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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2957 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in OM, Viale G. Mazzini,
n. 117, presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Moro (cod. fisc. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di delega in calce alla citazione.
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. , e Controparte_2 CodiceFiscale_4
n t r a m b i residenti in [...] a FA di OM (VT) ed elettivamente domiciliati in Via
Garibaldi n.35 a Civita Castellana (01033-VT) presso lo studio dell'avv. Alessandro Fortuna (C.F.:
; fax: 0761/518242; pec: ) CodiceFiscale_5 Email_1 che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Filippo Maria Fortuna (C.F.:
[...]
; fax: 0761/518242; pec: ) giusta C.F._6 Email_2 procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
OGGETTO: azione ex art. 913 c.c.
posta in decisione all'udienza del 12.2.25, sostituita da note scritte, sulle seguenti conclusioni: parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle dei precedenti scritti;
parte convenuta ha così concluso: “Insiste, quindi, per l'accoglimento delle sottonotate conclusioni:
IN VIA ISTRUTTORIA Reitera la richiesta di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero che lo stato dei luoghi della proprietà , sita in Località OMgnolo a FA di OM, con Parte_2 accesso da Via Peraccio n.2, con fabbricato residenziale e fondo rustico censito in Catasto al Foglio
9 Particella 595, ente urbano, di ettari 00,14,60 è inalterato da circa quaranta anni e, comunque, da oltre venti anni;
2) vero che, nello specifico, nel margine sud della proprietà di cui Parte_2 al capitolo 1), da circa quaranta anni e, comunque, da oltre venti anni, è presente la platea in cemento delle dimensioni di ml.8 x ml. 12,90 circa, dello spessore di ml. 0,20 circa;
3) vero che il muro di contenimento posto al confine con la proprietà è stato realizzato a cura e Parte_1 spese dei coniugi , quaranta anni fa circa, e lo stesso giace sulla proprietà dei Parte_2 medesimi;
vero che ai piedi del muro di contenimento posto a confine con la proprietà Parte_1
e per tutta la sua lunghezza i coniugi hanno fatto realizzare, sempre sulla loro Parte_2 proprietà, contestualmente alla costruzione del muro stesso, una cunetta della larghezza di cm. 60 circa contigua alla parte bassa del muro destinata a favorire l'assorbimento delle acque di scolo;
5) vero che la cunetta di cui al precedente capitolo è stata fatta rimuovere, unilateralmente, dalla signora durante le opere di sbancamento del terreno correlate alla costruzione del Parte_1 fabbricato della stessa, avvenuta tra fine anni '80 e primi anni '90. Si indicano a testi: , Testimone_1 residente in C.ne Carlo Alberto Dalla Chiesa n.58 a FA di OM (VT); , Testimone_2 residente in Via Umberto Polidori n.11 a FA di OM (VT); , residente in [...]
Mola n.11 a FA di OM (VT); , residente in [...]
n.20 a Vignanello (VT); , residente in [...] a FA di OM Controparte_4
(VT). IN VIA PRELIMINARE a) accertarsi e dichiararsi la nullità o, comunque, l'irritualità della consulenza tecnica preventiva di cui al procedimento n.1893/2021 R.G. e, dunque, negarsi al detto elaborato l'ingresso nel presente processo;
NEL MERITO b) respingersi le domande avanzate dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, in contrasto con l'usucapione di servitù maturata in favore delle parti convenute ed oggetto di eccezione riconvenzionale. c) condannarsi la parte attrice a rifondere alle parti convenute le spese ed il compenso correlati al presente giudizio e alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo.”
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice agisce per sentir accertare e dichiarare che le opere a ridosso del muro di confine e contenimento insistenti sul fondo di proprietà dei convenuti, rialzato di circa due metri rispetto al proprio, impediscono il naturale deflusso delle acque sul terreno di cui è proprietaria, rendendolo più gravoso, e chiede la demolizione di tali opere e il compimento di tutte quelle necessarie a permettere il naturale scolo delle acque, con il favore delle spese, comprese quelle sostenute per espletare un accertamento tecnico preventivo.
I convenuti, nel costituirsi, hanno eccepito l'inammissibilità delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo poiché era stato disposto da un giudice funzionalmente incompetente e non dal
Presidente del tribunale e perché ha avuto ad oggetto non dei meri fatti, ma delle valutazioni giuridiche;
infine, la consulenza sarebbe stata resa in una materia, quella dei diritti reali, non contemplata dall'articolo 696 bis cpc.
Nel merito hanno dedotto che l'anomalo deflusso delle acque è dipeso dal comportamento dell'attrice, che ha coperto con una pavimentazione la cunetta contigua alla parte bassa del muro di contenimento di loro proprietà, e che era stata realizzata, in epoca coeva al muro, circa 40 anni fa, proprio al fine di favorire l'assorbimento delle acque di scolo, e hanno eccepito in via riconvenzionale l'acquisto per usucapione di una servitù a favore del fondo superiore e a carico del fondo inferiore.
Acquisiti i documenti prodotti e rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 Febbraio 2025 previa assegnazione di termini di cui all'articolo 190 cpc.
In primo luogo, occorre pronunciarsi sulle eccezioni preliminari dei convenuti, che hanno dedotto l'inammissibilità della consulenza resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo poiché esso sarebbe stato disposto da un giudice incompetente.
