TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1477 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Impalmi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 Dichiararsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
contratto in data 02.06.2017 a OS (VI) tra i sigg.ri e CP_1 CP_2
con rito concordatario, recependo le condizioni condivise e concordate che di
[...]
seguito si riportano integralmente.
Ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di provvedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OS (VI), dell'anno 2017 Atto numero 1, Parte
II – Serie A.
Condizioni di cui si chiede l'accoglimento:
1. i signori e si impegnano nell'interesse della figlia CP_1 CP_2
minorenne ad esercitare la responsabilità genitoriale con collaborazione e Per_1
fiducia reciproca.
A) CASA CONIUGALE
2. La casa familiare, sita in OS (VI) in Via V. Maran n. 62, in ottemperanza degli accordi, assunti con la separazione, aventi ad oggetto il trasferimento della quota del 50% del sig. , è divenuta di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra CP_1 CP_2
che ne avrà la piena disponibilità e presso cui la minore manterrà la residenza. Per_1
Al contempo la sig.ra si è accollata interamente il mutuo inizialmente contratto CP_2
dai coniugi.
3. Il sig. , si è trasferito da tempo in un'altra abitazione sita in OG (VI) in CP_1
Via Capovilla n. 23, acquistata in data 09.09.2024 con rogito notarile e con la stipula di altro mutuo.
2 B) AFFIDAMENTO CONDIVISO E REGOLAMENTAZIONE VISITE PER LA MINORE
4. La figlia minorenne nata a [...] in data [...], sarà affidata Persona_2
ad entrambi i genitori, in forma condivisa, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in OS (VI) in Via V. Maran n. 62.
Attualmente frequenta la scuola primaria nel comune di residenza e i genitori Per_1
hanno già raggiunto l'intesa per cui frequenterà le scuole, sino alla conclusione Per_1
delle medie, presso gli istituti scolastici nel Comune di OS (VI) ove risiede.
5. Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati Per_1
dal venerdì sera indicativamente alle 20.00 e sino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola.
Durante la settimana verrà applicata la seguente calendarizzazione:
Lunedì, mercoledì e venerdì, starà con la madre compresi i pernotti e che la Per_1
accompagnerà a scuola il mattino successivo;
Martedì e Giovedì, starà con il padre, compresi i pernotti e che la Per_1
accompagnerà a scuola il mattino successivo.
I genitori convengono che possa trascorrere, in quanto possibile e facendo Per_1
eccezione al calendario ordinario, il compleanno di ciascun genitore con lo stesso.
Entrambi i genitori saranno invece presenti e trascorreranno insieme il compleanno della figlia . Per_1
I genitori, in ogni caso, si impegnano a condividere e concordare eventuali deroghe alla calendarizzazione sopra esposta che siano nell'interesse della figlia per la miglior gestione del suo tempo e delle sue attività ricreative, sportive e formative.
Faranno eccezione le festività del Santo Natale, del 31 dicembre e 1 gennaio, della
3 Pasqua e Lunedì in Albis che la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore,
rimanendo invariato il calendario per il resto.
Ciascun genitore, inoltre, avrà il diritto di trascorrere almeno 15 giorni di vacanza –
anche consecutivi – durante l'estate con previo accordo sul periodo con l'altro Per_1
genitore, fermo restando che tenuto conto delle attuali occupazioni dei coniugi si conviene di riconoscere alla sig.ra la precedenza nell'individuazione dei suoi CP_2
periodi di vacanza con la figlia;
la stessa, pertanto, si impegna a comunicare i suoi programmi all'altro genitore entro il mese di giugno.
C) MANTENIMENTO DIRETTO DELLA FIGLIA IN . Persona_2
Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento della figlia in modo diretto.
6. Le spese ordinarie di mantenimento della figlia minorenne verranno sostenute Per_1
direttamente e autonomamente da entrambi i genitori che pertanto non avanzano,
reciprocamente, alcuna domanda di assegno mensile a tale titolo.
7. Concordemente ed espressamente i coniugi convengono che verrano divise al 50%
tra loro le spese – anche ordinarie - relative alla scuola (ad es. rette, escursioni, attività
extra, mensa, le spese di inizio anno per il materiale scolastico ed il corredo, spese di
trasporto, dopo scuola, fatta esclusione per piccole spese di cancelleria sino all'importo
di € 20,00); sempre al 50% verrano divise le spese per il vestiario stagionale di Per_1
(es. calzature, giacche invernali) previa comunicazione all'altro genitore e accordo sulla necessità e/o opportunità dell'acquisto, restando libero ciascun genitore di effettuare altri ulteriori acquisti senza tuttavia – in questo caso - obbligo di rimborso da parte dell'altro genitore.
