TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46774/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23 novembre 2021 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Concetta Sannino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassano d'AD, alla via Borromeo n. 19, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in Cassano D'AD piazza Perrucchetti n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pezzali e con l'Avv.
Paola Ambrosini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, alla via Fratelli Campi n. 2, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata in data [...], oggi maggiorenne), (nata in data [...]) ed CP_2 CP_3 CP_4
(nato in data [...]), rappresentati dalla curatrice speciale
[...] Parte_2 nominata con provvedimento del 5 aprile 2022 e costituitasi in proprio nell'interesse dei minori con memoria depositata in data 2 maggio 2022.
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c. pagina 1 di 38
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Affidamento figli minori e regolamentazione frequentazioni genitore non collocatario prevalente. Disporre
l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con conferma del collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle 9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola
(nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza
(ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al
30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno.
Quanto a (nata il [...]), nessuna statuizione in termini di affidamento e Parte_3 CP_ frequentazioni avendo la stessa raggiunto la maggiore età. Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni.
2. Statuizioni economiche relative ai figli (assegno mantenimento ordinario e spese straordinarie) • Il padre verserà a titolo di mantenimento diretto dei figli €. 1300,00 mese ciascuno per un totale di €. 3.900,00 mensile CP_ da versarsi: su conto corrente di , in quanto maggiorenne, e sul conto corrente della madre per e CP_4 sino alla loro maggiore età. Dalla maggiore età gli importi relativi al mantenimento saranno versati sul CP_3 CP_ conto corrente di e . Da quando si trasferirà a Venezia il padre provvederà direttamente al CP_3 CP_4
pagina 2 di 38 pagamento dell'alloggio per la figlia, fino alla concorrenza di € 650,00 e verserà alla stessa la somma mensile di €. 650,00 per il mantenimento ordinario. Analogamente per e , nel momento in cui sceglieranno CP_3 CP_4
l'università, se si trasferiranno in altra città a studiare, il padre provvederà al pagamento diretto dell'alloggio fuori sede. Pertanto, il mantenimento sarà di € 1300,00, oltre ISTAT per ciascun figlio e il costo dell'eventuale alloggio fuori sede sarà pagato direttamente dal padre ma decurtato dall'assegno di mantenimento. Il T_ verserà quindi sul conto dei figli maggiorenni un importo mensile a titolo di mantenimento derivante dalla differenza tra € 1300,00 oltre ISTAT meno il costo dell'alloggio
. • L'assegno unico o altra analoga misura di sostegno per i figli sarà integralmente trattenuto dalla NO
CP_1
• Le spese straordinarie dei ragazzi, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%, compreso il trasporto per la scuola, qualora ce ne fosse la necessità. Le spese straordinarie non preventivamente autorizzate, se richiesta l'autorizzazione come da protocollo, resteranno a carico del genitore che ha deciso in autonomia di sostenerle. CP_
• In merito all'automobile intestata a , pur non avendo prestato il consenso per l'acquisto, il IG si obbliga, al momento del riscatto della vettura e non prima, a versare sul conto corrente della T_
IG (intestataria del finanziamento) l'importo di € 14.000,00 imputandolo alla maxi rata finale, CP_1 almeno sette giorni prima della scadenza per il pagamento in forza del contratto stipulato. L'autovettura sarà unica e utilizzata anche dagli altri figli, ove possibile, quando saranno in possesso della patente;
diversamente per ed si valuteranno futuri acquisti di autovetture in base al protocollo del Tribunale di Milano CP_3 CP_4 spese extra-assegno. Poiché il pagherà la maxi-rata finale, le spese di manutenzione ordinarie e T_ straordinarie e l'assicurazione della vettura di OF saranno integralmente a carico della NO ivi CP_1 compreso il pagamento del bollo ed il carburante.
• Il IG si impegna a vincolare l'importo complessivo di €. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00 T_ CP_
- €. 50.000,00 cinquantamila/00 per ciascun figlio) in un piano di investimento sicuro e rendicontato a e alla madre per i figli minorenni, e dal compimento della maggiore età ad e (azioni, titoli di stato e CP_3 CP_4 obbligazioni, certificati e quote di OICR (fondi e ETF), ad escludere quindi qualsiasi strumento derivato ad alta complessità o titoli non quotati o titoli illiquidi. In particolare: - il 70 % del portafoglio verrà dedicato a prodotti a bassissimo rischio, 3 o 4 titoli tra i seguenti: un titolo di stato e/o obbligazioni alta qualità per coprire il 60% del valore, 5% in beni rifugio tramite un ETF legato per esempio all'oro e 5% in fondi liquidità di brevissimo periodo - il 30% del portafoglio verrà dedicato ad una quota azionaria, per permettere al capitale di proteggersi contro l'inflazione e possibilmente favorire una piccola crescita in valore: saranno 1 o 2 titoli, molto probabilmente ETF globali per massimizzare la differenziazione e ridurre i rischi. Le somme saranno vincolate, sottratte alla disponibilità di entrambi i genitori e versati a ciascun figlio per la quota sopra indicata di €. 50.000,00 oltre agli incrementi maturati in forza degli investimenti effettuati, al raggiungimento dell'autonomia economica ed in ogni caso al compimento del ventiquattresimo anno di età di ciascun figlio o in altro momento antecedente stabilito di comune accordo tra i genitori. La somma di €. 150.000,00 sarà
pagina 3 di 38 impegnata a favore dei figli e con le modalità di cui sopra entro la fine dell'anno 2024, come proposto dal
OR , e pertanto il bonus annuale del 2024 sarà assorbito da questo maggiore versamento. T_
3. Sull'assegno divorzile richiesto dalla NO CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda di statuizione di assegno divorzile a favore della resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. Sulle spese di CTU e della Curatrice speciale.
Voglia l'Ill.mo Tribunale porre a carico esclusivo della NO le spese relative alla Controparte_1
CTU espletata dalla dott.ssa posto che la stessa si è resa necessaria a fronte della reiterata Persona_3 richiesta da parte della NO della domanda di affido esclusivo relativo alla prole. Porre altresì a CP_1 carico della NO le spese relative alle competenze del TO speciale, Avv. CP_1 Parte_2
in considerazione della necessaria nomina della stessa dovuta al comportamento tenuto dalla
[...] resistente ed ostacolante i rapporti padre - figli.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Richiamata la sentenza parziale di divorzio n. 7822/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
10/10/2022, la NO , come sopra rappresentata e difesa, Controparte_1 chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare CP_ A) recepire le conclusioni congiunte formulate delle parti in punto affidamento e mantenimento dei figli ,
e , ove ritenute dal Tribunale rispondenti all'interesse dei ragazzi, nei seguenti termini: CP_3 CP_4
Disporre l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con conferma del collocamento Persona_2 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle 9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola (nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli
pagina 4 di 38 all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza (ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al 30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno.
Quanto a (nata il [...]), nessuna statuizione in termini di affidamento e Parte_3 CP_ frequentazioni avendo la stessa raggiunto la maggiore età. Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni.
2. Statuizioni economiche relative ai figli (assegno mantenimento ordinario e spese straordinarie) • Il padre verserà a titolo di mantenimento diretto dei figli €. 1300,00 mese ciascuno per un totale di €. 3.900,00 mensile CP_ da versarsi: su conto corrente di , in quanto maggiorenne, e sul conto corrente della madre per e CP_4 sino alla loro maggiore età. Dalla maggiore età gli importi relativi al mantenimento saranno versati sul CP_3 CP_ conto corrente di e . Da quando si trasferirà a Venezia il padre provvederà direttamente al CP_3 CP_4 pagamento dell'alloggio per la figlia, fino alla concorrenza di € 650,00 e verserà alla stessa la somma mensile di €. 650,00 per il mantenimento ordinario. Analogamente per e , nel momento in cui sceglieranno CP_3 CP_4
l'università, se si trasferiranno in altra città a studiare, il padre provvederà al pagamento diretto dell'alloggio fuori sede. Pertanto, il mantenimento sarà di € 1300,00, oltre ISTAT per ciascun figlio e il costo dell'eventuale alloggio fuori sede sarà pagato direttamente dal padre ma decurtato dall'assegno di mantenimento. Il T_ verserà quindi sul conto dei figli maggiorenni un importo mensile a titolo di mantenimento derivante dalla differenza tra € 1300,00 oltre ISTAT meno il costo dell'alloggio
. • L'assegno unico o altra analoga misura di sostegno per i figli sarà integralmente trattenuto dalla NO
CP_1
• Le spese straordinarie dei ragazzi, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%, compreso il trasporto per la scuola, qualora ce ne fosse la necessità. Le spese straordinarie non preventivamente autorizzate, se richiesta l'autorizzazione come da protocollo, resteranno a carico del genitore che ha deciso in autonomia di sostenerle. CP_
• In merito all'automobile intestata a , pur non avendo prestato il consenso per l'acquisto, il IG si obbliga, al momento del riscatto della vettura e non prima, a versare sul conto corrente della T_
IG (intestataria del finanziamento) l'importo di € 14.000,00 imputandolo alla maxi rata finale, CP_1 almeno sette giorni prima della scadenza per il pagamento in forza del contratto stipulato. L'autovettura sarà unica e utilizzata anche dagli altri figli, ove possibile, quando saranno in possesso della patente;
diversamente per ed si valuteranno futuri acquisti di autovetture in base al protocollo del Tribunale di Milano CP_3 CP_4 spese extra-assegno. Poiché il pagherà la maxi-rata finale, le spese di manutenzione ordinarie e T_
pagina 5 di 38 straordinarie e l'assicurazione della vettura di OF saranno integralmente a carico della NO ivi CP_1 compreso il pagamento del bollo ed il carburante.
• Il IG si impegna a vincolare l'importo complessivo di €. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00 T_ CP_
- €. 50.000,00 cinquantamila/00 per ciascun figlio) in un piano di investimento sicuro e rendicontato a e alla madre per i figli minorenni, e dal compimento della maggiore età ad e (azioni, titoli di stato e CP_3 CP_4 obbligazioni, certificati e quote di OICR (fondi e ETF), ad escludere quindi qualsiasi strumento derivato ad alta complessità o titoli non quotati o titoli illiquidi. In particolare: - il 70 % del portafoglio verrà dedicato a prodotti a bassissimo rischio, 3 o 4 titoli tra i seguenti: un titolo di stato e/o obbligazioni alta qualità per coprire il 60% del valore, 5% in beni rifugio tramite un ETF legato per esempio all'oro e 5% in fondi liquidità di brevissimo periodo - il 30% del portafoglio verrà dedicato ad una quota azionaria, per permettere al capitale di proteggersi contro l'inflazione e possibilmente favorire una piccola crescita in valore: saranno 1 o 2 titoli, molto probabilmente ETF globali per massimizzare la differenziazione e ridurre i rischi. Le somme saranno vincolate, sottratte alla disponibilità di entrambi i genitori e versati a ciascun figlio per la quota sopra indicata di €. 50.000,00 oltre agli incrementi maturati in forza degli investimenti effettuati, al raggiungimento dell'autonomia economica ed in ogni caso al compimento del ventiquattresimo anno di età di ciascun figlio o in altro momento antecedente stabilito di comune accordo tra i genitori. La somma di €. 150.000,00 sarà impegnata a favore dei figli e con le modalità di cui sopra entro la fine dell'anno 2024, come proposto dal
OR , e pertanto il bonus annuale del 2024 sarà assorbito da questo maggiore versamento. T_
***
B) Quanto alle ulteriori domande su cui le parti non hanno raggiunto un accordo, la IG chiede CP_1 al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: - ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2, c.p.c. (in riferimento al comma 1 del medesimo articolo) istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate dal ricorrente nei propri atti nei confronti della IG e in CP_1 particolare a pag. 5 della memoria integrativa” atteggiamento quasi patologico” “puerile tentativo della moglie di distorcere il ruolo genitoriale del marito”;
Nel merito:
- disporre che i genitori prestino l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per
l'espatrio dei figli minori non essendoci motivi ostativi;
- porre a carico del OR e a favore della IG , la corresponsione di un T_ Controparte_1 contributo divorzile pari ad €. 1.500,00 al mese, oltre adeguamento ISTAT, come per legge, per 12 mensilità o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale tenuto conto dei criteri stabiliti dal legislatore e dalla giurisprudenza per la concessione e determinazione del contributo divorzile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA, spese generali e CPA come per legge con richiesta di porre a carico del OR le intere spese di CTU disposta nell'interesse dei tre figli T_ minori e, ove richieste e dovute per legge, quelle della Curatrice speciale dei minori - ammessa al beneficio del gratuito patrocinio - nominata dal Giudice per rappresentare e tutelare i ragazzi nel presente procedimento,
pagina 6 di 38 considerato inoltre il comportamento processuale omissivo del ricorrente che non ha provveduto al deposito della integrale documentazione richiesta dal Giudice al fine di ricostruire la situazione economica e patrimoniale delle parti.
In via istruttoria:
Si chiede, inoltre, che il Giudice ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al OR e/o alla società JA T_
Circuit SRL del contratto individuale di lavoro, comprensivo degli accordi stipulati dallo stesso con il proprio datore di lavoro, sulla personalizzazione degli importi corrisposti anche a seguito della dichiarata promozione ricevuta a novembre 2023, sulle modalità di ricezione degli stessi e dei premi nonché la documentazione relativa alla sottoscrizione e liquidazione delle stock options e le copie delle sole buste paga non depositate con la disclosure rilasciate dalla società sopra indicata relative agli ultimi tre anni. Si chiede inoltre che il Giudice ordini l'esibizione e/o la produzione da parte del ricorrente e/o di JA Circuit SRL e/o delle rispettive società assicuratrici della seguente ulteriore documentazione:- due polizze sanitarie assicurative relative all'anno in corso e ai tre anni precedenti 2022- 2023, integrativa aziendale RBM e FASI intestate al OR a T_ copertura delle spese mediche dei figli;
- la polizza vita Generali n. 63718758 in essere, sempre CP_5 intestata al T_
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE DEI MINORI:
Affidamento figli minori e regolamentazione frequentazioni genitore non collocatario prevalente. Disporre
l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con conferma del collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle 9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi. Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola
(nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza
pagina 7 di 38 (ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al
30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per
le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno. Quanto a (nata il Parte_3
22.04.2006), nessuna statuizione in termini di affidamento e frequentazioni avendo la stessa raggiunto la CP_ maggiore età. Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni.
2. Statuizioni economiche relative ai figli (assegno mantenimento ordinario e spese straordinarie). Nulla si oppone in ordine all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente sulle statuizioni economiche relative ai figli. Sulle eventuali divergenze ci si rimette alle decisioni del Tribunale di Milano.
3. Sull'assegno divorzile richiesto dalla NO Trattasi di domanda sulla quale il curatore speciale CP_1 non ha titolo per esprimersi.
4. Sulle spese di CTU e di CTP del TO AL. Porre le spese di CTU integralmente a carico di
[...]
. CP_1
Porre le spese del CTP (d.ssa , designato dal TO AL (parte ammessa al Persona_4 patrocinio dello Stato), come ritenuto di giustizia, se del caso ponendole a carico di , previa Controparte_1 eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
5. Sul compenso del TO AL.
Statuire sul compenso del TO AL (parte ammessa al patrocinio dello Stato) come ritenuto di giustizia, se del caso ponendolo a carico delle parti nella misura percentuale da determinarsi secondo il criterio della soccombenza, previa eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
5. Sulle spese di lite.
Statuire sulla condanna alle spese di lite tra le parti secondo il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., ritenuti sussistenti i presupposti, nel rispetto del criterio della soccombenza in giudizio.
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la sentenza sullo status e i successivi provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 novembre 2021, ritualmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cassano D'AD in data 7 novembre 2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cassano D'AD al N. 72 dell'anno 2000 - Parte II S. A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Trezzo sull'AD al N. 24 dell'anno 2000- Parte
II S. B) con dalla cui unione sono nati i figli (in data 22 aprile Controparte_1 CP_2
2006), (in data 7 novembre 2008) e (in data 27 dicembre 2010), dal quale CP_3 CP_4 si era separato con sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Milano n. 3838/21, del 31 marzo pagina 8 di 38 pubblicata in data 6 maggio 2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti), chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai coniugi. Chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso con collocamento presso la madre dei figli, la conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale in godimento esclusivo alla sig.ra la rimodulazione dei tempi e degli spazi di visita CP_1 con i figli e la conferma dell'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 900,00 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 2700,00 oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre e il versamento del 20% del bonus aziendale annualmente percepito dal padre.
Chiedeva, quindi, la conferma anche dell'assegno a carico del sig. a titolo di contributo al T_ mantenimento della sig.ra nella misura di € 1000,00, almeno fino a quando la moglie non avrà trovato CP_1 un'occupazione stabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Chiedeva, infine, di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente agli incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Cassano d'AD (in relazione alla residenza dei minori) in collaborazione con i
Servizi Sociali e Specialistici del Comune di ER (in relazione alla residenza del padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, , aderiva alla pronuncia sullo Controparte_1 status. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo con collocamento presso la madre dei figli, prevedendo che le visite del padre ai figli avvenissero solo presso l'ex casa coniugale, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione in punto di vacanze e festività, un assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 1.250 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 3750,00 oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre e il versamento del 45% del bonus aziendale annualmente percepito dal padre. Chiedeva, altresì, un assegno a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra T_ nella misura di € 1.500,00. CP_1
All'udienza presidenziale del 5 aprile 2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori;
VISTI gli atti e i documenti allegati;
RICHIAMATE integralmente le ampie motivazioni della recente sentenza n. 3838/21 del Tribunale di Milano del
31 marzo 2021 pubblicata il 6 maggio 2021, che dando atto di un accordo raggiunto dalle parti in sede presidenziale e su domande finali delle parti convergenti in punto di responsabilità genitoriale e collocamento, pur ravvisando criticità e fragilità della coppia, aveva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nata in data [...]), (nata in data [...]) e (nato Parte_3 Per_1 Persona_2 in data 27.12.2010), con collocamento prevalente presso la madre in Cassano D'AD, tempi di frequentazione con il padre compatibili anche con la distanza geografica risiedendo lo stesso a ER, conferendo però specifici e ampi incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Cassano D'AD in collaborazione con
pagina 9 di 38 quelli di ER di vigilare sul rispetto del calendario disposto e sulla serenità delle frequentazioni con incarico di intervenire con una diversa rimodulazione di tempi e modalità nonché di avviare gli interventi necessari o opportuni di supporto per i minori e/o per i genitori e di attento monitoraggio;
OSSERVATO come, anche all'udienza presidenziale del 5 aprile 2022, le parti abbiano continuato a muoversi accuse reciproche e recriminazioni, lamentando il padre di comportamenti materni ostacolanti per una frequentazione con i figli più
serena e completa non riuscendo a vederli a casa propria in ER con pernottamento ma dovendo andare nella loro casa a Cassano D'AD vedendoli dalle 9 alle 18 il sabato e la domenica alternati e il mercoledì dalle
16,30 alle 20,00 evidenziando una vera e propria ossessione della moglie nei confronti della sua compagna (che eserciterebbe soltanto delle discipline sportive con l'uso di armi regolarmene denunciate e detenute) con condizionamenti anche sui figli, la madre giustificando tali frequentazioni con riferiti comportamenti, assolutamente inadeguati oltre che pericolosi per l'incolumità dei figli e un cattivo esempio, della compagna del padre che sarebbe avvezza all'uso di molte armi come risultante dai profili social a cui accedono anche le figlie, ingenerando nei tre figli paura e un vero e proprio trauma con rifiuto di andare a casa del padre, mostrando cos' di aver acuito la conflittualità e di aver difficoltà nel mantenere aperto un canale di comunicazione nell'interesse dei minori;
OSSERVATO, pertanto, che in tale fase presidenziale, ritenuto necessario dare nuova delega ai Servizi già incaricati al fine di verificare l'attualità della situazione del nucleo familiare già in carico con delega allo svolgimento di ulteriori accertamenti, in attesa di tali esiti, possono essere assunti provvedimenti provvisori conformemente a quanto già disposto con la recente sentenza, con il mantenimento dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori trattandosi comunque del regime previlegiato dal Legislatore e in difetto di elementi per poter valutare l'inidoneità di entrambi i genitori e/o di uno di essi con il richiesto affido monogenitoriale, che peraltro avrebbe l'effetto di marginalizzare ulteriormente la figura paterna, con la conferma del collocamento prevalente presso la madre come da domande convergenti, fatta salva una diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti di seguito disposti, riservando al prosieguo, tenuto conto della recente sentenza e apparendo altresì utile acquisire prima un aggiornamento completo anche in ordine all'attualità delle condizioni dei minori, l'ascolto dei minori (la cui opinione è stata peraltro ben chiaramente espressa da entrambe le parti), che comunque viene delegato sin da subito al curatore speciale come meglio di seguito disposto;
RITENUTO, altresì, di dover confermare le frequentazioni come attualmente vigenti, in un'ottica come già evidenziato in sede di separazione, di auspicabile ampliamento e regolarizzazione con le modalità disposte grazie anche all'intervento dei Servizi, cui andranno confermati tutti gli incarichi;
OSSERVATO altresì, che, stante anche lo stretto lasso temporale rispetto al deposito della sentenza, non sono emerse né sono state allegate e/o documentate sopravvenienze significative con effetti di stabilità, che possano al momento portare ad una diversa valutazione anche in punto di statuizioni economiche, che debbono pertanto essere nella presente fase integralmente confermate, sotto il profilo del contributo al mantenimento dei figli considerato ancora del tutto equo e congruo considerando anche che a carico del padre vi è il 100% delle spese straordinarie,
pagina 10 di 38 evidenziando peraltro come nel leggero aumento che sembra risultare nell'ultima dichiarazione dei redditi del sig. non esaminata in separazione (730/21 per gli anni 2020 da cui risulta un reddito lordo di € Parte_1
283.709) si è accompagnato un aumento anche delle componenti variabili per € 86.557 e 28.225 di bonus, che sono stati versati per il 20% versati alla stessa (nella misura di circa € 18.000 come riferito dal CP_1 ricorrente) e ha appena comprato una casa a ER per € 449.000 ove entrerà a fine mese per cui pagherà
una rata di mutuo di € 880 non dovendo più pagare l'affitto e tenuto conto delle attività lavorative avviate dalla NO (dai CU 2022 risulta aver percepito € 19.145,46 lordo da ASL Papa Giovanni Paolo XXIII;
€ CP_1
2.484 lordo da CFP S. Giuseppe;
€ 921,20 da Centro studi Teor;
al momento la NO lavora con contratti a termine fino al 30 giugno 2022 come insegnante di diretto presso una scuola con due sedi a Crema e Lodi a €
23,00 all'ora ricevendo tra i € 250-600 al mese e in una scuola come insegnante di sostegno con un reddito mensile di € 900 circa al mese), sia al momento sotto il profilo del contributo al mantenimento della moglie, trattandosi ancora di assegno di mantenimento, che come noto ha natura e presupporti diversi rispetto al richiesto assegno divorzile, con i diversi oneri probatori a carico della parte richiedente;
RILEVATO, infine, come il quadro emerso anche attualmente in essere con una riemersa ed acuita conflittualità tra le parti e lo screditarsi e accusarsi reciprocamente, con domande contrapposte in punto di responsabilità genitoriale, frequentazioni tra il padre e i figli con limiti inaccettabili in un'ottica di responsabilità condivisa, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci di rappresentare realmente
l'interesse dei figli, che si trovano in una situazione di particolare disagio anche per le riferiti evidenti difficoltà di relazione con il padre e la necessità di garantire che tutti gli interventi necessari per la tutela dei figli anche in vista dell'ampliamento delle visite, siano effettivamente attuati con un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita dei figli minori - che devono trovare spazio e tutela come soggetti di diritti propri nel presente procedimento - la nomina di un curatore speciale come già in più occasioni fatto da questo (Tribunale Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti;
Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014, Pres. Servetti, rel.
; da ultimo anche Cass. Sez. I 5.5.2021 n. 11786; Cass. Sez. I 26.3.2021 n. 8627; Cass. Sez. I 25.1.2021 Per_5
n. 1471).
OSSERVATO, infatti, che già la Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83), aveva chiarito che il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata
e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore,
l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti
pagina 11 di 38 motu proprio (così, già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti;
Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014, Pres. Servetti, rel. Buffone).
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a , e un curatore Parte_3 Per_1 Persona_2 speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi già in precedenza disposti e
anche ulteriormente qui delegati ad opera dei Servizi incaricati e che potrà procedere anche all'ascolto dei minori medesimi per raccogliere le loro opinioni e i loro desideri, anche in vista di un'auspicabile regolarizzazione delle frequentazioni con un accesso più sereno.
RICORDATO ancora, quanto al profilo processuale, che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio
2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729) portatore d'interessi propri ed è qualificabile quindi come parte in senso sostanziale del processo, sì che nelle ipotesi di conflitto di interesse con
i genitori, come quello che ben può ravvisarsi in questo caso, data la particolare situazione già sopra ben evidenziata, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto se sia il medesimo autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio. Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal
Tribunale nella persona dell'avvocato del Foro di Milano - dovrà rappresentare i Parte_2 minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
PER QUESTI MOTIVI
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
P.Q.M.
1) CONFERMA INTEGRALMENTE le statuizioni della separazione di cui alla sentenza definitiva n. 3838/21, del Tribunale di Milano del 31 marzo 2021 pubblicata in data 6 maggio 2021, in punto di responsabilità genitoriale con l'affido condiviso ad entrambi i genitori di (nata in data [...]), Parte_3
(nata in data [...]) e (nato in data [...]) con il mantenimento CP_3 CP_4 del loro collocamento prevalente presso la madre in Cassano D'AD, tempi di frequentazione con il padre come ivi disposte e in punto di statuizioni economiche complessivamente disposte, con la conferma e il richiamo di tutti gli incarichi ai Servizi incaricati e le prescrizioni e inviti, come anche meglio infra specificati e integrati;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cassano D'AD (in relazione al Comune di residenza dei minori) in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del
Comune di ER (in relazione al luogo di residenza del padre) e avvalendosi anche della collaborazione del nominato TO AL, ognuno per quanto di rispettiva competenza, diano corso, previa un'attenta e efficace presa in carico e una stretto monitoraggio con un'efficiente lavoro di rete, a tutti gli incarichi disposti e alle deleghe conferite, con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per i minori e per i genitori e intervengano immediatamente, previa la verifica delle condizioni psicofisiche dei minori e verificato il contesto ambientale paterno e l'adeguatezza delle persone che vivono nella casa, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni
pagina 12 di 38 dei minori, per attuare le frequentazioni come disposte e vigenti presso la casa del padre e con il ripristino anche graduale del pernottamento, attivando ogni intervento utile per favorirne un accesso più sereno e scevro da condizionamenti, avviando anche i singoli genitori o la coppia genitoriale verso interventi di supporto;
infine avviino con urgenza un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le
parti, sulla loro capacità di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno in specie tra il padre e
i figli, sui tempi più idonei di frequentazione tra il padre e i figli tenuto anche conto della distanza e della presenza della compagna del padre eventualmente provvedendo ad una introduzione graduale, fornendo tutti gli elementi utili sull'esito anche degli interventi già avviati per poter verificare la conformità all'interesse dei minori dell'assetto disposto ovvero se occorra apportare delle modifiche eventualmente con l'intervento di un
Ente terzo o con il richiesto affido monogenitoriale e in generale al fine individuare il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori con i suggerimenti e le indicazioni del caso, con relazione da far pervenire entro e non oltre il 5
SETTEMBRE 2022;
3) NOMINA in favore di (nata in data [...]), (nata in [...]_3 CP_3
7.11.2008) e (nato in data [...]) curatore speciale, individuato nella persona CP_4 dell'AVV. , iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di Parte_2 rappresentare e tutelare i minori;
4) ASSEGNA al nominato curatore speciale termine sino al 2 MAGGIO 2022 per depositare una breve memoria difensiva di costituzione nell'interesse dei minori.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 22 settembre 2022.
Nelle more, sull'istanza del TO speciale che segnalava l'opposizione della madre all'incontro della medesima con i figli, il Giudice istruttore così provvedeva in data 31 maggio 2022:
“VISTI gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
LETTA E INTEGRALMENTE RICHIAMATA l'ordinanza presidenziale pronunciata a conclusione della fase presidenziale in data 5 aprile 2022, con la conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
, e loro collocamento presso la madre, conferito specifici incarichi Parte_3 Per_1 Persona_2 ai Servizi Sociali e Specialistici dei Comuni di Cassano D'AD (in relazione al luogo di residenza dei minori) e di ER (in relazione al luogo di residenza del padre), conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione e nomina del TO speciale ai minori nella persona dell'avv. , Parte_2 con fissazione di prima udienza di comparizione e trattazione per il 22 settembre 2022 ore 11,30;
LETTA altresì l'istanza urgente del TO speciale Avv. depositata in data 25 maggio 2022 con Pt_2 cui, illustrando il grave quadro familiare constatato dai primi accertamenti e dando atto dell'opposizione della madre a che la medesima possa incontrate e conoscere i figli minori richiedendo che l'incontro venga videoregistrato e verbalizzato e si si svolga presso la sua abitazione richiamando protocolli in uso presso
Tribunali, ha chiesto che il Giudice proceda all'ascolto davanti a sé dei minori ovvero di rimandare l'ascolto
pagina 13 di 38 dei minori nell'ambito della C.T.U. che si riserva di richiedere nei termini di rito, rimettendo comunque alla decisione del Tribunale ogni valutazione;
RILEVATO come il TO speciale, nell'ambito del mandato alla medesima espressamente conferito, possa prendere contatti e conoscere i minori che rappresenta, procedendo quindi al loro ascolto e a raccogliere i loro pensieri e le loro opinioni ai sensi dell'art. 315 bis c.c. con le modalità ritenute tutelanti ed adeguate per i minori medesimi anche con l'ausilio dei Servizi incaricati dei
Comuni competenti, applicandosi regole procedurali e/o protocolli come richiamati dalla parte - peraltro alcune solo dei iure condendo rientrando in ipotesi di riforma legislativa - soltanto all'ascolto giudiziale del minore ai sensi dell'art. 336 bis c.c. da parte del Giudice;
OSSERVATO che eventuali comportamenti oppositivi o inadeguati delle parti e/o di una di esse, saranno attentamente valutati nel proseguo del giudizio con riferimento alla concreta capacità genitoriale e ai fini di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, invitando le parti ad assumere atteggiamenti maggiormente responsabili e collaborativi anche con il TO AL e con gli operatori dei Servizi incaricati, nell'interesse esclusivo dei minori medesimi”
CONFERMA l'udienza già fissata per il 22 settembre 2022 ore 11,30, riservando all'esito ogni altra valutazione
e determinazione anche in ordine alle istanze avanzate dal TO speciale”.
All'udienza così fissata del 22 settembre, alla presenza di tutte le parti e del TO speciale, dopo aver esaminato le relazioni dei servizi sociali, sentiti il TO speciale e le parti, i difensori si riportavano agli atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il Giudice istruttore con verbale in atti rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In data 5 ottobre 2022 veniva pronunciata sentenza N. 7822/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 10 ottobre 2022. In pari data, il Collegio con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, delegava I servizi sociali e specialistici di proseguire nell'attività loro già delegata, assegnava i richiesti termini istruttori e si riversava di prevedere sugli stessi ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.
Alla scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
RICHIAMATA l'ordinanza collegiale del 5 ottobre 2022;
LETTE le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti e la memoria del TO speciale;
LETTE le ultime relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Cassano D'AD; a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente.
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
pagina 14 di 38 RITENUTO che le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte ricorrente
[...]
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di Parte_1 ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli irrilevanti e formulati genericamente (nn. 1 e 3) e dal contenuto valutativo (n.2);
RITENUTO, altresì, che parimenti le prove orali per testi ed interpello come dedotte e formulate dalla parte
resistente nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non Controparte_1 superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli irrilevanti e formulati genericamente oltre che superati da quanto già acquisito in atti (nn. 1-17; 20, 24) in parte anche dal contenuto valutativo (nn. 18,
19, 21) oltre che attinenti a circostanze documentate (nn- 22, 25); RITENUTO che il quadro emerso dagli atti, dalle verbalizzazioni delle parti e dalle allegazioni difensive, nonostante i pronti interventi dei Servizi Sociali e finanche del TO AL, evidenzia come la situazione di conflittualità tra i genitori sia non solo ancora sussistente ma finanche si sia ulteriormente acuita con accuse e recriminazioni reciproche, con una relazione del padre con i tre figli assai precaria e che stenta a consolidarsi, in una situazione gravemente pregiudizievole per una serena e equilibrata crescita dei tre figli minori, con scarsa possibilità di intervento dei Servizi incaricati della riattivazione di una solida e più ampia relazione pure demandata;
RITENUTO, pertanto, nell'interesse dei tre figli minori, tenuto conto delle domande contrapposte, alla luce della grave situazione come emersa circa i comportamenti delle parti e il loro rapporto con i figli e dei gravi segnali di disagio dei medesimi, evidentemente invischiati nel conflitto genitoriale, al fine di acquisire elementi di valutazione tecnica e clinica che consentano di individuare i provvedimenti a tutela dei minori maggiormente tutelanti sia quanto al regime di responsabilità sia in termini di collocamento/frequentazioni sia quanto ad eventuali ulteriori interventi di supporto, assolutamente necessario disporre a questo punto consulenza tecnica psicodiagnostica - richiesta oltre che dal TO AL anche da parte ricorrente oltre che suggerita dagli stessi Servizi Sociali - nominando a tal fine la dottoressa nota all'ufficio, con Persona_3 formulazione del quesito come in dispositivo indicato e con fissazione di udienza per il conferimento dell'incarico e il giuramento da sostituire con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
OSSERVATO che, anche alla luce di quanto già emerso e raccolto anche da parte del TO AL, debba essere riservato nel prosieguo, dopo l'espletamento della CTU, l'eventuale ascolto giudiziale dei minori;
OSSERVATO che appare altresì necessario, anche alla luce delle verbalizzazioni rese delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, anche in accoglimento in parte delle istanze della resistente Controparte_1
e nell'esercizio anche dei poteri d'ufficio del Giudice della famiglia in presenza di figli minori, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e patrimoniale delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe alle stesse di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) come meglio specificato in dispositivo nel termini ivi indicato, con allegato il modulo di disclosure debitamente compilato.
pagina 15 di 38 RITENUTO che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 c.p.c. avanzate dalla parte resistente
[...]
per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre Controparte_1 che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal
Tribunale.
OSSERVATO come vada comunque confermata la delega già conferita ai Servizi Sociali.
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali richieste dalle parti per quanto in motivazione;
3) DISPONE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sui minori per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa nota all'ufficio, formulando sin d'ora il seguente Persona_3 quesito da sottoporre al consulente tecnico:
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione, sentite le parti e i minori
[...]
(nata in data [...]), (nata in data [...]) e (nato in [...]_3 CP_4 data 27.12.2010) nelle forme ritenute più opportune con specifica delega all'ascolto, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale dei minori (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n.
5097)sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, oltre che i compagni delle parti, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che Co operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
pagina 16 di 38 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun
genitore e del relativo collocamento;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
10) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali, in stretto coordinamento con i Servizi già incaricati per il rinforzo e ampliamento della relazione con il padre e con il TO AL, le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e i figli, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
4) SI RISERVA nel prosieguo, dopo l'espletamento della CTU, l'eventuale ascolto giudiziale dei minori solo ove non in contrasto con il loro interesse e non superfluo;
5) ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 30 MAGGIO 2023 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino:
a) Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendale con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti;
b) Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari
o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione;
c) I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d) I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la
pagina 17 di 38 disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero;
e) Il numero di collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e delle mansioni dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f) Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
g) L'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 gennaio
2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
h) Eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in Italia e all'estero, per il periodo dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione;
i) Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti.
6) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine alla compilazione del MODELLO
PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti;
7) NON AMMETTE le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente ex art. 210 c.p.c per quanto in motivazione;
8) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dei Comuni proseguano Controparte_7 nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 5 aprile 2022 e con ordinanza collegiale, con relazioni da far pervenire ogni tre mesi, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio per i minori che non sia emendabile con l'intervento dei Servizi delegati. 9) DISPONE che il CTU accetti l'incarico e presti il proprio giuramento all'udienza del 1 MARZO 2023 che viene sin d'ora sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per le parti dal deposito in telematico entro la data sopraindicata del 1 marzo 2023 di note scritte con eventuali osservazioni sulla nomina e/o sul quesito e con la nomina eventuale di proprio CTP e per il consulente tecnico con dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente, disponendo che la cancelleria abiliti il
CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico.”
Con provvedimento del 1 marzo 2023 il G.I., preso atto che il CTU aveva accettato l'incarico e che le parti avevano nominato i propri CTP, assegnava termini al CTU per il deposito dell'elaborato peritale e rinviava all'udienza del 11 ottobre 2023 per esame e ulteriore trattazione.
pagina 18 di 38 In data 30 settembre 2023 veniva depositata la Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma della dott.ssa Per_3
[...]
All'udienza del 11 ottobre 2023 le parti dichiaravano di aderire integralmente alle conclusioni della CTU;
si impegnavano quindi ad avviare il percorso presso il GECO e tutti gli ulteriori interventi ritenuti necessari;
a rispettare le prescrizioni dell'ordinanza presidenziale;
prestavano altresì il consenso affinchè la curatrice speciale depositasse il progetto del centro e relazioni sull'andamento del percorso;
il G.I., all'esito, prendeva atto Pt_4 dell'impegni così assunti delle parti, confermava il contenuto dell'ordinanza presidenziale e rinviava per la verifica del percorso intrapreso all'udienza del 21 marzo 2024 in presenza.
La Curatrice AL depositava le relazioni sugli interventi effettuati sul nucleo familiare del centro Pt_4
All'udienza del 21 marzo 2024 le parti e la Curatrice AL davano atto che si era ripristinata la frequentazione dei figli presso l'abitazione del padre e che erano pertanto nelle condizioni di poter addivenire ad un accordo in punto di responsabilità genitoriale che prevedeva l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni come vigenti e prosecuzione del percorso presso il come da indicazioni anche della CTU;
rinunciavano quindi, all'audizione dei minori, anche in Pt_4 considerazione del fatto che i ragazzi erano stati sentiti ampiamente dalla CTU. Sulle questioni economiche rimaste aperte, parte formalizzava una proposta a definizione totale della controversia;
parte T_ CP_1 si riservava di valutarla;
all'esito il G.I., su richiesta delle parti che chiedevano fissarsi udienza interlocutoria per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo, dando mandato alla Curatrice di tentare anche sotto questo profilo una conciliazione, fissava per verificare la possibilità che le parti trovassero un accordo definitivo, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il l 19 settembre
2024.
Con provvedimento del 19 settembre 2024 il G.I., lette le note delle parti che davano del mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza per la comparizione delle parti per trovare una soluzione conciliativa al 17 ottobre 2024 fissando già, nel caso di infruttuoso tentativo, udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi mediante deposito di note entro il 14 novembre 2024.
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti, sentite ampiamente, riuscivano a raggiungere un accordo con conclusioni congiunte limitatamente al mantenimento dei figli non invece in punto di assegno divorzile;
all'esito il G.I. rinviava alla già fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 14 novembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
pagina 19 di 38 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui parte convenuta ha pure insistito con la precisazione delle proprie conclusioni relativamente ai profili economici attinenti all'assegno divorzile unico punto rimasto giudizialmente conteso, avendo le parti su tutte le ulteriori questioni trovato un accordo complessivo confluito nella presentazione di conclusioni congiunte limitatamente.
Più specificatamente in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori nata in data [...] e Per_1 nato in data [...], essendo nata il [...] nelle more divenuta maggiorenne e Persona_2 CP_2 nulla dovendosi quindi per lei prevedere, gli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati, gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti per il tramite dell'approfondimento peritale a mezzo CTU, nonché quelle partimenti rese dalla Curatrice AL che si è spesa nell'interesse dei minori, consentono certamente a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita dei minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto dell'accordo delle parti le quali anche hanno concordemente ed espressamente rinunciato all'audizione giudiziale dei figli, all'udienza del 21 marzo
2024 in considerazione anche del fatto che i medesimi sono stati ampiamente sentiti anche nel corso delle operazioni peritali e hanno potuto così offrire il loro punto di vista sulla situazione familiare, rendendo quindi l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Relativamente invece alle questioni economiche, più in particolare all'unico aspetto rimasto controverso sotto il profilo dell'assegno divorzile (non anche relativamente al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli oggetto di accordo), ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio dalle parti e su richiesta del G.I. che anche da ultimo ha ordinato alle parti di aggiornare le informazioni sulle rispettive situazioni economiche e reddituale elementi, costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali.
Deve essere infatti a tal fine richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il
Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e senza necessità alcuna che pagina 20 di 38 venga dato corsi agli ulteriori accertamenti istruttori richiesti da parte convenuta del tutto irrilevanti alla luce della chiara situazione delle parti e che devono pertanto anche in tale sede essere rigettati.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022 sentenza N. 7822/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 10 ottobre 2022.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nata in data [...]), (nato in data [...]) e CP_2 Per_1
(nato in data [...]). Persona_2
ad aprile scorso (22 aprile 2024) è diventata maggiorenne e pertanto nulla dovrà essere previsto né CP_2 disposto nei suoi confronti.
Relativamente invece ai minori e e sull'assetto maggiormente rispondente al loro Per_1 Persona_2 interesse questi genitori, all'esito di un lungo ed articolato procedimento, sono riusciti a trovare un'intesa presentando conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione paterni come da accordo;
intesa che è stata riscontrata positivamente anche dalla Curatrice AL che vi ha aderito chiedendo insieme alle parti al Tribunale di ratificarla.
A tale apprezzabile esito si è potuto pervenire grazie all'impegno profuso dalle diverse risorse che sono state messe in campo dal Tribunale e che hanno in questi anni supportato il nucleo familiare e contribuito al rasserenamento di un clima che invero inizialmente era alquanto testo e molto conflittuale. Fortemente compromessa era infatti la dinamica relazionale tra i genitori che si accusavano reciprocamente di inidoneità genitoriale, in particolare il padre riferendo di comportamenti ostacolanti della madre rispetto alla sua relazione con i figli e lamentando invece quest'ultima di agiti parimenti inadeguati e di trascuratezza del padre oltre che pericolosi per l'incolumità dei figli e di un cattivo esempio della sua nuova compagna avvezza anche all'uso di armi (che poi si chiarirà, con i successivi approfondimenti, detenere e custodire del tutto regolarmente e per le discipline sportive praticate). In questa fase la stessa possibilità dei figli di frequentare il padre era fortemente limitata ed insidiata dai condizionamenti e dalle rigide regole impartite dalla madre che faceva assoluto divieto ai figli di frequentare il padre presso la sua casa di ER dove viveva con la moglie e da un atteggiamento probabilmente anche un po' troppo passivo del padre che vi sottostava non sapendo come altrimenti comportarsi.
(v. anche quanto da lui riferito all'udienza presidenziale del 5 aprile 2022.
La dinamica è stata in questi termini descritta anche dai Servizi Sociali di Cassano d'AD che sono stati delegati dal Presidente f.f. ad intervenire a tutela del nucleo familiare. Gli Assistenti Sociali, che ad onor del vero hanno pagina 21 di 38 a più riprese lamentato una scarsa fiducia e collaborazione della madre (come risulta da alcune relazioni in atti), rappresentavano che effettivamente i minori potevano incontrare il padre solamente entro gli stretti binari imposti dal genitore collocatario e quindi presso la loro abitazione a Cassano d'AD, mentre era fatto loro divieto di recarsi presso l'abitazione del padre a ER;
le imposizioni della madre venivano invero assecondate dai figli e anche dal padre che preferiva sottostarvisi per evitare ulteriori discussioni e litigi. Nulla di più è stato possibile fare in questa prima fase;
le prese di posizione della madre, il contegno assai poco collaborativo assunto anche nei confronti della Curatrice AL a cui impediva di conoscere i minori (v. istanza del 25 maggio 2022), unitamente ad un atteggiamento della stessa svalutante anche nei confronti dell'operato dei Servizi Sociali e una condotta tollerante o meglio assecondante del padre risalente nel tempo che aveva ormai consolidato e cristallizzato modalità di frequentazioni e un rigido assetto familiare, ha reso inizialmente assai difficile smuovere la situazione. (v. rel. pervenuta 26 agosto 2022 e 9 gennaio 2023). Stante il quadro precario con peraltro una situazione ormai emersa di disagio dei minori con una difficoltà di relazione del padre con i figli e contrapposte posizioni dei genitori, si è quindi dato ingresso ad una CTU che ha contribuito ad indagare ed illuminare in ordine alle effettive condizioni dei minori, alle caratteristiche personologiche e di funzionamento di entrambi i genitori ed alle dinamiche disfunzionale della coppia.
Il Consulente tecnico d'ufficio, tra i vari aspetti affrontati in risposta ai vari quesiti (cui si rimanda integralmente per analiticità, complessità e completezza), ha evidenziato, nello specifico, come le competenze genitoriale della madre, pur essendo la stessa genitore accudente nei confronti dei figli e rispondente ai loro bisogni materiali, risultassero però fortemente influenzate dalla rigidità dei suoi meccanismi psichici e dalle difficoltà a percepire il reale disagio dei figli, i quali per andare d'accordo con lei altro non potevano fare che sottostare alle sue dinamiche. Maggiormente centrato poteva apparire il padre, figura di riferimento affettivo per i figli e capace anche di sintonizzarsi ai loro effettivi bisogni, anche lui però scontava alcune fragilità personali ed una tendenza alla passività che l'avevano portato a posizionarsi, come i figli, in un assetto che era quello che la moglie dettata e che non gli aveva però permesso di affrontare con modalità diverse e più incisive la situazione familiare, creando in tal modo l'evidente situazione di stallo e dando vita a prassi che risultava difficile scardinare, con ciò assecondando in sostanza le paure e le rigidità della madre. Genitore, il padre, rispetto al quale comunque il
CTU dott.ssa - a dispetto di quanto temuto dalla stessa madre - non ravvisava alcun elemento di Per_3 pregiudizio o di pericolo, anche con riferimento alla persona della sua compagna poi divenuta moglie su cui alcun dubbio o criticità è stato dalla professionista sollevato. (v. in particolare pag. 34, 35 e 36 CTU).
Dopo le ampie valutazioni ed argomentazioni meglio sviluppate nello stesso elaborato, il Consulente tecnico ha quindi ritenuto che l'affidamento condiviso, che comunque non nascondeva essere in quel momento di difficile tenuta vista la situazione, si sarebbe potuto mantenere se strutturato con la presenza di alcuni presidi di supporto in grado di correggerne le storture che si erano venute a creare. In particolare, dovevano essere previsti e rispettati ampi spazi di frequentazione paterna soprattutto anche presso la sua abitazione a ER;
avviato un percorso di sostegno alla genitorialità per cui veniva proposto il centro nonché percorsi di sostegno Pt_4 individuali.
pagina 22 di 38 Le articolate conclusioni della CTU - che qui il Collegio richiama e che integralmente condivide, essendo state le stesse congruamente e pienamente riscontrate dagli approfonditi accertamenti psicodiagnostici effettuati (sulle parti, sui minori e sulle altre figure di riferimento) e dai colloqui svolti ed essendo risultate immuni da vizi logico motivazionali - sono state poi fatte proprie per intero anche dalle parti che, aderendo alle indicazioni, hanno accettato di intraprendere il percorso presso il con la dott.ssa e di conformarsi per il resto a quanto Pt_4 Per_6 suggerito dal consulente tecnico e a quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale anche relativamente alle frequentazione padre figli.
Dopo l'attivazione di tutti gli interventi ed i supporti utili, così come suggeriti, con la presa in carico della coppia presso il centro grazie anche al lavoro proficuo della curatrice speciale, la situazione è decisamente Pt_4 migliorata, se pur con alcuni aspetti di criticità che ancora sono stati segnalati in particolare relativamente alla sfera materna.
L'ultima relazione pervenuta dalla dott.ssa e depositata dalla Curatrice AL sul consenso delle parti Per_6 ha infatti evidenziato che i figli vedono regolarmente il padre recandosi anche senza problemi presso la sua abitazione;
“ I ragazzi hanno riferito un buon adattamento alla situazione, raccontando di aver trascorso dei momenti di serenità e soprattutto condivisione emotiva ed affettiva presso la casa paterna. Entrambi hanno tradotto una migliore qualità narrativa del loro quotidiano, grazie anche alla conferma che quanto da loro riferito non sarebbe stato oggetto della relazione, ma solo quanto da loro vissuto ed eventuali suggerimenti per un miglioramento delle loro qualità relazionali con i genitori”; che anche la madre ha contribuito al rasserenamento della siutazione rispettando le prescrizioni imposte relativamente alle frequentazioni, accordandosi anche direttamente con il padre e mantenendo rispetto al passato nel complesso un contegno maggiormente collaborativo
“la NO ha mantenuto una posizione collaborante e continua a permettere l'esecuzione di quanto CP_1 definito nel provvedimento in relazione alle visite padre figli. La NO ha inoltre inviato alla scrivente un certificato di aggiornamento del Dott. attestante un miglioramento clinico personale e la non necessità Per_7 di ulteriore monitoraggio clinico.” Permangono però ancora delle difficoltà della IG ad affrancarsi e a liberarsi dai suoi radicati convincimenti e pregiudizi, che per quanto da tutti smentiti, ogni tanto riaffiorano relativamente sempre alla pericolosità della compagna di e sulle risorse genitoriali del padre. Viene T_ riportato, infatti, nella medesima relazione che “la NO ha inviato molte mail alla scrivente, relative ai vari accordi con il padre, ma anche relativamente al ricovero della figlia in ospedale e al comportamento CP_3 paterno in tale situazione. Grazie ai colloqui svolti con i figli e il IG è stato possibile chiarire T_
l'accaduto e l'equivoco che si è generato a partire dalle difficoltà comunicative in merito all'organizzazione familiare in tale circostanza. Evidente risulta però il valore dato ad eventi sanitari dei figli che rischiano di spostare il focus del conflitto dalla pericolosità della compagna del IG , tema riemerso nelle prime T_ fasi del lavoro della scrivente, a quello della trascuratezza paterna”.
In conclusione auspica la professionista che “lo spazio presso il possa rimanere un riferimento per i Pt_4 minori nell'accompagnamento del loro percorso di emancipazione e nella gestione di eventuali conflittualità
pagina 23 di 38 familiari. E 'apparso chiaro dai colloqui individuali con ed come il passato, ma oggi ancora il CP_3 CP_4 presente, sia fonte interpretativa e motivo di potenziale schieramento da parte di uno o dell'altro genitore, rendendo difficile una lettura corretta ed emancipata degli eventi, rischiando inoltre di determinare agiti adolescenziali reattivi”.
Così fotografata la situazione del nucleo familiare ritiene il Collegio che questi genitori, pur al netto delle criticità che ancora permangono, possano comunque continuare ad esercitare la bigenitorialità condivisa secondo i termini richiesti avendo comunque sufficienti risorse genitoriali, provvedendosi in conformità anche per quel che concerne il collocamento ed il regime di frequentazione del padre su cui anche la Curatrice AL ha aderito.
Le parti, infatti, pur in un clima non ancora del tutto sereno e che appare ancora inquinato da vecchi rancori e pregiudizi di cui in particolare la NO fatica a liberarsi ed a volte riaffiorano ricreando malessere, sono però riusciti a gestire con il supporto dei professionisti che sono intervenuti, la genitorialità condivisa addivenendo anche ad accordi diretti tra di loro nell'interesse dei figli, anche relativamente ai tempi di frequentazione che invero era l'aspetto su cui maggiormente si annidavano le criticità iniziali. Dal complesso delle risultanze acquisite, grazie quindi al prezioso lavoro svolo in rete da tutti i soggetti coinvolti e incaricati, ognuno secondo il proprio compito e ruolo, questi genitori hanno sicuramente ridotto il livello del loro conflitto rispetto a quello che era stato riscontrato all'inizio di questo procedimento.
Reputa quindi il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, confermando l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con mantenimento del loro collocamento prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione dei minori con il padre come da accordi che qui vengono recepiti e che vengono analiticamente riportati nella parte dispositiva.
L'accordo deve essere però, proprio alla luce di quanto in più punti evidenziato con riferimento alla presenza ancora di aspetti di criticità, integrato nella parte in cui nulla prevede sui presidi di supporto al nucleo familiare la cui presenza in questi anni si è rivelata importante nel determinare l'abbassamento del livello del conflitto e nel garantire la tenuta dell'assetto familiare secondo le coordinate indicate anche dalla CTU.
Rileva infatti il Collegio che la dinamica genitoriale e relazionale tra questi genitori, pur a dispetto dell'apprezzato raccordo raggiunto e che dà atto di un comune impegno e volontà dei genitori di lasciarsi definitivamente alle spalle le fatiche e le tensioni passate, è però ancora fragile e deve mantenersi e consolidarsi.
Le fragilità emerse anche nella sfera del padre genitore sì adeguato ma a volte poco incisivo, le rigidità e criticità soprattutto riscontrate sul versante della madre che tutt'oggi, nonostante il chiaro esito delle risultanze delle indagini, continua del tutto infondatamente a manifestare dubbi e perplessità sulle capacità genitoriali del padre
(ovvero sull'adeguatezza della compagna dello stesso), anziché invece concentrarsi su quanto su di lei emerso e sulle sue di criticità come rappresentate anche nell'elaborato peritale, confermano quanto sia imprescindibile per la tenuta generale dell'assetto e per la tutela dei minori mantenere ferma - stante anche la mancanza di un impegno espresso nel riprendere il percorso presso il - per un periodo ritenuto congruo di altri 15 mesi, la Pt_4 presenza dei Servizi Sociali nelle dinamiche di questo nucleo familiare anche come forma di supporto esterno al pagina 24 di 38 nucleo, che da un lato monitori la situazione verificandone i progressi e l'effettivo consolidamento e che riesca sempre a garantire un sereno accesso dei minori al padre intervenendo solo in caso di insorgenza di nuove difficoltà e problemi.
Pertanto alla luce delle criticità riscontrate dall'intero procedimento si reputa fondamentale, come peraltro era stato evidenziato anche dalla CTU, il mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cassano d'AD e del Comune di ER competenti territorialmente per il padre in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST con la conferma delle deleghe già conferite come meglio indicato in dispositivo, anche al fine di evitare che i notevoli progressi compiuti siano vanificati, con conseguente pregiudizio per un sereno percorso di crescita dei figli minori.
Il Tribunale auspica che le parti abbiano definitivamente posto da parte il loro conflitto iniziale e valutino seriamente di riprendere il supporto già positivamente intrapreso presso il e/o altri interventi di supporto Pt_4 alla genitorialità che li aiuti a dirimere eventuali conflittualità ancora presenti ed a gestire in modo più sereno e condiviso la genitorialità aprendo un canale di comunicazione più collaborativo, anche al fine di evitare che emergano in futuro situazioni meritevoli di attenzione da parte di questo Tribunale
Mantenimento dei figli. Statuizioni e pattuizioni economiche raggiunte dalle parti
Anche relativamente al contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dei figli le parti hanno raggiunto un accordo complessivo formalizzato con la presentazione di conclusioni congiunte chiedendone la ratifica al Tribunale.
Ciò posto, al fine di valutarne la congruità e l'equità, vanno qui analizzate le posizioni economiche reddituali e lavorative delle parti che sono già compiutamente analizzate sulla base dei dati sino a lì disponibili con il puntuale provvedimento del 5 ottobre 2022 che qui si richiama integralmente. Dati che saranno utili poi per affrontare l'ulteriore domanda di assegno divorzile.
Relativamente all'attuale situazione delle parti dalla successiva documentazione complessivamente acquisita in atti è emerso quanto segue.
Quanto al OR il medesimo è sempre dirigente presso la società statunitense JA Inc. e ne è T_ diventato proprio di recente vicepresidente come riferito nel corso dell'udienza del 21 marzo 2024. La sua retribuzione è in parte determinata in misura sostanzialmente fissa ed in parte variabile. La parte variabile è molto consistente e può arrivare anche a ricomprendere la metà della retribuzione totale del Questa è T_ infatti formata non solo dai bonus legati al raggiungimento dei risultati aziendali ma anche c.d. phantom stok compensi azionari che vengono riconosciuti e determinati in base all'andamento della società e all'incremento del suo valore. Sotto tale profilo infatti, in sede di separazione, si era preso atto anche della disponibilità del sig di versare alla moglie a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli anche il 20% del bonus T_ aziendale percepito al netto delle imposte. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che il medesimo nell'anno di imposta del 2022 ha percepito un reddito annuo lordo complessivo pari ad euro 353.279,00 (di cui euro 177.511,00 sono stati imputati come parte variabile dello stipendio. v. modello informazioni economiche pagina 25 di 38 del 4.09.2024) che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro
17.000,00 (v. Mod. 730/2023). Come si evince dalla dichiarazione rilasciata dalla relativa società la parte della retribuzione variabile per euro 177.511,00 è così imputata: euro 114,405,00 per bonus;
euro 63.105,61 a titolo di compenso azionario ed ulteriori 732,06 per dividendi (v. all. depositati il 4 maggio 2023). Nell'anno di imposta del 2023, invece, ha percepito un reddito complessivo di euro 421.414,00 (reddito da lavoro euro 419.966,00, di cui euro 204,538 imputati a parte variabile) corrispondenti ad un netto mensile come sopra determinato attorno ad euro 20.000,00 mensili (v. mod. 730/2024 e anche Modello sulle informazioni delle condizioni economiche del 7.01.2025 ove viene indicato in reddito annuo al netto delle imposte pari ad euro 248.822,00, corrispondente a circa euro 20.000,00 mensili); nell'anno di imposta del 2024, invece, è stato riferito un reddito da lavoro pari a complessivi euro lordi 426.202,00 ( di cui variabili riferiti in euro 222,992) pari ad un netto annuo dichiarato di euro 250,261,00, importo corrispondente ad un netto mensile che si aggira intorni agli euro 20.500,00 circa, leggermente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente ( v. modello sulle informazioni economiche del
7.01.2025). Come si evince da quanto sopra la parte variabile è molto consistente;
anche le buste paga prodotte dal sig. per l'anno di imposta del 2024 lo confermano. La retribuzione mensile netta è ricompresa in T_ un importo tra gli euro 7.000,00 e 8.000,00 ed arriva a quanto determinato mensilmente e ai risultati di cui alle dichiarazioni dei redditi grazie al decisivo apporto della parte variabile.
È indubbio, pertanto, che la sua situazione reddituale e lavorativa continui ad incrementarsi e a migliorare anno dopo anno in conformità, peraltro, a quanto dal medesimo dichiarato anche all'ultima udienza del 17 ottobre
2024. È poi esclusivo proprietario della casa ove convive con la nuova moglie a ER e gravata da mutuo per riferiti euro 10.156,00 annui. Quanto ai risparmi è titolare di due conti correnti uno presso T_
e l'altro presso Fineco Bank con saldo positivo al 31 dicembre 2024; presso i medesimi istituti di CP_8 credito ha poi risparmi gestiti in conti depositi titoli amministrati per un controvalore in di euro CP_8
355.502,00 ed in Fineco Bank di euro 149.081,91 ( v. all. deposito del 9.01.2025).
Sulle ampie disponibilità di gravano i seguenti oneri: la rata del mutuo sulla casa di ER per T_
l'importo sopra indicato e il contributo al mantenimento dei figli, stabilito in sede di separazione nella misura di
€ 2.700,00 al mese (€ 900 per figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie ed al 20% del bonus aziendale effettivamente percepito e, sulla base dell'accordo di cui alle conclusioni congiunte, attualmente è stato concordato in euro 3.900,00 mensili (da versare secondo le modalità ivi indicate per la figlia già maggiorenne), oltre al 100% di tutte le spese straordinarie relative ai figli e di tutti gli ulteriori costi tutti a su carico (come meglio riportate nelle stesse conclusioni congiunte).
Quanto alla IG quest'ultima dopo aver svolto negli ultimi anni diverse attività lavorative sia in CP_1 ambito ospedaliero con funzioni amministrative sia scolastico con incarichi di docenza/supplenza e con diverse forme, in parte mediante instaurazione di rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato, in parte anche in via autonoma con Partita Iva in regime forfettario, nell'agosto del 2023 si è stabilizzata instaurando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
pagina 26 di 38 La stessa, infatti, previo superamento di procedura concorsuale, è stata assunta dall'ASST di Crema con la qualifica di Assistente amministrativo - categoria C - e con una retribuzione mensile lorda di euro 1.786,00, su tredici mensilità, pari a circa euro 1.450,00/1.500,00 netti mensili come si evince dalle buste paga prodotte agli atti ( v.doc. 193 contratto di assunzione e doc. 192 buste paga da settembre 2023 a febbraio 2024 e doc. 212 busta paga da marzo 2024 ad agosto 2024).
La NO poi, sempre presso la medesima ha superato altro concorso pubblico come CP_1 CP_9 funzionario per il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale che prevede l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato per dodici mesi a condizioni retributive migliorative rispetto al precedente. La stessa quindi, ha sottoscritto con la relativa ASST di Crema in data 1.08.2024 contratto di lavoro individuale a tempo determinato per dodici mesi con scadenza il 1.08.2025 e con retribuzione mensile netta media pari a circa euro 1.700,00/1.800,00 mensili ( v. doc. 246 buste paga da settembre a dicembre 2024). Al termine della durata contrattualmente prevista qualora la stessa non venga rinnovata e/o prorogata, la IG.ra tornerà nelle mansioni di cui al rapporto di lavoro precedentemente svolto a tempo indeterminato CP_1 presso la medesima azienda sanitaria da cui è stata messa in aspettativa per il periodo corrispondente all'attività migliorativa svolta.
Le dichiarazioni dei redditi in atti sono coerenti con la variegata situazione della sig.ra degli ultimi CP_1 anni e che solo a partire dall'agosto del 2023 si è stabilizzato;
difatti nell'anno 2020 risulta aver percepito un reddito da lavoro autonomo di euro 6.217,16 lordi;
nell'anno 2021 un reddito di euro 27.452,00 lordi di cui euro
12.120,00 di assegno del coniuge;
nell'anno 2022 un reddito di euro 21.361,00 lordi di cui euro 7.982,00 da lavoro al netto dei contributi previdenziali (con indennità Naspi percepita) ed euro 12.522,00 di assegno dal coniuge;
nel 2023 un reddito di euro 26.050,00 lordi di cui euro 11.598,00 da lavoro al netto dei contributi previdenziali ed euro 13.797,00 riferibili all'assegno versato dall'ex coniuge.
Come anche indicato nel modello di informazione sulle condizioni economiche per il 2024 viene indicata una retribuzione lorda pari a circa euro 23.336,75 quale reddito da lavoro (v. modello informazioni economiche del
3.01.2025 con allegati i cedolini 2024).
Sulle entrate così determinate la stessa deve sostenere per la dimora familiare un canone locativo di circa euro
12.000,00 annui, circa euro 1.000,00 mensili (v. contratto di locazione).
Vengono poi esposte nel relativo modello di Informazioni sulle condizioni Economiche tutta una serie di spese che in realtà la sig.ra in conseguenza dei contributi a carico del padre, non dovrebbe più versare, CP_1 vedasi quella per il trasporto scolastico dei figli o per la retta scolastica di ormai a carico integrale del CP_4 padre unitamente ad altre che ad oggi nessuno dei due genitori sta più sostenendo in quanto terminate, vedasi quella per la mensa. Ha un estratto conto corrente presso con saldo positivo al dicembre 2024. CP_8
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Tribunale di poter recepire integralmente il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti che prevede un contributo paterno a favore dei figli che nella parte ordinaria fissa è aumentato rispetto a quanto precedentemente statuito (con esclusione però del bonus del 20%) e che nella parte straordinaria è integralmente sempre a carico del padre. Possono essere recepite anche tutte le ulteriori profili pagina 27 di 38 economici dell'accordo parimenti oggetto di pattuizioni negoziali delle parti (anche con riferimento al versamento diretto ai figli al raggiungimento della maggiore età), non presentando gli stessi nel complesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando, invece, le condizioni pattuite idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale come qui delineata.
Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere integralmente recepite, prendendone atto il Tribunale, come da dispositivo.
Le statuizioni economiche decorreranno dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'assegno divorzile
Unico punto rimasto controverso è quello relativo all'assegno divorzile su cui le part non sono riuscite a trovare un'intesa divergendo ancora nettamente le relative posizioni anche in merito all'an del titolo oggetto di domande contrapposte.
Ciò detto occorre rammentare alle parti il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in tempi relativamente recenti riaffermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre
2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune,
e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui pagina 28 di 38 occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). Come è stato anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità l'assegno divorzile che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento anche mediante presunzioni che lo squilibrio effettivo tra le rispettive condizioni economico-patrimoniali sia causalmente riconducibile in via esclusiva o comunque prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento dei fatti posti a base della disparità economico -patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ( Cassazione civile n. 35434/2023 e Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 luglio 2024
n. 18506/2024).
Così fotografata la situazione reddituale ed economica delle parti ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile avanti dalla IG sia fondata e possa quindi trovare accoglimento ma entro i limiti di CP_1 seguito indicati.
È infatti evidente che tra le rispettive posizioni lavorative e reddituali vi sia un ampio divario che difficilmente in futuro potrà essere colmato. Tale sperequazione a giudizio del Collegio ha una duplice causa, una qui sicuramente rilevante. Da un lato è infatti innegabile che questo ampio divario sia il frutto e il naturale risvolto delle differenti aspirazioni professionali delle parti che hanno deciso di intraprendere strade che, già in partenza sapevano offrire, assai diverse prospettive sia in termini carriera che di guadagno. Ben prima infatti di diventare genitori, la sig.ra pur laureata in giurisprudenza, aveva scelto di abbandonare la strada inizialmente CP_1 intrapresa con il percorso di praticantato professionale avendo per un po' svolto pratica professionale presso uno pagina 29 di 38 studio di Milano, per dedicarsi ai concorsi pubblici, vincendolo subito uno presso l'allora ASL di Cremona con una retribuzione di euro 1.300/1.400,00 euro. Sotto questo profilo pertanto la NO ben prima dell'arrivo dei figli (che arriveranno 6 anni dopo) aveva già impresso alla sua carriera professionale un determinato percorso quale dipendente pubblico, con garanzie di crescita professionale e reddituale confacenti a quell'indirizzo, che le garantivano comunque un reddito contenuto ma una certa sicurezza e stabilità.
Di certo però ad un certo punto il divario si è ulteriormente concretizzato anche in conseguenze delle scelte di indirizzo familiare che i coniugi hanno assunto ad un certo punto del loro matrimonio e proprio in coincidenza dell'arrivo di nel 2006 modificando la loro consolidata organizzazione ed imprimendo un chiaro ordine CP_2 gerarchico tra le rispettive carriere. Proprio perché queste scontavano la diversa impostazione iniziale ed il diverso grado di investimento riposto, quella che a quel punto poteva essere più facilmente sacrificata era proprio quella della sig.ra CP_1
Prova ne è che la stessa nel 2007 un anno dopo la nascita di ha ridotto il proprio impegno lavorativo CP_2 passando ad un tempo parziale (v. stato di servizio ASL Cremona allegato al deposito del 29 maggio 2023) soluzione certamente più compatibile con l'accudimento e la cura della figlia e degli altri due che tra il 2008 ed il
2010 arriveranno, tutti all'epoca in tenerissima età.
Come riferito peraltro anche dal sig. la moglie poi nel 2013 non essendole stata rinnovata la T_ possibilità di proseguire part time, ha preferito dimettersi;
l'alternativa sarebbe stata quella di tornare a tempo pieno, in tal modo però evidentemente sradicando un'organizzazione familiare che da anni aveva rappresentato il punto di equilibrio della famiglia. La scelta di dimettersi, pertanto, per quanto oggi Parte_1 contesti che sia stata assunta nell'ambito di un condiviso progetto familiare, è però stata dal medesimo accettata, avvantaggiando lui e l'intera famiglia, rappresentando quindi di certo una soluzione positiva per lui e per l'intera famiglia. Da un lato, infatti, gli ampi redditi che percepiva dal suo lavoro erano già da sé soli in grado di soddisfare più che adeguatamente tutte le esigenze della famiglia senza che vi fosse la necessità di un altro reddito peraltro comunque più contenuto;
dall'altro con la moglie che a tempo pieno si dedicava alle esigenze della famiglia e all'accudimento di ben tre figli peraltro di tenera età, il marito poteva serenamente continuare a coltivare la propria carriera ed a concentrarsi sul suo lavoro;
lavoro che, peraltro, lo inglobava pressoché completamente e che anche gli richiedeva prolungati periodi di soggiorno all'estero come dal medesimo riferito in udienza. Innegabilmente quindi anche grazie al ruolo endofamiliare assunto dalla moglie che il sig. T_ ha potuto consolidare la propria posizione potendosi dedicare unicamente al lavoro e a raggiungere gli importati traguardi anche reddituali che oggi vede cristallizzati nei dati economici sopra riportati.
La IG invece, come detto, pur essendosi data obiettivi professionali sin dall'inizio meno CP_1 ambiziosi del marito, è un dato di fatto che però abbia dovuto prima ridurre e poi azzerare, sebbene per un arco temporale comunque limitato, il proprio impegno lavorativo per dedicarsi alle esigenze della famiglia così rinunciando, a differenza del marito, alla possibilità di consolidare la propria carriera in anni peraltro significativi (la NO aveva poco più di 32 anni quando è andata in part time), perdendo chiaramente, in quegli anni, sia in professionalità che anche in contributi previdenziali con riflessi sulla posizione pensionistica.
pagina 30 di 38 Fortunatamente la NO al fallimento del progetto matrimoniale, proprio avvalendosi del titolo e CP_1 comunque di una competenza maturata negli anni in cui aveva lavorato, è riuscita a rientrare nel mondo del lavoro, peraltro nello stesso ambito professionale dove aveva già lavorato, da ultimo anche stabilmente con i rapporti di lavoro sopra indicati, che le hanno procurato redditi anche in aumento, se pur in attesa di verificare l'auspicabile rinnovo/conferma del rapporto ad oggi a tempo determinato, fatta salva comunque la retribuzione che le viene garantita in caso di rientro nella precedente mansione.
Ritiene quindi il Tribunale che la diversa situazione in cui oggi le parti si trovano, e che i dati economici hanno evidenziato in tutta la loro portata, si possa almeno in parte spiegare e ricondurre alle scelte di organizzazione familiare compiute dai coniugi nell'arco del loro matrimonio nel corso del quale a fronte di una maggiore apporto economico del marito vi è stata una maggiore valenza dei compiti domestici e familiari assunti dalla moglie. Il ruolo all'interno della famiglia che la stessa ha assunto in quegli anni giustifica il riconoscimento di un'adeguata compensazione nella cui determinazione devono però essere tenute in considerazione anche altri e rilevanti fattori che rendono la richiesta della IG relativamente al quantum non accoglibile.
Difatti, per la parte in cui il divario si è dimostrato essere causalmente riconducibile alle scelte familiari la sig.ra ha diritto a percepire una contribuzione divorzile che, tuttavia, proprio per il fatto che tale CP_1 sperequazione non è unicamente dipesa da quelle scelte, ma anche dai diversi obiettivi professionali e lavorativi che le parti sin dall'inizio si sono dati e del fatto che comunque il suo effettivo allontanamento dal mondo lavorativo è stato comunque temporalmente molto circoscritto, non può essere determinato nell'ammontare richiesto. E ciò anche in considerazione del fatto che non è dato rinvenire alcuna esigenza assistenziale da dover tutelare nel caso di specie dal momento che la sig.ra è pacificamente rientrata nel mondo del lavoro CP_1 stabilmente con un contratto di lavoro (ove le non dovesse essere rinnovato quello a tempo determinato, ha salvo il rapporto a tempo indeterminato precedente) e può contare quindi su redditi stabili e di ammontare anche leggermente superiore rispetto a quando aveva interrotto l'attività lavorativa, ricollocandosi nel medesimo ambito professionale confacente alle proprie iniziali aspirazioni ed ambizioni. D'altronde dalle risultanze emerse dobbiamo riconoscere che il divario reddituale ad oggi davvero rilevante tra le parti con una ampia capacità patrimoniale del sig. come documentata, sia conseguenza dell'apporto offerto dalla moglie alla T_ conduzione della vita familiare solo in misura contenuta e circoscritta, avendo comunque la NO per alcuni anni dopo il matrimonio svolto comunque attività lavorativa scelta autonomamente, se pur ad un certo punto part time proprio per venire incontro alle esigenze familiari e considerato altresì anche che il decisivo aumento della capacità reddituale del sig. è collocabile molto dopo la fine dell'unione coniugale. T_
L'assegno divorzile, pertanto, deve essere riconosciuto ed essere adeguato soprattutto a compensare la NO
coniuge economicamente più debole, del sacrificio sopportato per avere ad un certo punto dovuto CP_1 accettare il lavoro part time e poi per aver rinunciato per alcuni anni a svolgere attività lavorativa, perdendo la possibilità di poter crescere in quel momento ulteriormente in professionalità aspirando ad aumenti stipendiali o a determinati posti, se pur però per un periodo limitato di tempo, nell'ambito di quell'amministrazione pubblica dove aveva indirizzato inizialmente il proprio percorso professionale e dove comunque poi è riuscita a rientrare pagina 31 di 38 positivamente, senza peraltro che la stessa abbia dimostrato di aver perso specifiche occasioni professionali maggiormente redditizie.
Ritiene, pertanto, il Collegio alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato e considerati i principi giurisprudenziali sopra richiamati e consolidati, tenuto conto di tutte le circostanze emerse e provate, di poter riconoscere alla resistente il diritto a percepire un assegno divorzile che relativamente al quantum deve essere grandemente ridimensionato rispetto alla richiesta per le motivazioni qui rappresentate e che stima equo e congruo determinare in euro 600,00 che il OR dovrà rimettere mensilmente ed Parte_1 entro il 5 di ogni mese in favore della NO (importo annualmente rivalutabile Controparte_1 secondo gli indici ISTAT); somma “lorda” per l'avente diritto ed importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege sulla base delle aliquote fiscali.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza parziale di divorzio già pronunciata con la conseguenza che le statuizioni presidenziali provvisorie mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata (Cass. Sez. I 15.2.2021 n. 3852).
Le ulteriori domande avanzata da Controparte_1
La domanda di cancellazione delle espressioni offensive e/o sconvenienti avanzata dalla difesa ex art. CP_1
89 c.p.c. con riferimento ad alcune espressioni riportate dal ricorrente va rigettata non sussistendone i presupposti e rientrando le espressioni medesime nel già stigmatizzato contesto altamente conflittuale che ha caratterizzato il presente giudizio. Si tratta, infatti, di frasi con cui parte attrice nell'esercizio legittimo del diritto di difesa ha rappresentato la propria prospettazione in relazione alle accuse mosse contro il padre di inadeguatezza e pericolosità.
Le frasi che sono state contestate rientrano quindi nel clima che si è venuto a creare per la pesante situazione familiare con toni che entrambe le parti hanno mantenuto anche sicuramente forti ma che a giudizio del Collegio non hanno mai travalicato il limite della correttezza e della convenienza processuale. Anche la Suprema Corte di
Cassazione con orientamento consolidato ha, infatti, sancito il principio per cui “In tema di espressioni offensive
o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non
pagina 32 di 38 si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. Sez. I 18.10.2016 n.
21031, Cass. Sez. III 6.12.2011 n. 26195). La domanda deve essere quindi rigettata.
Nessuna statuizione deve essere infine pronunciata con riferimento alla domanda sempre della difesa CP_1 di autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori, rientrando nel potere che ciascun genitore, in regime di affido condiviso, ha di ottenerli, fatta salva la richiesta di inibitoria da rivolgere all'AG competente da motivare. La domanda, quindi, per come formulata, è inammissibile.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerato che su gran parte delle questioni pendenti (domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli) le parti hanno trovato un accordo confluito nella precisazione di conclusioni parzialmente congiunte, considerato che relativamente all'assegno divorzile vi è invece soccombenza di relativamente all'an della domanda (se pur in parte T_ anche della NO relativamente al quantum), considerato e valutato però nel contempo anche il CP_1 comportamento complessivo processualmente assunto dalle parti ed in particolare quello della NO che, con il suo atteggiamento poco collaborativo, se non a tratti ostacolante, tenuto con i diversi CP_1 professionisti che sono stati chiamati ad intervenire a tutela del nucleo (operatori sociali e curatrice speciale) come riferito e risultante dagli atti, ha finito per inevitabilmente procrastinare i tempi del presente procedimento e tenuto infine conto del rigetto delle ulteriori residuali domande della difesa ritiene il CP_1
Tribunale che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU
Le spese della CTU, già liquidate con provvedimento in atti del 11 ottobre 2023, che è stata disposta nell'interesse della prole e utile per entrambi genitori, debbono essere definitivamente poste a carico nella misura del 50%, in via solidale tra le parti.
Le spese della Curatrice AL
Entrambi i genitori devono, infine, esser condannati a rifondere all'Erario nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso, con separato decreto, all'avv. EMANIELA BONTEMPO
[...]
(nata in data [...] divenuta maggiorenne in corso di procedimento), di Controparte_10 Per_1
(nata in data [...]) e di (nato in data [...]), tutti ammessi al beneficio del
[...] Persona_2 gratuito patrocinio. Anche in tale caso non si ravvisano motivi per ripartire diversamente le spese a carico delle parti, essendo stata la nomina della curatrice speciale necessaria sulla base di una conflittualità ed una precarietà del nucleo familiare cui entrambe le parti all'inizio, sia pure in modo diverso, avevano contributo creando una situazione di potenziale pregiudizio per i minori, in rappresentanza dei quali è stato necessaria la nomina della curatrice speciale.
pagina 33 di 38 Le parti dovranno poi essere parimenti condannate a rifondere all'Erario nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso per il Consulente tecnico di parte nominata dalla curatrice speciale per assisterla nel corso delle operazioni peritali, liquidazione che avverrà con separato provvedimento, in attesa di espressa richiesta di liquidazione della medesima dott.ssa e di allegata fattura, Persona_4 mancanti agli atti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022 sentenza N. 7822/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 10 ottobre 2022,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CON ADESIONE DELLA CURATRICE
SPECIALE PER LE QUESTIONI OGGETTO DI ACCORDO, così decide;
1) in punto di responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia (nata in data [...]) CP_11 CP_2 divenuta nelle more maggiorenne;
2) CONFERMA, anche su accordo delle parti, l'affidamento in via condivisa dei figli minori Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) ad entrambi i genitori con
[...] Persona_2 conferma del collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute.
3) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle
9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola (nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà
pagina 34 di 38 accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza (ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al 30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno. Quanto a (nata il [...]), Parte_3 nessuna statuizione in termini di affidamento e frequentazioni avendo la stessa raggiunto la maggiore età.
Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni CP_2
4) DISPONE che i Servizi Sociali e i Servizi Specialistici ASST del Comune di Cassano d'AD competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi del Comune di
ER (in relazione al Comune di residenza del padre), per un periodo di 15 mesi mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare, provvedendo ognuno per quanto di rispettiva competenza a:
- vigilare sul rispetto del calendario concordato e sulla serenità delle frequentazioni dei minori con il padre, soprattutto per quel che riguarda l'accesso degli stessi al genitore che deve rimanere agevole e regolare, intervenendo in caso di situazioni di criticità o pregiudizio, al fine di garantirne la stabilità, sempre nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le loro esigenze;
- avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicoterapeutico per i minori ove dovessero riemergere situazioni di disagio o malessere, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per i genitori per aiutarli a dirimere la conflittualità ancora in parte esistente e a mantenere un canale di comunicazione aperto e sereno nonché percorsi individuali di supporto, eventualmente monitorando e coordinando quelli avviati privatamente dalle parti;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, con segnalazione, almeno tre mesi prima della scadenza dei 15 mesi, anche ove sia opportuno prorogare gli incarichi;
5) INVITA i genitori a valutare seriamente di rivolgersi nuovamente al centro per riprendere un percorso di Pt_4 supporto che li aiuti per una gestione più serena e fluida della responsabilità genitoriale condivisa;
6) PONE, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 mantenimento diretto dei figli € 1.300,00 mese ciascuno per un totale di €. 3.900,00 mensile da versarsi: su conto corrente di , in quanto maggiorenne, e sul conto corrente della madre per e sino alla CP_2 CP_4 CP_3
pagina 35 di 38 loro maggiore età. Dalla maggiore età gli importi relativi al mantenimento saranno versati sul conto corrente di e Da quando si trasferirà a Venezia il padre provvederà direttamente al pagamento CP_3 CP_4 CP_2 dell'alloggio per la figlia, fino alla concorrenza di € 650,00 e verserà alla stessa la somma mensile di €. 650,00 per il mantenimento ordinario. Analogamente per e nel momento in cui sceglieranno l'università, CP_3 CP_4 se si trasferiranno in altra città a studiare, il padre provvederà al pagamento diretto dell'alloggio fuori sede.
Pertanto, il mantenimento sarà di € 1300,00, oltre ISTAT per ciascun figlio e il costo dell'eventuale alloggio fuori sede sarà pagato direttamente dal padre ma decurtato dall'assegno di mantenimento. Il verserà T_ quindi sul conto dei figli maggiorenni un importo mensile a titolo di mantenimento derivante dalla differenza tra
€ 1300,00 oltre ISTAT meno il costo dell'alloggio. Ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
7) DISPONE, anche su accordo delle parti, che l'assegno unico o altra analoga misura di sostegno per i figli sarà integralmente trattenuto dalla NO con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente CP_1 sentenza.
8) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che le spese straordinarie dei ragazzi, come da protocollo in uso al
Tribunale di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%, compreso il trasporto per la scuola, qualora ce ne fosse la necessità. Le spese straordinarie non preventivamente autorizzate, se richiesta l'autorizzazione come da protocollo, resteranno a carico del genitore che ha deciso in autonomia di sostenerle.
Ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
9) PRENDE ATTO dell'ulteriore pattuizione delle parti secondo cui in merito all'automobile intestata a , pur CP_2 non avendo prestato il consenso per l'acquisto, il IG si obbliga, al momento del riscatto della T_ vettura e non prima, a versare sul conto corrente della IG (intestataria del finanziamento) CP_1
l'importo di € 14.000,00 imputandolo alla maxi rata finale, almeno sette giorni prima della scadenza per il pagamento in forza del contratto stipulato. L'autovettura sarà unica e utilizzata anche dagli altri figli, ove possibile, quando saranno in possesso della patente;
diversamente per ed si valuteranno futuri CP_3 CP_4 acquisti di autovetture in base al protocollo del Tribunale di Milano spese extra-assegno. Poiché il T_ pagherà la maxi-rata finale, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie e l'assicurazione della vettura di
OF saranno integralmente a carico della NO ivi compreso il pagamento del bollo ed il CP_1 carburante.
10) PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti secondo cui il IG si impegna a vincolare l'importo T_ complessivo di €. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00 - €. 50.000,00 cinquantamila/00 per ciascun figlio) in un piano di investimento sicuro e rendicontato a e alla madre per i figli minorenni, e dal compimento della CP_2 maggiore età ad e (azioni, titoli di stato e obbligazioni, certificati e quote di OICR (fondi e ETF), CP_3 CP_4 ad escludere quindi qualsiasi strumento derivato ad alta complessità o titoli non quotati o titoli illiquidi. In particolare: - il 70 % del portafoglio verrà dedicato a prodotti a bassissimo rischio, 3 o 4 titoli tra i seguenti: un titolo di stato e/o obbligazioni alta qualità per coprire il 60% del valore, 5% in beni rifugio tramite un ETF legato per esempio all'oro e 5% in fondi liquidità di brevissimo periodo - il 30% del portafoglio verrà dedicato ad una pagina 36 di 38 quota azionaria, per permettere al capitale di proteggersi contro l'inflazione e possibilmente favorire una piccola crescita in valore: saranno 1 o 2 titoli, molto probabilmente ETF globali per massimizzare la differenziazione e ridurre i rischi. Le somme saranno vincolate, sottratte alla disponibilità di entrambi i genitori e versati a ciascun figlio per la quota sopra indicata di €. 50.000,00 oltre agli incrementi maturati in forza degli investimenti effettuati, al raggiungimento dell'autonomia economica ed in ogni caso al compimento del ventiquattresimo anno di età di ciascun figlio o in altro momento antecedente stabilito di comune accordo tra i genitori. La somma di €. 150.000,00 sarà impegnata a favore dei figli e con le modalità di cui sopra entro la fine dell'anno 2024, come proposto dal OR e pertanto il bonus annuale del 2024 sarà assorbito da questo maggiore T_ versamento.
11) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a ex Parte_1 Controparte_1 art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 600,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata;
12) RIGETTA la domanda ex art. 89 c.p.c. avanzata da;
Controparte_1
13) DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da volta ad ottenere Controparte_1 che i genitori prestino l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
14) PONE definitivamente a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50%, le spese della consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica svolta in corso di causa, già liquidata con decreto del 11 ottobre 2023 in atti per l'importo ivi indicato;
15) CONDANNA le parti a rifondere l'Erario nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso, con separato decreto di liquidazione, in favore dell'avv. EMANIELA
[...]
(nata in data [...] diventata maggiorenne in corso di procedimento), di Controparte_12
(nata in data [...]) e di (nato in data [...]) ammessi al beneficio del CP_3 CP_4 patrocinio a spese dello Stato come da delibere in atti;
16) CONDANNA le parti a rifondere l'Erario nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso, con separato decreto di liquidazione, in attesa della richiesta, in favore della CTP nominata dalla curatrice speciale dott.ssa Persona_4
17) COMPENSA le spese di lite tra le pari;
18) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Cassano D'AD e del Comune di ER.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 37 di 38 pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23 novembre 2021 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Concetta Sannino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassano d'AD, alla via Borromeo n. 19, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in Cassano D'AD piazza Perrucchetti n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pezzali e con l'Avv.
Paola Ambrosini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, alla via Fratelli Campi n. 2, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata in data [...], oggi maggiorenne), (nata in data [...]) ed CP_2 CP_3 CP_4
(nato in data [...]), rappresentati dalla curatrice speciale
[...] Parte_2 nominata con provvedimento del 5 aprile 2022 e costituitasi in proprio nell'interesse dei minori con memoria depositata in data 2 maggio 2022.
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c. pagina 1 di 38
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Affidamento figli minori e regolamentazione frequentazioni genitore non collocatario prevalente. Disporre
l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con conferma del collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle 9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola
(nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza
(ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al
30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno.
Quanto a (nata il [...]), nessuna statuizione in termini di affidamento e Parte_3 CP_ frequentazioni avendo la stessa raggiunto la maggiore età. Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni.
2. Statuizioni economiche relative ai figli (assegno mantenimento ordinario e spese straordinarie) • Il padre verserà a titolo di mantenimento diretto dei figli €. 1300,00 mese ciascuno per un totale di €. 3.900,00 mensile CP_ da versarsi: su conto corrente di , in quanto maggiorenne, e sul conto corrente della madre per e CP_4 sino alla loro maggiore età. Dalla maggiore età gli importi relativi al mantenimento saranno versati sul CP_3 CP_ conto corrente di e . Da quando si trasferirà a Venezia il padre provvederà direttamente al CP_3 CP_4
pagina 2 di 38 pagamento dell'alloggio per la figlia, fino alla concorrenza di € 650,00 e verserà alla stessa la somma mensile di €. 650,00 per il mantenimento ordinario. Analogamente per e , nel momento in cui sceglieranno CP_3 CP_4
l'università, se si trasferiranno in altra città a studiare, il padre provvederà al pagamento diretto dell'alloggio fuori sede. Pertanto, il mantenimento sarà di € 1300,00, oltre ISTAT per ciascun figlio e il costo dell'eventuale alloggio fuori sede sarà pagato direttamente dal padre ma decurtato dall'assegno di mantenimento. Il T_ verserà quindi sul conto dei figli maggiorenni un importo mensile a titolo di mantenimento derivante dalla differenza tra € 1300,00 oltre ISTAT meno il costo dell'alloggio
. • L'assegno unico o altra analoga misura di sostegno per i figli sarà integralmente trattenuto dalla NO
CP_1
• Le spese straordinarie dei ragazzi, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%, compreso il trasporto per la scuola, qualora ce ne fosse la necessità. Le spese straordinarie non preventivamente autorizzate, se richiesta l'autorizzazione come da protocollo, resteranno a carico del genitore che ha deciso in autonomia di sostenerle. CP_
• In merito all'automobile intestata a , pur non avendo prestato il consenso per l'acquisto, il IG si obbliga, al momento del riscatto della vettura e non prima, a versare sul conto corrente della T_
IG (intestataria del finanziamento) l'importo di € 14.000,00 imputandolo alla maxi rata finale, CP_1 almeno sette giorni prima della scadenza per il pagamento in forza del contratto stipulato. L'autovettura sarà unica e utilizzata anche dagli altri figli, ove possibile, quando saranno in possesso della patente;
diversamente per ed si valuteranno futuri acquisti di autovetture in base al protocollo del Tribunale di Milano CP_3 CP_4 spese extra-assegno. Poiché il pagherà la maxi-rata finale, le spese di manutenzione ordinarie e T_ straordinarie e l'assicurazione della vettura di OF saranno integralmente a carico della NO ivi CP_1 compreso il pagamento del bollo ed il carburante.
• Il IG si impegna a vincolare l'importo complessivo di €. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00 T_ CP_
- €. 50.000,00 cinquantamila/00 per ciascun figlio) in un piano di investimento sicuro e rendicontato a e alla madre per i figli minorenni, e dal compimento della maggiore età ad e (azioni, titoli di stato e CP_3 CP_4 obbligazioni, certificati e quote di OICR (fondi e ETF), ad escludere quindi qualsiasi strumento derivato ad alta complessità o titoli non quotati o titoli illiquidi. In particolare: - il 70 % del portafoglio verrà dedicato a prodotti a bassissimo rischio, 3 o 4 titoli tra i seguenti: un titolo di stato e/o obbligazioni alta qualità per coprire il 60% del valore, 5% in beni rifugio tramite un ETF legato per esempio all'oro e 5% in fondi liquidità di brevissimo periodo - il 30% del portafoglio verrà dedicato ad una quota azionaria, per permettere al capitale di proteggersi contro l'inflazione e possibilmente favorire una piccola crescita in valore: saranno 1 o 2 titoli, molto probabilmente ETF globali per massimizzare la differenziazione e ridurre i rischi. Le somme saranno vincolate, sottratte alla disponibilità di entrambi i genitori e versati a ciascun figlio per la quota sopra indicata di €. 50.000,00 oltre agli incrementi maturati in forza degli investimenti effettuati, al raggiungimento dell'autonomia economica ed in ogni caso al compimento del ventiquattresimo anno di età di ciascun figlio o in altro momento antecedente stabilito di comune accordo tra i genitori. La somma di €. 150.000,00 sarà
pagina 3 di 38 impegnata a favore dei figli e con le modalità di cui sopra entro la fine dell'anno 2024, come proposto dal
OR , e pertanto il bonus annuale del 2024 sarà assorbito da questo maggiore versamento. T_
3. Sull'assegno divorzile richiesto dalla NO CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda di statuizione di assegno divorzile a favore della resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. Sulle spese di CTU e della Curatrice speciale.
Voglia l'Ill.mo Tribunale porre a carico esclusivo della NO le spese relative alla Controparte_1
CTU espletata dalla dott.ssa posto che la stessa si è resa necessaria a fronte della reiterata Persona_3 richiesta da parte della NO della domanda di affido esclusivo relativo alla prole. Porre altresì a CP_1 carico della NO le spese relative alle competenze del TO speciale, Avv. CP_1 Parte_2
in considerazione della necessaria nomina della stessa dovuta al comportamento tenuto dalla
[...] resistente ed ostacolante i rapporti padre - figli.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Richiamata la sentenza parziale di divorzio n. 7822/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
10/10/2022, la NO , come sopra rappresentata e difesa, Controparte_1 chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare CP_ A) recepire le conclusioni congiunte formulate delle parti in punto affidamento e mantenimento dei figli ,
e , ove ritenute dal Tribunale rispondenti all'interesse dei ragazzi, nei seguenti termini: CP_3 CP_4
Disporre l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con conferma del collocamento Persona_2 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle 9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola (nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli
pagina 4 di 38 all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza (ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al 30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno.
Quanto a (nata il [...]), nessuna statuizione in termini di affidamento e Parte_3 CP_ frequentazioni avendo la stessa raggiunto la maggiore età. Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni.
2. Statuizioni economiche relative ai figli (assegno mantenimento ordinario e spese straordinarie) • Il padre verserà a titolo di mantenimento diretto dei figli €. 1300,00 mese ciascuno per un totale di €. 3.900,00 mensile CP_ da versarsi: su conto corrente di , in quanto maggiorenne, e sul conto corrente della madre per e CP_4 sino alla loro maggiore età. Dalla maggiore età gli importi relativi al mantenimento saranno versati sul CP_3 CP_ conto corrente di e . Da quando si trasferirà a Venezia il padre provvederà direttamente al CP_3 CP_4 pagamento dell'alloggio per la figlia, fino alla concorrenza di € 650,00 e verserà alla stessa la somma mensile di €. 650,00 per il mantenimento ordinario. Analogamente per e , nel momento in cui sceglieranno CP_3 CP_4
l'università, se si trasferiranno in altra città a studiare, il padre provvederà al pagamento diretto dell'alloggio fuori sede. Pertanto, il mantenimento sarà di € 1300,00, oltre ISTAT per ciascun figlio e il costo dell'eventuale alloggio fuori sede sarà pagato direttamente dal padre ma decurtato dall'assegno di mantenimento. Il T_ verserà quindi sul conto dei figli maggiorenni un importo mensile a titolo di mantenimento derivante dalla differenza tra € 1300,00 oltre ISTAT meno il costo dell'alloggio
. • L'assegno unico o altra analoga misura di sostegno per i figli sarà integralmente trattenuto dalla NO
CP_1
• Le spese straordinarie dei ragazzi, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%, compreso il trasporto per la scuola, qualora ce ne fosse la necessità. Le spese straordinarie non preventivamente autorizzate, se richiesta l'autorizzazione come da protocollo, resteranno a carico del genitore che ha deciso in autonomia di sostenerle. CP_
• In merito all'automobile intestata a , pur non avendo prestato il consenso per l'acquisto, il IG si obbliga, al momento del riscatto della vettura e non prima, a versare sul conto corrente della T_
IG (intestataria del finanziamento) l'importo di € 14.000,00 imputandolo alla maxi rata finale, CP_1 almeno sette giorni prima della scadenza per il pagamento in forza del contratto stipulato. L'autovettura sarà unica e utilizzata anche dagli altri figli, ove possibile, quando saranno in possesso della patente;
diversamente per ed si valuteranno futuri acquisti di autovetture in base al protocollo del Tribunale di Milano CP_3 CP_4 spese extra-assegno. Poiché il pagherà la maxi-rata finale, le spese di manutenzione ordinarie e T_
pagina 5 di 38 straordinarie e l'assicurazione della vettura di OF saranno integralmente a carico della NO ivi CP_1 compreso il pagamento del bollo ed il carburante.
• Il IG si impegna a vincolare l'importo complessivo di €. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00 T_ CP_
- €. 50.000,00 cinquantamila/00 per ciascun figlio) in un piano di investimento sicuro e rendicontato a e alla madre per i figli minorenni, e dal compimento della maggiore età ad e (azioni, titoli di stato e CP_3 CP_4 obbligazioni, certificati e quote di OICR (fondi e ETF), ad escludere quindi qualsiasi strumento derivato ad alta complessità o titoli non quotati o titoli illiquidi. In particolare: - il 70 % del portafoglio verrà dedicato a prodotti a bassissimo rischio, 3 o 4 titoli tra i seguenti: un titolo di stato e/o obbligazioni alta qualità per coprire il 60% del valore, 5% in beni rifugio tramite un ETF legato per esempio all'oro e 5% in fondi liquidità di brevissimo periodo - il 30% del portafoglio verrà dedicato ad una quota azionaria, per permettere al capitale di proteggersi contro l'inflazione e possibilmente favorire una piccola crescita in valore: saranno 1 o 2 titoli, molto probabilmente ETF globali per massimizzare la differenziazione e ridurre i rischi. Le somme saranno vincolate, sottratte alla disponibilità di entrambi i genitori e versati a ciascun figlio per la quota sopra indicata di €. 50.000,00 oltre agli incrementi maturati in forza degli investimenti effettuati, al raggiungimento dell'autonomia economica ed in ogni caso al compimento del ventiquattresimo anno di età di ciascun figlio o in altro momento antecedente stabilito di comune accordo tra i genitori. La somma di €. 150.000,00 sarà impegnata a favore dei figli e con le modalità di cui sopra entro la fine dell'anno 2024, come proposto dal
OR , e pertanto il bonus annuale del 2024 sarà assorbito da questo maggiore versamento. T_
***
B) Quanto alle ulteriori domande su cui le parti non hanno raggiunto un accordo, la IG chiede CP_1 al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: - ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2, c.p.c. (in riferimento al comma 1 del medesimo articolo) istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate dal ricorrente nei propri atti nei confronti della IG e in CP_1 particolare a pag. 5 della memoria integrativa” atteggiamento quasi patologico” “puerile tentativo della moglie di distorcere il ruolo genitoriale del marito”;
Nel merito:
- disporre che i genitori prestino l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per
l'espatrio dei figli minori non essendoci motivi ostativi;
- porre a carico del OR e a favore della IG , la corresponsione di un T_ Controparte_1 contributo divorzile pari ad €. 1.500,00 al mese, oltre adeguamento ISTAT, come per legge, per 12 mensilità o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale tenuto conto dei criteri stabiliti dal legislatore e dalla giurisprudenza per la concessione e determinazione del contributo divorzile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA, spese generali e CPA come per legge con richiesta di porre a carico del OR le intere spese di CTU disposta nell'interesse dei tre figli T_ minori e, ove richieste e dovute per legge, quelle della Curatrice speciale dei minori - ammessa al beneficio del gratuito patrocinio - nominata dal Giudice per rappresentare e tutelare i ragazzi nel presente procedimento,
pagina 6 di 38 considerato inoltre il comportamento processuale omissivo del ricorrente che non ha provveduto al deposito della integrale documentazione richiesta dal Giudice al fine di ricostruire la situazione economica e patrimoniale delle parti.
In via istruttoria:
Si chiede, inoltre, che il Giudice ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al OR e/o alla società JA T_
Circuit SRL del contratto individuale di lavoro, comprensivo degli accordi stipulati dallo stesso con il proprio datore di lavoro, sulla personalizzazione degli importi corrisposti anche a seguito della dichiarata promozione ricevuta a novembre 2023, sulle modalità di ricezione degli stessi e dei premi nonché la documentazione relativa alla sottoscrizione e liquidazione delle stock options e le copie delle sole buste paga non depositate con la disclosure rilasciate dalla società sopra indicata relative agli ultimi tre anni. Si chiede inoltre che il Giudice ordini l'esibizione e/o la produzione da parte del ricorrente e/o di JA Circuit SRL e/o delle rispettive società assicuratrici della seguente ulteriore documentazione:- due polizze sanitarie assicurative relative all'anno in corso e ai tre anni precedenti 2022- 2023, integrativa aziendale RBM e FASI intestate al OR a T_ copertura delle spese mediche dei figli;
- la polizza vita Generali n. 63718758 in essere, sempre CP_5 intestata al T_
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE DEI MINORI:
Affidamento figli minori e regolamentazione frequentazioni genitore non collocatario prevalente. Disporre
l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con conferma del collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle 9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi. Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola
(nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza
pagina 7 di 38 (ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al
30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per
le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno. Quanto a (nata il Parte_3
22.04.2006), nessuna statuizione in termini di affidamento e frequentazioni avendo la stessa raggiunto la CP_ maggiore età. Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni.
2. Statuizioni economiche relative ai figli (assegno mantenimento ordinario e spese straordinarie). Nulla si oppone in ordine all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente sulle statuizioni economiche relative ai figli. Sulle eventuali divergenze ci si rimette alle decisioni del Tribunale di Milano.
3. Sull'assegno divorzile richiesto dalla NO Trattasi di domanda sulla quale il curatore speciale CP_1 non ha titolo per esprimersi.
4. Sulle spese di CTU e di CTP del TO AL. Porre le spese di CTU integralmente a carico di
[...]
. CP_1
Porre le spese del CTP (d.ssa , designato dal TO AL (parte ammessa al Persona_4 patrocinio dello Stato), come ritenuto di giustizia, se del caso ponendole a carico di , previa Controparte_1 eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
5. Sul compenso del TO AL.
Statuire sul compenso del TO AL (parte ammessa al patrocinio dello Stato) come ritenuto di giustizia, se del caso ponendolo a carico delle parti nella misura percentuale da determinarsi secondo il criterio della soccombenza, previa eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
5. Sulle spese di lite.
Statuire sulla condanna alle spese di lite tra le parti secondo il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., ritenuti sussistenti i presupposti, nel rispetto del criterio della soccombenza in giudizio.
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la sentenza sullo status e i successivi provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 novembre 2021, ritualmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cassano D'AD in data 7 novembre 2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cassano D'AD al N. 72 dell'anno 2000 - Parte II S. A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Trezzo sull'AD al N. 24 dell'anno 2000- Parte
II S. B) con dalla cui unione sono nati i figli (in data 22 aprile Controparte_1 CP_2
2006), (in data 7 novembre 2008) e (in data 27 dicembre 2010), dal quale CP_3 CP_4 si era separato con sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Milano n. 3838/21, del 31 marzo pagina 8 di 38 pubblicata in data 6 maggio 2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti), chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai coniugi. Chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso con collocamento presso la madre dei figli, la conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale in godimento esclusivo alla sig.ra la rimodulazione dei tempi e degli spazi di visita CP_1 con i figli e la conferma dell'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 900,00 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 2700,00 oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre e il versamento del 20% del bonus aziendale annualmente percepito dal padre.
Chiedeva, quindi, la conferma anche dell'assegno a carico del sig. a titolo di contributo al T_ mantenimento della sig.ra nella misura di € 1000,00, almeno fino a quando la moglie non avrà trovato CP_1 un'occupazione stabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Chiedeva, infine, di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente agli incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Cassano d'AD (in relazione alla residenza dei minori) in collaborazione con i
Servizi Sociali e Specialistici del Comune di ER (in relazione alla residenza del padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, , aderiva alla pronuncia sullo Controparte_1 status. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo con collocamento presso la madre dei figli, prevedendo che le visite del padre ai figli avvenissero solo presso l'ex casa coniugale, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione in punto di vacanze e festività, un assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 1.250 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 3750,00 oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre e il versamento del 45% del bonus aziendale annualmente percepito dal padre. Chiedeva, altresì, un assegno a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra T_ nella misura di € 1.500,00. CP_1
All'udienza presidenziale del 5 aprile 2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori;
VISTI gli atti e i documenti allegati;
RICHIAMATE integralmente le ampie motivazioni della recente sentenza n. 3838/21 del Tribunale di Milano del
31 marzo 2021 pubblicata il 6 maggio 2021, che dando atto di un accordo raggiunto dalle parti in sede presidenziale e su domande finali delle parti convergenti in punto di responsabilità genitoriale e collocamento, pur ravvisando criticità e fragilità della coppia, aveva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nata in data [...]), (nata in data [...]) e (nato Parte_3 Per_1 Persona_2 in data 27.12.2010), con collocamento prevalente presso la madre in Cassano D'AD, tempi di frequentazione con il padre compatibili anche con la distanza geografica risiedendo lo stesso a ER, conferendo però specifici e ampi incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Cassano D'AD in collaborazione con
pagina 9 di 38 quelli di ER di vigilare sul rispetto del calendario disposto e sulla serenità delle frequentazioni con incarico di intervenire con una diversa rimodulazione di tempi e modalità nonché di avviare gli interventi necessari o opportuni di supporto per i minori e/o per i genitori e di attento monitoraggio;
OSSERVATO come, anche all'udienza presidenziale del 5 aprile 2022, le parti abbiano continuato a muoversi accuse reciproche e recriminazioni, lamentando il padre di comportamenti materni ostacolanti per una frequentazione con i figli più
serena e completa non riuscendo a vederli a casa propria in ER con pernottamento ma dovendo andare nella loro casa a Cassano D'AD vedendoli dalle 9 alle 18 il sabato e la domenica alternati e il mercoledì dalle
16,30 alle 20,00 evidenziando una vera e propria ossessione della moglie nei confronti della sua compagna (che eserciterebbe soltanto delle discipline sportive con l'uso di armi regolarmene denunciate e detenute) con condizionamenti anche sui figli, la madre giustificando tali frequentazioni con riferiti comportamenti, assolutamente inadeguati oltre che pericolosi per l'incolumità dei figli e un cattivo esempio, della compagna del padre che sarebbe avvezza all'uso di molte armi come risultante dai profili social a cui accedono anche le figlie, ingenerando nei tre figli paura e un vero e proprio trauma con rifiuto di andare a casa del padre, mostrando cos' di aver acuito la conflittualità e di aver difficoltà nel mantenere aperto un canale di comunicazione nell'interesse dei minori;
OSSERVATO, pertanto, che in tale fase presidenziale, ritenuto necessario dare nuova delega ai Servizi già incaricati al fine di verificare l'attualità della situazione del nucleo familiare già in carico con delega allo svolgimento di ulteriori accertamenti, in attesa di tali esiti, possono essere assunti provvedimenti provvisori conformemente a quanto già disposto con la recente sentenza, con il mantenimento dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori trattandosi comunque del regime previlegiato dal Legislatore e in difetto di elementi per poter valutare l'inidoneità di entrambi i genitori e/o di uno di essi con il richiesto affido monogenitoriale, che peraltro avrebbe l'effetto di marginalizzare ulteriormente la figura paterna, con la conferma del collocamento prevalente presso la madre come da domande convergenti, fatta salva una diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti di seguito disposti, riservando al prosieguo, tenuto conto della recente sentenza e apparendo altresì utile acquisire prima un aggiornamento completo anche in ordine all'attualità delle condizioni dei minori, l'ascolto dei minori (la cui opinione è stata peraltro ben chiaramente espressa da entrambe le parti), che comunque viene delegato sin da subito al curatore speciale come meglio di seguito disposto;
RITENUTO, altresì, di dover confermare le frequentazioni come attualmente vigenti, in un'ottica come già evidenziato in sede di separazione, di auspicabile ampliamento e regolarizzazione con le modalità disposte grazie anche all'intervento dei Servizi, cui andranno confermati tutti gli incarichi;
OSSERVATO altresì, che, stante anche lo stretto lasso temporale rispetto al deposito della sentenza, non sono emerse né sono state allegate e/o documentate sopravvenienze significative con effetti di stabilità, che possano al momento portare ad una diversa valutazione anche in punto di statuizioni economiche, che debbono pertanto essere nella presente fase integralmente confermate, sotto il profilo del contributo al mantenimento dei figli considerato ancora del tutto equo e congruo considerando anche che a carico del padre vi è il 100% delle spese straordinarie,
pagina 10 di 38 evidenziando peraltro come nel leggero aumento che sembra risultare nell'ultima dichiarazione dei redditi del sig. non esaminata in separazione (730/21 per gli anni 2020 da cui risulta un reddito lordo di € Parte_1
283.709) si è accompagnato un aumento anche delle componenti variabili per € 86.557 e 28.225 di bonus, che sono stati versati per il 20% versati alla stessa (nella misura di circa € 18.000 come riferito dal CP_1 ricorrente) e ha appena comprato una casa a ER per € 449.000 ove entrerà a fine mese per cui pagherà
una rata di mutuo di € 880 non dovendo più pagare l'affitto e tenuto conto delle attività lavorative avviate dalla NO (dai CU 2022 risulta aver percepito € 19.145,46 lordo da ASL Papa Giovanni Paolo XXIII;
€ CP_1
2.484 lordo da CFP S. Giuseppe;
€ 921,20 da Centro studi Teor;
al momento la NO lavora con contratti a termine fino al 30 giugno 2022 come insegnante di diretto presso una scuola con due sedi a Crema e Lodi a €
23,00 all'ora ricevendo tra i € 250-600 al mese e in una scuola come insegnante di sostegno con un reddito mensile di € 900 circa al mese), sia al momento sotto il profilo del contributo al mantenimento della moglie, trattandosi ancora di assegno di mantenimento, che come noto ha natura e presupporti diversi rispetto al richiesto assegno divorzile, con i diversi oneri probatori a carico della parte richiedente;
RILEVATO, infine, come il quadro emerso anche attualmente in essere con una riemersa ed acuita conflittualità tra le parti e lo screditarsi e accusarsi reciprocamente, con domande contrapposte in punto di responsabilità genitoriale, frequentazioni tra il padre e i figli con limiti inaccettabili in un'ottica di responsabilità condivisa, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci di rappresentare realmente
l'interesse dei figli, che si trovano in una situazione di particolare disagio anche per le riferiti evidenti difficoltà di relazione con il padre e la necessità di garantire che tutti gli interventi necessari per la tutela dei figli anche in vista dell'ampliamento delle visite, siano effettivamente attuati con un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita dei figli minori - che devono trovare spazio e tutela come soggetti di diritti propri nel presente procedimento - la nomina di un curatore speciale come già in più occasioni fatto da questo (Tribunale Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti;
Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014, Pres. Servetti, rel.
; da ultimo anche Cass. Sez. I 5.5.2021 n. 11786; Cass. Sez. I 26.3.2021 n. 8627; Cass. Sez. I 25.1.2021 Per_5
n. 1471).
OSSERVATO, infatti, che già la Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83), aveva chiarito che il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata
e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore,
l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti
pagina 11 di 38 motu proprio (così, già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti;
Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014, Pres. Servetti, rel. Buffone).
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a , e un curatore Parte_3 Per_1 Persona_2 speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi già in precedenza disposti e
anche ulteriormente qui delegati ad opera dei Servizi incaricati e che potrà procedere anche all'ascolto dei minori medesimi per raccogliere le loro opinioni e i loro desideri, anche in vista di un'auspicabile regolarizzazione delle frequentazioni con un accesso più sereno.
RICORDATO ancora, quanto al profilo processuale, che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio
2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729) portatore d'interessi propri ed è qualificabile quindi come parte in senso sostanziale del processo, sì che nelle ipotesi di conflitto di interesse con
i genitori, come quello che ben può ravvisarsi in questo caso, data la particolare situazione già sopra ben evidenziata, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto se sia il medesimo autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio. Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal
Tribunale nella persona dell'avvocato del Foro di Milano - dovrà rappresentare i Parte_2 minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
PER QUESTI MOTIVI
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
P.Q.M.
1) CONFERMA INTEGRALMENTE le statuizioni della separazione di cui alla sentenza definitiva n. 3838/21, del Tribunale di Milano del 31 marzo 2021 pubblicata in data 6 maggio 2021, in punto di responsabilità genitoriale con l'affido condiviso ad entrambi i genitori di (nata in data [...]), Parte_3
(nata in data [...]) e (nato in data [...]) con il mantenimento CP_3 CP_4 del loro collocamento prevalente presso la madre in Cassano D'AD, tempi di frequentazione con il padre come ivi disposte e in punto di statuizioni economiche complessivamente disposte, con la conferma e il richiamo di tutti gli incarichi ai Servizi incaricati e le prescrizioni e inviti, come anche meglio infra specificati e integrati;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cassano D'AD (in relazione al Comune di residenza dei minori) in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del
Comune di ER (in relazione al luogo di residenza del padre) e avvalendosi anche della collaborazione del nominato TO AL, ognuno per quanto di rispettiva competenza, diano corso, previa un'attenta e efficace presa in carico e una stretto monitoraggio con un'efficiente lavoro di rete, a tutti gli incarichi disposti e alle deleghe conferite, con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per i minori e per i genitori e intervengano immediatamente, previa la verifica delle condizioni psicofisiche dei minori e verificato il contesto ambientale paterno e l'adeguatezza delle persone che vivono nella casa, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni
pagina 12 di 38 dei minori, per attuare le frequentazioni come disposte e vigenti presso la casa del padre e con il ripristino anche graduale del pernottamento, attivando ogni intervento utile per favorirne un accesso più sereno e scevro da condizionamenti, avviando anche i singoli genitori o la coppia genitoriale verso interventi di supporto;
infine avviino con urgenza un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le
parti, sulla loro capacità di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno in specie tra il padre e
i figli, sui tempi più idonei di frequentazione tra il padre e i figli tenuto anche conto della distanza e della presenza della compagna del padre eventualmente provvedendo ad una introduzione graduale, fornendo tutti gli elementi utili sull'esito anche degli interventi già avviati per poter verificare la conformità all'interesse dei minori dell'assetto disposto ovvero se occorra apportare delle modifiche eventualmente con l'intervento di un
Ente terzo o con il richiesto affido monogenitoriale e in generale al fine individuare il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori con i suggerimenti e le indicazioni del caso, con relazione da far pervenire entro e non oltre il 5
SETTEMBRE 2022;
3) NOMINA in favore di (nata in data [...]), (nata in [...]_3 CP_3
7.11.2008) e (nato in data [...]) curatore speciale, individuato nella persona CP_4 dell'AVV. , iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di Parte_2 rappresentare e tutelare i minori;
4) ASSEGNA al nominato curatore speciale termine sino al 2 MAGGIO 2022 per depositare una breve memoria difensiva di costituzione nell'interesse dei minori.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 22 settembre 2022.
Nelle more, sull'istanza del TO speciale che segnalava l'opposizione della madre all'incontro della medesima con i figli, il Giudice istruttore così provvedeva in data 31 maggio 2022:
“VISTI gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
LETTA E INTEGRALMENTE RICHIAMATA l'ordinanza presidenziale pronunciata a conclusione della fase presidenziale in data 5 aprile 2022, con la conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
, e loro collocamento presso la madre, conferito specifici incarichi Parte_3 Per_1 Persona_2 ai Servizi Sociali e Specialistici dei Comuni di Cassano D'AD (in relazione al luogo di residenza dei minori) e di ER (in relazione al luogo di residenza del padre), conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione e nomina del TO speciale ai minori nella persona dell'avv. , Parte_2 con fissazione di prima udienza di comparizione e trattazione per il 22 settembre 2022 ore 11,30;
LETTA altresì l'istanza urgente del TO speciale Avv. depositata in data 25 maggio 2022 con Pt_2 cui, illustrando il grave quadro familiare constatato dai primi accertamenti e dando atto dell'opposizione della madre a che la medesima possa incontrate e conoscere i figli minori richiedendo che l'incontro venga videoregistrato e verbalizzato e si si svolga presso la sua abitazione richiamando protocolli in uso presso
Tribunali, ha chiesto che il Giudice proceda all'ascolto davanti a sé dei minori ovvero di rimandare l'ascolto
pagina 13 di 38 dei minori nell'ambito della C.T.U. che si riserva di richiedere nei termini di rito, rimettendo comunque alla decisione del Tribunale ogni valutazione;
RILEVATO come il TO speciale, nell'ambito del mandato alla medesima espressamente conferito, possa prendere contatti e conoscere i minori che rappresenta, procedendo quindi al loro ascolto e a raccogliere i loro pensieri e le loro opinioni ai sensi dell'art. 315 bis c.c. con le modalità ritenute tutelanti ed adeguate per i minori medesimi anche con l'ausilio dei Servizi incaricati dei
Comuni competenti, applicandosi regole procedurali e/o protocolli come richiamati dalla parte - peraltro alcune solo dei iure condendo rientrando in ipotesi di riforma legislativa - soltanto all'ascolto giudiziale del minore ai sensi dell'art. 336 bis c.c. da parte del Giudice;
OSSERVATO che eventuali comportamenti oppositivi o inadeguati delle parti e/o di una di esse, saranno attentamente valutati nel proseguo del giudizio con riferimento alla concreta capacità genitoriale e ai fini di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, invitando le parti ad assumere atteggiamenti maggiormente responsabili e collaborativi anche con il TO AL e con gli operatori dei Servizi incaricati, nell'interesse esclusivo dei minori medesimi”
CONFERMA l'udienza già fissata per il 22 settembre 2022 ore 11,30, riservando all'esito ogni altra valutazione
e determinazione anche in ordine alle istanze avanzate dal TO speciale”.
All'udienza così fissata del 22 settembre, alla presenza di tutte le parti e del TO speciale, dopo aver esaminato le relazioni dei servizi sociali, sentiti il TO speciale e le parti, i difensori si riportavano agli atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il Giudice istruttore con verbale in atti rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In data 5 ottobre 2022 veniva pronunciata sentenza N. 7822/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 10 ottobre 2022. In pari data, il Collegio con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, delegava I servizi sociali e specialistici di proseguire nell'attività loro già delegata, assegnava i richiesti termini istruttori e si riversava di prevedere sugli stessi ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.
Alla scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
RICHIAMATA l'ordinanza collegiale del 5 ottobre 2022;
LETTE le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti e la memoria del TO speciale;
LETTE le ultime relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Cassano D'AD; a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente.
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
pagina 14 di 38 RITENUTO che le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte ricorrente
[...]
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di Parte_1 ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli irrilevanti e formulati genericamente (nn. 1 e 3) e dal contenuto valutativo (n.2);
RITENUTO, altresì, che parimenti le prove orali per testi ed interpello come dedotte e formulate dalla parte
resistente nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non Controparte_1 superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli irrilevanti e formulati genericamente oltre che superati da quanto già acquisito in atti (nn. 1-17; 20, 24) in parte anche dal contenuto valutativo (nn. 18,
19, 21) oltre che attinenti a circostanze documentate (nn- 22, 25); RITENUTO che il quadro emerso dagli atti, dalle verbalizzazioni delle parti e dalle allegazioni difensive, nonostante i pronti interventi dei Servizi Sociali e finanche del TO AL, evidenzia come la situazione di conflittualità tra i genitori sia non solo ancora sussistente ma finanche si sia ulteriormente acuita con accuse e recriminazioni reciproche, con una relazione del padre con i tre figli assai precaria e che stenta a consolidarsi, in una situazione gravemente pregiudizievole per una serena e equilibrata crescita dei tre figli minori, con scarsa possibilità di intervento dei Servizi incaricati della riattivazione di una solida e più ampia relazione pure demandata;
RITENUTO, pertanto, nell'interesse dei tre figli minori, tenuto conto delle domande contrapposte, alla luce della grave situazione come emersa circa i comportamenti delle parti e il loro rapporto con i figli e dei gravi segnali di disagio dei medesimi, evidentemente invischiati nel conflitto genitoriale, al fine di acquisire elementi di valutazione tecnica e clinica che consentano di individuare i provvedimenti a tutela dei minori maggiormente tutelanti sia quanto al regime di responsabilità sia in termini di collocamento/frequentazioni sia quanto ad eventuali ulteriori interventi di supporto, assolutamente necessario disporre a questo punto consulenza tecnica psicodiagnostica - richiesta oltre che dal TO AL anche da parte ricorrente oltre che suggerita dagli stessi Servizi Sociali - nominando a tal fine la dottoressa nota all'ufficio, con Persona_3 formulazione del quesito come in dispositivo indicato e con fissazione di udienza per il conferimento dell'incarico e il giuramento da sostituire con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
OSSERVATO che, anche alla luce di quanto già emerso e raccolto anche da parte del TO AL, debba essere riservato nel prosieguo, dopo l'espletamento della CTU, l'eventuale ascolto giudiziale dei minori;
OSSERVATO che appare altresì necessario, anche alla luce delle verbalizzazioni rese delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, anche in accoglimento in parte delle istanze della resistente Controparte_1
e nell'esercizio anche dei poteri d'ufficio del Giudice della famiglia in presenza di figli minori, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e patrimoniale delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe alle stesse di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) come meglio specificato in dispositivo nel termini ivi indicato, con allegato il modulo di disclosure debitamente compilato.
pagina 15 di 38 RITENUTO che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 c.p.c. avanzate dalla parte resistente
[...]
per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre Controparte_1 che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal
Tribunale.
OSSERVATO come vada comunque confermata la delega già conferita ai Servizi Sociali.
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali richieste dalle parti per quanto in motivazione;
3) DISPONE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sui minori per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa nota all'ufficio, formulando sin d'ora il seguente Persona_3 quesito da sottoporre al consulente tecnico:
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione, sentite le parti e i minori
[...]
(nata in data [...]), (nata in data [...]) e (nato in [...]_3 CP_4 data 27.12.2010) nelle forme ritenute più opportune con specifica delega all'ascolto, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale dei minori (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n.
5097)sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, oltre che i compagni delle parti, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che Co operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
pagina 16 di 38 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun
genitore e del relativo collocamento;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
10) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali, in stretto coordinamento con i Servizi già incaricati per il rinforzo e ampliamento della relazione con il padre e con il TO AL, le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e i figli, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
4) SI RISERVA nel prosieguo, dopo l'espletamento della CTU, l'eventuale ascolto giudiziale dei minori solo ove non in contrasto con il loro interesse e non superfluo;
5) ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 30 MAGGIO 2023 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino:
a) Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendale con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti;
b) Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari
o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione;
c) I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d) I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la
pagina 17 di 38 disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero;
e) Il numero di collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e delle mansioni dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f) Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
g) L'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 gennaio
2021 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
h) Eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in Italia e all'estero, per il periodo dal 1 gennaio 2021 alla data del deposito della dichiarazione;
i) Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti.
6) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine alla compilazione del MODELLO
PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti;
7) NON AMMETTE le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente ex art. 210 c.p.c per quanto in motivazione;
8) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dei Comuni proseguano Controparte_7 nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 5 aprile 2022 e con ordinanza collegiale, con relazioni da far pervenire ogni tre mesi, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio per i minori che non sia emendabile con l'intervento dei Servizi delegati. 9) DISPONE che il CTU accetti l'incarico e presti il proprio giuramento all'udienza del 1 MARZO 2023 che viene sin d'ora sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per le parti dal deposito in telematico entro la data sopraindicata del 1 marzo 2023 di note scritte con eventuali osservazioni sulla nomina e/o sul quesito e con la nomina eventuale di proprio CTP e per il consulente tecnico con dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente, disponendo che la cancelleria abiliti il
CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico.”
Con provvedimento del 1 marzo 2023 il G.I., preso atto che il CTU aveva accettato l'incarico e che le parti avevano nominato i propri CTP, assegnava termini al CTU per il deposito dell'elaborato peritale e rinviava all'udienza del 11 ottobre 2023 per esame e ulteriore trattazione.
pagina 18 di 38 In data 30 settembre 2023 veniva depositata la Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma della dott.ssa Per_3
[...]
All'udienza del 11 ottobre 2023 le parti dichiaravano di aderire integralmente alle conclusioni della CTU;
si impegnavano quindi ad avviare il percorso presso il GECO e tutti gli ulteriori interventi ritenuti necessari;
a rispettare le prescrizioni dell'ordinanza presidenziale;
prestavano altresì il consenso affinchè la curatrice speciale depositasse il progetto del centro e relazioni sull'andamento del percorso;
il G.I., all'esito, prendeva atto Pt_4 dell'impegni così assunti delle parti, confermava il contenuto dell'ordinanza presidenziale e rinviava per la verifica del percorso intrapreso all'udienza del 21 marzo 2024 in presenza.
La Curatrice AL depositava le relazioni sugli interventi effettuati sul nucleo familiare del centro Pt_4
All'udienza del 21 marzo 2024 le parti e la Curatrice AL davano atto che si era ripristinata la frequentazione dei figli presso l'abitazione del padre e che erano pertanto nelle condizioni di poter addivenire ad un accordo in punto di responsabilità genitoriale che prevedeva l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni come vigenti e prosecuzione del percorso presso il come da indicazioni anche della CTU;
rinunciavano quindi, all'audizione dei minori, anche in Pt_4 considerazione del fatto che i ragazzi erano stati sentiti ampiamente dalla CTU. Sulle questioni economiche rimaste aperte, parte formalizzava una proposta a definizione totale della controversia;
parte T_ CP_1 si riservava di valutarla;
all'esito il G.I., su richiesta delle parti che chiedevano fissarsi udienza interlocutoria per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo, dando mandato alla Curatrice di tentare anche sotto questo profilo una conciliazione, fissava per verificare la possibilità che le parti trovassero un accordo definitivo, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il l 19 settembre
2024.
Con provvedimento del 19 settembre 2024 il G.I., lette le note delle parti che davano del mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza per la comparizione delle parti per trovare una soluzione conciliativa al 17 ottobre 2024 fissando già, nel caso di infruttuoso tentativo, udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi mediante deposito di note entro il 14 novembre 2024.
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti, sentite ampiamente, riuscivano a raggiungere un accordo con conclusioni congiunte limitatamente al mantenimento dei figli non invece in punto di assegno divorzile;
all'esito il G.I. rinviava alla già fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 14 novembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
pagina 19 di 38 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui parte convenuta ha pure insistito con la precisazione delle proprie conclusioni relativamente ai profili economici attinenti all'assegno divorzile unico punto rimasto giudizialmente conteso, avendo le parti su tutte le ulteriori questioni trovato un accordo complessivo confluito nella presentazione di conclusioni congiunte limitatamente.
Più specificatamente in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori nata in data [...] e Per_1 nato in data [...], essendo nata il [...] nelle more divenuta maggiorenne e Persona_2 CP_2 nulla dovendosi quindi per lei prevedere, gli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati, gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti per il tramite dell'approfondimento peritale a mezzo CTU, nonché quelle partimenti rese dalla Curatrice AL che si è spesa nell'interesse dei minori, consentono certamente a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita dei minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto dell'accordo delle parti le quali anche hanno concordemente ed espressamente rinunciato all'audizione giudiziale dei figli, all'udienza del 21 marzo
2024 in considerazione anche del fatto che i medesimi sono stati ampiamente sentiti anche nel corso delle operazioni peritali e hanno potuto così offrire il loro punto di vista sulla situazione familiare, rendendo quindi l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Relativamente invece alle questioni economiche, più in particolare all'unico aspetto rimasto controverso sotto il profilo dell'assegno divorzile (non anche relativamente al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli oggetto di accordo), ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio dalle parti e su richiesta del G.I. che anche da ultimo ha ordinato alle parti di aggiornare le informazioni sulle rispettive situazioni economiche e reddituale elementi, costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali.
Deve essere infatti a tal fine richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il
Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e senza necessità alcuna che pagina 20 di 38 venga dato corsi agli ulteriori accertamenti istruttori richiesti da parte convenuta del tutto irrilevanti alla luce della chiara situazione delle parti e che devono pertanto anche in tale sede essere rigettati.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022 sentenza N. 7822/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 10 ottobre 2022.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nata in data [...]), (nato in data [...]) e CP_2 Per_1
(nato in data [...]). Persona_2
ad aprile scorso (22 aprile 2024) è diventata maggiorenne e pertanto nulla dovrà essere previsto né CP_2 disposto nei suoi confronti.
Relativamente invece ai minori e e sull'assetto maggiormente rispondente al loro Per_1 Persona_2 interesse questi genitori, all'esito di un lungo ed articolato procedimento, sono riusciti a trovare un'intesa presentando conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione paterni come da accordo;
intesa che è stata riscontrata positivamente anche dalla Curatrice AL che vi ha aderito chiedendo insieme alle parti al Tribunale di ratificarla.
A tale apprezzabile esito si è potuto pervenire grazie all'impegno profuso dalle diverse risorse che sono state messe in campo dal Tribunale e che hanno in questi anni supportato il nucleo familiare e contribuito al rasserenamento di un clima che invero inizialmente era alquanto testo e molto conflittuale. Fortemente compromessa era infatti la dinamica relazionale tra i genitori che si accusavano reciprocamente di inidoneità genitoriale, in particolare il padre riferendo di comportamenti ostacolanti della madre rispetto alla sua relazione con i figli e lamentando invece quest'ultima di agiti parimenti inadeguati e di trascuratezza del padre oltre che pericolosi per l'incolumità dei figli e di un cattivo esempio della sua nuova compagna avvezza anche all'uso di armi (che poi si chiarirà, con i successivi approfondimenti, detenere e custodire del tutto regolarmente e per le discipline sportive praticate). In questa fase la stessa possibilità dei figli di frequentare il padre era fortemente limitata ed insidiata dai condizionamenti e dalle rigide regole impartite dalla madre che faceva assoluto divieto ai figli di frequentare il padre presso la sua casa di ER dove viveva con la moglie e da un atteggiamento probabilmente anche un po' troppo passivo del padre che vi sottostava non sapendo come altrimenti comportarsi.
(v. anche quanto da lui riferito all'udienza presidenziale del 5 aprile 2022.
La dinamica è stata in questi termini descritta anche dai Servizi Sociali di Cassano d'AD che sono stati delegati dal Presidente f.f. ad intervenire a tutela del nucleo familiare. Gli Assistenti Sociali, che ad onor del vero hanno pagina 21 di 38 a più riprese lamentato una scarsa fiducia e collaborazione della madre (come risulta da alcune relazioni in atti), rappresentavano che effettivamente i minori potevano incontrare il padre solamente entro gli stretti binari imposti dal genitore collocatario e quindi presso la loro abitazione a Cassano d'AD, mentre era fatto loro divieto di recarsi presso l'abitazione del padre a ER;
le imposizioni della madre venivano invero assecondate dai figli e anche dal padre che preferiva sottostarvisi per evitare ulteriori discussioni e litigi. Nulla di più è stato possibile fare in questa prima fase;
le prese di posizione della madre, il contegno assai poco collaborativo assunto anche nei confronti della Curatrice AL a cui impediva di conoscere i minori (v. istanza del 25 maggio 2022), unitamente ad un atteggiamento della stessa svalutante anche nei confronti dell'operato dei Servizi Sociali e una condotta tollerante o meglio assecondante del padre risalente nel tempo che aveva ormai consolidato e cristallizzato modalità di frequentazioni e un rigido assetto familiare, ha reso inizialmente assai difficile smuovere la situazione. (v. rel. pervenuta 26 agosto 2022 e 9 gennaio 2023). Stante il quadro precario con peraltro una situazione ormai emersa di disagio dei minori con una difficoltà di relazione del padre con i figli e contrapposte posizioni dei genitori, si è quindi dato ingresso ad una CTU che ha contribuito ad indagare ed illuminare in ordine alle effettive condizioni dei minori, alle caratteristiche personologiche e di funzionamento di entrambi i genitori ed alle dinamiche disfunzionale della coppia.
Il Consulente tecnico d'ufficio, tra i vari aspetti affrontati in risposta ai vari quesiti (cui si rimanda integralmente per analiticità, complessità e completezza), ha evidenziato, nello specifico, come le competenze genitoriale della madre, pur essendo la stessa genitore accudente nei confronti dei figli e rispondente ai loro bisogni materiali, risultassero però fortemente influenzate dalla rigidità dei suoi meccanismi psichici e dalle difficoltà a percepire il reale disagio dei figli, i quali per andare d'accordo con lei altro non potevano fare che sottostare alle sue dinamiche. Maggiormente centrato poteva apparire il padre, figura di riferimento affettivo per i figli e capace anche di sintonizzarsi ai loro effettivi bisogni, anche lui però scontava alcune fragilità personali ed una tendenza alla passività che l'avevano portato a posizionarsi, come i figli, in un assetto che era quello che la moglie dettata e che non gli aveva però permesso di affrontare con modalità diverse e più incisive la situazione familiare, creando in tal modo l'evidente situazione di stallo e dando vita a prassi che risultava difficile scardinare, con ciò assecondando in sostanza le paure e le rigidità della madre. Genitore, il padre, rispetto al quale comunque il
CTU dott.ssa - a dispetto di quanto temuto dalla stessa madre - non ravvisava alcun elemento di Per_3 pregiudizio o di pericolo, anche con riferimento alla persona della sua compagna poi divenuta moglie su cui alcun dubbio o criticità è stato dalla professionista sollevato. (v. in particolare pag. 34, 35 e 36 CTU).
Dopo le ampie valutazioni ed argomentazioni meglio sviluppate nello stesso elaborato, il Consulente tecnico ha quindi ritenuto che l'affidamento condiviso, che comunque non nascondeva essere in quel momento di difficile tenuta vista la situazione, si sarebbe potuto mantenere se strutturato con la presenza di alcuni presidi di supporto in grado di correggerne le storture che si erano venute a creare. In particolare, dovevano essere previsti e rispettati ampi spazi di frequentazione paterna soprattutto anche presso la sua abitazione a ER;
avviato un percorso di sostegno alla genitorialità per cui veniva proposto il centro nonché percorsi di sostegno Pt_4 individuali.
pagina 22 di 38 Le articolate conclusioni della CTU - che qui il Collegio richiama e che integralmente condivide, essendo state le stesse congruamente e pienamente riscontrate dagli approfonditi accertamenti psicodiagnostici effettuati (sulle parti, sui minori e sulle altre figure di riferimento) e dai colloqui svolti ed essendo risultate immuni da vizi logico motivazionali - sono state poi fatte proprie per intero anche dalle parti che, aderendo alle indicazioni, hanno accettato di intraprendere il percorso presso il con la dott.ssa e di conformarsi per il resto a quanto Pt_4 Per_6 suggerito dal consulente tecnico e a quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale anche relativamente alle frequentazione padre figli.
Dopo l'attivazione di tutti gli interventi ed i supporti utili, così come suggeriti, con la presa in carico della coppia presso il centro grazie anche al lavoro proficuo della curatrice speciale, la situazione è decisamente Pt_4 migliorata, se pur con alcuni aspetti di criticità che ancora sono stati segnalati in particolare relativamente alla sfera materna.
L'ultima relazione pervenuta dalla dott.ssa e depositata dalla Curatrice AL sul consenso delle parti Per_6 ha infatti evidenziato che i figli vedono regolarmente il padre recandosi anche senza problemi presso la sua abitazione;
“ I ragazzi hanno riferito un buon adattamento alla situazione, raccontando di aver trascorso dei momenti di serenità e soprattutto condivisione emotiva ed affettiva presso la casa paterna. Entrambi hanno tradotto una migliore qualità narrativa del loro quotidiano, grazie anche alla conferma che quanto da loro riferito non sarebbe stato oggetto della relazione, ma solo quanto da loro vissuto ed eventuali suggerimenti per un miglioramento delle loro qualità relazionali con i genitori”; che anche la madre ha contribuito al rasserenamento della siutazione rispettando le prescrizioni imposte relativamente alle frequentazioni, accordandosi anche direttamente con il padre e mantenendo rispetto al passato nel complesso un contegno maggiormente collaborativo
“la NO ha mantenuto una posizione collaborante e continua a permettere l'esecuzione di quanto CP_1 definito nel provvedimento in relazione alle visite padre figli. La NO ha inoltre inviato alla scrivente un certificato di aggiornamento del Dott. attestante un miglioramento clinico personale e la non necessità Per_7 di ulteriore monitoraggio clinico.” Permangono però ancora delle difficoltà della IG ad affrancarsi e a liberarsi dai suoi radicati convincimenti e pregiudizi, che per quanto da tutti smentiti, ogni tanto riaffiorano relativamente sempre alla pericolosità della compagna di e sulle risorse genitoriali del padre. Viene T_ riportato, infatti, nella medesima relazione che “la NO ha inviato molte mail alla scrivente, relative ai vari accordi con il padre, ma anche relativamente al ricovero della figlia in ospedale e al comportamento CP_3 paterno in tale situazione. Grazie ai colloqui svolti con i figli e il IG è stato possibile chiarire T_
l'accaduto e l'equivoco che si è generato a partire dalle difficoltà comunicative in merito all'organizzazione familiare in tale circostanza. Evidente risulta però il valore dato ad eventi sanitari dei figli che rischiano di spostare il focus del conflitto dalla pericolosità della compagna del IG , tema riemerso nelle prime T_ fasi del lavoro della scrivente, a quello della trascuratezza paterna”.
In conclusione auspica la professionista che “lo spazio presso il possa rimanere un riferimento per i Pt_4 minori nell'accompagnamento del loro percorso di emancipazione e nella gestione di eventuali conflittualità
pagina 23 di 38 familiari. E 'apparso chiaro dai colloqui individuali con ed come il passato, ma oggi ancora il CP_3 CP_4 presente, sia fonte interpretativa e motivo di potenziale schieramento da parte di uno o dell'altro genitore, rendendo difficile una lettura corretta ed emancipata degli eventi, rischiando inoltre di determinare agiti adolescenziali reattivi”.
Così fotografata la situazione del nucleo familiare ritiene il Collegio che questi genitori, pur al netto delle criticità che ancora permangono, possano comunque continuare ad esercitare la bigenitorialità condivisa secondo i termini richiesti avendo comunque sufficienti risorse genitoriali, provvedendosi in conformità anche per quel che concerne il collocamento ed il regime di frequentazione del padre su cui anche la Curatrice AL ha aderito.
Le parti, infatti, pur in un clima non ancora del tutto sereno e che appare ancora inquinato da vecchi rancori e pregiudizi di cui in particolare la NO fatica a liberarsi ed a volte riaffiorano ricreando malessere, sono però riusciti a gestire con il supporto dei professionisti che sono intervenuti, la genitorialità condivisa addivenendo anche ad accordi diretti tra di loro nell'interesse dei figli, anche relativamente ai tempi di frequentazione che invero era l'aspetto su cui maggiormente si annidavano le criticità iniziali. Dal complesso delle risultanze acquisite, grazie quindi al prezioso lavoro svolo in rete da tutti i soggetti coinvolti e incaricati, ognuno secondo il proprio compito e ruolo, questi genitori hanno sicuramente ridotto il livello del loro conflitto rispetto a quello che era stato riscontrato all'inizio di questo procedimento.
Reputa quindi il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, confermando l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con mantenimento del loro collocamento prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione dei minori con il padre come da accordi che qui vengono recepiti e che vengono analiticamente riportati nella parte dispositiva.
L'accordo deve essere però, proprio alla luce di quanto in più punti evidenziato con riferimento alla presenza ancora di aspetti di criticità, integrato nella parte in cui nulla prevede sui presidi di supporto al nucleo familiare la cui presenza in questi anni si è rivelata importante nel determinare l'abbassamento del livello del conflitto e nel garantire la tenuta dell'assetto familiare secondo le coordinate indicate anche dalla CTU.
Rileva infatti il Collegio che la dinamica genitoriale e relazionale tra questi genitori, pur a dispetto dell'apprezzato raccordo raggiunto e che dà atto di un comune impegno e volontà dei genitori di lasciarsi definitivamente alle spalle le fatiche e le tensioni passate, è però ancora fragile e deve mantenersi e consolidarsi.
Le fragilità emerse anche nella sfera del padre genitore sì adeguato ma a volte poco incisivo, le rigidità e criticità soprattutto riscontrate sul versante della madre che tutt'oggi, nonostante il chiaro esito delle risultanze delle indagini, continua del tutto infondatamente a manifestare dubbi e perplessità sulle capacità genitoriali del padre
(ovvero sull'adeguatezza della compagna dello stesso), anziché invece concentrarsi su quanto su di lei emerso e sulle sue di criticità come rappresentate anche nell'elaborato peritale, confermano quanto sia imprescindibile per la tenuta generale dell'assetto e per la tutela dei minori mantenere ferma - stante anche la mancanza di un impegno espresso nel riprendere il percorso presso il - per un periodo ritenuto congruo di altri 15 mesi, la Pt_4 presenza dei Servizi Sociali nelle dinamiche di questo nucleo familiare anche come forma di supporto esterno al pagina 24 di 38 nucleo, che da un lato monitori la situazione verificandone i progressi e l'effettivo consolidamento e che riesca sempre a garantire un sereno accesso dei minori al padre intervenendo solo in caso di insorgenza di nuove difficoltà e problemi.
Pertanto alla luce delle criticità riscontrate dall'intero procedimento si reputa fondamentale, come peraltro era stato evidenziato anche dalla CTU, il mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cassano d'AD e del Comune di ER competenti territorialmente per il padre in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST con la conferma delle deleghe già conferite come meglio indicato in dispositivo, anche al fine di evitare che i notevoli progressi compiuti siano vanificati, con conseguente pregiudizio per un sereno percorso di crescita dei figli minori.
Il Tribunale auspica che le parti abbiano definitivamente posto da parte il loro conflitto iniziale e valutino seriamente di riprendere il supporto già positivamente intrapreso presso il e/o altri interventi di supporto Pt_4 alla genitorialità che li aiuti a dirimere eventuali conflittualità ancora presenti ed a gestire in modo più sereno e condiviso la genitorialità aprendo un canale di comunicazione più collaborativo, anche al fine di evitare che emergano in futuro situazioni meritevoli di attenzione da parte di questo Tribunale
Mantenimento dei figli. Statuizioni e pattuizioni economiche raggiunte dalle parti
Anche relativamente al contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario dei figli le parti hanno raggiunto un accordo complessivo formalizzato con la presentazione di conclusioni congiunte chiedendone la ratifica al Tribunale.
Ciò posto, al fine di valutarne la congruità e l'equità, vanno qui analizzate le posizioni economiche reddituali e lavorative delle parti che sono già compiutamente analizzate sulla base dei dati sino a lì disponibili con il puntuale provvedimento del 5 ottobre 2022 che qui si richiama integralmente. Dati che saranno utili poi per affrontare l'ulteriore domanda di assegno divorzile.
Relativamente all'attuale situazione delle parti dalla successiva documentazione complessivamente acquisita in atti è emerso quanto segue.
Quanto al OR il medesimo è sempre dirigente presso la società statunitense JA Inc. e ne è T_ diventato proprio di recente vicepresidente come riferito nel corso dell'udienza del 21 marzo 2024. La sua retribuzione è in parte determinata in misura sostanzialmente fissa ed in parte variabile. La parte variabile è molto consistente e può arrivare anche a ricomprendere la metà della retribuzione totale del Questa è T_ infatti formata non solo dai bonus legati al raggiungimento dei risultati aziendali ma anche c.d. phantom stok compensi azionari che vengono riconosciuti e determinati in base all'andamento della società e all'incremento del suo valore. Sotto tale profilo infatti, in sede di separazione, si era preso atto anche della disponibilità del sig di versare alla moglie a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli anche il 20% del bonus T_ aziendale percepito al netto delle imposte. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che il medesimo nell'anno di imposta del 2022 ha percepito un reddito annuo lordo complessivo pari ad euro 353.279,00 (di cui euro 177.511,00 sono stati imputati come parte variabile dello stipendio. v. modello informazioni economiche pagina 25 di 38 del 4.09.2024) che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro
17.000,00 (v. Mod. 730/2023). Come si evince dalla dichiarazione rilasciata dalla relativa società la parte della retribuzione variabile per euro 177.511,00 è così imputata: euro 114,405,00 per bonus;
euro 63.105,61 a titolo di compenso azionario ed ulteriori 732,06 per dividendi (v. all. depositati il 4 maggio 2023). Nell'anno di imposta del 2023, invece, ha percepito un reddito complessivo di euro 421.414,00 (reddito da lavoro euro 419.966,00, di cui euro 204,538 imputati a parte variabile) corrispondenti ad un netto mensile come sopra determinato attorno ad euro 20.000,00 mensili (v. mod. 730/2024 e anche Modello sulle informazioni delle condizioni economiche del 7.01.2025 ove viene indicato in reddito annuo al netto delle imposte pari ad euro 248.822,00, corrispondente a circa euro 20.000,00 mensili); nell'anno di imposta del 2024, invece, è stato riferito un reddito da lavoro pari a complessivi euro lordi 426.202,00 ( di cui variabili riferiti in euro 222,992) pari ad un netto annuo dichiarato di euro 250,261,00, importo corrispondente ad un netto mensile che si aggira intorni agli euro 20.500,00 circa, leggermente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente ( v. modello sulle informazioni economiche del
7.01.2025). Come si evince da quanto sopra la parte variabile è molto consistente;
anche le buste paga prodotte dal sig. per l'anno di imposta del 2024 lo confermano. La retribuzione mensile netta è ricompresa in T_ un importo tra gli euro 7.000,00 e 8.000,00 ed arriva a quanto determinato mensilmente e ai risultati di cui alle dichiarazioni dei redditi grazie al decisivo apporto della parte variabile.
È indubbio, pertanto, che la sua situazione reddituale e lavorativa continui ad incrementarsi e a migliorare anno dopo anno in conformità, peraltro, a quanto dal medesimo dichiarato anche all'ultima udienza del 17 ottobre
2024. È poi esclusivo proprietario della casa ove convive con la nuova moglie a ER e gravata da mutuo per riferiti euro 10.156,00 annui. Quanto ai risparmi è titolare di due conti correnti uno presso T_
e l'altro presso Fineco Bank con saldo positivo al 31 dicembre 2024; presso i medesimi istituti di CP_8 credito ha poi risparmi gestiti in conti depositi titoli amministrati per un controvalore in di euro CP_8
355.502,00 ed in Fineco Bank di euro 149.081,91 ( v. all. deposito del 9.01.2025).
Sulle ampie disponibilità di gravano i seguenti oneri: la rata del mutuo sulla casa di ER per T_
l'importo sopra indicato e il contributo al mantenimento dei figli, stabilito in sede di separazione nella misura di
€ 2.700,00 al mese (€ 900 per figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie ed al 20% del bonus aziendale effettivamente percepito e, sulla base dell'accordo di cui alle conclusioni congiunte, attualmente è stato concordato in euro 3.900,00 mensili (da versare secondo le modalità ivi indicate per la figlia già maggiorenne), oltre al 100% di tutte le spese straordinarie relative ai figli e di tutti gli ulteriori costi tutti a su carico (come meglio riportate nelle stesse conclusioni congiunte).
Quanto alla IG quest'ultima dopo aver svolto negli ultimi anni diverse attività lavorative sia in CP_1 ambito ospedaliero con funzioni amministrative sia scolastico con incarichi di docenza/supplenza e con diverse forme, in parte mediante instaurazione di rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato, in parte anche in via autonoma con Partita Iva in regime forfettario, nell'agosto del 2023 si è stabilizzata instaurando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
pagina 26 di 38 La stessa, infatti, previo superamento di procedura concorsuale, è stata assunta dall'ASST di Crema con la qualifica di Assistente amministrativo - categoria C - e con una retribuzione mensile lorda di euro 1.786,00, su tredici mensilità, pari a circa euro 1.450,00/1.500,00 netti mensili come si evince dalle buste paga prodotte agli atti ( v.doc. 193 contratto di assunzione e doc. 192 buste paga da settembre 2023 a febbraio 2024 e doc. 212 busta paga da marzo 2024 ad agosto 2024).
La NO poi, sempre presso la medesima ha superato altro concorso pubblico come CP_1 CP_9 funzionario per il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale che prevede l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato per dodici mesi a condizioni retributive migliorative rispetto al precedente. La stessa quindi, ha sottoscritto con la relativa ASST di Crema in data 1.08.2024 contratto di lavoro individuale a tempo determinato per dodici mesi con scadenza il 1.08.2025 e con retribuzione mensile netta media pari a circa euro 1.700,00/1.800,00 mensili ( v. doc. 246 buste paga da settembre a dicembre 2024). Al termine della durata contrattualmente prevista qualora la stessa non venga rinnovata e/o prorogata, la IG.ra tornerà nelle mansioni di cui al rapporto di lavoro precedentemente svolto a tempo indeterminato CP_1 presso la medesima azienda sanitaria da cui è stata messa in aspettativa per il periodo corrispondente all'attività migliorativa svolta.
Le dichiarazioni dei redditi in atti sono coerenti con la variegata situazione della sig.ra degli ultimi CP_1 anni e che solo a partire dall'agosto del 2023 si è stabilizzato;
difatti nell'anno 2020 risulta aver percepito un reddito da lavoro autonomo di euro 6.217,16 lordi;
nell'anno 2021 un reddito di euro 27.452,00 lordi di cui euro
12.120,00 di assegno del coniuge;
nell'anno 2022 un reddito di euro 21.361,00 lordi di cui euro 7.982,00 da lavoro al netto dei contributi previdenziali (con indennità Naspi percepita) ed euro 12.522,00 di assegno dal coniuge;
nel 2023 un reddito di euro 26.050,00 lordi di cui euro 11.598,00 da lavoro al netto dei contributi previdenziali ed euro 13.797,00 riferibili all'assegno versato dall'ex coniuge.
Come anche indicato nel modello di informazione sulle condizioni economiche per il 2024 viene indicata una retribuzione lorda pari a circa euro 23.336,75 quale reddito da lavoro (v. modello informazioni economiche del
3.01.2025 con allegati i cedolini 2024).
Sulle entrate così determinate la stessa deve sostenere per la dimora familiare un canone locativo di circa euro
12.000,00 annui, circa euro 1.000,00 mensili (v. contratto di locazione).
Vengono poi esposte nel relativo modello di Informazioni sulle condizioni Economiche tutta una serie di spese che in realtà la sig.ra in conseguenza dei contributi a carico del padre, non dovrebbe più versare, CP_1 vedasi quella per il trasporto scolastico dei figli o per la retta scolastica di ormai a carico integrale del CP_4 padre unitamente ad altre che ad oggi nessuno dei due genitori sta più sostenendo in quanto terminate, vedasi quella per la mensa. Ha un estratto conto corrente presso con saldo positivo al dicembre 2024. CP_8
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Tribunale di poter recepire integralmente il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti che prevede un contributo paterno a favore dei figli che nella parte ordinaria fissa è aumentato rispetto a quanto precedentemente statuito (con esclusione però del bonus del 20%) e che nella parte straordinaria è integralmente sempre a carico del padre. Possono essere recepite anche tutte le ulteriori profili pagina 27 di 38 economici dell'accordo parimenti oggetto di pattuizioni negoziali delle parti (anche con riferimento al versamento diretto ai figli al raggiungimento della maggiore età), non presentando gli stessi nel complesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando, invece, le condizioni pattuite idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale come qui delineata.
Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere integralmente recepite, prendendone atto il Tribunale, come da dispositivo.
Le statuizioni economiche decorreranno dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'assegno divorzile
Unico punto rimasto controverso è quello relativo all'assegno divorzile su cui le part non sono riuscite a trovare un'intesa divergendo ancora nettamente le relative posizioni anche in merito all'an del titolo oggetto di domande contrapposte.
Ciò detto occorre rammentare alle parti il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in tempi relativamente recenti riaffermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre
2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune,
e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui pagina 28 di 38 occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). Come è stato anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità l'assegno divorzile che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento anche mediante presunzioni che lo squilibrio effettivo tra le rispettive condizioni economico-patrimoniali sia causalmente riconducibile in via esclusiva o comunque prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento dei fatti posti a base della disparità economico -patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ( Cassazione civile n. 35434/2023 e Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 luglio 2024
n. 18506/2024).
Così fotografata la situazione reddituale ed economica delle parti ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile avanti dalla IG sia fondata e possa quindi trovare accoglimento ma entro i limiti di CP_1 seguito indicati.
È infatti evidente che tra le rispettive posizioni lavorative e reddituali vi sia un ampio divario che difficilmente in futuro potrà essere colmato. Tale sperequazione a giudizio del Collegio ha una duplice causa, una qui sicuramente rilevante. Da un lato è infatti innegabile che questo ampio divario sia il frutto e il naturale risvolto delle differenti aspirazioni professionali delle parti che hanno deciso di intraprendere strade che, già in partenza sapevano offrire, assai diverse prospettive sia in termini carriera che di guadagno. Ben prima infatti di diventare genitori, la sig.ra pur laureata in giurisprudenza, aveva scelto di abbandonare la strada inizialmente CP_1 intrapresa con il percorso di praticantato professionale avendo per un po' svolto pratica professionale presso uno pagina 29 di 38 studio di Milano, per dedicarsi ai concorsi pubblici, vincendolo subito uno presso l'allora ASL di Cremona con una retribuzione di euro 1.300/1.400,00 euro. Sotto questo profilo pertanto la NO ben prima dell'arrivo dei figli (che arriveranno 6 anni dopo) aveva già impresso alla sua carriera professionale un determinato percorso quale dipendente pubblico, con garanzie di crescita professionale e reddituale confacenti a quell'indirizzo, che le garantivano comunque un reddito contenuto ma una certa sicurezza e stabilità.
Di certo però ad un certo punto il divario si è ulteriormente concretizzato anche in conseguenze delle scelte di indirizzo familiare che i coniugi hanno assunto ad un certo punto del loro matrimonio e proprio in coincidenza dell'arrivo di nel 2006 modificando la loro consolidata organizzazione ed imprimendo un chiaro ordine CP_2 gerarchico tra le rispettive carriere. Proprio perché queste scontavano la diversa impostazione iniziale ed il diverso grado di investimento riposto, quella che a quel punto poteva essere più facilmente sacrificata era proprio quella della sig.ra CP_1
Prova ne è che la stessa nel 2007 un anno dopo la nascita di ha ridotto il proprio impegno lavorativo CP_2 passando ad un tempo parziale (v. stato di servizio ASL Cremona allegato al deposito del 29 maggio 2023) soluzione certamente più compatibile con l'accudimento e la cura della figlia e degli altri due che tra il 2008 ed il
2010 arriveranno, tutti all'epoca in tenerissima età.
Come riferito peraltro anche dal sig. la moglie poi nel 2013 non essendole stata rinnovata la T_ possibilità di proseguire part time, ha preferito dimettersi;
l'alternativa sarebbe stata quella di tornare a tempo pieno, in tal modo però evidentemente sradicando un'organizzazione familiare che da anni aveva rappresentato il punto di equilibrio della famiglia. La scelta di dimettersi, pertanto, per quanto oggi Parte_1 contesti che sia stata assunta nell'ambito di un condiviso progetto familiare, è però stata dal medesimo accettata, avvantaggiando lui e l'intera famiglia, rappresentando quindi di certo una soluzione positiva per lui e per l'intera famiglia. Da un lato, infatti, gli ampi redditi che percepiva dal suo lavoro erano già da sé soli in grado di soddisfare più che adeguatamente tutte le esigenze della famiglia senza che vi fosse la necessità di un altro reddito peraltro comunque più contenuto;
dall'altro con la moglie che a tempo pieno si dedicava alle esigenze della famiglia e all'accudimento di ben tre figli peraltro di tenera età, il marito poteva serenamente continuare a coltivare la propria carriera ed a concentrarsi sul suo lavoro;
lavoro che, peraltro, lo inglobava pressoché completamente e che anche gli richiedeva prolungati periodi di soggiorno all'estero come dal medesimo riferito in udienza. Innegabilmente quindi anche grazie al ruolo endofamiliare assunto dalla moglie che il sig. T_ ha potuto consolidare la propria posizione potendosi dedicare unicamente al lavoro e a raggiungere gli importati traguardi anche reddituali che oggi vede cristallizzati nei dati economici sopra riportati.
La IG invece, come detto, pur essendosi data obiettivi professionali sin dall'inizio meno CP_1 ambiziosi del marito, è un dato di fatto che però abbia dovuto prima ridurre e poi azzerare, sebbene per un arco temporale comunque limitato, il proprio impegno lavorativo per dedicarsi alle esigenze della famiglia così rinunciando, a differenza del marito, alla possibilità di consolidare la propria carriera in anni peraltro significativi (la NO aveva poco più di 32 anni quando è andata in part time), perdendo chiaramente, in quegli anni, sia in professionalità che anche in contributi previdenziali con riflessi sulla posizione pensionistica.
pagina 30 di 38 Fortunatamente la NO al fallimento del progetto matrimoniale, proprio avvalendosi del titolo e CP_1 comunque di una competenza maturata negli anni in cui aveva lavorato, è riuscita a rientrare nel mondo del lavoro, peraltro nello stesso ambito professionale dove aveva già lavorato, da ultimo anche stabilmente con i rapporti di lavoro sopra indicati, che le hanno procurato redditi anche in aumento, se pur in attesa di verificare l'auspicabile rinnovo/conferma del rapporto ad oggi a tempo determinato, fatta salva comunque la retribuzione che le viene garantita in caso di rientro nella precedente mansione.
Ritiene quindi il Tribunale che la diversa situazione in cui oggi le parti si trovano, e che i dati economici hanno evidenziato in tutta la loro portata, si possa almeno in parte spiegare e ricondurre alle scelte di organizzazione familiare compiute dai coniugi nell'arco del loro matrimonio nel corso del quale a fronte di una maggiore apporto economico del marito vi è stata una maggiore valenza dei compiti domestici e familiari assunti dalla moglie. Il ruolo all'interno della famiglia che la stessa ha assunto in quegli anni giustifica il riconoscimento di un'adeguata compensazione nella cui determinazione devono però essere tenute in considerazione anche altri e rilevanti fattori che rendono la richiesta della IG relativamente al quantum non accoglibile.
Difatti, per la parte in cui il divario si è dimostrato essere causalmente riconducibile alle scelte familiari la sig.ra ha diritto a percepire una contribuzione divorzile che, tuttavia, proprio per il fatto che tale CP_1 sperequazione non è unicamente dipesa da quelle scelte, ma anche dai diversi obiettivi professionali e lavorativi che le parti sin dall'inizio si sono dati e del fatto che comunque il suo effettivo allontanamento dal mondo lavorativo è stato comunque temporalmente molto circoscritto, non può essere determinato nell'ammontare richiesto. E ciò anche in considerazione del fatto che non è dato rinvenire alcuna esigenza assistenziale da dover tutelare nel caso di specie dal momento che la sig.ra è pacificamente rientrata nel mondo del lavoro CP_1 stabilmente con un contratto di lavoro (ove le non dovesse essere rinnovato quello a tempo determinato, ha salvo il rapporto a tempo indeterminato precedente) e può contare quindi su redditi stabili e di ammontare anche leggermente superiore rispetto a quando aveva interrotto l'attività lavorativa, ricollocandosi nel medesimo ambito professionale confacente alle proprie iniziali aspirazioni ed ambizioni. D'altronde dalle risultanze emerse dobbiamo riconoscere che il divario reddituale ad oggi davvero rilevante tra le parti con una ampia capacità patrimoniale del sig. come documentata, sia conseguenza dell'apporto offerto dalla moglie alla T_ conduzione della vita familiare solo in misura contenuta e circoscritta, avendo comunque la NO per alcuni anni dopo il matrimonio svolto comunque attività lavorativa scelta autonomamente, se pur ad un certo punto part time proprio per venire incontro alle esigenze familiari e considerato altresì anche che il decisivo aumento della capacità reddituale del sig. è collocabile molto dopo la fine dell'unione coniugale. T_
L'assegno divorzile, pertanto, deve essere riconosciuto ed essere adeguato soprattutto a compensare la NO
coniuge economicamente più debole, del sacrificio sopportato per avere ad un certo punto dovuto CP_1 accettare il lavoro part time e poi per aver rinunciato per alcuni anni a svolgere attività lavorativa, perdendo la possibilità di poter crescere in quel momento ulteriormente in professionalità aspirando ad aumenti stipendiali o a determinati posti, se pur però per un periodo limitato di tempo, nell'ambito di quell'amministrazione pubblica dove aveva indirizzato inizialmente il proprio percorso professionale e dove comunque poi è riuscita a rientrare pagina 31 di 38 positivamente, senza peraltro che la stessa abbia dimostrato di aver perso specifiche occasioni professionali maggiormente redditizie.
Ritiene, pertanto, il Collegio alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato e considerati i principi giurisprudenziali sopra richiamati e consolidati, tenuto conto di tutte le circostanze emerse e provate, di poter riconoscere alla resistente il diritto a percepire un assegno divorzile che relativamente al quantum deve essere grandemente ridimensionato rispetto alla richiesta per le motivazioni qui rappresentate e che stima equo e congruo determinare in euro 600,00 che il OR dovrà rimettere mensilmente ed Parte_1 entro il 5 di ogni mese in favore della NO (importo annualmente rivalutabile Controparte_1 secondo gli indici ISTAT); somma “lorda” per l'avente diritto ed importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege sulla base delle aliquote fiscali.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza parziale di divorzio già pronunciata con la conseguenza che le statuizioni presidenziali provvisorie mantengono la loro efficacia sino alla mensilità anteriore al passaggio in giudicato della sentenza parziale già pronunciata (Cass. Sez. I 15.2.2021 n. 3852).
Le ulteriori domande avanzata da Controparte_1
La domanda di cancellazione delle espressioni offensive e/o sconvenienti avanzata dalla difesa ex art. CP_1
89 c.p.c. con riferimento ad alcune espressioni riportate dal ricorrente va rigettata non sussistendone i presupposti e rientrando le espressioni medesime nel già stigmatizzato contesto altamente conflittuale che ha caratterizzato il presente giudizio. Si tratta, infatti, di frasi con cui parte attrice nell'esercizio legittimo del diritto di difesa ha rappresentato la propria prospettazione in relazione alle accuse mosse contro il padre di inadeguatezza e pericolosità.
Le frasi che sono state contestate rientrano quindi nel clima che si è venuto a creare per la pesante situazione familiare con toni che entrambe le parti hanno mantenuto anche sicuramente forti ma che a giudizio del Collegio non hanno mai travalicato il limite della correttezza e della convenienza processuale. Anche la Suprema Corte di
Cassazione con orientamento consolidato ha, infatti, sancito il principio per cui “In tema di espressioni offensive
o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non
pagina 32 di 38 si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. Sez. I 18.10.2016 n.
21031, Cass. Sez. III 6.12.2011 n. 26195). La domanda deve essere quindi rigettata.
Nessuna statuizione deve essere infine pronunciata con riferimento alla domanda sempre della difesa CP_1 di autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori, rientrando nel potere che ciascun genitore, in regime di affido condiviso, ha di ottenerli, fatta salva la richiesta di inibitoria da rivolgere all'AG competente da motivare. La domanda, quindi, per come formulata, è inammissibile.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerato che su gran parte delle questioni pendenti (domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli) le parti hanno trovato un accordo confluito nella precisazione di conclusioni parzialmente congiunte, considerato che relativamente all'assegno divorzile vi è invece soccombenza di relativamente all'an della domanda (se pur in parte T_ anche della NO relativamente al quantum), considerato e valutato però nel contempo anche il CP_1 comportamento complessivo processualmente assunto dalle parti ed in particolare quello della NO che, con il suo atteggiamento poco collaborativo, se non a tratti ostacolante, tenuto con i diversi CP_1 professionisti che sono stati chiamati ad intervenire a tutela del nucleo (operatori sociali e curatrice speciale) come riferito e risultante dagli atti, ha finito per inevitabilmente procrastinare i tempi del presente procedimento e tenuto infine conto del rigetto delle ulteriori residuali domande della difesa ritiene il CP_1
Tribunale che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU
Le spese della CTU, già liquidate con provvedimento in atti del 11 ottobre 2023, che è stata disposta nell'interesse della prole e utile per entrambi genitori, debbono essere definitivamente poste a carico nella misura del 50%, in via solidale tra le parti.
Le spese della Curatrice AL
Entrambi i genitori devono, infine, esser condannati a rifondere all'Erario nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso, con separato decreto, all'avv. EMANIELA BONTEMPO
[...]
(nata in data [...] divenuta maggiorenne in corso di procedimento), di Controparte_10 Per_1
(nata in data [...]) e di (nato in data [...]), tutti ammessi al beneficio del
[...] Persona_2 gratuito patrocinio. Anche in tale caso non si ravvisano motivi per ripartire diversamente le spese a carico delle parti, essendo stata la nomina della curatrice speciale necessaria sulla base di una conflittualità ed una precarietà del nucleo familiare cui entrambe le parti all'inizio, sia pure in modo diverso, avevano contributo creando una situazione di potenziale pregiudizio per i minori, in rappresentanza dei quali è stato necessaria la nomina della curatrice speciale.
pagina 33 di 38 Le parti dovranno poi essere parimenti condannate a rifondere all'Erario nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso per il Consulente tecnico di parte nominata dalla curatrice speciale per assisterla nel corso delle operazioni peritali, liquidazione che avverrà con separato provvedimento, in attesa di espressa richiesta di liquidazione della medesima dott.ssa e di allegata fattura, Persona_4 mancanti agli atti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022 sentenza N. 7822/2022 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 10 ottobre 2022,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CON ADESIONE DELLA CURATRICE
SPECIALE PER LE QUESTIONI OGGETTO DI ACCORDO, così decide;
1) in punto di responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia (nata in data [...]) CP_11 CP_2 divenuta nelle more maggiorenne;
2) CONFERMA, anche su accordo delle parti, l'affidamento in via condivisa dei figli minori Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) ad entrambi i genitori con
[...] Persona_2 conferma del collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei figli minori quanto ad istruzione, educazione e salute.
3) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, cercando di garantire loro spazi esclusivi nel rispetto delle diverse esigenze degli stessi, a weekend alternati dal sabato alle
9,00 sino alla domenica dopo cena con rientro e accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
Inoltre, il padre terrà con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi, prendendo i ragazzi all'uscita da scuola (nel corrente anno scolastico indicativamente alle 18.00) e accompagnandoli alle varie attività se previste nel giorno di visita, per poi riaccompagnarli nella casa familiare alle ore 21.00. I tempi di frequentazione del padre sopra indicati sono stati ampliati nel rispetto delle esigenze dei figli ad ottobre 2023 a seguito di accordo tra i genitori, in particolare: durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo, il padre potrà
pagina 34 di 38 accompagnare/prendere, indicativamente dopo le 18.00, i figli ad eventuali corsi extrascolastici con rientro a casa dalla madre dopo cena alle 21.00 o in alternativa potrà pranzare con i figli all'uscita da scuola con accompagnamento a casa della madre alle 15.00, garantendo, quando in Italia, collaborazione sull'accompagnamento dei figli da casa della madre a scuola o da scuola a casa della madre in casi di urgenza (ad esempio: per malattia o emergenze familiari imprevedibili). Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorreranno con i figli minori rispettivamente ciascuno metà del periodo, ossia dal 23 dicembre al 30 dicembre un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio l'altro. Vacanze Pasquali, per metà del rispettivo periodo di sospensione scolastica. Vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi. Il tutto nel rispetto delle esigenze dei figli e con periodo che le parti dovranno concordare per le vacanze estive entro il 30 maggio e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ogni anno. Quanto a (nata il [...]), Parte_3 nessuna statuizione in termini di affidamento e frequentazioni avendo la stessa raggiunto la maggiore età.
Accordi diretti tra e il padre per le loro frequentazioni CP_2
4) DISPONE che i Servizi Sociali e i Servizi Specialistici ASST del Comune di Cassano d'AD competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), in collaborazione con i Servizi del Comune di
ER (in relazione al Comune di residenza del padre), per un periodo di 15 mesi mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare, provvedendo ognuno per quanto di rispettiva competenza a:
- vigilare sul rispetto del calendario concordato e sulla serenità delle frequentazioni dei minori con il padre, soprattutto per quel che riguarda l'accesso degli stessi al genitore che deve rimanere agevole e regolare, intervenendo in caso di situazioni di criticità o pregiudizio, al fine di garantirne la stabilità, sempre nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le loro esigenze;
- avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicoterapeutico per i minori ove dovessero riemergere situazioni di disagio o malessere, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per i genitori per aiutarli a dirimere la conflittualità ancora in parte esistente e a mantenere un canale di comunicazione aperto e sereno nonché percorsi individuali di supporto, eventualmente monitorando e coordinando quelli avviati privatamente dalle parti;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, con segnalazione, almeno tre mesi prima della scadenza dei 15 mesi, anche ove sia opportuno prorogare gli incarichi;
5) INVITA i genitori a valutare seriamente di rivolgersi nuovamente al centro per riprendere un percorso di Pt_4 supporto che li aiuti per una gestione più serena e fluida della responsabilità genitoriale condivisa;
6) PONE, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 mantenimento diretto dei figli € 1.300,00 mese ciascuno per un totale di €. 3.900,00 mensile da versarsi: su conto corrente di , in quanto maggiorenne, e sul conto corrente della madre per e sino alla CP_2 CP_4 CP_3
pagina 35 di 38 loro maggiore età. Dalla maggiore età gli importi relativi al mantenimento saranno versati sul conto corrente di e Da quando si trasferirà a Venezia il padre provvederà direttamente al pagamento CP_3 CP_4 CP_2 dell'alloggio per la figlia, fino alla concorrenza di € 650,00 e verserà alla stessa la somma mensile di €. 650,00 per il mantenimento ordinario. Analogamente per e nel momento in cui sceglieranno l'università, CP_3 CP_4 se si trasferiranno in altra città a studiare, il padre provvederà al pagamento diretto dell'alloggio fuori sede.
Pertanto, il mantenimento sarà di € 1300,00, oltre ISTAT per ciascun figlio e il costo dell'eventuale alloggio fuori sede sarà pagato direttamente dal padre ma decurtato dall'assegno di mantenimento. Il verserà T_ quindi sul conto dei figli maggiorenni un importo mensile a titolo di mantenimento derivante dalla differenza tra
€ 1300,00 oltre ISTAT meno il costo dell'alloggio. Ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
7) DISPONE, anche su accordo delle parti, che l'assegno unico o altra analoga misura di sostegno per i figli sarà integralmente trattenuto dalla NO con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente CP_1 sentenza.
8) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che le spese straordinarie dei ragazzi, come da protocollo in uso al
Tribunale di Milano, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%, compreso il trasporto per la scuola, qualora ce ne fosse la necessità. Le spese straordinarie non preventivamente autorizzate, se richiesta l'autorizzazione come da protocollo, resteranno a carico del genitore che ha deciso in autonomia di sostenerle.
Ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.
9) PRENDE ATTO dell'ulteriore pattuizione delle parti secondo cui in merito all'automobile intestata a , pur CP_2 non avendo prestato il consenso per l'acquisto, il IG si obbliga, al momento del riscatto della T_ vettura e non prima, a versare sul conto corrente della IG (intestataria del finanziamento) CP_1
l'importo di € 14.000,00 imputandolo alla maxi rata finale, almeno sette giorni prima della scadenza per il pagamento in forza del contratto stipulato. L'autovettura sarà unica e utilizzata anche dagli altri figli, ove possibile, quando saranno in possesso della patente;
diversamente per ed si valuteranno futuri CP_3 CP_4 acquisti di autovetture in base al protocollo del Tribunale di Milano spese extra-assegno. Poiché il T_ pagherà la maxi-rata finale, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie e l'assicurazione della vettura di
OF saranno integralmente a carico della NO ivi compreso il pagamento del bollo ed il CP_1 carburante.
10) PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti secondo cui il IG si impegna a vincolare l'importo T_ complessivo di €. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00 - €. 50.000,00 cinquantamila/00 per ciascun figlio) in un piano di investimento sicuro e rendicontato a e alla madre per i figli minorenni, e dal compimento della CP_2 maggiore età ad e (azioni, titoli di stato e obbligazioni, certificati e quote di OICR (fondi e ETF), CP_3 CP_4 ad escludere quindi qualsiasi strumento derivato ad alta complessità o titoli non quotati o titoli illiquidi. In particolare: - il 70 % del portafoglio verrà dedicato a prodotti a bassissimo rischio, 3 o 4 titoli tra i seguenti: un titolo di stato e/o obbligazioni alta qualità per coprire il 60% del valore, 5% in beni rifugio tramite un ETF legato per esempio all'oro e 5% in fondi liquidità di brevissimo periodo - il 30% del portafoglio verrà dedicato ad una pagina 36 di 38 quota azionaria, per permettere al capitale di proteggersi contro l'inflazione e possibilmente favorire una piccola crescita in valore: saranno 1 o 2 titoli, molto probabilmente ETF globali per massimizzare la differenziazione e ridurre i rischi. Le somme saranno vincolate, sottratte alla disponibilità di entrambi i genitori e versati a ciascun figlio per la quota sopra indicata di €. 50.000,00 oltre agli incrementi maturati in forza degli investimenti effettuati, al raggiungimento dell'autonomia economica ed in ogni caso al compimento del ventiquattresimo anno di età di ciascun figlio o in altro momento antecedente stabilito di comune accordo tra i genitori. La somma di €. 150.000,00 sarà impegnata a favore dei figli e con le modalità di cui sopra entro la fine dell'anno 2024, come proposto dal OR e pertanto il bonus annuale del 2024 sarà assorbito da questo maggiore T_ versamento.
11) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a ex Parte_1 Controparte_1 art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 600,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata;
12) RIGETTA la domanda ex art. 89 c.p.c. avanzata da;
Controparte_1
13) DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da volta ad ottenere Controparte_1 che i genitori prestino l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
14) PONE definitivamente a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50%, le spese della consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica svolta in corso di causa, già liquidata con decreto del 11 ottobre 2023 in atti per l'importo ivi indicato;
15) CONDANNA le parti a rifondere l'Erario nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso, con separato decreto di liquidazione, in favore dell'avv. EMANIELA
[...]
(nata in data [...] diventata maggiorenne in corso di procedimento), di Controparte_12
(nata in data [...]) e di (nato in data [...]) ammessi al beneficio del CP_3 CP_4 patrocinio a spese dello Stato come da delibere in atti;
16) CONDANNA le parti a rifondere l'Erario nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso, con separato decreto di liquidazione, in attesa della richiesta, in favore della CTP nominata dalla curatrice speciale dott.ssa Persona_4
17) COMPENSA le spese di lite tra le pari;
18) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Cassano D'AD e del Comune di ER.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 37 di 38 pagina 38 di 38