Invero, la lettera della legge non è inequivoca nell'attribuire la competenza funzionale al Presidente del Tribunale poiché si esprime in tal senso solo l'articolo 696 cpc, mentre il successivo articolo 696 bis cpc, che regola la consulenza preventiva e che risponde alla stessa ratio di tutela giurisdizionale dei diritti e deflattiva del contenzioso, fa riferimento al giudice.
Inoltre, l'individuazione della competenza in favore del Presidente non è accompagnata dalla previsione di alcuna nullità e, invece, il largo favore per il ricorso all'istituto in parola è giustificato dal fatto che esso integra concreta attuazione di due principi costituzionali, quello della tutela giurisdizionale dei diritti di cui all'articolo 24 Cost., a cui l'accertamento è funzionale, e quello della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost., favorita dall'anticipazione delle attività giudiziarie.
D'altronde, non vi è nel sistema un ragionevole fondamento dell'inderogabilità di tale competenza funzionale, ben potendo i principi costituzionali surricordati essere perseguiti anche quando l'accertamento tecnico preventivo è stato disposto dal giudice competente per il merito.
Sulla scorta di ciò deve concludersi per l'utilizzabilità della relazione redatta in sede di ATP e neppure vale, in senso contrario, la materia controversa, afferente ai diritti reali, poiché essa ricade nell'ambito di previsione dell'articolo 696 cpc, mentre non viene in rilievo l'art. 696 bis cpc, come preteso dai convenuti.
Quanto agli apprezzamenti effettuati dal consulente, la cui legittimità è contestata dai convenuti, va ricordato che, per effetto della novella del 2005, l'accertamento tecnico preventivo include le valutazioni sulle cause e sui danni relativi all'oggetto della verifica, sicché il consulente ben poteva andare oltre l'accertamento dei meri fatti materiali e predisporre una relazione idonea ad assorbire l'intero thema decidendum, così da consentire di prevedere il probabile esito della futura causa in vista della possibilità, per le parti, di raggiungere un accordo.
Venendo all'esame del merito va premesso che l'art. 913 c.c pone a carico del proprietario del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di ostacolare ovvero rendere più gravoso il naturale deflusso delle acque a valle;
trattasi di un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo (Cass. Sez. U ,
Ordinanza n. 37307 del 20/12/2022).
Orbene, il consulente che ha eseguito l'ATP ha chiarito che le opere realizzate sul fondo dei convenuti hanno alterato il normale deflusso delle acque.
In particolare, l'alterazione è derivata dalla realizzazione di un muro di contenimento in muratura di tufo senza rispetto della regimentazione delle acque storiche;
il muro è stato riempito dalla parte interna con materiale arido drenante ed è stato dotato di fori per il deflusso delle acque, che sversano nella proprietà inferiore, della sig.ra in quantità anomala rispetto al naturale deflusso, anche Pt_1 in condizioni di bel tempo, per la presenza di aree rese impermeabili tramite un pavimento cementizio. In particolare, un foro di drenaggio del muro, prossimo al pavimento, convoglia una notevole quantità d'acqua che si riversa con copioso getto lungo la pavimentazione che circonda la villa a differenza degli altri fori che trasudano in maniera accettabile. Pt_1
Tali conclusioni logiche del consulente non sono inficiate dall'asserito comportamento dell'attrice, che avrebbe coperto la cunetta di scolo a ridosso del muro di confine, poiché ciò che rileva è
l'alterazione del regime naturale delle acque sul fondo superiore, mentre sul proprietario del fondo inferiore grava solo l'obbligo di consentire il deflusso fisiologico e non anche quello di mantenere opere per favorire quello anomalo.
Pertanto, l'esistenza del pavimento di cemento che, essendo impermeabile, impedisce il parziale assorbimento delle precipitazioni e comporta che esse si riversino per intero e, quindi, in quantitativo anomalo ed eccessivamente gravoso sul fondo inferiore ne impone la rimozione.
In senso contrario non può invocarsi l'acquisto per usucapione di una servitù atipica poiché tale diritto richiede l'esistenza di opere visibili e apparenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e idonee a rendere palese, in modo non equivoco, l'esistenza di un peso sul fondo servente.
Nella specie tale opera non può essere identificata col foro di scolo presente sul muro di contenimento, poiché esso è destinato anche al deflusso delle acque naturali, e neppure con la pavimentazione cementizia impermeabile, la cui esistenza non è funzionale a comportare il mancato assorbimento delle precipitazioni atmosferiche da parte del terreno dei convenuti, che ne costituisce, invece, un mero inconveniente.
D'altronde, i segni visibili ed evidenti dello stato di asservimento tra i due fondi vanno intesi in senso oggettivo e non possono essere sostituiti con il dato, puramente soggettivo, della conoscenza dell'esistenza della pavimentazione da parte dell'attrice, la cui tolleranza non è idonea all'acquisto di alcun diritto.
Pertanto, la domanda va accolta e i convenuti dovranno rimuovere la pavimentazione impermeabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda e ordina ai convenuti di rimuovere la pavimentazione impermeabile di cemento posta sulla proprietà in FA di OM distinta in catasto al foglio 9 particella 595;
- condanna e al pagamento delle spese di lite, incluse Parte_3 Controparte_2 quelle per ATP, che liquida in € 518 per esborsi € 4.434 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti la parcella del ctu in ATP.
Così deciso in Viterbo il 2 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi