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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'AleSAndro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 42915/2022 R.G. promoSA da:
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CANNISTRARO
[...] P.IVA_1
MAURIZIO TEODORO, con elezione di domicilio in VIA VERDI, 2 20024
GARBAGNATE MILANESE presso lo studio dell'avv. CANNISTRARO
MAURIZIO TEODORO;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._1
dell'avv. MASTICE EDOARDO, con elezione di domicilio in VIALE
ABRUZZI, 20 20131 MILANO, presso lo studio dell'avv. MASTICE
EDOARDO; pagina 1 di 8 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 1à aprile 2025, che qui di seguito si riportano:
parte attrice:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un contratto di mediazione atipica condannare il sig. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Controparte_2
€ 8.540,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, inclusi i compensi per la negoziazione assitita svolta, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense.
Con osservanza Garbagnate Milanese - Milano, 17 marzo 202 parte convenuta:
Conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: per tutte le premesse, considerazioni e motivazioni meglio esposte negli scritti difensivi, rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto condannare la parte attrice ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede, riconoscendo alla parte convenuta il risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice adito vorrà liquidare secondo equità.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa con distrazione ex art. 93 cpc dichiarandosi il sottoscritto difensore anticipatario delle spese, il tutto oltre al pagina 2 di 8 rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA corrente, nonché il rimborso delle spese di
CTU anticipate e la refusione dei compensi professionali versati alla CT dr.SA , Per_1
con riserva di produzione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In via istruttoria: rinnovazione della CTU grafologica previa rimessione in ruolo per esaminare il documento prodotto in originale da parte attrice (proposta di acquisto del
5.3.2021) e ammettere le prove orali con testi sui capitoli di prova già dedotti in memoria che quivi debbano intendersi integralmente trascritte, previa revoca dell'ordinanza del 27.10.2024. S.J.
Milano, 17 marzo 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno
2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di CaSAzione e delle considerazioni contenute nella
Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214).
pagina 3 di 8
Ciò premesso: con atto di citazione, ritualmente notificato, la
[...]
(di seguito ) citava in giudizio Controparte_1 _1
, chiedendo di accertare, dichiarare e condannare il Controparte_2 convenuto al pagamento di un suo credito pari ad € 8.540,00. L'asserito credito vantato da parte attrice sarebbe maturato sui presupposti che:
- in data 5.3.2021, il convenuto, in contemporanea alla sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, sottoscriveva un asserito “riconoscimento di debito provvigionale per la somma di € 7.000,00, oltre IVA” a favore di “nel caso in cui l'incarico di _1 mediazione avesse avuto esito positivo”;
- in data 19.4.2021 la proposta d'acquisto veniva accettata da parte venditrice;
- seguivano immediate comunicazioni telefoniche nonché la presa di visione in agenzia nei termini contrattamente previsti;
- in data 11.5. “2022” il convenuto inviava una revoca della proposta già accetta, fondata sula mancata accettazione della parte venditrice;
- il compenso asseritamente spettante non le fosse mai stato corrisposto.
Si costituiva in giudizio che contestava nei fatti ed in Controparte_2 diritto la pretesa avversaria;
in particolare, affermava che la data e la firma apposta sul documento del 19.4.2021 non fossero ad Egli riconducibili in quanto in tale data si trovava al lavoro;
inoltre, disconosceva la firma e la data apposta sulla proposta del 5.3.2021. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda avversaria nonché in via riconvenzionale la condanna di ex _1 art. 96 c.p.c..
All'udienza del 21.2.2023 parte convenuta ribadiva l'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni e della data del 19.4.2021 del doc. n. 1) relativo alla proposta di acquisto del 5 marzo 2021. Parte attrice formulava pertanto istanza di verificazione del documento ed esibiva gli originali del documento nonché le scritture comparative in originale.
pagina 4 di 8 Previo deposito delle autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, la causa veniva istruita con l'ammissione di ctu grafologica, all'esito della quale la causa veniva posta in decisione.
Nel contempo, il Giudice rigettava l'istanza di rinnovazione della ctu, avanzata da parte convenuta sul presupposto che giorno 19.4.2021 Egli non si trovasse in Garbagnate Milanese, sede dell'Agenzia, ma sul luogo di lavoro e richiamava documenti depositati in atti (doc. 15 convenuto).
Premesso che la località di NA (cantiere che ha registrato la presenza del signor ) dista circa soli 28 chilometri da Garbagnate Milanese e CP_2 che quest'ultima dista solo 55 chilometri da GL (sede operativa del datore di lavoro) e che la cittadina di Garbagnate si trova sul percorso
NA/GL, questo Giudicante in assenza di qualsiasi riferimento ritiene che ben si poteva conciliare la temporanea presenza del signor CP_2 presso l'Agenzia di a Garbagnate Milanese per il giorno 19.4.2021. _1
Nel merito, la decisione della presente vertenza è imperniata sulle risultanze della CTU grafologica, in relazione al disconoscimento delle firme apposte dal convenuto, , sui documenti n.n. 1 e 2 di parte Controparte_2 attrice.
