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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5163/2020
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 5163/2020 promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 18/08/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Paola Baldassar
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI C.F._2
VE;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. Sara Berni (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova;
C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da accordo di cui al verbale di udienza del 12/06/2025.
__________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 25/06/2011 Parte_1
contraeva matrimonio con che dall'unione nascevano due figli: Controparte_1
il 31/10/2002 e il 13/07/2008; che i rapporti familiari erano sempre Per_1 Persona_2
stati molto difficili a causa dell'atteggiamento aggressivo e autoritario del resistente nei confronti di moglie e figli.
Ampiamente illustrate le vicende familiari e le rispettive posizioni personali e patrimoniali, la ricorrente rassegnava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva del 26/10/2020 si costituiva il resistente non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestando quanto rappresentato dalla ricorrente, con particolare riferimento alle richieste economiche, nonché di addebito e di affido esclusivo dei figli e . Per_1 Persona_2
Esposta quindi la propria versione dei fatti rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza presidenziale del 17/11/2020 erano presenti i procuratori e le parti che venivano sentite dal Presidente, separatamente, quindi congiuntamente e veniva esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo.
Con successiva ordinanza a scioglimento di riserva assunta all'udienza, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore
tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano regolarmente entrambe le parti e veniva quindi espletata la fase probatoria del procedimento, consistita nella nomina di CTU volta a garantire il principio generale della bigenitorialità.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, il presente procedimento veniva riassegnato.
Alla successiva udienza del 22/02/2024 il Giudice proponeva alle parti ipotesi di conciliazione, che veniva accettata dalle stesse con riserva di verificarne l'adempimento e conseguente richiesta di rinvio dell'udienza.
__________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 A seguito quindi di rinvii finalizzati ad una definizione consensuale della controversia, all'udienza del 12/06/2025 i procuratori e le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e pertanto rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
1. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, posto che vi è la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e la crisi coniugale è ormai irreversibile.
Ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ., in quanto dagli atti di causa, emerge chiaramente che è venuta meno l'unione spirituale e materiale tra le parti, con la conseguenza che devono ritenersi integrate le condizioni richieste dalla legge per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio
coniugalis che caratterizza il vincolo coniugale, essendo il rapporto irrimediabilmente compromesso.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI VE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
1.2 Quanto alle condizioni della separazione il Collegio ritiene di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le quali, risultando congrue, non presentano profili di illegittimità.
1.2.1 In particolare, come avanzato dalle parti, si dispone che la figlia minorenne PE
resti affidata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con facoltà per gli stessi di
[...]
operare l'inserimento “in un contesto comunitario diurno e/o residenziale” secondo la valutazione discrezionale degli stessi Servizi.
A sostegno dell'accoglimento di tale richiesta depone l'ultima relazione del 16/01/2025
depositata dai Servizi Sociali competenti (Consultorio Familiare – Distretto Pieve di Soligo)
che hanno in carico la situazione familiare da oltre due anni.
I Servizi, infatti, hanno evidenziato la necessità di garantire una continuità a favore di PE
, proponendo a tal proposito una progettualità residenziale. Gli stessi, evidenziato un
[...]
quadro clinico della minore in peggioramento, nonché l'impossibilità di sviluppare con i
__________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 genitori della stessa pensieri centrati sulla figlia, concludevano affermando che “Tale contesto
familiare pone la ragazza in una situazione in cui trova scarso supporto nella gestione di sé
stessa e delle proprie problematiche personali, situazione che favorisce un processo
involutivo ed un aumento di alcuni aspetti sintomatologici. Stante tale situazione si ritiene necessario l'inserimento di in un contesto comunitario residenziale dove la stessa PE
possa trovare dei riferimenti adulti capaci di accompagnarla con continuità nel proprio
percorso evolutivo, sostenendola ad affrontare il proprio disagio.”.
Per tali ragioni, considerato il preminente interesse della minore, il Collegio dispone che resti affidata ai Servizi Sociali – Distretto Pieve di Soligo, con facoltà per gli Persona_2
stessi di operare l'inserimento “in un contesto comunitario diurno e/o residenziale”,
esclusivamente nella zona di VI VE-Conegliano. Per garantire ampio supporto alla genitorialità e al nucleo familiare, unitamente al sostegno psicologico alla figlia minorenne, si conferma altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi, con onere di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale.
