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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2970/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marcella Donati,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Percivale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 7.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 5.9.2013 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento personale.
3) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed al fine di dirimere il contrasto in punto economico tra loro insorto, i ricorrenti convengono di far
2 rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento alla signora della proprietà esclusiva dell'immobile già adibito a casa Pt_1
coniugale.
- Il signor si impegna ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di Controparte_1
legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che si Parte_1
impegna ad accettare, la quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Comune di Genova, per la quota di 500/1000.
L'immobile è nella casa distinta con il civico numero 41 (quarantuno) di Via Filippo Emanuele
Bottino, appartamento segnato con il numero interno 1 (uno), posto al piano primo, della consistenza catastale di vani 5; a confini: vano scale, appartamento interno due, muro perimetrale su distacco e appartamenti identificati dal mappale 553 subalterni 214 e 216 del foglio 57.
Dati catastali: l'immobile in oggetto è attualmente censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova Sez. Sep foglio 57 mappale 553 sub 210 in Via Filippo Emanuele
Bottino civ. 41 int. 1 piano 1 zona censuaria 2 Categ. A/3 classe 5 vani 5 Rendita Catastale
Euro 593,93.
Il prezzo della cessione, convenuto fra le parti a corpo e non a misura, è pattuito in euro
55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) che la signora consegnerà al Pt_1
marito a mezzo assegno circolare al momento del rogito davanti al Notaio.
Il trasferimento della quota di proprietà del signor alla signora sarà esente CP_1 Pt_1
da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Alla sottoscrizione del definitivo davanti al Notaio, la signora sarà immessa nel Pt_1
possesso esclusivo dell'immobile ed il difensore del signor consegnerà al difensore CP_1
della signora la copia delle chiavi dell'immobile custodite in deposito fiduciario per Pt_1
accordo intercorso tra le parti ed i rispettivi difensori.
3 Gli effetti attivi e passivi della vendita decorreranno dalla data di sottoscrizione dell'atto di acquisto davanti al Notaio rogante.
I ricorrenti si impegnano a fissare la data per la stipula del rogito notarile entro 60 giorni dalla sentenza di omologa degli accordi di separazione. Il Notaio sarà scelto dalla parte promittente acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto.
4) Non appena sarà depositato il presente ricorso per la separazione, i coniugi provvederanno a saldare il mutuo residuo sull'immobile adibito a casa coniugale, ammontante oggi ad euro 51.193,84, attingendo dal conto corrente condiviso n. 8002210709 presso Banca Generali.
Quanto residuerà all'estinzione del mutuo sarà diviso in parti uguali, salvo e il riconoscimento della somma di euro 6.000,00 in favore del signor (quindi con suddivisione in parti CP_1
uguali del residuo, detratti euro 6000,00).
5) Non appena sarà depositato il presente ricorso per la separazione dei coniugi, tutte le giacenze sui conti cointestati e gli investimenti comuni saranno suddivise in parti uguali, salva la previa restituzione della somma di euro 6.000 al signor come da precedente CP_1
punto.
6) Al deposito del presente ricorso per la separazione dei coniugi, le utenze relative all'immobile già adibito a casa coniugale saranno volturate in favore della signora Pt_1
che dovrà dal deposito del ricorso sostenere altresì le spese di amministrazione ordinaria in via esclusiva.
7) Al deposito del presente ricorso, il signor si attiverà con la domanda di CP_1
trasferimento della residenza anagrafica.
8) Le parti danno atto che il signor ha già asportato dalla casa coniugale i propri CP_1
effetti personali e nulla ha più a pretendere dalla moglie a tale titolo.
9) La Sig.ra acquisterà la piena proprietà degli arredi presenti nella casa coniugale Pt_1
una volta stipulata la predetta compravendita della quota dell'immobile.
10) L'autovettura targata DD128JL, Kia Picanto, di proprietà del Sig. , rimarrà allo CP_1
stesso.
4 11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 463, parte I, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marcella Donati,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Percivale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 7.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 5.9.2013 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento personale.
3) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed al fine di dirimere il contrasto in punto economico tra loro insorto, i ricorrenti convengono di far
2 rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento alla signora della proprietà esclusiva dell'immobile già adibito a casa Pt_1
coniugale.
- Il signor si impegna ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di Controparte_1
legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che si Parte_1
impegna ad accettare, la quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Comune di Genova, per la quota di 500/1000.
L'immobile è nella casa distinta con il civico numero 41 (quarantuno) di Via Filippo Emanuele
Bottino, appartamento segnato con il numero interno 1 (uno), posto al piano primo, della consistenza catastale di vani 5; a confini: vano scale, appartamento interno due, muro perimetrale su distacco e appartamenti identificati dal mappale 553 subalterni 214 e 216 del foglio 57.
Dati catastali: l'immobile in oggetto è attualmente censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova Sez. Sep foglio 57 mappale 553 sub 210 in Via Filippo Emanuele
Bottino civ. 41 int. 1 piano 1 zona censuaria 2 Categ. A/3 classe 5 vani 5 Rendita Catastale
Euro 593,93.
Il prezzo della cessione, convenuto fra le parti a corpo e non a misura, è pattuito in euro
55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) che la signora consegnerà al Pt_1
marito a mezzo assegno circolare al momento del rogito davanti al Notaio.
Il trasferimento della quota di proprietà del signor alla signora sarà esente CP_1 Pt_1
da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Alla sottoscrizione del definitivo davanti al Notaio, la signora sarà immessa nel Pt_1
possesso esclusivo dell'immobile ed il difensore del signor consegnerà al difensore CP_1
della signora la copia delle chiavi dell'immobile custodite in deposito fiduciario per Pt_1
accordo intercorso tra le parti ed i rispettivi difensori.
3 Gli effetti attivi e passivi della vendita decorreranno dalla data di sottoscrizione dell'atto di acquisto davanti al Notaio rogante.
I ricorrenti si impegnano a fissare la data per la stipula del rogito notarile entro 60 giorni dalla sentenza di omologa degli accordi di separazione. Il Notaio sarà scelto dalla parte promittente acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto.
4) Non appena sarà depositato il presente ricorso per la separazione, i coniugi provvederanno a saldare il mutuo residuo sull'immobile adibito a casa coniugale, ammontante oggi ad euro 51.193,84, attingendo dal conto corrente condiviso n. 8002210709 presso Banca Generali.
Quanto residuerà all'estinzione del mutuo sarà diviso in parti uguali, salvo e il riconoscimento della somma di euro 6.000,00 in favore del signor (quindi con suddivisione in parti CP_1
uguali del residuo, detratti euro 6000,00).
5) Non appena sarà depositato il presente ricorso per la separazione dei coniugi, tutte le giacenze sui conti cointestati e gli investimenti comuni saranno suddivise in parti uguali, salva la previa restituzione della somma di euro 6.000 al signor come da precedente CP_1
punto.
6) Al deposito del presente ricorso per la separazione dei coniugi, le utenze relative all'immobile già adibito a casa coniugale saranno volturate in favore della signora Pt_1
che dovrà dal deposito del ricorso sostenere altresì le spese di amministrazione ordinaria in via esclusiva.
7) Al deposito del presente ricorso, il signor si attiverà con la domanda di CP_1
trasferimento della residenza anagrafica.
8) Le parti danno atto che il signor ha già asportato dalla casa coniugale i propri CP_1
effetti personali e nulla ha più a pretendere dalla moglie a tale titolo.
9) La Sig.ra acquisterà la piena proprietà degli arredi presenti nella casa coniugale Pt_1
una volta stipulata la predetta compravendita della quota dell'immobile.
10) L'autovettura targata DD128JL, Kia Picanto, di proprietà del Sig. , rimarrà allo CP_1
stesso.
4 11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 463, parte I, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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