Il CTU, dott.SA , con relazione peritale depositata il Persona_2
26.7.2024, ha accertato - in modo esauriente, puntuale e scevro da vizi logici
- che le firme oggetto di verificazione sono riferibili al , in Controparte_2 particolare così afferma “Si conferma quanto sopra riportato, ossia che : In base ai documenti a mia disposizione posso concludere con un giudizio di con un alto grado di certezza sia per le firme che per le date Parte_1
in verifica.
In particolare, la grafia del signor mostra un alto grado di Controparte_2
personalizzazione sia della firma che dei numeri con la presenza di gestualità che si allontanano dal modello classico di scrittura (e quindi di
pagina 5 di 8 non facile imitazione). Inoltre la velocità esecutiva riscontrata ne dimostra la naturalezza permettendo al soggetto scrivente di mostrare il proprio automatismo scritturale – naturalezza che appare ridotta nel saggio grafico.
Le variazioni morfologiche individuate tra una firma e l'altra sono garanzia di naturalità. I gesti espressivi e personali corrispondono pienamente nel confronto.
Inoltre le osservazioni ricevute dal Ctp hanno permesso di ampliare le similitudini riscontrate, anche se con caratteristiche meno frequenti.
Si conclude quindi con il seguente risultato:
Le risultanze supportano in modo decisivo l'ipotesi dell'omografia.
Vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati poSAno essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera può in pratica essere esclusa.
Si esclude l'ipotesi di imitazione in quanto ipotetico imitatore avrebbe riprodotto un modello univoco di grafia, al contrario nelle verificande troviamo diversi modelli con caratteristiche comuni frutto, come sopra dimostrato, della variabilità del soggetto scrivente.
Allo stesso tempo un imitatore non avrebbe mai potuto dimostrare la steSA traccia pressoria e le stesse gestualità.”.
Ciò posto, questo giudicante - condividendo integralmente le risultanze dell'elaborato peritale, supportato da un'ampia indagine tecnica e da motivazione logica, accerta e dichiara che le sottoscrizioni dei documenti verificati siano riconducibili a . Controparte_2
Accertato pertanto che in data 19.4.2021 ha Controparte_2 sottoscritto per presa visione l'accettazione della sua proposta, la fattispecie dedotta in giudizio verte sulla promeSA di pagamento o riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto in data 5.3.2021.
In diritto, il riconoscimento di debito o la promeSA di pagamento non sono di per sé idonei a costituire un rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento della somma del debito riconosciuto;
esso costituisce solo, a pagina 6 di 8 favore del destinatario della ricognizione un mezzo di prova circa l'esistenza di un'obbligazione, la quale ha altrove la propria fonte. Si ha quindi una presunzione di un rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie l'attore sostanziale, a sostegno della propria pretesa, si riporta al documento prodotto dal quale emerge la circostanza sopra citata.
Pertanto, il destinatario della promeSA di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Invece, parte convenuta – a seguito delel risultanze dell'elaborato peritale - non ha assolto il proprio onere probatorio in ordine all'elemento estintivo della pretesa avversaria, ragion per la quale questo Giudicante accerta e dichiara tenuto al pagamento in favore di della Controparte_2 _1 somma di € 8.540,00. Non sussistono giustificazione in fatto ed in diritto per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta di condanna di ex art. 96 c.p.c.. _1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dell'attività in concreto svolta ed in assenza di attività istruttoria.
Del pari, le spese di ctu grafologica – liquidate con separato decreto del
30.9.2024 – sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
pagina 7 di 8 1) accogliendo la domanda di parte attrice, società Controparte_1
accerta e dichiara tenuto al pagamento in
[...] Controparte_2 favore dell'attrice della somma di € 8.540,00, oltre interessi;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 8.540,00, oltre interessi ai sensi del Controparte_1
4° comma ex art. 1284 c.c. dalla domanda la saldo.
3) rigetta la domanda in via riconvenzionale svolta da Controparte_2 nei confronti di Controparte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 della somma di € 3.500,00, (di cui € 700,00 Controparte_1 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre € 964,00 per spese (€ 700,00 onorari negoziazione assistita ed € 264,00 per spese);
5) condanna al pagamento delle spese di CTU già Controparte_2 liquidate con separato decreto.
Cosi' deciso in data 3 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano.
il Giudice dott.SA Rosmunda D'AleSAndro
pagina 8 di 8