TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 438
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 4, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024

    Il Collegio ritiene che la deroga prevista dall'art. 4, comma 7 bis, del d.l. n. 60/2024 si applichi anche ai vincoli del Piano Strutturale Comunale, dato che la finalità della norma è garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi del PNRR. La localizzazione è disposta in base ai pixel, non essendo subordinata all'assenza di siti alternativi. Il Comune non ha contestato la perizia geologica che escludeva rischi, limitandosi a invocare astratte norme di piano.

  • Altro
    Violazione del principio di leale collaborazione istituzionale

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Accolto
    Incompetenza del Comune in materia di tutela della salute dai campi elettromagnetici

    Il Collegio ritiene illegittimo il richiamo del Comune ai principi di precauzione e tutela della salute pubblica. La fissazione dei limiti di esposizione è materia statale, e la valutazione di compatibilità spetta all'ARPA. Il pericolo alla salute è ipotetico e indimostrato, e il Comune non può sostituirsi all'ARPA o allo Stato in questa valutazione, né invocare il principio di precauzione in assenza di concreti elementi ostativi e in presenza di valori di emissione inferiori alle soglie di legge.

  • Altro
    Assenza di fondamento scientifico del paventato nocumento alla salute pubblica

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'incompetenza del Comune in materia di tutela della salute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 438
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 438
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo