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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1279/2022 depositato il 25/05/2022
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1721/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 25/11/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195D20200031746 TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il sollecito di pagamento n.0090195D20200031746 del 15/12/2020, notificato in data 04/01/2021, emesso dalla Resistente_2. per conto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Resistente_1 sulla scorta dei seguenti motivi: -) illegittimità del sollecito di pagamento impugnato;
-) illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dalla Resistente_2 SpA in quanto mancava il riferimento alle fonti normative dell'imposizione e, in particolare, all'inclusione degli immobili di proprietà del ricorrente all'interno del perimetro di contribuenza.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o annullato il sollecito di pagamento n. 0090195D20200031746 del 15/12/2020, notificato in data 09/01/2021, emesso dalla Resistente_2 S.p.A. per conto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
-) che fosse condannato il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e Resistente_2 S.p.A. al pagamento delle spese e del compenso del giudizio oltre R.S.G., IVA e CAP come per legge.
Con controdeduzioni del 08/10/2021 si costituiva in giudizio il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con le quali contrastava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto con la condanna del ricorrente alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1721/2021 emessa in data 22/11/2021 accoglieva il ricorso avverso il sollecito di pagamento che annullava;
spese compensate.
Proponeva appello il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con il quale invocava la nullità della
Sentenza per eccesso di potere, per grave violazione di legge e per errata applicazione del combinato disposto degli artt. 18,20 1° 2°3° e 5° comma, 23 3° comma del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, nonché dell'art. 24 dello stesso D.Lgs. 31/12/1992 n.546. Omissione, insufficienza, carenza e contraddittorietà della motivazione di una parte essenziale della sentenza.
Nelle conclusioni chiedeva: - che fosse annullata e riformata integralmente la sentenza impugnata;
- che fosse accertata, riconosciuta e dichiarata l'efficacia, la legittimità e la validità del sollecito di pagamento n.0090195D20200031746 – che fosse accertata e riconosciuta e dichiarato dovuto il pagamento della somma di euro 75,88 oltre interessi, per il contributo di bonifica codice 630 per l'anno 2015; con vittoria di spese, compensi ed accessori fiscali e di legge del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/07/2022 si costituiva in giudizio il Sig. Resistente_1, con la quale rilevava la infondatezza e l'illegittimità dell'appello nella parte in cui si eccepiva omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione concernente l'avvenuta prova fornita dal contribuente circa la mancata ricezione di benefici e di interventi da parte del Consorzio di Bonifica di Arneo. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo in quanto inammissibile in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza della CTP di Lecce. Chiedeva, infine, la condanna del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e la Resistente_2 S.p.A., al pagamento delle spese e del compenso del giudizio, oltre R.S.G., IVA e CAP come per legge.
Con controdeduzioni del 17/12/2025 si costituiva in giudizio la Resistente_2 S.p. A., con le quali eccepiva la carenza di legittimazione passiva della Resistente_2 S.p.A. evidenziando che la stessa era mero concessionario.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Resistente_2 S.p.A. in quanto la stessa, Concessionaria, non era legittimato passivo;
-) che fosse accolto, in ogni caso, l'appello e che fosse riformata la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 1721/2021 emessa in data 22 Novembre 2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce non merita censure e va, quindi, confermata.
L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
Nel caso di specie, nonostante gli immobili di proprietà del contribuente siano astrattamente inclusi all'interno del Piano di Classifica approvato dalla Regione Puglia, non si può affermare sic et simpliciter l'esistenza di un beneficio concreto per i terreni in questione. Tanto in ragione del fatto che il contribuente ha provveduto al deposito di una consulenza tecnica di parte, con acclusa documentazione fotografica, da cui emerge chiaramente che la manutenzione dei canali non viene effettuata da diversi anni, come emerge altresì dalla presenza sui luoghi di una fitta vegetazione infestante che non ha consentito nel corso del tempo il corretto scolo delle acque meteoriche.
La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza del 22 dicembre 2025, n. 33420, ha stabilito che l'inclusione di un immobile nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica crea solo una presunzione di beneficio, non sufficiente da sola a giustificare il contributo se il contribuente prova l'assenza di vantaggi concreti. L'onere della prova contraria grava sul proprietario, che deve dimostrare in modo specifico e rigoroso l'insussistenza di benefici diretti o indiretti. Tanto è avvenuto nel caso che ci occupa.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto innanzi, si conferma l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto il tributo consortile non risulta dovuto, nel caso di specie, in assenza del concreto beneficio in favore del consorziato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1279/2022 depositato il 25/05/2022
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1721/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 25/11/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195D20200031746 TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il sollecito di pagamento n.0090195D20200031746 del 15/12/2020, notificato in data 04/01/2021, emesso dalla Resistente_2. per conto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Resistente_1 sulla scorta dei seguenti motivi: -) illegittimità del sollecito di pagamento impugnato;
-) illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dalla Resistente_2 SpA in quanto mancava il riferimento alle fonti normative dell'imposizione e, in particolare, all'inclusione degli immobili di proprietà del ricorrente all'interno del perimetro di contribuenza.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o annullato il sollecito di pagamento n. 0090195D20200031746 del 15/12/2020, notificato in data 09/01/2021, emesso dalla Resistente_2 S.p.A. per conto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
-) che fosse condannato il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e Resistente_2 S.p.A. al pagamento delle spese e del compenso del giudizio oltre R.S.G., IVA e CAP come per legge.
Con controdeduzioni del 08/10/2021 si costituiva in giudizio il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con le quali contrastava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto con la condanna del ricorrente alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1721/2021 emessa in data 22/11/2021 accoglieva il ricorso avverso il sollecito di pagamento che annullava;
spese compensate.
Proponeva appello il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con il quale invocava la nullità della
Sentenza per eccesso di potere, per grave violazione di legge e per errata applicazione del combinato disposto degli artt. 18,20 1° 2°3° e 5° comma, 23 3° comma del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, nonché dell'art. 24 dello stesso D.Lgs. 31/12/1992 n.546. Omissione, insufficienza, carenza e contraddittorietà della motivazione di una parte essenziale della sentenza.
Nelle conclusioni chiedeva: - che fosse annullata e riformata integralmente la sentenza impugnata;
- che fosse accertata, riconosciuta e dichiarata l'efficacia, la legittimità e la validità del sollecito di pagamento n.0090195D20200031746 – che fosse accertata e riconosciuta e dichiarato dovuto il pagamento della somma di euro 75,88 oltre interessi, per il contributo di bonifica codice 630 per l'anno 2015; con vittoria di spese, compensi ed accessori fiscali e di legge del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/07/2022 si costituiva in giudizio il Sig. Resistente_1, con la quale rilevava la infondatezza e l'illegittimità dell'appello nella parte in cui si eccepiva omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione concernente l'avvenuta prova fornita dal contribuente circa la mancata ricezione di benefici e di interventi da parte del Consorzio di Bonifica di Arneo. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo in quanto inammissibile in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza della CTP di Lecce. Chiedeva, infine, la condanna del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e la Resistente_2 S.p.A., al pagamento delle spese e del compenso del giudizio, oltre R.S.G., IVA e CAP come per legge.
Con controdeduzioni del 17/12/2025 si costituiva in giudizio la Resistente_2 S.p. A., con le quali eccepiva la carenza di legittimazione passiva della Resistente_2 S.p.A. evidenziando che la stessa era mero concessionario.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Resistente_2 S.p.A. in quanto la stessa, Concessionaria, non era legittimato passivo;
-) che fosse accolto, in ogni caso, l'appello e che fosse riformata la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 1721/2021 emessa in data 22 Novembre 2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce non merita censure e va, quindi, confermata.
L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
Nel caso di specie, nonostante gli immobili di proprietà del contribuente siano astrattamente inclusi all'interno del Piano di Classifica approvato dalla Regione Puglia, non si può affermare sic et simpliciter l'esistenza di un beneficio concreto per i terreni in questione. Tanto in ragione del fatto che il contribuente ha provveduto al deposito di una consulenza tecnica di parte, con acclusa documentazione fotografica, da cui emerge chiaramente che la manutenzione dei canali non viene effettuata da diversi anni, come emerge altresì dalla presenza sui luoghi di una fitta vegetazione infestante che non ha consentito nel corso del tempo il corretto scolo delle acque meteoriche.
La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza del 22 dicembre 2025, n. 33420, ha stabilito che l'inclusione di un immobile nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica crea solo una presunzione di beneficio, non sufficiente da sola a giustificare il contributo se il contribuente prova l'assenza di vantaggi concreti. L'onere della prova contraria grava sul proprietario, che deve dimostrare in modo specifico e rigoroso l'insussistenza di benefici diretti o indiretti. Tanto è avvenuto nel caso che ci occupa.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto innanzi, si conferma l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto il tributo consortile non risulta dovuto, nel caso di specie, in assenza del concreto beneficio in favore del consorziato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.