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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 604 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, giusta procura in calce al ricorso in appello, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Lanzo, sito in Catanzaro, Via Pugliese n. 29 appellante
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, autorizzato
[...] per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Marilena RANDAZZO, presso il cui studio, sito in Ficarra, via logge n. 46/D, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare i vizi della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione in ordine alla richiesta risarcitoria del danno formulata in via riconvenzionale in primo grado dalla nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto, condannare la Controparte_3 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...] favore della l'importo del Parte_1 credito contributivo contenuto nella cartella di pagamento n. n. 03420130015477569000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 03420229003676914000 pagamento , ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché riformare il capo di sentenza con cui è stata disposta la condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del professionista, per violazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. >>; per l'appellata: << Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore della Corte dei Conti;
Nel merito: Rigettare l'appello proposto perché infondato;
Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il dr. Paolo Conforti ha proposto, davanti al Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229003676914000 notificatagli in data 27.6.2022, riferita alla cartella esattoriale n.03420130015477569000, notificatagli il 14.5.2014, eccependo la prescrizione della pretesa creditoria sottesa.
§2.1
Il Tribunale “Dichiara l'insussistenza dei crediti fatti valere con la intimazione di pagamento relativamente alla cartella di cui in ricorso per intervenuta prescrizione;
condanna la al pagamento Controparte_4 delle spese di lite di parte ricorrente che liquida in € 1312,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario con distrazione. Compensa tra le altre parti le spese di lite”, perché <<...A prescindere dalla prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale, va osservato che l'eccepita prescrizione si è realizzata. Ed invero la cartella è stata notificata il 14.5.2015, il primo atto interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento il 25.7.2022. Sussiste l'interesse della parte ricorrente a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del non credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva. Ciò determina il rigetto dell'eccezione di tardività pure proposta. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione
Pag. 2 di 7 esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Le SSUU con la sentenza n. 23397 del 2016 hanno risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sul punto … Ed allora, sulla base di quanto detto i crediti sottesi alle cartelle in esame (e dunque all' intimazione impugnata) devono ritenersi prescritti. Deve essere dichiarata la insussistenza dei crediti fatti valere con la intimazione di pagamento di cui sopra relativamente alla cartella esattoriale di cui al ricorso, e quindi del diritto a procedere, per intervenuta prescrizione. Le spese di lite sostenute da parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Spese compensate tra le altre parti>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da Parte_1 con atto depositato il 23 maggio 2024, limitatamente
[...] all'omessa pronuncia sulla proposta domanda di condanna di CP_1 [...]
al risarcimento del danno da lei subito in conseguenza della maturazione CP_1 della prescrizione causata dall'agente incaricato, per non avere curato tempestivamente la riscossione.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, la lamenta “Omessa pronuncia e/o omessa motivazione Pt_1 in ordine alla domanda riconvenzionale condizionata;
violazione dell'art. 112 c.p.c”: <<… il Giudice ha completamente omesso di pronunciarsi – e comunque di esaminare – la richiesta di risarcimento danni 3 regolarmente sollevata dall'odierna appellante in primo grado con apposita domanda ritualmente nei confronti dell' , Controparte_1 condizionata all'accoglimento del ricorso per causa imputabile a quest'ultima. In tutta la sentenza, infatti, benché nella propria memoria difensiva la abbia spiegato a Pt_1 chiare lettere la domanda riconvenzionale condizionata nei confronti di non si CP_5 trova un solo riferimento a tale domanda risarcitoria, né a maggior ragione delle motivazioni per le quali – nonostante ricorressero i presupposi applicativi (annullamento dell'atto impugnato per causa imputabile al solo agente della riscossione) – abbia ritenuto di non accoglierla. È dunque evidente che la sentenza in esame ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., posto che la domanda riconvenzionale formulata dalla imponeva al Giudice, al pari di Pt_1 ogni altra domanda, una specifica pronuncia sul punto…>>.
§4.1
Pag. 3 di 7 Nella memoria di costituzione in appello, ha eccepito: il Controparte_1 difetto di giurisdizione del G.O. sulla domanda risarcitoria in virtù della natura pubblicistica della;
l'inammissibilità dell'appello avendo la omesso di Pt_1 Pt_1 riproporre la domanda principale cui la riconvenzionale era subordinata;
nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda perché la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, in forza della quale l'ente creditore mantiene la funzione di controllo sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito sotteso ovvero di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere, sicché va escluso che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale.
§5
Va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, stante la natura privatistica della
. Pt_1
In particolare, la Cassazione, a Sezioni unite, con l' Ordinanza n. 8170 del 28/03/2025, affermando la giurisdizione del Giudice ordinario in ipotesi di riscossione a mezzo ruolo di contributi dovuti alla da parte dell'iscritto, nel corpo della motivazione fornisce Pt_1 chiarimenti riguardanti la natura giuridica dell'ente e la procedura di riscossione, utili nel caso di specie: <<…Si tratta di principi applicabili anche per le ipotesi in cui la Pt_1 previdenziale abbia natura privatistica, come quella dei Dottori Commercialisti. Al riguardo è intanto utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per fattispecie nelle quali l'ente creditore, o comunque l'ente parte del giudizio, non sia un ente pubblico, essendo assorbente la circostanza che nella giurisdizione del giudice tributario ricadano solo controversie rientranti nelle tipologie contenute nell'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, e dunque aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, il cui tratto comune è propriamente costituito dall'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, ciò che nel caso di specie è da escludersi radicalmente (ad es., cfr. Sez. U, 3 novembre 2017, n. 26149, in una causa per questioni previdenziali nei confronti di Trenitalia, con ciò escludendo che “il contenzioso tributario abbia qualsivoglia attinenza con le vertenze sulla contribuzione previdenziale”). D'altronde, le modalità di recupero mediante iscrizione nei ruoli ed emissione e notifica di cartelle esattoriali dei crediti previdenziali pretesi dalla sono espressamente regolate dalla specifica normativa, in particolare Pt_1 dall'art. 18, comma 6, l. 29 gennaio 1986, n. 21, secondo cui «La può provvedere Pt_1 alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme
Pag. 4 di 7 previste per la riscossione delle imposte dirette». A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la riscossione mediante ruolo da parte della
[...]
dei dottori commercialisti si applica, quale lex Parte_1 specialis, la l. n. 21 del 1986, la quale richiama, per il recupero dei contributi e delle sanzioni, la disciplina della riscossione delle imposte dirette di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 e al d.lgs. n. 46 del 1999, n. 46 (Cass., 21 novembre 2014, n. 24882). …>>.
§6
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame per non avere la riproposto la Pt_1 richiesta principale di rigetto del ricorso del dr. Conforti, è sufficiente osservare che la domanda che in questa sede viene riproposta in quanto non esaminata in primo grado, presuppone l'avvenuta declaratoria di prescrizione che, evidentemente, la non ha Pt_1 ragione di contestare.
§7
Venendo al merito, il gravame è meritevole di accoglimento, essendo fondata la domanda risarcitoria spiegata dalla , su cui, effettivamente, il Tribunale ha omesso Pt_1 di delibare.
§7.1
Orbene, l'appellante gestisce un sistema di contribuzione obbligatoria e irrinunciabile per legge e, per assicurare le relative prestazioni previdenziali e assistenziali, deve garantire un equilibrio finanziario che si fonda sui contributi obbligatori dei propri iscritti, attraverso cui la garantisce in primo luogo un equilibrio di bilancio al fine Pt_1 di erogare, oggi, agli aventi diritto i trattamenti previdenziali e assistenziali.
Ciò si evince dal d.lgs. n.509/1944 che vieta alla , così come agli altri enti Pt_1 trasformati, per effetto della predetta normativa, in associazioni o fondazioni aventi personalità di diritto privato, di usufruire di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, o altri aiuti pubblici di carattere finanziario.
Si riporta l'art 2 del d.lgs. citato: Art.
2. Gestione 1. “Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico...”.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 12, L n.335 del 1995 è stabilito che: 12. “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui
Pag. 5 di 7 ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni”. Detti principi sono stati recepiti nello statuto e nei regolamenti della
[...]
(di approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 509/94). Parte_1
In particolare, a mente dell'articolo 32 dello Statuto: “la gestione della punta ad Pt_1 assicurare l'equilibrio finanziario come condizione necessaria della certezza e della continuità delle prestazioni, cercando di prevenire le cause di squilibrio”.
