Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2025, proposto da
WI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casali del Manco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Calabria – Dipartimento Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. in uscita c_001 – 0012308 del 7 agosto 2025 (in pari data pervenuto), con cui il Comune di Casali del Manco ha annullato in autotutela il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche alla via Roma, in località Santa Croce – Trenta e, per l’effetto, ha intimato l’immediata sospensione dei lavori e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
b) della relazione tecnica prot. in ingresso c_001 - 0008131del 29.5.2025 a firma del prof. dr. Luigi Maximilian Caligiuri;
c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casali del Manco e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (WI) ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Casali del Manco ha disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, dell’autorizzazione formatasi per silentium , a seguito dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/03, per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche.
2. Le principali circostanze della vicenda, rilevanti ai fini della decisione, possono essere così riassunte:
- in data 10 marzo 2025, WI presentava al Comune di Casali del Manco l’istanza unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni;
- con nota prot. n. 7812 del 26 maggio 2025, l'amministrazione disponeva la sospensione dei lavori, sostenendo l’incompletezza dell’istruttoria;
- con successivo provvedimento n. 8138 del 29 maggio 2025, il Comune negava l’autorizzazione;
- il diniego veniva impugnato dalla WI davanti a questo TAR, che, con sentenza n. 1145 del 30 giugno 2025, accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza originaria;
- in data 7 agosto 2025, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Casali del Manco disponeva l’annullamento in autotutela del titolo formatosi per silentium , sulla base delle medesime ragioni poste a fondamento del precedente diniego.
3. Contro l’annullamento in autotutela, WI proponeva il presente ricorso, per i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 43 d.lgs. n. 259/2003, rilevando che:
- ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, tali impianti sono ritenuti opere di pubblica utilità, equiparate a opere di urbanizzazioni primarie;
- la copertura 5G delle cd. “zone bianche” (aree a fallimento di mercato) è un obiettivo prioritario dello Stato, finanziato da fondi PNRR;
- la scelta del sito non è arbitraria ma tecnicamente obbligata, in quanto l'impianto deve coprire specifici “pixel” individuati nella mappa ministeriale, ossia aree prive di segnale; una eventuale delocalizzazione significherebbe fallire tale obiettivo di copertura;
- il Comune avrebbe ignorato la perizia geologica prodotta, secondo la quale l’infrastruttura non comprometterebbe la sicurezza dell’area;
- l’art. 4 del decreto legge n. 60/2024 permette la realizzazione di tali impianti anche in deroga ai regolamenti comunali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2023, che imporrebbe alle amministrazioni un dovere di leale collaborazione istituzionale, al fine della celere realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione finanziate con i fondi del PNRR.
3.3. Con il terzo motivo, si sostiene che la tutela della salute dai campi elettromagnetici è riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36/2001. L’organo tecnico preposto alla verifica dei limiti di emissione è l’ARPA e il Comune non può sostituirsi ad essa.
3.4. Con il quarto motivo, infine, si sostiene che sarebbe privo di fondamento scientifico il paventato nocumento alla salute pubblica, posto a fondamento dell’autotutela, in quanto:
- le autorità sanitarie concordano nel ritenere che, allo stato attuale della ricerca, non esistano prove di legami causali tra l'esposizione alle radiofrequenze 5G e danni alla salute, purché entro i limiti di legge;
- la relazione elettromagnetica allegata all'istanza documenta che il picco massimo di emissione previsto nel sito di Casali del Manco è di 4,84 V/m, valore ampiamente inferiore alle soglie di legge;
- la pretesa delocalizzazione basata sulla prossimità a “strutture sensibili” (studi medici) sarebbe priva di pregio giuridico.
4. Si è costituito in giudizio il Comune, che eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, rilevando come le limitazioni previste dal Piano Strutturale Comunale (PS) per le aree in “classe 4” non siano state tempestivamente impugnate, divenendo così prescrizioni vincolanti e inoppugnabili.
Nel merito, la difesa del Comune si articola come segue:
i) quanto al primo motivo di ricorso:
- ai sensi del PS, nel sito individuato – che ricade in una zona ad “alta pericolosità geologica” (classe 4), caratterizzata da instabilità di versante – sarebbero ammissibili esclusivamente opere di pubblica utilità non “delocalizzabili”;
- la sede prescelta non sarebbe l’unica tecnicamente possibile, in quanto i “target” ministeriali per il segnale 5G indicherebbero obiettivi di copertura, non coordinate geografiche fisse;
- la deroga ai regolamenti comunali prevista dall’articolo 4, comma 7 bis del d.lgs. n. 60/2024 riguarderebbe solo i regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2021 e, dunque, quei regolamenti che “ i comuni possono adottare per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico ”, ma non può estendersi ai vincoli di natura idrogeologica e di tutela della pubblica incolumità, previsti dal PS, che rispondono a primarie esigenze di sicurezza del territorio;
- la realizzazione in area “classe 4” richiederebbe interventi preventivi di consolidamento e uno studio geologico e geotecnico di dettaglio, totalmente omessi da WI;
ii) quanto al secondo motivo di ricorso:
- contrariamente a quanto affermato nel ricorso, sarebbe stata WI a violare il principio di leale collaborazione, rimanendo silente dinanzi alle richieste di delocalizzazione e preferendo la via giudiziaria al confronto tecnico;
iii) quanto al terzo motivo di ricorso:
- spetterebbe al Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, governare l'insediamento degli impianti per minimizzare l’esposizione della popolazione; il diniego opposto non costituirebbe un divieto assoluto di installazione, bensì l'esercizio di una funzione di razionalizzazione territoriale volta a tutelare i siti sensibili;
iv) quanto al quarto motivo di ricorso:
- la presenza di studi medici e soggetti fragili nelle strette adiacenze renderebbe necessaria la delocalizzazione per evitare la sovrapposizione dei lobi di irradiazione, in osservanza del principio di precauzione.
5. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, su istanza della parte ricorrente, ha disposto il rinvio all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 per la trattazione del merito.
6. In data 21 ottobre 2025, si è costituita anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo il ricorso.
7. In vista dell’udienza di merito, WI e il Comune di Casali del Manco hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio rileva, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Casali del Manco, che muove da una non corretta applicazione della gerarchia delle fonti nella materia de qua .
Come noto, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, gli impianti di comunicazione elettronica sono qualificati come opere di urbanizzazione primaria, intrinsecamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
Con specifico riferimento alle infrastrutture finanziate nell’ambito del PNRR, l’art. 4, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024 dispone che la loro realizzazione possa avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali. Ne consegue – come si preciserà nel prosieguo – che anche le prescrizioni del PS (che impongono la dimostrazione dell'impossibilità di delocalizzazione) risultano derogate, ove incompatibili con la normativa di rango sovraordinato.
Non sussiste, pertanto, alcun onere per la ricorrente di impugnare clausole regolamentari locali che debbono intendersi superate, o comunque derogate, dalla sopravvenuta disciplina legislativa statale a carattere speciale.
10. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
11. Come già detto, l’amministrazione ha fondato il proprio provvedimento di autotutela sulle medesime ragioni già poste alla base del precedente diniego, ovvero che:
- l’area ricade in “classe 4” del PS (Fattibilità con gravi limitazioni), zona soggetta a instabilità di versante e vulnerabilità idraulica;
- per la realizzazione di opere di pubblica utilità in tale area occorre dimostrare l'impossibilità di siti alternativi, prova che la società non avrebbe fornito;
- nella fase preliminare di fattibilità dell’intervento, WI non avrebbe attivato alcuna concertazione con l’amministrazione comunale in merito all’impraticabilità della delocalizzazione dell’intervento, né tantomeno avrebbe fornito documentazione tecnica atta a comprovare vincoli specifici sulla necessità di installare l’impianto sul sito individuato, senza alcuna valutazione circa la possibilità di delocalizzare l’installazione su altro sito;
- la delocalizzazione dell'opera sarebbe necessaria per evitare effetti nocivi sulla salute e sovrapposizione di irradiazioni con edifici limitrofi, come indicherebbero gli esiti della consulenza tecnica del prof. Caligiuri.
12. Tale prospettazione non resiste, tuttavia, alle censure di parte ricorrente.
13. Il Collegio ritiene l’agire del Comune illegittimo, innanzitutto, per violazione dell’art. 4, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024.
Secondo tale disposizione, “[a] l fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”.
14. A proposito di tale disposizione, questo Tribunale ha già ricordato (cfr., inter alia , sentenza del 27 ottobre 2025, n. 1760) che:
- la realizzazione delle nuove infrastrutture volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR è disposta sulla base della posizione dei “pixel”, vale a dire dei quadranti di 100 x 100 metri in cui è suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle aree (“nere”, “grigie” e “bianche”);
- la norma, anche derogando ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete fino al 31 dicembre 2026, abilita i gestori ad installare le stazioni radio base anche in zone non previamente individuate come “disponibili” dai piani comunali delle antenne e che versano in “aree bianche”: tali sono le zone svantaggiate, rurali e/o nelle quali l’investimento per l'infrastrutturazione non viene ripagato dalla vendita del servizio generato e che risultano già mappate dagli allegati del suddetto bando;
- la norma non elimina il procedimento autorizzativo e, quindi, il Comune deve comunque rilasciare l'autorizzazione, valutando la completezza della documentazione e i pareri favorevoli delle autorità preposte; ma la localizzazione degli impianti è “disposta” – senza margini di discrezionalità – in base ai “pixel” (in tal senso anche i lavoratori preparatori alla conversione del decreto legge n. 60 del 2024);
- nell’operare “anche in deroga ai regolamenti comunali”, la norma non subordina la localizzazione e l'autorizzazione di nuove infrastrutture all'assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla “posizione dei “pixel” sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”;
- il diniego di autorizzazione è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non è inserito nelle “aree bianche”, mappate come idonee alla copertura dei “pixel”.
15. Il Comune propone una lettura restrittiva dell’art. 4, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024, sostenendo che la deroga riguardi solo i regolamenti comunali per la localizzazione degli impianti (ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2021) e non i vincoli previsti nel PS. Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale interpretazione ignora la ratio della norma, che è quella di garantire il “ tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale ”.
La giurisprudenza più recente ha, infatti, precisato come tale previsione normativa “ dimostr [i] ulteriormente l’esigenza che i Comuni deroghino alle proprie disposizioni regolamentari per favorire la realizzazione del Piano Italia 5 G e, al tempo stesso, la volontà del legislatore di prevenire il possibile contenzioso sulla legittimità delle disposizioni comunali che, in vario modo, limitano l’installazione delle stazioni radio base ” (cfr. TAR Veneto, sez. III, 10 luglio 2024, n. 1914).
Sotto tale profilo, va evidenziato come l’iniziativa di WI non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi operatore economico, mosso da finalità di natura puramente imprenditoriale: la società, infatti, agisce quale soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale alla copertura delle aree a “fallimento di mercato” (ovvero zone prive di interesse per l'investimento privato spontaneo). È proprio in funzione di tali superiori finalità di ordine pubblico, da conseguire con massima celerità, che l'art. 4, comma 7 bis, assume una portata eccezionale e derogatoria rispetto alla pianificazione comunale che, in vario modo, impedisca o limiti la collocazione degli impianti a punti prestabiliti (cfr. TAR Veneto, sez. III, 17 novembre 2025, n. 2093).
Di conseguenza, le vigenti disposizioni regolamentari e urbanistiche non possono considerarsi ostative, né può rilevare l'ipotetica esistenza di siti alternativi, atteso che la norma “ non subordina la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla “ posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara” ” (cfr. cit. TAR Veneto, sez. III, 17 novembre 2025, n. 2093).
16. Quanto al caso di specie, inoltre, l’amministrazione ha annullato il titolo limitandosi a richiamare il PS comunale, che include l’area fra quelle di “classe 4”, senza però mai contestare nel merito la relazione geologica (e le successive integrazioni) prodotta dalla ricorrente, la quale attesta che l’opera non “ aggrava le condizioni di sicurezza del versante, ma bensì conserva la sua stabilità ”.
