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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2903 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCEBBI Parte_1 C.F._1
DANIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ACCEBBI DANIELE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MECENERO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MECENERO GIUSEPPE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note depositate in data 10/6/2025 che richiamano le condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti, di seguito riportate:
Si confermano, per l'odierna fase, le condizioni concordate di cui al ricorso in atti, anche personalmente sottoscritto dai coniugi, come di seguito riportate, insistendosi affinché il Tribunale le omologhi/ne prenda atto nel dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio (contratto il 03.09.17 a
pagina 1 di 3 Lugo di Vicenza – VI -, atto n. 15, parte 2, Serie C, anno 2017), ordinando le dovute annotazioni e trascrizioni:
1. Nulla sull'ex casa coniugale, già di proprietà esclusiva del sig. ove lo stesso era rimasto a Pt_1 vivere, essendosi la sig.ra trasferita altrove col proprio figlio di primo letto;
CP_1 Per_1
2. Nulla a titolo di assegno divorzile tra le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
3. Darsi atto che le parti, con il trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione, hanno regolamentato ogni loro residuo rapporto derivato dalla scioglienda unione coniugale;
4. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
Lugo di Vicenza (VI) in data 3/09/2017.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 19/11/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 635/2024 pubblicata in data 6/12/2024 e passata in giudicato con attestazione dell'1/7/2025.
All'esito dell'udienza del 10/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero aveva già espresso parere favorevole, perché contenute nel ricorso introduttivo.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
635/2024 del 6/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del pagina 2 di 3 matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica ed ai restanti accordi raggiunti tra le parti, si dà atto che non è richiesta alcuna statuizione da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Controparte_1 in Lugo di Vicenza (VI) il 3/09/2017 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lugo di Vicenza (VI) al n. 15, parte II, serie C, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2903 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCEBBI Parte_1 C.F._1
DANIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ACCEBBI DANIELE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MECENERO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MECENERO GIUSEPPE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note depositate in data 10/6/2025 che richiamano le condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti, di seguito riportate:
Si confermano, per l'odierna fase, le condizioni concordate di cui al ricorso in atti, anche personalmente sottoscritto dai coniugi, come di seguito riportate, insistendosi affinché il Tribunale le omologhi/ne prenda atto nel dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio (contratto il 03.09.17 a
pagina 1 di 3 Lugo di Vicenza – VI -, atto n. 15, parte 2, Serie C, anno 2017), ordinando le dovute annotazioni e trascrizioni:
1. Nulla sull'ex casa coniugale, già di proprietà esclusiva del sig. ove lo stesso era rimasto a Pt_1 vivere, essendosi la sig.ra trasferita altrove col proprio figlio di primo letto;
CP_1 Per_1
2. Nulla a titolo di assegno divorzile tra le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
3. Darsi atto che le parti, con il trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione, hanno regolamentato ogni loro residuo rapporto derivato dalla scioglienda unione coniugale;
4. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
Lugo di Vicenza (VI) in data 3/09/2017.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 19/11/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 635/2024 pubblicata in data 6/12/2024 e passata in giudicato con attestazione dell'1/7/2025.
All'esito dell'udienza del 10/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero aveva già espresso parere favorevole, perché contenute nel ricorso introduttivo.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
635/2024 del 6/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del pagina 2 di 3 matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica ed ai restanti accordi raggiunti tra le parti, si dà atto che non è richiesta alcuna statuizione da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Controparte_1 in Lugo di Vicenza (VI) il 3/09/2017 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lugo di Vicenza (VI) al n. 15, parte II, serie C, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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