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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15594/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15594 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.10.1981;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Buldrini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 02.10.2019, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 26.04.2012) e (Roma, 27.04.2015), e che nel Per_1 Per_2 tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da esaurire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) La casa coniugale sita in Roma, Via G. Casati, n. 71, di proprietà esclusiva del SI. , Controparte_1 resterà assegnata alla SI.ra , con tutti i beni ivi esistenti, ad Parte_1 eccezione degli effetti personali che il SI. avrà cura di portare con sé. P_
Resta salvo qualsiasi diverso accordo tra i coniugi sul mobilio che eventualmente il marito potrà asportare. Quest'ultimo dichiara di avere già lasciato la casa familiare e di essersi stabilito nell'abitazione dei propri genitori sita in Via O.
Gentiloni, n. 63 - Roma. 3) L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, salva restando l'ordinaria amministrazione che potrà essere esercitata disgiuntamente. 4) I figli minori e sono affidati in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'abitazione familiare ove sono nati e cresciuti. La
SI.ra , su richiesta del SI. , si impegna a non Parte_1 Controparte_1 intrattenere relazioni affettive con eventuali futuri compagni presso l'abitazione assegnata (di proprietà del SI. ) fino a comprovata maturità della prole P_ destinata a riconoscere la presenza della predetta terza persona. 5) Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli nei fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 18:00 (orario di conclusione del turno lavorativo) al lunedì mattina dopo averli accompagnati a scuola. Quanto ai periodi festivi le parti concordano l'applicazione del regime dell'alternanza. Pertanto, a decorrere dalle festività natalizie 2024 i figli staranno con la madre dal 24 al 30 dicembre, mentre con il padre dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L'anno successivo i coniugi invertiranno i predetti periodi. Per le festività pasquali 2025, invece, i minori trascorreranno tale periodo con il padre dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo;
l'anno successivo (2026) tale periodo sarà appannaggio della SI.ra . In Pt_1 ordine alle vacanze scolastiche estive, invece, i figli trascorreranno con il padre un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. Resta salvo ogni diverso accordo tra le parti in ordine alla durata dei periodi di permanenza con il padre, purché non inferiori a quelli convenuti. 6) Nel rispetto e nell'esercizio della bigenitorialità i coniugi si obbligano a mantenere rapporti civili ed improntati alla collaborazione per una ottimale gestione delle necessità ordinarie e straordinarie della prole. All'uopo si impegnano ad avere confronti e rapporti diretti, di persona e telefonici, per determinare le scelte migliori nell'interesse dei figli. 7) Quanto alle statuizioni economiche i coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico Universale (AUU) verrà interamente incassato dalla SI.ra ; parimenti anche Parte_1
l'indennità di frequenza sarà interamente percepita dalla SI.ra (€ Pt_1
343,00/mese per 10 mensilità). Il SI. , dal canto suo, contribuirà Controparte_1 al mantenimento dei figli dietro corresponsione della somma di € 500,00 mensili, da versare alla madre dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa tra Tribunale di
Roma e Ordine degli Avvocati di Roma. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono incluse nel mantenimento le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, saranno di natura a) scolastica: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”; b) ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) sportiva: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Infine, sui costi straordinari il Protocollo individua le spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 8) I coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio dei figli e si obbligano alla sottoscrizione dei rispettivi passaporti per consentire a ciascuno dei due l'autonomo espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15594/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 P_
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 02.10.2019;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00151, parte 1, serie 23);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15594 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.10.1981;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Buldrini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 02.10.2019, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 26.04.2012) e (Roma, 27.04.2015), e che nel Per_1 Per_2 tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da esaurire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) La casa coniugale sita in Roma, Via G. Casati, n. 71, di proprietà esclusiva del SI. , Controparte_1 resterà assegnata alla SI.ra , con tutti i beni ivi esistenti, ad Parte_1 eccezione degli effetti personali che il SI. avrà cura di portare con sé. P_
Resta salvo qualsiasi diverso accordo tra i coniugi sul mobilio che eventualmente il marito potrà asportare. Quest'ultimo dichiara di avere già lasciato la casa familiare e di essersi stabilito nell'abitazione dei propri genitori sita in Via O.
Gentiloni, n. 63 - Roma. 3) L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, salva restando l'ordinaria amministrazione che potrà essere esercitata disgiuntamente. 4) I figli minori e sono affidati in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'abitazione familiare ove sono nati e cresciuti. La
SI.ra , su richiesta del SI. , si impegna a non Parte_1 Controparte_1 intrattenere relazioni affettive con eventuali futuri compagni presso l'abitazione assegnata (di proprietà del SI. ) fino a comprovata maturità della prole P_ destinata a riconoscere la presenza della predetta terza persona. 5) Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli nei fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 18:00 (orario di conclusione del turno lavorativo) al lunedì mattina dopo averli accompagnati a scuola. Quanto ai periodi festivi le parti concordano l'applicazione del regime dell'alternanza. Pertanto, a decorrere dalle festività natalizie 2024 i figli staranno con la madre dal 24 al 30 dicembre, mentre con il padre dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L'anno successivo i coniugi invertiranno i predetti periodi. Per le festività pasquali 2025, invece, i minori trascorreranno tale periodo con il padre dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo;
l'anno successivo (2026) tale periodo sarà appannaggio della SI.ra . In Pt_1 ordine alle vacanze scolastiche estive, invece, i figli trascorreranno con il padre un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. Resta salvo ogni diverso accordo tra le parti in ordine alla durata dei periodi di permanenza con il padre, purché non inferiori a quelli convenuti. 6) Nel rispetto e nell'esercizio della bigenitorialità i coniugi si obbligano a mantenere rapporti civili ed improntati alla collaborazione per una ottimale gestione delle necessità ordinarie e straordinarie della prole. All'uopo si impegnano ad avere confronti e rapporti diretti, di persona e telefonici, per determinare le scelte migliori nell'interesse dei figli. 7) Quanto alle statuizioni economiche i coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico Universale (AUU) verrà interamente incassato dalla SI.ra ; parimenti anche Parte_1
l'indennità di frequenza sarà interamente percepita dalla SI.ra (€ Pt_1
343,00/mese per 10 mensilità). Il SI. , dal canto suo, contribuirà Controparte_1 al mantenimento dei figli dietro corresponsione della somma di € 500,00 mensili, da versare alla madre dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa tra Tribunale di
Roma e Ordine degli Avvocati di Roma. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono incluse nel mantenimento le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, saranno di natura a) scolastica: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”; b) ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) sportiva: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Infine, sui costi straordinari il Protocollo individua le spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 8) I coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio dei figli e si obbligano alla sottoscrizione dei rispettivi passaporti per consentire a ciascuno dei due l'autonomo espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15594/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 P_
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 02.10.2019;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00151, parte 1, serie 23);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi