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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/08/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7755/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Diego Cremona
-Ricorrenti- E
e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 24.6.2023, Parte_1
e evocavano in giudizio innanzi a questo
[...] Parte_2 Parte_3
Tribunale la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, la CP_3
, in persona del e il
[...] Controparte_4
, in persona del Controparte_2 CP_5
chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...]
43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure hereditatis da quale figlia di deceduta il 26.11.2018, a Parte_1 Parte_4
sua volta figlia di e subito iure hereditatis da e da Parte_5 Parte_2
quali figlie di deceduto il 14.12.1999, a sua volta Parte_3 Persona_1
anch'egli figlio di deceduto in conseguenza dell'eccidio di Parte_5
CR del Lamone in Marradi verificatosi il 17 Luglio 1944 ad opera di un reparto delle forze armate naziste.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che Parte_5
nell'estate del 1944, era vedovo di deceduta nel 1932. Persona_2
Dalla loro unione erano nati cinque figli: e che coniugatesi Per_3 Per_4
risiedevano già altrove e , e che vivevano a Marradi in Per_1 Parte_4 Pt_1
Casale di CR con il padre.
lavorava come coltivatore diretto presso la piccola azienda agricola di Pt_5
famiglia.
Il 17 luglio 1944, mentre si trovava impegnato per la mietitura del grano,
venne catturato dalle milizie tedesche e, assieme ad altri compaesani, Pt_5
assassinato per fucilazione lungo il fiume Lamone.
pagina 2 di 19 Nei giorni successivi, la notizia della morte del padre raggiunse i figli che furono costretti a sfollare altrove.
A settembre, dopo la ritirata dell'esercito tedesco, poterono far rientro in paese ma si trovarono privi di alcun mezzo di sostentamento e con la casa distrutta.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine all'eccidio de quo e conseguentemente dichiarato il diritto iure hereditatis di a conseguire ristoro per Parte_1
€ 336.500 in relazione al danno subito iure proprio dalla madre Parte_4
per la perdita del padre e quello di e di a Parte_5 Parte_2 Parte_3
conseguire il ristoro per € 164.885 ciascuna in relazione al danno subito iure proprio dal padre per la perdita del padre oltre al Persona_1 Parte_5
danno patito da tutti gli odierni ricorrenti e rimesso alla valutazione e stima equitativa del giudice, per non aver potuto conoscere e vivere il proprio nonno.
Per l'effetto chiedeva la condanna della Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana, al pagamento degli importi sopra indicati, oltre interessi di legge sulle somme dall' 1 gennaio 1947 e rivalutate.
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, osservava il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni ricorrenti iure hereditatis per intervenuta prescrizione del diritto ad accettare l'eredità.
In via preliminare di rito, che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, la sua estromissione dal presente giudizio e comunque che venisse rigettata ogni domanda nei suoi confronti.
pagina 3 di 19 Infine, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co
III cpc, all'udienza del 29.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. pagina 4 di 19 Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che pagina 5 di 19 «la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto d a conseguire iure hereditatis il ristoro in Parte_1
relazione al danno subito iure proprio dalla madre a Parte_4 sua volta figlia d Parte_5
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi pagina 6 di 19 dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, è storicamente provato l'eccidio di CR avvenuto il 17
Luglio del 1944 allorquando il battaglione del Terzo Raich “3.Polizei-
”, quale rappresaglia all'uccisione di due soldati Controparte_6
tedeschi, aveva fatto prigionieri venti civili, portati sul greto del fiume Lamone
e lì trucidati (si salverà solo in quanto si finse morto): tra Persona_5
costoro vi era anche nonno delle odierni ricorrenti. Parte_5
La presenza di tra le vittime di tale eccidio la si ricava dai Parte_5
seguenti documenti:
- estratto con annotazione di morte di Parte_5
- storico di famiglia e residenza al 17.7.1944; Parte_5
- estratto da “Deutsches Historisches Institut in Rom”;
- foto Villa Mazza - Comando tedesco in CR, luglio 1944;
- manoscritto 12.11.1945; Persona_6
- n. d'ordine 140 del 21.8.1944 dell'atto di morte del Comune di Marradi firmato dal medico legale;
- estratto dall'“Atlante storico delle stragi nazifasciste”;
- foto lapidi poste, in località CR del Lamone, presso il Monumento
Ossario di Viale Martiri della Libertà 21;
- scheda biografica tratta da Estate di fuoco. Memorie e Persona_7
testimonianze sull'eccidio di CR del Lamone, 1944-1994, Modigliana,
1994;
- lettera di Persona_8
- pubblicistica, estratti da giornali, riviste, relative all'eccidio;
- monumento Ossario di CR del Lamone ove riposano i resti delle vittime dell'eccidio di CR e;
Per_9
- lapidi commemorative ed espositori informativi in Marradi e in Palazzuolo sul Senio;
pagina 7 di 19 - foto di alcune cerimonie commemorative, tra il 1945 ed oggi, dell'eccidio nazista di CR e;
Per_9
- conferimento onorificenza al valor civile al Comune di Marradi.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del battaglione del «3. » del Controparte_7
Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto 1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati,
o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro
l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta in località CR il 17 Luglio
1944, ove venne ucciso il nonno delle ricorrenti, integra pertanto crimine di guerra.