Pertanto, a fronte di una perizia che dimostra l’assenza di rischi reali per il versante, il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a invocare astratte norme di piano (peraltro, come detto, derogabili), per esigere la delocalizzazione dell’opera, avendo l’onere di dimostrare l’esistenza di elementi di pericolo concreto ed effettivo riconducibili allo specifico intervento, prova che nel provvedimento impugnato difetta totalmente.
In questa prospettiva, l'autotutela disposta dal Comune – oltretutto dopo un precedente annullamento di diniego – appare come un uso strumentale dei vincoli geologici per perseguire una finalità diversa: impedire l'installazione dell’opera, in aperta violazione dei principi di buona amministrazione e degli obiettivi nazionali PNRR.
17. Parimenti illegittimo è l’ulteriore profilo motivazionale su cui l'amministrazione pretende di fondare l'annullamento in autotutela del titolo abilitativo precedentemente formatosi, ovvero il richiamo ai principi di precauzione e di tutela della salute pubblica.
Al riguardo, la giurisprudenza di questo Tribunale si è già più volte pronunciata (cfr. cit. sentenza di questa sezione n. 1760 del 27 ottobre 2025), ribadendo che:
- la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche è materia riservata allo Stato;
- infatti, una eventuale limitazione alla localizzazione per tale motivo risulterebbe funzionale non al governo del territorio ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformerebbe in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4, della legge n. 36 del 2001 riserva invece allo Stato, mediante l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità;
- la compatibilità delle installazioni in questione con i limiti stabiliti a livello statale è espressamente prevista nella scansione del procedimento di autorizzazione e la relativa valutazione non spetta al Comune, bensì all’ARPA, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003;
- il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia “5G” è, all’attualità, ipotetico e scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere amministrativo repressivo o di diniego, anche perché la fissazione di limiti alle emissioni elettromagnetiche e il relativo bilanciamento non spetterebbe al Comune, atteso che – come detto - tale competenza spetta in via generale allo Stato, e in via procedimentale all’ARPA.
Quanto al principio di precauzione, è sufficiente richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9147), il quale ha avuto modo di chiarire che “ l’invocato principio di precauzione trova espressione nei limiti alle emissioni elettromagnetiche stabilite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
[…] Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino o del tutto escludano la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza d’una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la salute della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici (Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; Id.: Cons. St., Sez. II, 22 luglio 2020, n. 4695).
[…] Secondo la giurisprudenza, non vi è alcuna necessità di valutare ipotetici siti alternativi qualora non vi siano cause ostative all’installazione dell’opera nel sito indicato dall’operatore (come è nel caso di specie): “siccome non sussiste alcuna disposizione atta a precludere l’istallazione dell’impianto nel sito prescelto dalla società, non risulta neppure necessaria l’individuazione di un eventuale sito alternativo. Tale seconda opzione si configura solo per ovviare all’impossibilità di installazione nel sito prescelto; eventualità che, nel caso in esame, per le ragioni già espone, non si pone” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350) ”.
18. Nel caso di specie, il Comune invoca il principio di precauzione, senza tuttavia apportare alcun elemento concreto sufficientemente accettabile, per fondare la necessità della delocalizzazione dell’opera.
Pertanto, poiché la società ha, invece, dimostrato che l'impianto produrrà un campo elettrico di 4,84 V/m – valore ampiamente inferiore alla soglia cautelativa di 15 V/m – ogni ulteriore prescrizione comunale basata sulla distanza da “strutture sensibili” è da considerarsi illegittima.
19. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe, con cui il Comune di Casali del Manco ha annullato in autotutela il silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Restano assorbite le ulteriori censure non espressamente esaminate dal cui accoglimento la società ricorrente non ricaverebbe vantaggi maggiori.
20. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. c_001 – 0012308 del 7 agosto 2025, con cui il Comune di Casali del Manco ha annullato in autotutela il silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Condanna il Comune di Casali del Manco a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO DI | VO EA |
IL SEGRETARIO