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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25/02/2025, assunto in decisione in data 16/04/2024 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato GALETTO ROBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Cesano DE (MB), via Como n. 50, di proprietà di terzi comune accordo viene assegnata, in uno a tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, alla
GNa Parte_2
3) il GN ha già rilasciato la casa familiare asportando tutti i beni di sua proprietà; Parte_1
pagina 1 di 4 4) l'autovettura CI MU tg. EA358BH intestata alla GNa rimarrà di proprietà esclusiva Parte_2 della stessa;
5) l'autovettura Volvo V40 Cross Country tg. GR069ZR intestata al GN rimarrà di Parte_1 proprietà esclusiva dello stesso;
6) i coniugi danno atto di aver definito ogni questione attinente alla suddivisione dei conti correnti;
7) il GN e la GNa dichiarano ad oggi di avere una posizione economica Parte_1 Parte_2 paritetica e che nulla hanno a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e così viceversa;
8) i coniugi dichiarano di aver definito, di comune accordo, i loro rapporti economico-finanziari di rispettivo dare ed avere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa;
9) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10) i coniugi, infine, con la sottoscrizione del presente ricorso, esprimono il proprio consenso a che il presente giudizio sia trattato con la modalità della trattazione scritta e dichiarano, altresì, di essere pienamente consapevoli del proprio diritto di partecipare all'udienza ma di volervi rinunciare, in quanto gli stessi rappresentano sussistere sia l'assenza di ogni volontà di conciliazione e sia la volontà di entrambe di procedere alla separazione alle condizioni indicate nel presente ricorso, il tutto in ossequio alle linee guida indicate da
Codesto Ecc.mo Tribunale.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28 settembre 2019 con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cesano DE (MB) atto al n. 31, P. 2 S. A anno 2019;
2) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano
DE (MB), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) assegnare la casa familiare sita in Cesano DE (MB), via Como n. 50, di proprietà di terzi in uno a tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, alla GNa Parte_2
4) disporre che l'autovettura CI MU tg. EA358BH intestata alla GNa rimarrà di Parte_2 proprietà esclusiva della stessa;
pagina 2 di 4 5) disporre che l'autovettura Volvo V40 Cross Country tg. GR069ZR intestata al GN , Parte_1 rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso;
6) dare atto che i coniugi hanno definito ogni questione attinente alla suddivisione dei conti correnti;
7) dare atto che il GN e e la GNa dichiarano ad oggi di avere una Parte_1 Parte_2 posizione economica paritetica e che nulla hanno a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e così viceversa;
8) dare atto che i coniugi dichiarano di aver definito, di comune accordo, i loro rapporti economico-finanziari di rispettivo dare ed avere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa;
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 28.09.2019 a Cesano Parte_1 Parte_2
DE (MB);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 16.04.2025, sostituita ex art. 127t ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano DE (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 31, parte II, serie A, anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25/02/2025, assunto in decisione in data 16/04/2024 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato GALETTO ROBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Cesano DE (MB), via Como n. 50, di proprietà di terzi comune accordo viene assegnata, in uno a tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, alla
GNa Parte_2
3) il GN ha già rilasciato la casa familiare asportando tutti i beni di sua proprietà; Parte_1
pagina 1 di 4 4) l'autovettura CI MU tg. EA358BH intestata alla GNa rimarrà di proprietà esclusiva Parte_2 della stessa;
5) l'autovettura Volvo V40 Cross Country tg. GR069ZR intestata al GN rimarrà di Parte_1 proprietà esclusiva dello stesso;
6) i coniugi danno atto di aver definito ogni questione attinente alla suddivisione dei conti correnti;
7) il GN e la GNa dichiarano ad oggi di avere una posizione economica Parte_1 Parte_2 paritetica e che nulla hanno a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e così viceversa;
8) i coniugi dichiarano di aver definito, di comune accordo, i loro rapporti economico-finanziari di rispettivo dare ed avere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa;
9) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10) i coniugi, infine, con la sottoscrizione del presente ricorso, esprimono il proprio consenso a che il presente giudizio sia trattato con la modalità della trattazione scritta e dichiarano, altresì, di essere pienamente consapevoli del proprio diritto di partecipare all'udienza ma di volervi rinunciare, in quanto gli stessi rappresentano sussistere sia l'assenza di ogni volontà di conciliazione e sia la volontà di entrambe di procedere alla separazione alle condizioni indicate nel presente ricorso, il tutto in ossequio alle linee guida indicate da
Codesto Ecc.mo Tribunale.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28 settembre 2019 con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cesano DE (MB) atto al n. 31, P. 2 S. A anno 2019;
2) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano
DE (MB), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) assegnare la casa familiare sita in Cesano DE (MB), via Como n. 50, di proprietà di terzi in uno a tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, alla GNa Parte_2
4) disporre che l'autovettura CI MU tg. EA358BH intestata alla GNa rimarrà di Parte_2 proprietà esclusiva della stessa;
pagina 2 di 4 5) disporre che l'autovettura Volvo V40 Cross Country tg. GR069ZR intestata al GN , Parte_1 rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso;
6) dare atto che i coniugi hanno definito ogni questione attinente alla suddivisione dei conti correnti;
7) dare atto che il GN e e la GNa dichiarano ad oggi di avere una Parte_1 Parte_2 posizione economica paritetica e che nulla hanno a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e così viceversa;
8) dare atto che i coniugi dichiarano di aver definito, di comune accordo, i loro rapporti economico-finanziari di rispettivo dare ed avere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa;
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 28.09.2019 a Cesano Parte_1 Parte_2
DE (MB);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 16.04.2025, sostituita ex art. 127t ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano DE (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 31, parte II, serie A, anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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