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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12080 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Grecia n. 20, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Tripolitania n. 17, presso lo studio dell'avv.
Stefano Davide Andrea Melluso, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento assegno invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.12.2024, il ricorrente premetteva che in data 14.06.2023 aveva presentato alla competente
Commissione Medica INPS domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante;
che, in esito alla visita del 22.11.2023, era stato riconosciuto, in via non definitiva, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75% dalla data della domanda amministrativa;
che a seguito della visita del 04.04.2024, era stato invece riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 45%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità come da verbale non definitivo.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 68% sin dalla data della domanda amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'assegno di invalidità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente.
Con ordinanza del 17.02.2025 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per il 16.06.2025.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 16.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. elaborato che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura del 85%, con decorrenza dal mese di Febbraio 2025, confermando integralmente la valutazione della Commissione CP_ Medica , prima, e del C.T.U. della fase di A.T.P., dopo. Tali conclusioni sono state confermate, sotto il profilo della decorrenza, anche nei chiarimenti forniti a seguito delle controdeduzioni alla bozza di C.T.U formulate da parte ricorrente, che appaiono adeguatamente confutate.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'assegno di invalidità da epoca poco successiva alla proposizione del CP_ ricorso in opposizione ad ATP, vanno compensate per ½ e poste per l'altro mezzo a carico dell .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70, che vanno compensate in ragione della metà, quindi € 1.181,35.
Non può dirsi altrettanto quanto alle spese di lite della fase di ATP. Per quanto l sia stato CP_1 assistito in giudizio dal proprio funzionario, reputa il Tribunale che non trovi applicazione l'articolo 152 CP_ bis delle Disp. Att. c.p.c.., laddove la difesa affidata al funzionario dell' non riguarda controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A.
La disposizione, infatti, riguarda le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni siano state assistite in giudizio dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413.
Ne deriva che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della P.A. potrebbe operare solo nei limiti delle spese vive concretamente affrontate nella causa ed effettivamente documentate (Cfr.
Cass. 2872/2007, 18066/2007, 11389/2011). Nella specie nessuna liquidazione può essere compiuta a CP_ titolo di rimborso di spese vive in favore dell' che non ha provveduto a documentarle in apposita nota. Quanto alle spese di CTU della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'articolo 152 delle Disp. Att. c.p.c., di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a
3 e 77 del DPR n. 115/2002. CP_ Ne consegue che le spese di CTU della fase di ATP devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 bis delle Disp. Att. c.p.c.
Viceversa, secondo la regola della soccombenza, le spese di CTU di questa fase di opposizione vanno CP_ poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.12.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità con decorrenza dal Febbraio 2025. CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione ad ATP nella misura di ½ che, per tale frazione ed al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.181,35, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute.
3. Nulla sulle spese di lite della fase di A.T.P. CP_
4. Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data. CP_
5. Pone a carico dell' le spese di CTU relative alla fase di A.T.P. ai sensi dell'art. 152 bis delle
Disp. Att. c.p.c. (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 16.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12080 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Grecia n. 20, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Tripolitania n. 17, presso lo studio dell'avv.
Stefano Davide Andrea Melluso, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento assegno invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
23.12.2024, il ricorrente premetteva che in data 14.06.2023 aveva presentato alla competente
Commissione Medica INPS domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante;
che, in esito alla visita del 22.11.2023, era stato riconosciuto, in via non definitiva, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75% dalla data della domanda amministrativa;
che a seguito della visita del 04.04.2024, era stato invece riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 45%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità come da verbale non definitivo.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 68% sin dalla data della domanda amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'assegno di invalidità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente.
Con ordinanza del 17.02.2025 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per il 16.06.2025.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 16.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. elaborato che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura del 85%, con decorrenza dal mese di Febbraio 2025, confermando integralmente la valutazione della Commissione CP_ Medica , prima, e del C.T.U. della fase di A.T.P., dopo. Tali conclusioni sono state confermate, sotto il profilo della decorrenza, anche nei chiarimenti forniti a seguito delle controdeduzioni alla bozza di C.T.U formulate da parte ricorrente, che appaiono adeguatamente confutate.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'assegno di invalidità da epoca poco successiva alla proposizione del CP_ ricorso in opposizione ad ATP, vanno compensate per ½ e poste per l'altro mezzo a carico dell .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70, che vanno compensate in ragione della metà, quindi € 1.181,35.
Non può dirsi altrettanto quanto alle spese di lite della fase di ATP. Per quanto l sia stato CP_1 assistito in giudizio dal proprio funzionario, reputa il Tribunale che non trovi applicazione l'articolo 152 CP_ bis delle Disp. Att. c.p.c.., laddove la difesa affidata al funzionario dell' non riguarda controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A.
La disposizione, infatti, riguarda le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni siano state assistite in giudizio dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413.
Ne deriva che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della P.A. potrebbe operare solo nei limiti delle spese vive concretamente affrontate nella causa ed effettivamente documentate (Cfr.
Cass. 2872/2007, 18066/2007, 11389/2011). Nella specie nessuna liquidazione può essere compiuta a CP_ titolo di rimborso di spese vive in favore dell' che non ha provveduto a documentarle in apposita nota. Quanto alle spese di CTU della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'articolo 152 delle Disp. Att. c.p.c., di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a
3 e 77 del DPR n. 115/2002. CP_ Ne consegue che le spese di CTU della fase di ATP devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 bis delle Disp. Att. c.p.c.
Viceversa, secondo la regola della soccombenza, le spese di CTU di questa fase di opposizione vanno CP_ poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.12.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità con decorrenza dal Febbraio 2025. CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione ad ATP nella misura di ½ che, per tale frazione ed al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.181,35, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute.
3. Nulla sulle spese di lite della fase di A.T.P. CP_
4. Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data. CP_
5. Pone a carico dell' le spese di CTU relative alla fase di A.T.P. ai sensi dell'art. 152 bis delle
Disp. Att. c.p.c. (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 16.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales