura in atti;
- appellato - avverso la sentenza n. 665/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 22.7.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.3.2025 pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Firenze adita, ogni ulteriore istanza reietta
e disattesa, riformare l'impugnata sentenza di primo grado n. 665/2021 R.G. emessa dal Tribunale di Pistoia in data 22.07.2021, depositata in pari data, nelle parti specificatamente indicate come motivi di appello, ed in ragione di ciò accertata e dichiarata, la responsabilità del Sig.
[...] nella causazione dell'evento di cui è causa, condannarlo al risarcimento a favore del Sig. CP_1 della somma che sarà ritenuta provata e di giustizia a seguito dell'espletata Parte_1 istruttoria Il tutto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge vittoria di competenze e di spese dei due gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP, con distrazione a favore del procuratore costituito che non ha riscosso le prime e non ha percepito le seconde e con l'integrale refusione delle spese legali che l'appellante è stato costretto a corrispondere al Parte_1
Sig. in esecuzione delle disposizioni della sentenza di primo grado” Controparte_1
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: • Rigettare la domanda di parte attrice in quando infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa e per
l'effetto confermare in toto la sentenza n. 665/2021 del 22.07.2021; • Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Pistoia, al fine di ottenere, previo accertamento della sua Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti, quantificati in € 21.660,00 oltre Iva, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A fondamento della domanda, l'attore - dopo aver premesso di essere proprietario di un immobile sito in Pistoia, Loc. Collina, via Bolognese n. 272, con adiacente porzione di terreno - aveva esposto che, nel mese di dicembre 2011, una ingente quantità di acqua si era riversata nella sua proprietà a causa dell'avvenuta rottura di un tubo di scarico di una vasca dell'acquedotto realizzato sul terreno di proprietà di , che si trovava in posizione sovrastante il proprio ed aveva Controparte_1 raggiunto la via Bolognese, cagionando uno smottamento del terreno e delle vistose crepe sull'immobile nonché l'erosione e l'impregnamento del ciglio della strada adiacente sua abitazione.
Si era costituito in giudizio , che aveva eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, evidenziando che il tubo oggetto della perdita era ubicato al di fuori dei terreni di sua proprietà, lungo la via Vicinale di Val Capratica, nonché negando di essere proprietario della cisterna ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione a chiamare in causa il . Controparte_2
Il Tribunale, dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa in ragione della mancata formulazione di domande nei confronti del terzo chiamato, aveva istruito la causa mediante assunzione di prova orale e l'espletamento di c.t.u. finalizzata ad accertare chi era il soggetto titolare del diritto di proprietà ovvero del potere gestorio della vasca dell'acquedotto del Termine sita sul terreno del quale fosse stata la causa delle infiltrazioni subite dalla proprietà CP_1 dell' per come descritte;
quali i danni provocati dalle infiltrazioni e quali le spese necessarie Parte_1 per il ripristino dello stato dei luoghi. Con sentenza n. 665/2021, pubblicata in data 22.7.2021, il Tribunale di Pistoia aveva rigettato la domanda attorea, condannando l' alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1 nonché ponendo a suo carico le spese di c.t.u,.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“La domanda dell'attore è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato che invoca la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - che ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode - deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (ex multis,
Cass., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243; 6 luglio 2006, n. 15384; 5 aprile 2005, n. 7062; 9 febbraio
2004, n. 2430).
E' custode colui che ha il potere, di diritto o di fatto, di vigilanza e di controllo sulla cosa.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti e soprattutto all'esito delle operazioni peritali condotte dal c.t.u. geom. la cui perizia viene integralmente Persona_1 condivisa da questo Giudice in quanto tecnicamente e logicamente argomentata nonché redatta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, è emerso che il convenuto sig. Controparte_3 sì proprietario dei terreni su cui è stato realizzato il manufatto contenente il serbatoio accessorio all'”Acquedotto del Termine”, relativamente al quale il tubo rottosi nel mese di dicembre 2011 – in
PVC di colore bianco, di vecchia fattura -, “per diametro e posizionamento, direzione e prossimità con il serbatoio appare compatibile con il costituire la linea di “troppo pieno” del serbatoio dell'acquedotto, cioè di una tubazione che permette di poter scaricare l'acqua in caso di superamento del livello di massimo carico del serbatoio” (pag. 11 della perizia), non può invece ritenersi in alcun modo custode di tale bene. Con la precisazione che la cosa che avrebbe causato i danni da infiltrazioni come lamentati dall'attore non sarebbe in sé il manufatto in muratura quanto piuttosto quella parte di acquedotto costituita dal serbatoio e relativo tubo cd. troppopieno. Di qui,
l'irrilevanza della circostanza secondo cui detto manufatto – comunque successivamente ai fatti di causa, risalenti all'anno 2011 - sarebbe stato successivamente rappresentato e censito catastalmente con pratica Catasto Terreni Tipo Mappale presentata in data 16/09/2015 con prot. n. PT0047050 e successiva pratica Docfa con planimetria catastale del 22/05/2018 prot. PT0022971 (pag. 15 della perizia).
