Articolo 18 della Legge 13 maggio 1966, n. 303
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 maggio 1966
Art. 18.
E' data facolta' all'Azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.
Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti e' stabilito dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.
Entrata in vigore il 26 maggio 1966