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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
34/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Rossi del Foro di Reggio Emilia
opponente contro
(C.F Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile opposto
Conclusioni
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la radicale inesistenza, ovvero l'invalidità dell'avviso di addebito n. 39520220001705975000, notificato da al CP_1
ricorrente il 28.12.2022 e disporre in ogni caso l'annullamento dell'atto opposto e la sua inefficacia, ovvero secondo la formula migliore che riterrà l'Ill.mo Giudicante, per i motivi esposti in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto a dal CP_1
ricorrente per i titoli opposti, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, che si richiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di Volere disporre immediatamente ed inaudita altera parte, per i gravi motivi che emergono dalle ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compenso di lite, riservato ogni diritto.”.
Per l' : “NEL MERITO: respingere l'opposizione di perché CP_1 Parte_1
infondata in fatto e diritto con conseguente conferma dell'opposto avviso di addebito
e condanna di questi al pagamento delle correlative somme,oltre somme aggiuntive dal dovuto al saldo e con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere l'annullamento dell'avviso Parte_1 CP_1
di addebito n. 39520220001705975000, notificatogli il 28/12/2022, emesso a titolo di contributi IVS 2015 sul maggior reddito , per l'importo complessivo di € 17.341,59.
(doc.1 ric.)
Il ricorrente ha eccepito l'invalidità dell'avviso di addebito per i seguenti motivi:
- omessa notifica presso il domicilio digitale, ai sensi dell'art. 3bis comma 4 Dlgs.
82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- mancanza della prova di qualsiasi “documento informatico” che sia stato formato in originale, nonché mancanza di prova della firma digitale apposta, in violazione dell'art. 30 comma 2 D.L. 78/2010 e degli artt. 23ter comma 6 e 21 comma 2ter d.lgs.
82/05 (l'avviso di addebito è inesistente, essendo mero “originale cartaceo” non più adottabile ex art. 3bis comma 4bis a decorrere dal 01 gennaio 2013); omessa specificazione del “periodo di riferimento” della pretesa, in violazione dell'art. 30 comma 2 D.L. 78/2010;
- ai sensi dell'art. 24 comma 3 Dlgs. 46/99, l'atto impugnato non poteva essere emesso, perché l'“avviso di accertamento” di Agenzia delle Entrate n.
THS01BD01283 (atto presupposto) è stato annullato con sentenza della Corte di
Pag. 2 di 4 Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Emilia n. 242/2021, pubblicata in data
8.11.2021 (doc. 3 rico.);
- ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99, l' è ormai decaduto da qualsiasi pretesa di CP_1
pagamento, per non aver iscritto a ruolo le somme relative al 2015 entro il
31.12.2016;
- la pretesa è prescritta per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3
l. 335/95, poiché l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 28/12/2022, oltre il termine del 28/11/2021, quale termine di prescrizione dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2015 (tenendo conto anche della sospensione della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.6.2020 imposta ex art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 imposta ex art. 11 comma 9 D.L. 183/2020);
-l'avviso di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, notificato nel 2019, non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e, in ogni caso, non era più esistente alla data di notifica dell'avviso di addebito, in quanto annullato dalla Commissione Tributaria.
-omesso invio di alcuna “lettera di diffida al pagamento entro novanta giorni, né di alcun avviso bonario, ai sensi delle circolari n. 168 del 31.12.2010 e n. 98 del CP_1
14.6.2013.
Si è costituito l' esponendo che l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi CP_1
prescritti per legge e che il titolo è stato correttamente notificato nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
La causa viene decisa all'esito della discussione orale.
L'opposizione va accolta per la ragione più liquida costituita dall'annullamento dell'accertamento tributario del maggior reddito con sentenza n. 900/2024 della Corte
Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna del 23/9/2024.
Pag. 3 di 4 In mancanza di un accertamento da parte del giudice tributario, va osservato che la documentazione depositata dall' non consente di ricostruire l'effettiva esistenza CP_1
di un maggior reddito.
Inoltre l' non ha articolato prove dirette a dimostrare la produzione del CP_1
maggior reddito.
Manca quindi il presupposto per fondare la debenza della maggiore contribuzione richiesta.
L'Avviso di Addebito opposto va quindi annullato
Le spese seguono la soccombenza considerando che l'AVA è stato emesso quando l'accertamento tributario era già stata annullato da giudice tributario di primo grado ( doc 3 opponente).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 34/2023:
1)Annulla l'Avviso di Addebito n. 39520220001705975000, notificato da a CP_1
il 28.12.2022 e accerta e dichiara che nulla è dovuto all' per le Parte_1 CP_1
ragioni di cui al titolo.