Tanto premesso, risulta documentalmente dimostrato che la costruzione dell'Acquedotto del
Termine risalga agli inizi degli anni Sessanta, ossia tra la data della Concessione Amministrativa del
17/09/1962 rep. 632 registrata a Pistoia in data 03/11/1962 stipulata tra l'Azienda di Stato Foreste
Demaniali di Pistoia e la Società di Miglioramento Montano “La Collina” (doc. 10 di parte convenuta), per la captazione e derivazione di acqua potabile ad uso pubblico delle sorgenti demaniali “Ronchi Bassa”, “Ronchi Alta 1°” e “Ronchi Alta 2°” allo scopo di costruire l'acquedotto rurale per l'abitato di Collina (Valido) e Collina Bassa, e la Convenzione per l'utilizzo dell'acquedotto datata 08/01/1963 (pag. 11 della perizia).
La Concessione del 1962 è stata stipulata con scadenza al 30/05/1981 con possibilità di rinnovo, con espressa pattuizione, all'art. 4, che “Benché i manufatti e le opere siano di proprietà della Società di Miglioramento Montano Collina, questa non potrà eseguire in futuro lavori od opere di qualsiasi natura...”, in tal modo dando come concordato tra le parti che la proprietà dei manufatti da erigersi
e funzionali alla captazione e derivazione delle acque fosse della Società di Miglioramento Montano,
e che, in ipotesi di mancato rinnovo della concessione alla scadenza, “tutte le opere rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Forestale” (pagg. 17 e 18 della perizia). Quanto invece alla
Convenzione privata concernente il regolamento per la derivazione, ripartizione, utilizzazione dell'acqua e sorveglianza degli impianti dell'acquedotto di Collina Pistoiese del 08/01/1963 prot.
148, essa è stata reperita dal c.t.u. geom. presso gli archivi dell'ex Comunità Montana e Persona_1 contiene il consuntivo dei lavori per la realizzazione dell'acquedotto di Collina Pistoiese nonché la convenzione per l'utilizzo dell'Acquedotto stesso (doc. 17 allegato alla perizia). All'art. 6 di detta convenzione si legge che “la sorveglianza dell'impianto e il controllo delle “lenti” di erogazione viene affidata, a titolo gratuito, all che Parte_2 provvederà con una propria Guardia Giurata dell'Ufficio Lavori di Collina Pistoiese.” (pagg. 20 e
21 della perizia).
Nonostante le minuziose ricerche effettuate dal c.t.u. presso i vari uffici amministrativi, il geom. ha concluso nel senso di non essere in grado di individuare gli attuali utenti Persona_1 dell'acquedotto e quali fabbricati sono a tutt'oggi allacciati (pag. 22 della perizia).
In ogni caso, quel che è emerso con evidente certezza è che il sig. non abbia Controparte_1 mai avuto alcun potere di fatto o di diritto sull'impianto de quo, per come anche emerso dalla documentazione prodotta dal convenuto, in particolare dal tenore letterale del doc. 11 proveniente dall'Assessore Tuci del ed inviato a e all'ATO, nel quale lo stesso CP_2 CP_2 CP_4 Dirigente, oltre a confermare la gestione del bene in quegli anni affidata alla Comunità Montana, chiede un intervento degli organi preposti per la gestione idrica.
Peraltro, effettuato il sopralluogo, il geom. ha constatato che il manufatto in muratura Persona_1 costruito sul terreno di proprietà del sig. è ispezionabile solo dall'esterno, risultando i CP_1 locali chiusi con lucchetto e catena e dunque non liberamente accessibili (pag. 10 della perizia).
Ogni altra questione assorbita.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con un unico motivo di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dello stesso. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 19.3.2024 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 4.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio del
9.5.2025 all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, ha censurato la decisione del giudice di primo Parte_1 grado – asseritamente adottata in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2051 c.c. - di ritenere che il pur essendo proprietario del terreno ove era stato CP_1 realizzato il manufatto (accatastato a suo nome), non poteva anche ritenersi custode di tale bene, in quanto privo di alcun potere di fatto e di diritto sullo stesso e che i danni da infiltrazioni da lui lamentati non sarebbero stati causati dal manufatto in sé ma dall'acqua proveniente da parti dell'acquedotto pubblico.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto che la collocazione del manufatto sul terreno di proprietà del nonché l'avvenuto CP_1 accatastamento dello stesso a suo nome e la mancata prova, da parte di quest'ultimo, della circostanza del mancato possesso delle chiavi del lucchetto di chiusura del manufatto, erano elementi che conferivano al convenuto la certa qualifica di custode dello stesso.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, l' contrariamente a quanto da lui Parte_1 sostenuto, non ha provato né che il fosse proprietario del manufatto in questione, né che il CP_1 medesimo fosse custode dello stesso od avesse, comunque, sullo stesso un potere di controllo e di gestione.
Si rileva, infatti, che il manufatto - che consisteva in un serbatoio dell'acqua dell'acquedotto del
Termine, dotato di tubo di “troppo pieno” e di locali accessori - era stato realizzato dalla Società di
Miglioramento Montano “La Collina” ed era rimasto di sua proprietà fino alla prima scadenza (1981) della Concessione stipulata, nel 1962, con l'Azienda di Stato Foreste Demaniali (vd art 2 e 4 della
Concessione), quando era passato in proprietà di quest'ultima, mentre, successivamente, a seguito dell'avvenuta soppressione di detto Ente, disposta mediante il D.P.R. 616/1977 e del conseguente passaggio delle funzioni e dei beni, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, dallo Stato alle Regioni, era divenuto di proprietà della Controparte_5
Va, inoltre, ricordato, con riferimento all'avvenuto accatastamento del manufatto da parte del che la dichiarazione contenuta nella domanda di accatastamento non è idonea a costituire CP_1 il riconoscimento del diritto di proprietà in capo al dichiarante in quanto trattasi di dichiarazione di mera scienza, diretta alla pubblica amministrazione e finalizzata ad ottenere la regolarizzazione di un immobile sotto il profilo catastale.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione, che non contiene alcuna manifestazione di volontà circa la proprietà del bene, non è idonea ad incidere, positivamente o negativamente, sulla relazione di fatto intrattenuta dal possessore con la res, anche in considerazione del fatto che essa, in quanto avente ad oggetto il mero dato catastale, non è di per sé idonea ai fini della prova della proprietà del cespite al quale si riferisce (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 4547 del 20.2.205, nonché sentenze 14.12.2016 n. 25793 e 13.7.1983 n. 4774), per cui la circostanza dell'avvenuto accatastamento, nel 2015, del manufatto da parte del in assenza di ulteriori CP_1 elementi, appare del tutto irrilevante.
Infine, con riferimento alla custodia del manufatto - anche a voler prescindere dal fatto che la porta dello stesso era chiusa a chiave e che gravava sull' l'onere di provare che il Parte_1 CP_1
(contrariamente a quando da lui sostenuto) fosse in possesso della stessa - si osserva che quest'ultimo non aveva alcun potere di gestione delle acque del serbatoio, atteso che già in sede di Convenzione del 1962, i contraenti avevano affidata la stessa, in via esclusiva, all'Azienda di Stato Foreste
Demaniali, dipendente dal Ministero Agricoltura e Foreste (che avrebbe provveduto “con una propria
Guardia Giurata dell'Ufficio Lavori di Collina Pistoiese”) e che, comunque, trattandosi di acque pubbliche ed essendo la materia “agricoltura e foreste” compresa fra quelle individuate dall'articolo
117 della Costituzione, detta gestione, nel 1972, era stata trasferita alle Regioni (vd D.P.R. 15 gennaio
1972 n.11) ed a seguito dell'istituzione dell'Autorità di bacino su base regionale (avvenuta con la L.
n. 36/1994, che ha attribuito a quest'ultime le funzioni di tutela dell'intero bacino idrografico ed i compiti di difesa del suolo, di risanamento delle acque e di gestione del patrimonio idrico), viene oggi esercitata dalla che, per la provincia di Pistoia, opera Parte_3 tramite il Settore Genio Civile Valdarno Centrale.
Pertanto, poiché il custode di un serbatoio di un acquedotto pubblico, anche se collocato su un terreno privato, è l'Ente che gestisce l'acquedotto e che l' non ha contrastato con alcun Parte_1 elemento le risultanze della c.t.u. svolta, né ha provato, in altro modo, la responsabilità del CP_1 per i danni da infiltrazioni da lui subiti a causa dell'acqua proveniente dal tubo di “troppo pieno” del serbatoio in esame, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di rigettare la richiesta risarcitoria da lui avanzata appare immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da l avverso Parte_4 la sentenza n. 665/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 22.7.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 CP_1
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro
[...]
5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.