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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/09/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.257/ 2025 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI POTESTA'
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
C.F.[...], elettivamente domiciliata i presso lo studio dell'avv. FORESTIERI
GIORGIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.3.2025 premesso che con decreto di Parte_1 questo Tribunale emesso in data 11/11/2021, all'esito del proc. 543/2020 era stata regolamentata la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...], dalla relazione Persona_1 con , chiedeva la modifica del detto provvedimento. Controparte_1
All'uopo rilevava che con tale provvedimento era stato disposto l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre a cui era stato posto l'obbligo di versare direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate.
Lamentava che l'obbligo di versamento da parte dello non era mai stato rispettato CP_1 integralmente e che lo stesso aveva versato le mensilità sempre nella misura di € 150 anziché € 200, oltre dovere ancora arretrati e spese straordinarie e chiedeva pertanto, conformemente alla giurisprudenza formatasi in materia che venisse dichiarato il suo diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia erogato dall' . CP_2
Nella contumacia di parte resistente che non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica, la ricorrente alla prima udienza, in assenza di richiesta di provvedimenti urgenti chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
Il Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio.
Il ricorso va accolto.
L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro CP_2 che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (ord. N. 4672/25) “Stante il tenore letterale della CP_ suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che
"qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza
d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra CP_ i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche CP_ dalle informative rese in proposito dall'
A modifica del provvedimento reso da questo Tribunale in data va pertanto disposto che l' versi CP_2 alla ricorrente per intero l'assegno unico per la minore.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, a modifica del provvedimento in data 11/11/2021, all'esito del proc. 543/2020 dispone che l' eroghi per CP_2 intero alla ricorrente 'assegno unico per i figli.
Compensa tra le parti le spese di lite
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.257/ 2025 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI POTESTA'
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
C.F.[...], elettivamente domiciliata i presso lo studio dell'avv. FORESTIERI
GIORGIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.3.2025 premesso che con decreto di Parte_1 questo Tribunale emesso in data 11/11/2021, all'esito del proc. 543/2020 era stata regolamentata la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...], dalla relazione Persona_1 con , chiedeva la modifica del detto provvedimento. Controparte_1
All'uopo rilevava che con tale provvedimento era stato disposto l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre a cui era stato posto l'obbligo di versare direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate.
Lamentava che l'obbligo di versamento da parte dello non era mai stato rispettato CP_1 integralmente e che lo stesso aveva versato le mensilità sempre nella misura di € 150 anziché € 200, oltre dovere ancora arretrati e spese straordinarie e chiedeva pertanto, conformemente alla giurisprudenza formatasi in materia che venisse dichiarato il suo diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia erogato dall' . CP_2
Nella contumacia di parte resistente che non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica, la ricorrente alla prima udienza, in assenza di richiesta di provvedimenti urgenti chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
Il Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio.
Il ricorso va accolto.
L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro CP_2 che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (ord. N. 4672/25) “Stante il tenore letterale della CP_ suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che
"qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza
d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra CP_ i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche CP_ dalle informative rese in proposito dall'
A modifica del provvedimento reso da questo Tribunale in data va pertanto disposto che l' versi CP_2 alla ricorrente per intero l'assegno unico per la minore.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, a modifica del provvedimento in data 11/11/2021, all'esito del proc. 543/2020 dispone che l' eroghi per CP_2 intero alla ricorrente 'assegno unico per i figli.
Compensa tra le parti le spese di lite
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Grillo