2) Condanna l' a rimborsare all'opponente euro 43,00 per esborsi e € 2.000,00 CP_1
per spese legali oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 1/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Rossi del Foro di Reggio Emilia
opponente contro
(C.F Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile opposto
Conclusioni
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la radicale inesistenza, ovvero l'invalidità dell'avviso di addebito n. 39520220001705975000, notificato da al CP_1
ricorrente il 28.12.2022 e disporre in ogni caso l'annullamento dell'atto opposto e la sua inefficacia, ovvero secondo la formula migliore che riterrà l'Ill.mo Giudicante, per i motivi esposti in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto a dal CP_1
ricorrente per i titoli opposti, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, che si richiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di Volere disporre immediatamente ed inaudita altera parte, per i gravi motivi che emergono dalle ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compenso di lite, riservato ogni diritto.”.
Per l' : “NEL MERITO: respingere l'opposizione di perché CP_1 Parte_1
infondata in fatto e diritto con conseguente conferma dell'opposto avviso di addebito
e condanna di questi al pagamento delle correlative somme,oltre somme aggiuntive dal dovuto al saldo e con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere l'annullamento dell'avviso Parte_1 CP_1
di addebito n. 39520220001705975000, notificatogli il 28/12/2022, emesso a titolo di contributi IVS 2015 sul maggior reddito , per l'importo complessivo di € 17.341,59.
(doc.1 ric.)
Il ricorrente ha eccepito l'invalidità dell'avviso di addebito per i seguenti motivi:
- omessa notifica presso il domicilio digitale, ai sensi dell'art. 3bis comma 4 Dlgs.
82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- mancanza della prova di qualsiasi “documento informatico” che sia stato formato in originale, nonché mancanza di prova della firma digitale apposta, in violazione dell'art. 30 comma 2 D.L. 78/2010 e degli artt. 23ter comma 6 e 21 comma 2ter d.lgs.
82/05 (l'avviso di addebito è inesistente, essendo mero “originale cartaceo” non più adottabile ex art. 3bis comma 4bis a decorrere dal 01 gennaio 2013); omessa specificazione del “periodo di riferimento” della pretesa, in violazione dell'art. 30 comma 2 D.L. 78/2010;
- ai sensi dell'art. 24 comma 3 Dlgs. 46/99, l'atto impugnato non poteva essere emesso, perché l'“avviso di accertamento” di Agenzia delle Entrate n.
THS01BD01283 (atto presupposto) è stato annullato con sentenza della Corte di
Pag. 2 di 4 Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Emilia n. 242/2021, pubblicata in data
8.11.2021 (doc. 3 rico.);
- ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99, l' è ormai decaduto da qualsiasi pretesa di CP_1
pagamento, per non aver iscritto a ruolo le somme relative al 2015 entro il
31.12.2016;
- la pretesa è prescritta per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3
l. 335/95, poiché l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 28/12/2022, oltre il termine del 28/11/2021, quale termine di prescrizione dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2015 (tenendo conto anche della sospensione della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.6.2020 imposta ex art. 37 comma 2 D.L. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 imposta ex art. 11 comma 9 D.L. 183/2020);
-l'avviso di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, notificato nel 2019, non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e, in ogni caso, non era più esistente alla data di notifica dell'avviso di addebito, in quanto annullato dalla Commissione Tributaria.
-omesso invio di alcuna “lettera di diffida al pagamento entro novanta giorni, né di alcun avviso bonario, ai sensi delle circolari n. 168 del 31.12.2010 e n. 98 del CP_1
14.6.2013.
Si è costituito l' esponendo che l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi CP_1
prescritti per legge e che il titolo è stato correttamente notificato nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
La causa viene decisa all'esito della discussione orale.
L'opposizione va accolta per la ragione più liquida costituita dall'annullamento dell'accertamento tributario del maggior reddito con sentenza n. 900/2024 della Corte
Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna del 23/9/2024.
Pag. 3 di 4 In mancanza di un accertamento da parte del giudice tributario, va osservato che la documentazione depositata dall' non consente di ricostruire l'effettiva esistenza CP_1
di un maggior reddito.
Inoltre l' non ha articolato prove dirette a dimostrare la produzione del CP_1
maggior reddito.
Manca quindi il presupposto per fondare la debenza della maggiore contribuzione richiesta.
L'Avviso di Addebito opposto va quindi annullato
Le spese seguono la soccombenza considerando che l'AVA è stato emesso quando l'accertamento tributario era già stata annullato da giudice tributario di primo grado ( doc 3 opponente).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 34/2023:
1)Annulla l'Avviso di Addebito n. 39520220001705975000, notificato da a CP_1
il 28.12.2022 e accerta e dichiara che nulla è dovuto all' per le Parte_1 CP_1
ragioni di cui al titolo.
2) Condanna l' a rimborsare all'opponente euro 43,00 per esborsi e € 2.000,00 CP_1
per spese legali oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 1/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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