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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/08/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18049/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18049/2019 promossa da:
, C.F. , in persona del , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
, C.F. , in persona Parte_3 P.IVA_2
del Prefetto pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , Pt_3
presso i cui uffici in , via Vecchia Ognina n° 149, sono ex lege domiciliati;
Pt_3
OPPONENTE
contro nella persona del legale rapp.te , nato a Controparte_1 Controparte_2
Caltagirone il 23/11/1975, C.f. C.F./P. Iva Sede legale C.F._1 P.IVA_3
Caltagirone, via Degli Oleandri, 30dDomicilio eletto all'indirizzo di chi la rappresenta e difende avv.
Jessica Cannizzo (c. f. ) con studio in Grammichele, via FR Crispi, 464. C.F._2
pagina 1 di 5 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente , il , Parte_1 Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6372/2019 emesso dal
[...]
Tribunale di Catania il 22.10.2019 su ricorso della soc. per il pagamento CP_1 Parte_4
della somma di € 93.933,00, oltre interessi e spese.
Parte opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza dell'1.2.2021 il Giudice dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e,
con ordinanza del 18.3.2022 venivano ammesse le prove richieste da parte opposta.
Escussi i testi, all'udienza del 21.11.2023 , le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto attiene al credito, vantato dalla , nei confronti della Parte_4 Parte_3
, per il pagamento delle rette relative al ricovero di (Minori Stranieri Non
[...] Per_1
Accompagnati) divenuti maggiorenni nel 2019 .
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento della somma richiesta in quanto si tratterebbe di prestazioni estranee alla convenzione stipulata fra le parti il 6.12.2016, avente ad oggetto solo il ricovero di nella specie, non sarebbe applicabile la circolare del – Per_1 Parte_1
pagina 2 di 5 Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione , in quanto mancherebbe il requisito dell'impossibilità di ospitare i neo maggiorenni presso lo RA , essendo operativo il CARA di
Mineo.
Pa Il deduceva, inoltre, la nullità di qualsiasi obbligazione a carico della in mancanza di un Parte_1
contratto stipulato nella necessaria forma scritta e la mancanza di prove circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni , oggetto delle fatture, prodotte a sostegno del ricorso per D. I.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
E' pacifico ed è provato in atti che le parti, il 6.12.2016, abbiano stipulato una convenzione che prevedeva l'obbligo della di corrispondere alla soc. coop. sociale Parte_3 Parte_4
una retta di € 43,51 al giorno per ogni accolto nelle quattro strutture gestite dalla cooperativa, Per_1
per una capienza massima di 100 minori.
Parte opposta ha documentato, producendo i registri IVA e le fatture, nonché i registri con le presenze degli ospiti delle strutture di avere mantenuto in ricovero anche i neo maggiorenni
[... E' stata anche assunta prova testimoniale di persone che, all'epoca dei fatti, erano dipendenti della e che hanno confermato che i servizi venivano resi ai minori ed anche ai giovani che Parte_4
avevano raggiunto la maggiore età.
La circolare del Ministero dell'Interno, richiamata dallo stesso opponente, è applicabile in quanto prevede che «Per quel che concerne la prosecuzione dell'accoglienza di neo maggiorenni, si precisa che essa può essere assicurata se si tratta di richiedenti asilo. Nel caso in cui i minori non accompagnati siano stati accolti dai Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si chiede a codeste pagina 3 di 5 prefetture di raccogliere le segnalazioni dei richiedenti asilo prossimi al compimento della maggiore età
e di inoltrare direttamente al Servizio Centrale»
E' la a doversi attivare per una diversa collocazione dei neo maggiorenni e, peraltro, Parte_3
l è in possesso di tutti i dati necessari per farlo, mentre non è previsto alcun onere di Pt_3
segnalazione da parte delle strutture di accoglienza, onere che, nella specie, è stato, comunque, assolto dalla S. che ha prodotto le comunicazioni inviate ai Comuni di competenza. Parte_4
Il sostiene che la circolare non sia applicabile in quanto sarebbe stata disponibile la struttura Parte_1
del CARA di Mineo, ma tale eccezione deve essere rigettata, per diverse ragioni.
Innanzi tutto la S. FR non poteva trasferire autonomamente i neo maggiorenni , in secondo luogo non poteva avere contezza dell'esistenza di strutture abilitate all'accoglienza (circostanza nota,
invece, alla ) e, comunque, l'opponente non ha provato che, nel periodo in considerazione, al Parte_3
CARA ci fossero posti disponibili per i neo maggiorenni richiedenti asilo.
E' infondata anche la contestazione sull'ammontare della pretesa: la S. FR ha dedotto di essersi attenuta alla retta concordata, moltiplicandola per il numero degli ospiti e dei giorni di accoglienza e tale calcolo non è stato specificamente contestato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata , con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, esclusa la fase decisionale, non avendo parte opposta depositato memorie conclusionali .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo 5372/2019 emesso Parte_6
pagina 4 di 5 dal Tribunale di Catania il 22.10.2019 su ricorso della per il Parte_7
pagamento della somma di € 93,933, oltre interessi e spese condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida, in € 7.000, oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a,
se dovuti.