In ogni caso, le spese straordinarie mediche, sportive, ricreative – documentate e
4 previamente concordate, qualora previsto, come da Protocollo adottato dal Tribunale
di Vicenza e quelle scolastiche, si intendono a carico per il 50% ad entrambi i genitori.
Qualora anticipate da uno dei coniugi dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro 7 giorni dalla ricezione della relativa ricevuta.
I coniugi dichiarano di aver ricevuto copia del Protocollo sopra citato, di averne preso visione e di averlo compreso.
Attualmente i coniugi dichiarano di non avere necessità di fare ricorso al servizio di baby sitter potendo contare sulla propria collaborazione e sulla presenza e sull'aiuto dei nonni. Qualora detta circostanza, nel tempo, dovesse variare i coniugi si impegnano a confrontarsi per la determinazione di tempi e costi del servizio.
8. I coniugi, hanno convenuto che l'assegno unico familiare attualmente di circa €
144,00 che viene mensilmente versato dall'INPS entrerà su apposito libretto bancario acceso presso Unicredit – filiale di OS ed intestato alla figlia , Persona_2
dove le somme verranno accantonate.
9. I coniugi concordano inoltre che eventuali bonus e/o detrazioni fiscali che la legge prevede o dovesse prevedere in futuro riservate ad un solo dei genitori resteranno a vantaggio della sig.ra ; restando a vantaggio di entrambi nella misura del CP_2
50% in tutti gli altri casi.
10. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene richiesto e previsto a titolo di mantenimento tra di essi.
11. Il sig. e la IG.ra prestano il consenso al rilascio del CP_1 CP_2
passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé, per l'altro genitore, e per la figlia minorenne . Persona_2
5 12. Per accordo tra le parti il sig. si farà integralmente carico delle spese e CP_1
compensi legali del presente procedimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OS (VI) in data 02.06.2017.
All'esito dell'udienza del 01.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 89/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
6 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla residenza della stessa presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé, per l'altro genitore, e per la figlia minorenne;
Persona_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese, come richiesto, sono integralmente a carico del sig. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
7 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in OS (Vi) il 02.06.2017 alle condizioni in
[...] CP_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OS (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2017;
c) spese integralmente a carico del sig. . CP_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1477 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Impalmi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 Dichiararsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
contratto in data 02.06.2017 a OS (VI) tra i sigg.ri e CP_1 CP_2
con rito concordatario, recependo le condizioni condivise e concordate che di
[...]
seguito si riportano integralmente.
Ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di provvedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OS (VI), dell'anno 2017 Atto numero 1, Parte
II – Serie A.
Condizioni di cui si chiede l'accoglimento:
1. i signori e si impegnano nell'interesse della figlia CP_1 CP_2
minorenne ad esercitare la responsabilità genitoriale con collaborazione e Per_1
fiducia reciproca.
A) CASA CONIUGALE
2. La casa familiare, sita in OS (VI) in Via V. Maran n. 62, in ottemperanza degli accordi, assunti con la separazione, aventi ad oggetto il trasferimento della quota del 50% del sig. , è divenuta di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra CP_1 CP_2
che ne avrà la piena disponibilità e presso cui la minore manterrà la residenza. Per_1
Al contempo la sig.ra si è accollata interamente il mutuo inizialmente contratto CP_2
dai coniugi.
3. Il sig. , si è trasferito da tempo in un'altra abitazione sita in OG (VI) in CP_1
Via Capovilla n. 23, acquistata in data 09.09.2024 con rogito notarile e con la stipula di altro mutuo.
2 B) AFFIDAMENTO CONDIVISO E REGOLAMENTAZIONE VISITE PER LA MINORE
4. La figlia minorenne nata a [...] in data [...], sarà affidata Persona_2
ad entrambi i genitori, in forma condivisa, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in OS (VI) in Via V. Maran n. 62.
Attualmente frequenta la scuola primaria nel comune di residenza e i genitori Per_1
hanno già raggiunto l'intesa per cui frequenterà le scuole, sino alla conclusione Per_1
delle medie, presso gli istituti scolastici nel Comune di OS (VI) ove risiede.
5. Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati Per_1
dal venerdì sera indicativamente alle 20.00 e sino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola.
Durante la settimana verrà applicata la seguente calendarizzazione:
Lunedì, mercoledì e venerdì, starà con la madre compresi i pernotti e che la Per_1
accompagnerà a scuola il mattino successivo;
Martedì e Giovedì, starà con il padre, compresi i pernotti e che la Per_1
accompagnerà a scuola il mattino successivo.
