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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Prestia Maurizio ed elettivamente domiciliato in Nicotera (V.V.) Via Vittorio
Emanuele n. 9 presso il difensore
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Zurlo Raffaele e dall'avv. Ornati Andrea ed elettivamente domiciliato in La Spezia via Fontevivo n.21 presso il difesore
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2023 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13/02/2023 e notificato in data 7.03.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della il pagamento della pagina 1 di 5 somma di € 6.131,76 oltre interessi e le spese del procedimento monitorio, per mancato ripiano della posizione debitoria in riferimento al rapporto contrattuale n. 320019027343.
Parte opponente eccepiva: l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della società opposta mancando in atti una valida prova della cessione del credito e della conseguente e necessaria titolarità nonché legittimazione attiva;
e la prescrizione del credito in difetto di alcun valido atto interruttivo. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa si costituiva quale contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
A tal fine deduceva che controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, chiedendo termine al Giudice per attivare il procedimento di mediazione;
la ritualità della cessione del credito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria e assegnati i termini per introdurre la procedura di mediazione, il Giudice rinviava, per il prosieguo, la causa alla udienza del1.07.2024.
A tale udienza, parte opponente eccepiva ancora una volta l'assoluta improcedibilità della causa per l'omessa introduzione del procedimento di mediazione come ordinato dal Giudice
designato ed insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva, all'uopo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice verificata la mancata procedura della mediazione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.10.2024 in modalità
cartolare.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28.10.2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, Il Giudice tratteneva in decisione la causa senza concessione dei termini ex art. 190 cpc ritenendo la causa di pronta soluzione.
La domanda proposta deve dichiararsi improcedibile atteso il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ai sensi dell'art 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 la materia bancaria rientra tra le materie sottoposte al tentativo di mediazione obbligatorio. In tema di mediazione obbligatoria, chi intende agire,
cioè l'attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte. Parte attrice è, pertanto, tenuta a dare prova, ai fini del superamento della condizione di procedibilità del regolare svolgimento della mediazione, anche se con esito infruttuoso, dovendo produrre in giudizio il verbale negativo, non essendo sufficiente il deposito della sola domanda di mediazione. D'altronde, richiamando il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in merito alla mediazione delegata,”
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5,
commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo,
e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.” (Corte di Cassazione n. 40035/2021).
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. pagina 3 di 5 L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario,
allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio. In
applicazione dei principi su esposti, parte opponente ha tempestivamente eccepito sin dall'atto di opposizione il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria sicché, con provvedimento del 10-10-2023, il mutato Giudice istruttore ha assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda di mediazione;
onere rimasto, tuttavia, inadempiuto. Il termine è stato assegnato alla parte opposta sulla base della pronuncia a Sezioni Unite 19596/2020, principio recepito dal Legislatore e tasfuso nell'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010 in vigore dal 1.1.2023. Preso atto della mancata instaurazione della mediazione ad opera di parte opposta, mancando prova dell'introduzione del tentativo di mediazione e del suo esito negativo, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art 5 co 1 bis d.lgs. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 147/2022
secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) per la fase di studio, introduttiva e di decisione, applicando la riduzione del 30 % di cui all'art 4 co 4 per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, e l'ulteriore riduzione del 50% di cui all'art 4 comma
9, risultando la dichiarazione di improcedibilità una pronuncia in rito, così come previsto dal
DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda.
pagina 4 di 5 2) Revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna l pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.188,95 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Vibo Valentia, 26.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Prestia Maurizio ed elettivamente domiciliato in Nicotera (V.V.) Via Vittorio
Emanuele n. 9 presso il difensore
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Zurlo Raffaele e dall'avv. Ornati Andrea ed elettivamente domiciliato in La Spezia via Fontevivo n.21 presso il difesore
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2023 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13/02/2023 e notificato in data 7.03.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della il pagamento della pagina 1 di 5 somma di € 6.131,76 oltre interessi e le spese del procedimento monitorio, per mancato ripiano della posizione debitoria in riferimento al rapporto contrattuale n. 320019027343.
Parte opponente eccepiva: l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della società opposta mancando in atti una valida prova della cessione del credito e della conseguente e necessaria titolarità nonché legittimazione attiva;
e la prescrizione del credito in difetto di alcun valido atto interruttivo. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa si costituiva quale contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
A tal fine deduceva che controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, chiedendo termine al Giudice per attivare il procedimento di mediazione;
la ritualità della cessione del credito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria e assegnati i termini per introdurre la procedura di mediazione, il Giudice rinviava, per il prosieguo, la causa alla udienza del1.07.2024.
A tale udienza, parte opponente eccepiva ancora una volta l'assoluta improcedibilità della causa per l'omessa introduzione del procedimento di mediazione come ordinato dal Giudice
designato ed insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva, all'uopo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice verificata la mancata procedura della mediazione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.10.2024 in modalità
cartolare.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28.10.2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, Il Giudice tratteneva in decisione la causa senza concessione dei termini ex art. 190 cpc ritenendo la causa di pronta soluzione.
La domanda proposta deve dichiararsi improcedibile atteso il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ai sensi dell'art 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 la materia bancaria rientra tra le materie sottoposte al tentativo di mediazione obbligatorio. In tema di mediazione obbligatoria, chi intende agire,
cioè l'attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte. Parte attrice è, pertanto, tenuta a dare prova, ai fini del superamento della condizione di procedibilità del regolare svolgimento della mediazione, anche se con esito infruttuoso, dovendo produrre in giudizio il verbale negativo, non essendo sufficiente il deposito della sola domanda di mediazione. D'altronde, richiamando il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in merito alla mediazione delegata,”
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5,
commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo,
e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.” (Corte di Cassazione n. 40035/2021).
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. pagina 3 di 5 L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario,
allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio. In
applicazione dei principi su esposti, parte opponente ha tempestivamente eccepito sin dall'atto di opposizione il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria sicché, con provvedimento del 10-10-2023, il mutato Giudice istruttore ha assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda di mediazione;
onere rimasto, tuttavia, inadempiuto. Il termine è stato assegnato alla parte opposta sulla base della pronuncia a Sezioni Unite 19596/2020, principio recepito dal Legislatore e tasfuso nell'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010 in vigore dal 1.1.2023. Preso atto della mancata instaurazione della mediazione ad opera di parte opposta, mancando prova dell'introduzione del tentativo di mediazione e del suo esito negativo, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art 5 co 1 bis d.lgs. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 147/2022
secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) per la fase di studio, introduttiva e di decisione, applicando la riduzione del 30 % di cui all'art 4 co 4 per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, e l'ulteriore riduzione del 50% di cui all'art 4 comma
9, risultando la dichiarazione di improcedibilità una pronuncia in rito, così come previsto dal
DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda.
pagina 4 di 5 2) Revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna l pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.188,95 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Vibo Valentia, 26.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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