2 Le spese di lite, attese le conclusioni congiunte delle parti, vengono compensate integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a VITTORIO VENETO Parte_1
(TV) il 25/09/1972 e ato a UZWIL NIEDERUZWIL - SVIZZERA Controparte_1
il 01/10/1967, matrimonio contratto il 25/06/2011 e trascritto al n. 13, Parte I, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) autorizza gli stessi a continuare a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
2) revoca l'ordinanza resa all'udienza del 04/02/2025 nella parte in cui “I servizi sono
espressamente autorizzati in particolare a inserire la minore, come dagli stessi ipotizzato nella ultima relazione “in un contesto comunitario residenziale” …”.
Dispone invece che la figlia minorenne , nata a [...] il Persona_2
__________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 13/07/2008 (C.F. ) resti affidata ai Servizi Sociali C.F._3
territorialmente competenti, con facoltà per gli stessi di operare l'inserimento “in un contesto comunitario diurno e/o residenziale” secondo la valutazione discrezionale degli stessi
Servizi; si precisa tuttavia che, al fine di salvaguardare il percorso scolastico svolto sinora presso l'Istituto alberghiero “Beltrame” di VI VE (ove la ragazza ha migliorato la frequenza e il rendimento scolastico e ha instaurato un buon rapporto con insegnanti e compagni di scuola), nonché la prosecuzione della frequenza scolastica in presenza presso l'istituto medesimo, la scelta del contesto comunitario dovrà essere esclusivamente nella zona di VI VE-Conegliano;
3) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi per garantire ampio supporto alla genitorialità e al nucleo familiare, unitamente al sostegno psicologico alla figlia minorenne.
Dispone che i Servizi Sociali competenti effettuino il monitoraggio della situazione della minorenne con obbligo di relazione a cadenza semestrale al G.T., onerando gli Persona_2
stessi Servizi di individuare quando il monitoraggio non risulti più necessario;
4) dispone che per i periodi in cui non si troverà presso la comunità individuata Persona_2
dai Servizi Sociali, la stessa sarà collocata prevalentemente presso la residenza materna, con possibilità per il padre di vedere la figlia il mercoledì pomeriggio e il sabato e la domenica a settimane alterne, senza pernottamento;
5) dispone che il padre versi, quale concorso nel mantenimento del figlio , Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e della figlia minorenne PE
, sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti ed
[...]
indipendenti, a far data dal febbraio 2025, la somma di € 350,00 mensili ciascuno;
6) qualora venga inserita in una comunità residenziale, dispone che il Persona_2
mantenimento della stessa venga ridotto da € 350,00 mensili ad € 250,00 mensili esclusivamente per la durata dell'inserimento medesimo;
deve quindi intendersi che qualora termini l'esperienza presso la comunità residenziale l'assegno di mantenimento Persona_2
a carico del padre ritornerà ad essere di € 350,00 mensili, oltre all'aggiornamento Istat nel frattempo maturato;
__________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 7) dispone che gli assegni di mantenimento per i figli vengano corrisposti in via anticipata al domicilio della madre entro il giorno 15 di ogni mese, per 12 mensilità, e assoggettati automaticamente a rivalutazione, in applicazione degli indici Istat, all'inizio di ogni anno e per la prima volta nel mese di luglio 2026;
8) dispone che le spese straordinarie, individuate come da Protocollo del Tribunale di Treviso,
vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
9) le parti dichiarano di riservarsi ogni domanda di rimborso delle spese straordinarie, nonché
ogni eventuale contestazione e/o osservazione in merito alla ripartizione delle spese straordinarie già sostenute per i figli a far data dal febbraio 2024;
10) dispone che l'assegno unico rimarrà a beneficio esclusivo della madre che continuerà a percepirlo;
11) i coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per gli altri documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne;
Persona_2
12) i coniugi rinunciano alle domande di addebito reciprocamente formulate nel presente giudizio e accettano le reciproche rinunce;
13) le parti rinunciano altresì ad ogni diversa domanda nel merito e in istruttoria formulata nel presente giudizio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza:
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti – Distretto Pieve di Soligo;
- alla V.G. per l'apertura del fascicolo della vigilanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
__________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5163/2020
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 5163/2020 promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 18/08/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Paola Baldassar
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI C.F._2
VE;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. Sara Berni (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova;
C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da accordo di cui al verbale di udienza del 12/06/2025.
__________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 25/06/2011 Parte_1
contraeva matrimonio con che dall'unione nascevano due figli: Controparte_1
il 31/10/2002 e il 13/07/2008; che i rapporti familiari erano sempre Per_1 Persona_2
stati molto difficili a causa dell'atteggiamento aggressivo e autoritario del resistente nei confronti di moglie e figli.
Ampiamente illustrate le vicende familiari e le rispettive posizioni personali e patrimoniali, la ricorrente rassegnava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva del 26/10/2020 si costituiva il resistente non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestando quanto rappresentato dalla ricorrente, con particolare riferimento alle richieste economiche, nonché di addebito e di affido esclusivo dei figli e . Per_1 Persona_2
Esposta quindi la propria versione dei fatti rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza presidenziale del 17/11/2020 erano presenti i procuratori e le parti che venivano sentite dal Presidente, separatamente, quindi congiuntamente e veniva esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo.
Con successiva ordinanza a scioglimento di riserva assunta all'udienza, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore
tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano regolarmente entrambe le parti e veniva quindi espletata la fase probatoria del procedimento, consistita nella nomina di CTU volta a garantire il principio generale della bigenitorialità.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, il presente procedimento veniva riassegnato.
Alla successiva udienza del 22/02/2024 il Giudice proponeva alle parti ipotesi di conciliazione, che veniva accettata dalle stesse con riserva di verificarne l'adempimento e conseguente richiesta di rinvio dell'udienza.
__________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 A seguito quindi di rinvii finalizzati ad una definizione consensuale della controversia, all'udienza del 12/06/2025 i procuratori e le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e pertanto rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
1. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, posto che vi è la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e la crisi coniugale è ormai irreversibile.
Ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ., in quanto dagli atti di causa, emerge chiaramente che è venuta meno l'unione spirituale e materiale tra le parti, con la conseguenza che devono ritenersi integrate le condizioni richieste dalla legge per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio
coniugalis che caratterizza il vincolo coniugale, essendo il rapporto irrimediabilmente compromesso.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI VE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
1.2 Quanto alle condizioni della separazione il Collegio ritiene di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le quali, risultando congrue, non presentano profili di illegittimità.
1.2.1 In particolare, come avanzato dalle parti, si dispone che la figlia minorenne PE
resti affidata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con facoltà per gli stessi di
[...]
operare l'inserimento “in un contesto comunitario diurno e/o residenziale” secondo la valutazione discrezionale degli stessi Servizi.
A sostegno dell'accoglimento di tale richiesta depone l'ultima relazione del 16/01/2025
depositata dai Servizi Sociali competenti (Consultorio Familiare – Distretto Pieve di Soligo)
che hanno in carico la situazione familiare da oltre due anni.
I Servizi, infatti, hanno evidenziato la necessità di garantire una continuità a favore di PE
, proponendo a tal proposito una progettualità residenziale. Gli stessi, evidenziato un
[...]
quadro clinico della minore in peggioramento, nonché l'impossibilità di sviluppare con i
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 genitori della stessa pensieri centrati sulla figlia, concludevano affermando che “Tale contesto
familiare pone la ragazza in una situazione in cui trova scarso supporto nella gestione di sé
stessa e delle proprie problematiche personali, situazione che favorisce un processo
involutivo ed un aumento di alcuni aspetti sintomatologici. Stante tale situazione si ritiene necessario l'inserimento di in un contesto comunitario residenziale dove la stessa PE
possa trovare dei riferimenti adulti capaci di accompagnarla con continuità nel proprio
percorso evolutivo, sostenendola ad affrontare il proprio disagio.”.
Per tali ragioni, considerato il preminente interesse della minore, il Collegio dispone che resti affidata ai Servizi Sociali – Distretto Pieve di Soligo, con facoltà per gli Persona_2
stessi di operare l'inserimento “in un contesto comunitario diurno e/o residenziale”,
esclusivamente nella zona di VI VE-Conegliano. Per garantire ampio supporto alla genitorialità e al nucleo familiare, unitamente al sostegno psicologico alla figlia minorenne, si conferma altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi, con onere di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale.
2 Le spese di lite, attese le conclusioni congiunte delle parti, vengono compensate integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a VITTORIO VENETO Parte_1
(TV) il 25/09/1972 e ato a UZWIL NIEDERUZWIL - SVIZZERA Controparte_1
il 01/10/1967, matrimonio contratto il 25/06/2011 e trascritto al n. 13, Parte I, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) autorizza gli stessi a continuare a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
2) revoca l'ordinanza resa all'udienza del 04/02/2025 nella parte in cui “I servizi sono
espressamente autorizzati in particolare a inserire la minore, come dagli stessi ipotizzato nella ultima relazione “in un contesto comunitario residenziale” …”.
Dispone invece che la figlia minorenne , nata a [...] il Persona_2
__________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 13/07/2008 (C.F. ) resti affidata ai Servizi Sociali C.F._3
territorialmente competenti, con facoltà per gli stessi di operare l'inserimento “in un contesto comunitario diurno e/o residenziale” secondo la valutazione discrezionale degli stessi
Servizi; si precisa tuttavia che, al fine di salvaguardare il percorso scolastico svolto sinora presso l'Istituto alberghiero “Beltrame” di VI VE (ove la ragazza ha migliorato la frequenza e il rendimento scolastico e ha instaurato un buon rapporto con insegnanti e compagni di scuola), nonché la prosecuzione della frequenza scolastica in presenza presso l'istituto medesimo, la scelta del contesto comunitario dovrà essere esclusivamente nella zona di VI VE-Conegliano;
3) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi per garantire ampio supporto alla genitorialità e al nucleo familiare, unitamente al sostegno psicologico alla figlia minorenne.
Dispone che i Servizi Sociali competenti effettuino il monitoraggio della situazione della minorenne con obbligo di relazione a cadenza semestrale al G.T., onerando gli Persona_2
stessi Servizi di individuare quando il monitoraggio non risulti più necessario;
4) dispone che per i periodi in cui non si troverà presso la comunità individuata Persona_2
dai Servizi Sociali, la stessa sarà collocata prevalentemente presso la residenza materna, con possibilità per il padre di vedere la figlia il mercoledì pomeriggio e il sabato e la domenica a settimane alterne, senza pernottamento;
5) dispone che il padre versi, quale concorso nel mantenimento del figlio , Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e della figlia minorenne PE
, sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti ed
[...]
indipendenti, a far data dal febbraio 2025, la somma di € 350,00 mensili ciascuno;
6) qualora venga inserita in una comunità residenziale, dispone che il Persona_2
mantenimento della stessa venga ridotto da € 350,00 mensili ad € 250,00 mensili esclusivamente per la durata dell'inserimento medesimo;
deve quindi intendersi che qualora termini l'esperienza presso la comunità residenziale l'assegno di mantenimento Persona_2
a carico del padre ritornerà ad essere di € 350,00 mensili, oltre all'aggiornamento Istat nel frattempo maturato;
__________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020 7) dispone che gli assegni di mantenimento per i figli vengano corrisposti in via anticipata al domicilio della madre entro il giorno 15 di ogni mese, per 12 mensilità, e assoggettati automaticamente a rivalutazione, in applicazione degli indici Istat, all'inizio di ogni anno e per la prima volta nel mese di luglio 2026;
8) dispone che le spese straordinarie, individuate come da Protocollo del Tribunale di Treviso,
vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
9) le parti dichiarano di riservarsi ogni domanda di rimborso delle spese straordinarie, nonché
ogni eventuale contestazione e/o osservazione in merito alla ripartizione delle spese straordinarie già sostenute per i figli a far data dal febbraio 2024;
10) dispone che l'assegno unico rimarrà a beneficio esclusivo della madre che continuerà a percepirlo;
11) i coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per gli altri documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne;
Persona_2
12) i coniugi rinunciano alle domande di addebito reciprocamente formulate nel presente giudizio e accettano le reciproche rinunce;
13) le parti rinunciano altresì ad ogni diversa domanda nel merito e in istruttoria formulata nel presente giudizio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza:
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti – Distretto Pieve di Soligo;
- alla V.G. per l'apertura del fascicolo della vigilanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
__________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5163/2020