§7.2
Se ne ricava che la contribuzione versata, o da versare, è necessaria all'appellante per garantire i trattamenti in essere e, quindi, la perdita del relativo diritto per il comportamento omissivo del concessionario della riscossione si traduce in un danno quantificabile nell'intero importo riportato nel titolo esclusi solo i compensi di riscossione.
Ciò a prescindere dalla futura minore erogazione (e conseguente diminuzione del relativo trattamento pensionistico) con riferimento alla posizione del dott. Conforti.
§7.3
D'altro canto, la Corte di Cassazione (Sez. lav. N. 27218/18), nel delibare proprio sulla analoga domanda che aveva avanzato nei confronti dell'agente CP_6 incaricato, ha osservato che “…l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Non può pertanto affermarsi a priori, come ha fatto la Corte territoriale, che il determinarsi, dopo l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad e che solo il titolare del credito possa ritenersi CP_7 legittimato ad interrompere il relativo termine. Semmai il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante…”.
In altri termini, il fatto che il titolare del credito può a sua volta interrompere la prescrizione, non esonera l'agente incaricato dalla responsabilità; semmai può esserci colpa concorrente, che, invero, nel caso di specie va esclusa, visto che, come si evince
Pag. 6 di 7 dall'intimazione di pagamento opposta, per i contributi, che sono relativi al 2011 e al 2012, l'iscrizione a ruolo è stata fatta nel 2013, tant'è che la notifica della cartella risale al 2014; pertanto, una volta intervenuta la delega, in virtù di tempestiva iscrizione a ruolo, spettava all'agente incaricato impegnarsi concretamente nella riscossione.
§8
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, Controparte_8 deve essere condannata a pagare all'appellante la somma di € 4034,9, oltre interessi di legge dalla data della domanda al soddisfo (in pratica, dall'importo della cartella viene detratto quello corrispondente agli oneri di riscossione per complessivi euro 322,31: euro 4357,21-322,31=4034,9)
Le spese del doppio grado di lite, tra le odierne parti, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 23 maggio Parte_1
2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1939/2023, resa in data 24 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a pagare a Controparte_1 [...] euro 4034,9, peer il titolo di cui Parte_1 in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite che liquida in euro 1278,00 quanto al primo grado, ed in euro 1458,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 604 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, giusta procura in calce al ricorso in appello, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Lanzo, sito in Catanzaro, Via Pugliese n. 29 appellante
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, autorizzato
[...] per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Marilena RANDAZZO, presso il cui studio, sito in Ficarra, via logge n. 46/D, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare i vizi della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione in ordine alla richiesta risarcitoria del danno formulata in via riconvenzionale in primo grado dalla nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto, condannare la Controparte_3 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...] favore della l'importo del Parte_1 credito contributivo contenuto nella cartella di pagamento n. n. 03420130015477569000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 03420229003676914000 pagamento , ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché riformare il capo di sentenza con cui è stata disposta la condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del professionista, per violazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. >>; per l'appellata: << Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore della Corte dei Conti;
Nel merito: Rigettare l'appello proposto perché infondato;
Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il dr. Paolo Conforti ha proposto, davanti al Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229003676914000 notificatagli in data 27.6.2022, riferita alla cartella esattoriale n.03420130015477569000, notificatagli il 14.5.2014, eccependo la prescrizione della pretesa creditoria sottesa.
§2.1
Il Tribunale “Dichiara l'insussistenza dei crediti fatti valere con la intimazione di pagamento relativamente alla cartella di cui in ricorso per intervenuta prescrizione;
condanna la al pagamento Controparte_4 delle spese di lite di parte ricorrente che liquida in € 1312,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario con distrazione. Compensa tra le altre parti le spese di lite”, perché <<...A prescindere dalla prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale, va osservato che l'eccepita prescrizione si è realizzata. Ed invero la cartella è stata notificata il 14.5.2015, il primo atto interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento il 25.7.2022. Sussiste l'interesse della parte ricorrente a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del non credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva. Ciò determina il rigetto dell'eccezione di tardività pure proposta. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione
Pag. 2 di 7 esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Le SSUU con la sentenza n. 23397 del 2016 hanno risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sul punto … Ed allora, sulla base di quanto detto i crediti sottesi alle cartelle in esame (e dunque all' intimazione impugnata) devono ritenersi prescritti. Deve essere dichiarata la insussistenza dei crediti fatti valere con la intimazione di pagamento di cui sopra relativamente alla cartella esattoriale di cui al ricorso, e quindi del diritto a procedere, per intervenuta prescrizione. Le spese di lite sostenute da parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Spese compensate tra le altre parti>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da Parte_1 con atto depositato il 23 maggio 2024, limitatamente
[...] all'omessa pronuncia sulla proposta domanda di condanna di CP_1 [...]