Così deciso in Catania, il 26 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18049/2019 promossa da:
, C.F. , in persona del , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
, C.F. , in persona Parte_3 P.IVA_2
del Prefetto pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , Pt_3
presso i cui uffici in , via Vecchia Ognina n° 149, sono ex lege domiciliati;
Pt_3
OPPONENTE
contro nella persona del legale rapp.te , nato a Controparte_1 Controparte_2
Caltagirone il 23/11/1975, C.f. C.F./P. Iva Sede legale C.F._1 P.IVA_3
Caltagirone, via Degli Oleandri, 30dDomicilio eletto all'indirizzo di chi la rappresenta e difende avv.
Jessica Cannizzo (c. f. ) con studio in Grammichele, via FR Crispi, 464. C.F._2
pagina 1 di 5 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente , il , Parte_1 Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6372/2019 emesso dal
[...]
Tribunale di Catania il 22.10.2019 su ricorso della soc. per il pagamento CP_1 Parte_4
della somma di € 93.933,00, oltre interessi e spese.
Parte opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza dell'1.2.2021 il Giudice dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e,
con ordinanza del 18.3.2022 venivano ammesse le prove richieste da parte opposta.
Escussi i testi, all'udienza del 21.11.2023 , le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto attiene al credito, vantato dalla , nei confronti della Parte_4 Parte_3
, per il pagamento delle rette relative al ricovero di (Minori Stranieri Non
[...] Per_1
Accompagnati) divenuti maggiorenni nel 2019 .
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento della somma richiesta in quanto si tratterebbe di prestazioni estranee alla convenzione stipulata fra le parti il 6.12.2016, avente ad oggetto solo il ricovero di nella specie, non sarebbe applicabile la circolare del – Per_1 Parte_1
pagina 2 di 5 Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione , in quanto mancherebbe il requisito dell'impossibilità di ospitare i neo maggiorenni presso lo RA , essendo operativo il CARA di
Mineo.
Pa Il deduceva, inoltre, la nullità di qualsiasi obbligazione a carico della in mancanza di un Parte_1
contratto stipulato nella necessaria forma scritta e la mancanza di prove circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni , oggetto delle fatture, prodotte a sostegno del ricorso per D. I.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
E' pacifico ed è provato in atti che le parti, il 6.12.2016, abbiano stipulato una convenzione che prevedeva l'obbligo della di corrispondere alla soc. coop. sociale Parte_3 Parte_4
una retta di € 43,51 al giorno per ogni accolto nelle quattro strutture gestite dalla cooperativa, Per_1
per una capienza massima di 100 minori.
Parte opposta ha documentato, producendo i registri IVA e le fatture, nonché i registri con le presenze degli ospiti delle strutture di avere mantenuto in ricovero anche i neo maggiorenni
[... E' stata anche assunta prova testimoniale di persone che, all'epoca dei fatti, erano dipendenti della e che hanno confermato che i servizi venivano resi ai minori ed anche ai giovani che Parte_4
avevano raggiunto la maggiore età.
La circolare del Ministero dell'Interno, richiamata dallo stesso opponente, è applicabile in quanto prevede che «Per quel che concerne la prosecuzione dell'accoglienza di neo maggiorenni, si precisa che essa può essere assicurata se si tratta di richiedenti asilo. Nel caso in cui i minori non accompagnati siano stati accolti dai Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si chiede a codeste pagina 3 di 5 prefetture di raccogliere le segnalazioni dei richiedenti asilo prossimi al compimento della maggiore età
e di inoltrare direttamente al Servizio Centrale»
E' la a doversi attivare per una diversa collocazione dei neo maggiorenni e, peraltro, Parte_3
l è in possesso di tutti i dati necessari per farlo, mentre non è previsto alcun onere di Pt_3
segnalazione da parte delle strutture di accoglienza, onere che, nella specie, è stato, comunque, assolto dalla S. che ha prodotto le comunicazioni inviate ai Comuni di competenza. Parte_4
Il sostiene che la circolare non sia applicabile in quanto sarebbe stata disponibile la struttura Parte_1
del CARA di Mineo, ma tale eccezione deve essere rigettata, per diverse ragioni.
Innanzi tutto la S. FR non poteva trasferire autonomamente i neo maggiorenni , in secondo luogo non poteva avere contezza dell'esistenza di strutture abilitate all'accoglienza (circostanza nota,
invece, alla ) e, comunque, l'opponente non ha provato che, nel periodo in considerazione, al Parte_3
CARA ci fossero posti disponibili per i neo maggiorenni richiedenti asilo.
E' infondata anche la contestazione sull'ammontare della pretesa: la S. FR ha dedotto di essersi attenuta alla retta concordata, moltiplicandola per il numero degli ospiti e dei giorni di accoglienza e tale calcolo non è stato specificamente contestato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata , con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, esclusa la fase decisionale, non avendo parte opposta depositato memorie conclusionali .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo 5372/2019 emesso Parte_6
pagina 4 di 5 dal Tribunale di Catania il 22.10.2019 su ricorso della per il Parte_7
pagamento della somma di € 93,933, oltre interessi e spese condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida, in € 7.000, oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a,
se dovuti.
Così deciso in Catania, il 26 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5