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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
all'udienza del 4.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Zattella
e
[...]
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ela Oyana e Rosanna Ricci
°°°°°
Vista l'opposizione originariamente proposta da Parte_2
, e al decreto n. 9868/2022 emesso in data Parte_2 Parte_3 Parte_1
6.6.2022 con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto loro di pagare solidalmente in favore della Controparte_1
l'importo di euro 153.720,00 – oltre interessi come da domanda e
[...]
spese di procedura – a titolo di inadempimento nel pagamento del canone di affitto di ramo d'azienda (costituito dal bar interno all'ospedale) per i mesi da maggio 2020 a gennaio 2022;
dato atto che gli opponenti – a sostegno dell'opposizione – hanno in estrema sintesi eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva quanto a Parte_3
- l'insussistenza parziale del credito in quanto con una missiva del 30.5.2020 parte opposta aveva riconosciuto agli stessi una riduzione nella misura del 50% per i canoni dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- un credito nei confronti della controparte pari ad euro 9.120,00 (oltre iva) per il servizio di ristoro svolto in favore dei donatori di sangue tra febbraio 2021 e maggio 2022;
rilevato che gli opponenti – sulla base di tali censure – hanno chiesto in via principale la revoca del decreto;
dato atto che parte opposta – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il conseguente rigetto;
rilevato che in corso di causa gli opponenti Parte_2 Parte_2
e hanno rinunziato agli atti del giudizio nei confronti della
[...] Parte_3 [...]
opposta e – nell'udienza del 20.9.2023 – è stata dichiarata la conseguente CP_1
estinzione del processo fra quelle parti e disposta la prosecuzione del giudizio
d'opposizione fra il solo e la ; Parte_1 Controparte_1
rilevato che – nella stessa udienza del 20.9.2023 – è stata disposta la conversione del rito da ordinario a speciale, considerato l'oggetto della controversia (affitto d'azienda), con la conseguente concessione di un termine alle parti per il deposito delle rispettive integrazioni ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;
rilevato che all'udienza del 30.1.2024 – all'esito di tali integrazioni – le parti hanno insistito nelle rispettive pretese ed è stato concesso un termine per note conclusive;
lette le note conclusive autorizzate e sentita la discussione orale delle parti all'udienza del 4.2.2025;
considerato preliminarmente che nell'atto di rinunzia gli interessati hanno affermato di aver sottoscritto in data 13.3.2023 un atto di transazione con cui parte opposta ha fra l'altro rinunziato a tutte le domande avanzate con il decreto n. 9868/2022 – e dunque all'intero credito in questione – nei confronti dei debitori ingiunti ad eccezione di
[...]
(cfr. deposito in data 3.4.2023 della ); Pt_1 Controparte_1
rilevato che parte opposta – omettendo la produzione in giudizio di tale sopravvenuto atto transattivo – non ha consentito di verificare in concreto se la transazione abbia
avuto diversamente ad oggetto la sola quota parte del debito riferibile agli stipulanti
(al fine di giustificare la pretesa condanna del condebitore solidale – su cui Pt_1
insiste – al pagamento della somma residua di sua pertinenza);
rilevato che l'opposta – in proposito – si è soltanto limitata a formulare un'inammissibile “richiesta di esibizione” ex art. 210 c.p.c. nei suoi stessi confronti
relativamente ad un documento certamente nella sua disponibilità (in quanto sottoscrittrice dell'atto);
ritenuta pertanto – in ragione di tale omissione imputabile all'interessata –
l'applicabilità della disciplina generale prevista dall'art. 1304, primo comma, cod. civ. (“La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto
nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.”);
rilevato che il condebitore solidale ha in effetti dichiarato di voler profittare Pt_1
della suddetta transazione – già nell'udienza del 20.9.2023 – beneficiando quindi
dell'effetto estintivo anche con riguardo alla sua posizione debitoria (così
assumendosi – per contro – anche gli obblighi contestualmente previsti nella medesima
transazione a carico degli altri condebitori);
ritenuta pertanto l'inconferenza – nella fattispecie – del principio interpretativo affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato di parte opposta con riguardo alla “transazione parziale” (per tutte, cfr. Cass. 7094/2022: “L'art. 1304,
comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce
effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla
stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa
avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto
l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a
determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore
che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo
per profittarne”);
ritenuto in ogni caso che l'estinzione del debito in capo alla società affittuaria – per effetto della transazione – comporta comunque l'inevitabile ed automatica estinzione del medesimo debito in capo ai soci illimitatamente responsabili (essendo questi ultimi gravati – rispetto alla società – di una responsabilità meramente sussidiaria); ritenuto che il debito sociale – nella sua interezza – deve ritenersi pertanto estinto anche a beneficio dell'opponente Parte_1
ritenuto che le spese processuali possono essere compensate in quanto la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell' – conseguente all'estinzione del debito Pt_1
anche a suo carico – discende solo dal sopraggiunto accordo transattivo e prescinde invece da un vaglio nel merito dei motivi posti ad originario sostegno dell'opposizione;
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente Parte_1
compensa le spese processuali.
4.2.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
all'udienza del 4.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Zattella
e
[...]
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ela Oyana e Rosanna Ricci
°°°°°
Vista l'opposizione originariamente proposta da Parte_2
, e al decreto n. 9868/2022 emesso in data Parte_2 Parte_3 Parte_1
6.6.2022 con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto loro di pagare solidalmente in favore della Controparte_1
l'importo di euro 153.720,00 – oltre interessi come da domanda e
[...]
spese di procedura – a titolo di inadempimento nel pagamento del canone di affitto di ramo d'azienda (costituito dal bar interno all'ospedale) per i mesi da maggio 2020 a gennaio 2022;
dato atto che gli opponenti – a sostegno dell'opposizione – hanno in estrema sintesi eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva quanto a Parte_3
- l'insussistenza parziale del credito in quanto con una missiva del 30.5.2020 parte opposta aveva riconosciuto agli stessi una riduzione nella misura del 50% per i canoni dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- un credito nei confronti della controparte pari ad euro 9.120,00 (oltre iva) per il servizio di ristoro svolto in favore dei donatori di sangue tra febbraio 2021 e maggio 2022;
rilevato che gli opponenti – sulla base di tali censure – hanno chiesto in via principale la revoca del decreto;
dato atto che parte opposta – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il conseguente rigetto;
rilevato che in corso di causa gli opponenti Parte_2 Parte_2
e hanno rinunziato agli atti del giudizio nei confronti della
[...] Parte_3 [...]
opposta e – nell'udienza del 20.9.2023 – è stata dichiarata la conseguente CP_1
estinzione del processo fra quelle parti e disposta la prosecuzione del giudizio
d'opposizione fra il solo e la ; Parte_1 Controparte_1
rilevato che – nella stessa udienza del 20.9.2023 – è stata disposta la conversione del rito da ordinario a speciale, considerato l'oggetto della controversia (affitto d'azienda), con la conseguente concessione di un termine alle parti per il deposito delle rispettive integrazioni ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;
rilevato che all'udienza del 30.1.2024 – all'esito di tali integrazioni – le parti hanno insistito nelle rispettive pretese ed è stato concesso un termine per note conclusive;
lette le note conclusive autorizzate e sentita la discussione orale delle parti all'udienza del 4.2.2025;
considerato preliminarmente che nell'atto di rinunzia gli interessati hanno affermato di aver sottoscritto in data 13.3.2023 un atto di transazione con cui parte opposta ha fra l'altro rinunziato a tutte le domande avanzate con il decreto n. 9868/2022 – e dunque all'intero credito in questione – nei confronti dei debitori ingiunti ad eccezione di
[...]
(cfr. deposito in data 3.4.2023 della ); Pt_1 Controparte_1
rilevato che parte opposta – omettendo la produzione in giudizio di tale sopravvenuto atto transattivo – non ha consentito di verificare in concreto se la transazione abbia
avuto diversamente ad oggetto la sola quota parte del debito riferibile agli stipulanti
(al fine di giustificare la pretesa condanna del condebitore solidale – su cui Pt_1
insiste – al pagamento della somma residua di sua pertinenza);
rilevato che l'opposta – in proposito – si è soltanto limitata a formulare un'inammissibile “richiesta di esibizione” ex art. 210 c.p.c. nei suoi stessi confronti
relativamente ad un documento certamente nella sua disponibilità (in quanto sottoscrittrice dell'atto);
ritenuta pertanto – in ragione di tale omissione imputabile all'interessata –
l'applicabilità della disciplina generale prevista dall'art. 1304, primo comma, cod. civ. (“La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto
nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.”);
rilevato che il condebitore solidale ha in effetti dichiarato di voler profittare Pt_1
della suddetta transazione – già nell'udienza del 20.9.2023 – beneficiando quindi
dell'effetto estintivo anche con riguardo alla sua posizione debitoria (così
assumendosi – per contro – anche gli obblighi contestualmente previsti nella medesima
transazione a carico degli altri condebitori);
ritenuta pertanto l'inconferenza – nella fattispecie – del principio interpretativo affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato di parte opposta con riguardo alla “transazione parziale” (per tutte, cfr. Cass. 7094/2022: “L'art. 1304,
comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce
effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla
stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa
avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto
l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a
determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore
che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo
per profittarne”);
ritenuto in ogni caso che l'estinzione del debito in capo alla società affittuaria – per effetto della transazione – comporta comunque l'inevitabile ed automatica estinzione del medesimo debito in capo ai soci illimitatamente responsabili (essendo questi ultimi gravati – rispetto alla società – di una responsabilità meramente sussidiaria); ritenuto che il debito sociale – nella sua interezza – deve ritenersi pertanto estinto anche a beneficio dell'opponente Parte_1
ritenuto che le spese processuali possono essere compensate in quanto la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell' – conseguente all'estinzione del debito Pt_1
anche a suo carico – discende solo dal sopraggiunto accordo transattivo e prescinde invece da un vaglio nel merito dei motivi posti ad originario sostegno dell'opposizione;
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente Parte_1
compensa le spese processuali.
4.2.2025. IL GIUDICE