al risarcimento del danno da lei subito in conseguenza della maturazione CP_1 della prescrizione causata dall'agente incaricato, per non avere curato tempestivamente la riscossione.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, la lamenta “Omessa pronuncia e/o omessa motivazione Pt_1 in ordine alla domanda riconvenzionale condizionata;
violazione dell'art. 112 c.p.c”: <<… il Giudice ha completamente omesso di pronunciarsi – e comunque di esaminare – la richiesta di risarcimento danni 3 regolarmente sollevata dall'odierna appellante in primo grado con apposita domanda ritualmente nei confronti dell' , Controparte_1 condizionata all'accoglimento del ricorso per causa imputabile a quest'ultima. In tutta la sentenza, infatti, benché nella propria memoria difensiva la abbia spiegato a Pt_1 chiare lettere la domanda riconvenzionale condizionata nei confronti di non si CP_5 trova un solo riferimento a tale domanda risarcitoria, né a maggior ragione delle motivazioni per le quali – nonostante ricorressero i presupposi applicativi (annullamento dell'atto impugnato per causa imputabile al solo agente della riscossione) – abbia ritenuto di non accoglierla. È dunque evidente che la sentenza in esame ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., posto che la domanda riconvenzionale formulata dalla imponeva al Giudice, al pari di Pt_1 ogni altra domanda, una specifica pronuncia sul punto…>>.
§4.1
Pag. 3 di 7 Nella memoria di costituzione in appello, ha eccepito: il Controparte_1 difetto di giurisdizione del G.O. sulla domanda risarcitoria in virtù della natura pubblicistica della;
l'inammissibilità dell'appello avendo la omesso di Pt_1 Pt_1 riproporre la domanda principale cui la riconvenzionale era subordinata;
nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda perché la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, in forza della quale l'ente creditore mantiene la funzione di controllo sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito sotteso ovvero di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere, sicché va escluso che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale.
§5
Va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, stante la natura privatistica della
. Pt_1
In particolare, la Cassazione, a Sezioni unite, con l' Ordinanza n. 8170 del 28/03/2025, affermando la giurisdizione del Giudice ordinario in ipotesi di riscossione a mezzo ruolo di contributi dovuti alla da parte dell'iscritto, nel corpo della motivazione fornisce Pt_1 chiarimenti riguardanti la natura giuridica dell'ente e la procedura di riscossione, utili nel caso di specie: <<…Si tratta di principi applicabili anche per le ipotesi in cui la Pt_1 previdenziale abbia natura privatistica, come quella dei Dottori Commercialisti. Al riguardo è intanto utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per fattispecie nelle quali l'ente creditore, o comunque l'ente parte del giudizio, non sia un ente pubblico, essendo assorbente la circostanza che nella giurisdizione del giudice tributario ricadano solo controversie rientranti nelle tipologie contenute nell'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, e dunque aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, il cui tratto comune è propriamente costituito dall'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, ciò che nel caso di specie è da escludersi radicalmente (ad es., cfr. Sez. U, 3 novembre 2017, n. 26149, in una causa per questioni previdenziali nei confronti di Trenitalia, con ciò escludendo che “il contenzioso tributario abbia qualsivoglia attinenza con le vertenze sulla contribuzione previdenziale”). D'altronde, le modalità di recupero mediante iscrizione nei ruoli ed emissione e notifica di cartelle esattoriali dei crediti previdenziali pretesi dalla sono espressamente regolate dalla specifica normativa, in particolare Pt_1 dall'art. 18, comma 6, l. 29 gennaio 1986, n. 21, secondo cui «La può provvedere Pt_1 alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme
Pag. 4 di 7 previste per la riscossione delle imposte dirette». A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la riscossione mediante ruolo da parte della
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dei dottori commercialisti si applica, quale lex Parte_1 specialis, la l. n. 21 del 1986, la quale richiama, per il recupero dei contributi e delle sanzioni, la disciplina della riscossione delle imposte dirette di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 e al d.lgs. n. 46 del 1999, n. 46 (Cass., 21 novembre 2014, n. 24882). …>>.
