Articolo 1 della Legge 29 novembre 1894, n. 560
Versione
4 gennaio 1895
Art. 1.
UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di amicizia commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay, sottoscritto ad Assunzione il 22 agosto 1893, e le cui ratifiche vennero scambiate il 20 novembre 1894.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 1894.

UMBERTO.

BLANC.

BARAZZUOLI.

MORIN.

P. BOSELLI.

Visto, il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1895