I genitori convengono che possa trascorrere, in quanto possibile e facendo Per_1
eccezione al calendario ordinario, il compleanno di ciascun genitore con lo stesso.
Entrambi i genitori saranno invece presenti e trascorreranno insieme il compleanno della figlia . Per_1
I genitori, in ogni caso, si impegnano a condividere e concordare eventuali deroghe alla calendarizzazione sopra esposta che siano nell'interesse della figlia per la miglior gestione del suo tempo e delle sue attività ricreative, sportive e formative.
Faranno eccezione le festività del Santo Natale, del 31 dicembre e 1 gennaio, della
3 Pasqua e Lunedì in Albis che la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore,
rimanendo invariato il calendario per il resto.
Ciascun genitore, inoltre, avrà il diritto di trascorrere almeno 15 giorni di vacanza –
anche consecutivi – durante l'estate con previo accordo sul periodo con l'altro Per_1
genitore, fermo restando che tenuto conto delle attuali occupazioni dei coniugi si conviene di riconoscere alla sig.ra la precedenza nell'individuazione dei suoi CP_2
periodi di vacanza con la figlia;
la stessa, pertanto, si impegna a comunicare i suoi programmi all'altro genitore entro il mese di giugno.
C) MANTENIMENTO DIRETTO DELLA FIGLIA IN . Persona_2
Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento della figlia in modo diretto.
6. Le spese ordinarie di mantenimento della figlia minorenne verranno sostenute Per_1
direttamente e autonomamente da entrambi i genitori che pertanto non avanzano,
reciprocamente, alcuna domanda di assegno mensile a tale titolo.
7. Concordemente ed espressamente i coniugi convengono che verrano divise al 50%
tra loro le spese – anche ordinarie - relative alla scuola (ad es. rette, escursioni, attività
extra, mensa, le spese di inizio anno per il materiale scolastico ed il corredo, spese di
trasporto, dopo scuola, fatta esclusione per piccole spese di cancelleria sino all'importo
di € 20,00); sempre al 50% verrano divise le spese per il vestiario stagionale di Per_1
(es. calzature, giacche invernali) previa comunicazione all'altro genitore e accordo sulla necessità e/o opportunità dell'acquisto, restando libero ciascun genitore di effettuare altri ulteriori acquisti senza tuttavia – in questo caso - obbligo di rimborso da parte dell'altro genitore.
In ogni caso, le spese straordinarie mediche, sportive, ricreative – documentate e
4 previamente concordate, qualora previsto, come da Protocollo adottato dal Tribunale
di Vicenza e quelle scolastiche, si intendono a carico per il 50% ad entrambi i genitori.
Qualora anticipate da uno dei coniugi dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro 7 giorni dalla ricezione della relativa ricevuta.
I coniugi dichiarano di aver ricevuto copia del Protocollo sopra citato, di averne preso visione e di averlo compreso.
Attualmente i coniugi dichiarano di non avere necessità di fare ricorso al servizio di baby sitter potendo contare sulla propria collaborazione e sulla presenza e sull'aiuto dei nonni. Qualora detta circostanza, nel tempo, dovesse variare i coniugi si impegnano a confrontarsi per la determinazione di tempi e costi del servizio.
8. I coniugi, hanno convenuto che l'assegno unico familiare attualmente di circa €
144,00 che viene mensilmente versato dall'INPS entrerà su apposito libretto bancario acceso presso Unicredit – filiale di OS ed intestato alla figlia , Persona_2
dove le somme verranno accantonate.
9. I coniugi concordano inoltre che eventuali bonus e/o detrazioni fiscali che la legge prevede o dovesse prevedere in futuro riservate ad un solo dei genitori resteranno a vantaggio della sig.ra ; restando a vantaggio di entrambi nella misura del CP_2
50% in tutti gli altri casi.
10. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene richiesto e previsto a titolo di mantenimento tra di essi.
11. Il sig. e la IG.ra prestano il consenso al rilascio del CP_1 CP_2
passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé, per l'altro genitore, e per la figlia minorenne . Persona_2
5 12. Per accordo tra le parti il sig. si farà integralmente carico delle spese e CP_1
compensi legali del presente procedimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OS (VI) in data 02.06.2017.
All'esito dell'udienza del 01.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 89/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
6 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla residenza della stessa presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé, per l'altro genitore, e per la figlia minorenne;
Persona_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese, come richiesto, sono integralmente a carico del sig. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
7 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in OS (Vi) il 02.06.2017 alle condizioni in
[...] CP_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OS (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2017;
c) spese integralmente a carico del sig. . CP_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8