§6
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame per non avere la riproposto la Pt_1 richiesta principale di rigetto del ricorso del dr. Conforti, è sufficiente osservare che la domanda che in questa sede viene riproposta in quanto non esaminata in primo grado, presuppone l'avvenuta declaratoria di prescrizione che, evidentemente, la non ha Pt_1 ragione di contestare.
§7
Venendo al merito, il gravame è meritevole di accoglimento, essendo fondata la domanda risarcitoria spiegata dalla , su cui, effettivamente, il Tribunale ha omesso Pt_1 di delibare.
§7.1
Orbene, l'appellante gestisce un sistema di contribuzione obbligatoria e irrinunciabile per legge e, per assicurare le relative prestazioni previdenziali e assistenziali, deve garantire un equilibrio finanziario che si fonda sui contributi obbligatori dei propri iscritti, attraverso cui la garantisce in primo luogo un equilibrio di bilancio al fine Pt_1 di erogare, oggi, agli aventi diritto i trattamenti previdenziali e assistenziali.
Ciò si evince dal d.lgs. n.509/1944 che vieta alla , così come agli altri enti Pt_1 trasformati, per effetto della predetta normativa, in associazioni o fondazioni aventi personalità di diritto privato, di usufruire di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, o altri aiuti pubblici di carattere finanziario.
Si riporta l'art 2 del d.lgs. citato: Art.
2. Gestione 1. “Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico...”.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 12, L n.335 del 1995 è stabilito che: 12. “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui
Pag. 5 di 7 ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni”. Detti principi sono stati recepiti nello statuto e nei regolamenti della
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(di approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 509/94). Parte_1
In particolare, a mente dell'articolo 32 dello Statuto: “la gestione della punta ad Pt_1 assicurare l'equilibrio finanziario come condizione necessaria della certezza e della continuità delle prestazioni, cercando di prevenire le cause di squilibrio”.
§7.2
Se ne ricava che la contribuzione versata, o da versare, è necessaria all'appellante per garantire i trattamenti in essere e, quindi, la perdita del relativo diritto per il comportamento omissivo del concessionario della riscossione si traduce in un danno quantificabile nell'intero importo riportato nel titolo esclusi solo i compensi di riscossione.
Ciò a prescindere dalla futura minore erogazione (e conseguente diminuzione del relativo trattamento pensionistico) con riferimento alla posizione del dott. Conforti.
§7.3
D'altro canto, la Corte di Cassazione (Sez. lav. N. 27218/18), nel delibare proprio sulla analoga domanda che aveva avanzato nei confronti dell'agente CP_6 incaricato, ha osservato che “…l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Non può pertanto affermarsi a priori, come ha fatto la Corte territoriale, che il determinarsi, dopo l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad e che solo il titolare del credito possa ritenersi CP_7 legittimato ad interrompere il relativo termine. Semmai il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante…”.
In altri termini, il fatto che il titolare del credito può a sua volta interrompere la prescrizione, non esonera l'agente incaricato dalla responsabilità; semmai può esserci colpa concorrente, che, invero, nel caso di specie va esclusa, visto che, come si evince
Pag. 6 di 7 dall'intimazione di pagamento opposta, per i contributi, che sono relativi al 2011 e al 2012, l'iscrizione a ruolo è stata fatta nel 2013, tant'è che la notifica della cartella risale al 2014; pertanto, una volta intervenuta la delega, in virtù di tempestiva iscrizione a ruolo, spettava all'agente incaricato impegnarsi concretamente nella riscossione.
§8
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, Controparte_8 deve essere condannata a pagare all'appellante la somma di € 4034,9, oltre interessi di legge dalla data della domanda al soddisfo (in pratica, dall'importo della cartella viene detratto quello corrispondente agli oneri di riscossione per complessivi euro 322,31: euro 4357,21-322,31=4034,9)
Le spese del doppio grado di lite, tra le odierne parti, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 23 maggio Parte_1
2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1939/2023, resa in data 24 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a pagare a Controparte_1 [...] euro 4034,9, peer il titolo di cui Parte_1 in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite che liquida in euro 1278,00 quanto al primo grado, ed in euro 1458,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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