Le odierne ricorrenti hanno quindi diritto al risarcimento iure hereditatis del danno derivante da perdita del rapporto parentale - nella fattispecie, per quanto riguarda subito iure proprio dalla madre Parte_1 Parte_4
a sua volta figlia di e per quanto riguarda e
[...] Parte_5 Pt_2 Pt_3
subito iure proprio dal padre anche lui figlio di
[...] Persona_1 Pt_5
- ai sensi dell'art 2043 cc evidenziando che la giurisprudenza di legittimità
[...]
lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi pagina 8 di 19 congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pagina 9 di 19 pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Va evidenziato che per la posizione di differentemente Parte_1
dalle altre ricorrenti che agiscono iure hereditatis- e per le quali sarà emessa una statuizione di rigetto, come verrà motivato al successivo punto 4)- nessuna prescrizione ad accettare l'eredità- peraltro neppure eccepita dai resistenti- si è maturata in quanto questa agisce quale erede di figlia della Parte_4
vittima di guerra a sua volta, aveva acquisito il Parte_5 Parte_4
diritto al risarcimento del danno per la perdita del padre iure proprio, sì Pt_5
che non vi è alcuna necessità della prova dell'accettazione dell'eredità di da parte di;
, invece, è deceduta il 26 Novembre Pt_5 Parte_4 Parte_4
2018, mentre il presente ricorso è stato depositato da in Parte_1
data 27 Giugno 2023, pertanto in tempo utile- entro il decennio- per esercitare il diritto successorio derivante da mediante un'azione Parte_4
giudiziaria che implica in modo inequivoco la volontà di di Parte_1
accettare l'eredità della madre . Parte_4
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità pagina 10 di 19 della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti attori mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che la congiunta ha patito- soprattutto in considerazione della sua giovane età- per il vuoto che tale sottrazione e poi uccisione ha lasciato nelle sua vita e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra un padre e i propri figli, prevista dalle citate tabelle tra 0 e 30, si riconoscerà il valore massimo.
Risarcimento dovuto a quale figlia della de cuius, Parte_1 Parte_4
a sua volta figlia di vittima primaria), in termini di punti.
[...] Parte_5
-Età della vittima primaria, 60 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 22 anni: 24 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 88, pari ad € 344.168.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
pagina 11 di 19 Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, mada epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte di e la Parte_5
presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 24.6.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati. pagina 12 di 19 3)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dai ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_9
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. pagina 13 di 19
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». pagina 14 di 19 In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_9
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_9
condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della Germania si ricava dallo stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della Germania, già definita negli accordi di
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la
Germania e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della Germania ad un pronuncia di condanna l'ulteriore previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o pagina 15 di 19 derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della Germania, che l'accesso al Fondo configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
In caso di accoglimento della domanda, la pronuncia da adottarsi nei confronti della Germania sarà quindi esclusivamente di accertamento in ordine alla responsabilità per gli eccidi per i quali è stata evocata in giudizio.
4)Le statuizioni di rigetto
Non possono invece essere accolte le domanda risarcitorie proposte dalle ricorrenti e iure hereditatis in relazione al danno subito iure Pt_2 Parte_3
proprio da per la perdita del padre, per esso, ora qui richiesto per Persona_1
rappresentazione poiché, sebbene astrattamente predicabile, a fronte dell'accezione dell'Avvocatura che ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 480 cc del diritto delle ricorrenti di accettare l'eredità, esse non possono essere qualificate eredi.
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa pagina 16 di 19 o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
E' stato precisato, al riguardo, che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n.
12646/2020; Cass. n. 3529/1969).
Ebbene, nella fattispecie l'Avvocatura ha eccepito puntualmente la prescrizione e ha evidenziato, al riguardo, che «Le Sign. e Pt_2 Parte_3
odierne ricorrenti dichiarano di agire iure hereditatis e per rappresentazione del Sign.
: quanto sopra rende peraltro necessaria, preliminarmente, la dimostrazione Persona_1
da parte loro della effettiva qualità di eredi.
Si rammenta che il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione (espressa o tacita che sia) e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 c.c., entro 10 anni dall'apertura della successione, nella specie, dal 14.12.99 .
Essendo stato l'atto introduttivo di lite notificato in data 2.11.2023, ben oltre quindi il termine della accettazione, ne consegue che grava sugli istanti la dimostrazione della esistenza di atti dai quali discenda la loro accettazione della eredità e conseguentemente la acquisizione della effettiva qualità di eredi».
Poiché non risulta alcuna accettazione entro i predetti termini- né espressa né tacita, ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc- della eredità del padre Per_1
si è maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità
[...]
con conseguente preclusioni per i ricorrenti di agire iure hereditatis quanto al danno patito dal proprio congiunto, non risultando provato il loro status di eredi.
Alla stregua delle considerazioni appena esposte ne discende che le domande iure hereditatis di parte attrice, in relazione al danno subito da per Persona_1
la perdita del padre, e di spettanza iure hereditatis di e di Parte_2 Parte_3
dovranno essere rigettate. pagina 17 di 19 Neppure può essere accolta la pretesa risarcitoria delle ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno per non aver «potuto conoscere e vivere il nonno»- fattispecie sussunta nella generale categoria della perdita di chance-poiché ricorre la perdita di chance allorché visia stata la perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole(necessariamente futuro), e non certo per non aver conseguito un risultato passato e non concretizzatosi.
5)Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto della ricorrente ed il Parte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281- duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate.
Anche le spese relative al rapporto processuale tra le ricorrenti soccombenti e le parti costituite vanno compensate, in considerazione della assoluta novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
pagina 18 di 19 responsabile della morte di avvenuta il 17.7.1944 a seguito Parte_5
dell'eccidio di CR;
condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 344.168 oltre alla corresponsione, in favore di parte ricorrente e sulla somma come sopra determinata, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 24.06.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore di delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.740 per esborsi, € 23.946 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta la domanda proposta dalle ricorrenti e nei Parte_2 Parte_3
confronti del e della Controparte_2
e compensa tra le parti le Controparte_1
spese processuali;
nulla per le spese quanto al rapporto tra i ricorrenti e la convenuta contumace, non avendo questa svolto attività difensiva.
Firenze, 17.VIII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 19 di 19
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7755/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Diego Cremona
-Ricorrenti- E
e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 24.6.2023, Parte_1
e evocavano in giudizio innanzi a questo
[...] Parte_2 Parte_3
Tribunale la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, la CP_3
, in persona del e il
[...] Controparte_4
, in persona del Controparte_2 CP_5
chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...]
43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure hereditatis da quale figlia di deceduta il 26.11.2018, a Parte_1 Parte_4
sua volta figlia di e subito iure hereditatis da e da Parte_5 Parte_2
quali figlie di deceduto il 14.12.1999, a sua volta Parte_3 Persona_1
anch'egli figlio di deceduto in conseguenza dell'eccidio di Parte_5
CR del Lamone in Marradi verificatosi il 17 Luglio 1944 ad opera di un reparto delle forze armate naziste.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che Parte_5
nell'estate del 1944, era vedovo di deceduta nel 1932. Persona_2
Dalla loro unione erano nati cinque figli: e che coniugatesi Per_3 Per_4
risiedevano già altrove e , e che vivevano a Marradi in Per_1 Parte_4 Pt_1
Casale di CR con il padre.
lavorava come coltivatore diretto presso la piccola azienda agricola di Pt_5
famiglia.
Il 17 luglio 1944, mentre si trovava impegnato per la mietitura del grano,
venne catturato dalle milizie tedesche e, assieme ad altri compaesani, Pt_5
assassinato per fucilazione lungo il fiume Lamone.
pagina 2 di 19 Nei giorni successivi, la notizia della morte del padre raggiunse i figli che furono costretti a sfollare altrove.
A settembre, dopo la ritirata dell'esercito tedesco, poterono far rientro in paese ma si trovarono privi di alcun mezzo di sostentamento e con la casa distrutta.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine all'eccidio de quo e conseguentemente dichiarato il diritto iure hereditatis di a conseguire ristoro per Parte_1
€ 336.500 in relazione al danno subito iure proprio dalla madre Parte_4
per la perdita del padre e quello di e di a Parte_5 Parte_2 Parte_3
conseguire il ristoro per € 164.885 ciascuna in relazione al danno subito iure proprio dal padre per la perdita del padre oltre al Persona_1 Parte_5
danno patito da tutti gli odierni ricorrenti e rimesso alla valutazione e stima equitativa del giudice, per non aver potuto conoscere e vivere il proprio nonno.
Per l'effetto chiedeva la condanna della Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana, al pagamento degli importi sopra indicati, oltre interessi di legge sulle somme dall' 1 gennaio 1947 e rivalutate.
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, osservava il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni ricorrenti iure hereditatis per intervenuta prescrizione del diritto ad accettare l'eredità.
In via preliminare di rito, che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, la sua estromissione dal presente giudizio e comunque che venisse rigettata ogni domanda nei suoi confronti.
pagina 3 di 19 Infine, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co
III cpc, all'udienza del 29.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. pagina 4 di 19 Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che pagina 5 di 19 «la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto d a conseguire iure hereditatis il ristoro in Parte_1
relazione al danno subito iure proprio dalla madre a Parte_4 sua volta figlia d Parte_5
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi pagina 6 di 19 dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, è storicamente provato l'eccidio di CR avvenuto il 17
Luglio del 1944 allorquando il battaglione del Terzo Raich “3.Polizei-
”, quale rappresaglia all'uccisione di due soldati Controparte_6
tedeschi, aveva fatto prigionieri venti civili, portati sul greto del fiume Lamone
e lì trucidati (si salverà solo in quanto si finse morto): tra Persona_5
costoro vi era anche nonno delle odierni ricorrenti. Parte_5
La presenza di tra le vittime di tale eccidio la si ricava dai Parte_5
seguenti documenti:
- estratto con annotazione di morte di Parte_5
- storico di famiglia e residenza al 17.7.1944; Parte_5
- estratto da “Deutsches Historisches Institut in Rom”;
- foto Villa Mazza - Comando tedesco in CR, luglio 1944;
- manoscritto 12.11.1945; Persona_6
- n. d'ordine 140 del 21.8.1944 dell'atto di morte del Comune di Marradi firmato dal medico legale;
- estratto dall'“Atlante storico delle stragi nazifasciste”;
- foto lapidi poste, in località CR del Lamone, presso il Monumento
Ossario di Viale Martiri della Libertà 21;
- scheda biografica tratta da Estate di fuoco. Memorie e Persona_7
testimonianze sull'eccidio di CR del Lamone, 1944-1994, Modigliana,
1994;
- lettera di Persona_8
- pubblicistica, estratti da giornali, riviste, relative all'eccidio;
- monumento Ossario di CR del Lamone ove riposano i resti delle vittime dell'eccidio di CR e;
Per_9
- lapidi commemorative ed espositori informativi in Marradi e in Palazzuolo sul Senio;
pagina 7 di 19 - foto di alcune cerimonie commemorative, tra il 1945 ed oggi, dell'eccidio nazista di CR e;
Per_9
- conferimento onorificenza al valor civile al Comune di Marradi.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del battaglione del «3. » del Controparte_7
Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto 1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati,
o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro
l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta in località CR il 17 Luglio
1944, ove venne ucciso il nonno delle ricorrenti, integra pertanto crimine di guerra.
Le odierne ricorrenti hanno quindi diritto al risarcimento iure hereditatis del danno derivante da perdita del rapporto parentale - nella fattispecie, per quanto riguarda subito iure proprio dalla madre Parte_1 Parte_4
a sua volta figlia di e per quanto riguarda e
[...] Parte_5 Pt_2 Pt_3
subito iure proprio dal padre anche lui figlio di
[...] Persona_1 Pt_5
- ai sensi dell'art 2043 cc evidenziando che la giurisprudenza di legittimità
[...]
lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi pagina 8 di 19 congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pagina 9 di 19 pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Va evidenziato che per la posizione di differentemente Parte_1
dalle altre ricorrenti che agiscono iure hereditatis- e per le quali sarà emessa una statuizione di rigetto, come verrà motivato al successivo punto 4)- nessuna prescrizione ad accettare l'eredità- peraltro neppure eccepita dai resistenti- si è maturata in quanto questa agisce quale erede di figlia della Parte_4
vittima di guerra a sua volta, aveva acquisito il Parte_5 Parte_4
diritto al risarcimento del danno per la perdita del padre iure proprio, sì Pt_5
che non vi è alcuna necessità della prova dell'accettazione dell'eredità di da parte di;
, invece, è deceduta il 26 Novembre Pt_5 Parte_4 Parte_4
2018, mentre il presente ricorso è stato depositato da in Parte_1
data 27 Giugno 2023, pertanto in tempo utile- entro il decennio- per esercitare il diritto successorio derivante da mediante un'azione Parte_4
giudiziaria che implica in modo inequivoco la volontà di di Parte_1
accettare l'eredità della madre . Parte_4
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità pagina 10 di 19 della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti attori mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che la congiunta ha patito- soprattutto in considerazione della sua giovane età- per il vuoto che tale sottrazione e poi uccisione ha lasciato nelle sua vita e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra un padre e i propri figli, prevista dalle citate tabelle tra 0 e 30, si riconoscerà il valore massimo.
Risarcimento dovuto a quale figlia della de cuius, Parte_1 Parte_4
a sua volta figlia di vittima primaria), in termini di punti.
[...] Parte_5
-Età della vittima primaria, 60 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 22 anni: 24 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 88, pari ad € 344.168.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
pagina 11 di 19 Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, mada epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte di e la Parte_5
presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 24.6.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati. pagina 12 di 19 3)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dai ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_9
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. pagina 13 di 19
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». pagina 14 di 19 In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_9
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_9
condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della Germania si ricava dallo stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della Germania, già definita negli accordi di
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la
Germania e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della Germania ad un pronuncia di condanna l'ulteriore previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o pagina 15 di 19 derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della Germania, che l'accesso al Fondo configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
In caso di accoglimento della domanda, la pronuncia da adottarsi nei confronti della Germania sarà quindi esclusivamente di accertamento in ordine alla responsabilità per gli eccidi per i quali è stata evocata in giudizio.
4)Le statuizioni di rigetto
Non possono invece essere accolte le domanda risarcitorie proposte dalle ricorrenti e iure hereditatis in relazione al danno subito iure Pt_2 Parte_3
proprio da per la perdita del padre, per esso, ora qui richiesto per Persona_1
rappresentazione poiché, sebbene astrattamente predicabile, a fronte dell'accezione dell'Avvocatura che ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 480 cc del diritto delle ricorrenti di accettare l'eredità, esse non possono essere qualificate eredi.
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa pagina 16 di 19 o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
E' stato precisato, al riguardo, che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n.
12646/2020; Cass. n. 3529/1969).
Ebbene, nella fattispecie l'Avvocatura ha eccepito puntualmente la prescrizione e ha evidenziato, al riguardo, che «Le Sign. e Pt_2 Parte_3
odierne ricorrenti dichiarano di agire iure hereditatis e per rappresentazione del Sign.
: quanto sopra rende peraltro necessaria, preliminarmente, la dimostrazione Persona_1
da parte loro della effettiva qualità di eredi.
Si rammenta che il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione (espressa o tacita che sia) e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 c.c., entro 10 anni dall'apertura della successione, nella specie, dal 14.12.99 .
Essendo stato l'atto introduttivo di lite notificato in data 2.11.2023, ben oltre quindi il termine della accettazione, ne consegue che grava sugli istanti la dimostrazione della esistenza di atti dai quali discenda la loro accettazione della eredità e conseguentemente la acquisizione della effettiva qualità di eredi».
Poiché non risulta alcuna accettazione entro i predetti termini- né espressa né tacita, ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc- della eredità del padre Per_1
si è maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità
[...]
con conseguente preclusioni per i ricorrenti di agire iure hereditatis quanto al danno patito dal proprio congiunto, non risultando provato il loro status di eredi.
Alla stregua delle considerazioni appena esposte ne discende che le domande iure hereditatis di parte attrice, in relazione al danno subito da per Persona_1
la perdita del padre, e di spettanza iure hereditatis di e di Parte_2 Parte_3
dovranno essere rigettate. pagina 17 di 19 Neppure può essere accolta la pretesa risarcitoria delle ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno per non aver «potuto conoscere e vivere il nonno»- fattispecie sussunta nella generale categoria della perdita di chance-poiché ricorre la perdita di chance allorché visia stata la perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole(necessariamente futuro), e non certo per non aver conseguito un risultato passato e non concretizzatosi.
5)Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto della ricorrente ed il Parte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281- duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate.
Anche le spese relative al rapporto processuale tra le ricorrenti soccombenti e le parti costituite vanno compensate, in considerazione della assoluta novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
pagina 18 di 19 responsabile della morte di avvenuta il 17.7.1944 a seguito Parte_5
dell'eccidio di CR;
condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 344.168 oltre alla corresponsione, in favore di parte ricorrente e sulla somma come sopra determinata, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 24.06.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore di delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.740 per esborsi, € 23.946 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta la domanda proposta dalle ricorrenti e nei Parte_2 Parte_3
confronti del e della Controparte_2
e compensa tra le parti le Controparte_1
spese processuali;
nulla per le spese quanto al rapporto tra i ricorrenti e la convenuta contumace, non avendo questa svolto attività difensiva.
Firenze, 17.VIII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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