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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1069/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Piccarreta, Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Jandoli e Giuseppe Colica attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Dimitri Russo, Roberto Eustachio _1 P.IVA_2
Sisto, Antonietta Sacchetti e Claudio Maria Furlani
Convenuta
e contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guglielmo Acerbis Controparte_2 P.IVA_3
altra convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“in via principale
1) Accertare e dichiarare che, attraverso la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti descritti in atti, le convenute si sono rese responsabili di atti di concorrenza sleale nonché di contraffazione di design non registrato;
2) per l'effetto dell'illecito concorrenziale, inibire alle convenute di commercializzare / pubblicizzare i prodotti di cui al punto 1, comunque denominati;
pagina 1 di 29 3) inoltre, ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti di cui al punto 1;
4) Fissare una penale dovuta a pari ad Euro 10.000,00 per ogni episodio di pubblicizzazione in Pt_1 violazione dell'inibitoria, di Euro 1.000,00 per ogni prodotto venduto in violazione dell'inibitoria e pari
a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperamento dei relativi obblighi;
5) Condannare le convenute alla restituzione all'attrice degli utili realizzati con gli illeciti di cui al punto 1, da quantificarsi in corso di causa;
6) Condannare le convenute a risarcire all'attrice ogni danno, anche di immagine, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dagli illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma che sarà definita in corso di causa e anche in via equitativa;
in via istruttoria
7) Ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili, e quindi dei registri iva, registri carico
e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti illeciti di cui al precedente punto
1 dalla prima commercializzazione alla data dell'esibizione (per quanto riguarda il diritto di design non registrato, dalla data di divulgazione e per il triennio successivo), il fatturato realizzato mediante questa attività, eventuali costi acquisto, ed i relativi utili;
8) Disporre, occorrendo, una consulenza contabile sulla documentazione di cui al punto 7 per determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti di cui al punto 1, il fatturato realizzato mediante questa attività ed i relativi utili, autorizzando il CTU ad accedere alla contabilità delle convenute anche al fine di verificare il corretto adempimento dell'ordine sub 7);
9) Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1. “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. 30 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi linea Just e porta Pt_1 estintore linea Strike 6 kg”;
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_1 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
2. “Vero che le fotografie riportate nella dichiarazione doc. 37 che mi si rammostra sono da me state scattate in occasione del sopralluogo da me effettuato presso la società Teamtrailer S.L. in data
14.7.2022”;
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_2 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
pagina 2 di 29 3. “Vero che i dati riportati nel doc. 38 che mi si rammostra corrispondono al vero”;
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_3 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
4. “Vero che i dati riportati nel doc. 39 che mi si rammostra corrispondono al vero ed a quanto risultante dalla contabilità ; Pt_1
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_3 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
5. “Vero che nel 2019 ha venduto un totale di 84.946 cassette per un fatturato di Pt_1 Pt_2
1.832.840,14 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 96.803 per un fatturato Parte_3
2.031.405,32 Euro”;
6. “Vero che nel 2019 ha venduto un totale di 8.989 porta estintori Strike per un fatturato di Pt_1
85.270,82 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 17.176 porta estintori Strike per un fatturato
167.403,95 Euro”;
7. “Vero che dal 2018 al 2021 il materiale di cui sono costituiti la cassetta e il prodotto Strike Pt_2
(polipropilene) ha subito un aumento di prezzo da 1,2 Euro a 2 Euro al kg e vero che tale aumento comporta un aumento del costo di produzione dei prodotti e Strike di circa il 12%”. Pt_2
Per i capitoli da 5 a 7 si indica come teste il Sig. presso con sede in Testimone_3 Parte_1
Via Arcangelo Annunziata, 75100 Iesce (MT).
8. “Vero che dal 2012 fornisce a una guarnizione per la produzione delle Controparte_3 Pt_1
cassette della linea vero che nel 2018 ha inviato a una foto di un pezzo di Pt_2 _1 CP_3
guarnizione, identica a quella prodotta per per la linea richiedendone poi la fornitura per Pt_1 Pt_2
la realizzazione della propria cassetta porta attrezzi;
vero che in data 15.03.2017 ha chiesto a Pt_1
di realizzare una guarnizione su misura, indicando il profilo, il materiale e le dimensioni di CP_3
5x6 mm, destinata ad un nuovo prodotto “porta-estintore Strike”; vero che ad inizio del 2019, _1
ha inviato a un campione di guarnizione identico a quello prodotto per la cassetta porta- CP_3 estintore Daken;
vero che in data 28.01.2019 ha comunicato a l'esigenza di Pt_1 CP_3
cambiare le dimensioni della guarnizione e ha quindi dovuto apportare delle modifiche alla CP_3
trafila per realizzare una nuova guarnizione delle dimensioni di 5 x 8 mm cessando la produzione della precedente versione di detta guarnizione;
vero che nel novembre 2019 ha fatto richiesta a _1
di fornire la nuova guarnizione utilizzata da vero che ha informato CP_3 Pt_1 CP_3
del cambio delle dimensioni della guarnizione intervenuto nel frattempo e della modifica _1 Pt_1 apportata alla trafila;
vero che ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione _1 affermando: “l'importante è che sia quella usata dalla . Pt_1
pagina 3 di 29 Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Enrico Pianca, 5 Testimone_4 Controparte_3
31013 – Codognè (TV).
10) Accogliere l'istanza di rimessione in termini del 28.12.2023 di ed ammettere i docc. 42, 43, Pt_1
44, 45, 46, 47, 48 e 49 di cui alla nota di deposito documenti del 9.2.2024 di parte attrice.
11) Ordinare la publicazione del dispositivo dell'emananda sentenza per due volte consecutive con caratteri doppi del normale a cura dell'attrice ed a spese delle convenute sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e su due riviste di settore scelte da Pt_1
In ogni caso
12) Condannare le convenute a rifondere all'attrice compensi e spese di causa oltre spese generali ed accessori, del presente giudizio”.
Per _1
“Voglia codesto On.le Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta ed istanza anche istruttoria e processuale ed accolte tutte le eccezioni, di merito e processuali dei convenuti, come specificate negli atti e verbali di causa, inclusa l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dall'attrice all'udienza del 27 ottobre 2022 Parte_1
in via preliminare
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Bari;
nel merito
- respingere tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto in via istruttoria,
- nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 1 dedotto dall'attrice Parte_1
della propria memoria n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c., ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale:
1) “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. n 116 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi e _1
cassetta porta estintore linea “Evolution”.
Si indica come teste il sig. c/o - Via Francesco Padula s.n. 75100 Testimone_5 _1
Matera (MT).
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti sub n. 8 della memoria n. 2 ex art.
183 VI co. c.p.c. dell'attrice e di seguito indicati, ammettere a prova contraria la Parte_1
convenuta sui medesimi capitoli: _1
pagina 4 di 29 - “vero che nel 2018 ha inviato a una foto di un pezzo di guarnizione, identica a _1 CP_3
quella prodotta per per la linea richiedendone poi la fornitura per la realizzazione della Pt_1 Pt_2
propria cassetta porta attrezzi”;
- “vero che ad inizio del 2019, ha inviato a un campione di guarnizione identico a _1 CP_3 quello prodotto per la cassetta porta-estintore ; Pt_1
- “vero che nel novembre 2019 ha fatto richiesta a di fornire la nuova guarnizione _1 CP_3 utilizzata da;
Pt_1
- “vero che ha informato del cambio delle dimensioni della guarnizione Daken CP_3 _1
intervenuto nel frattempo e della modifica apportata alla trafila”;
- “vero che ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione affermando: “l'importante è _1 che sia quella usata dalla . Pt_1
Si indica come teste sig. c/o - Via Francesco Padula s.n. 75100 Matera Testimone_6 _1
(MT). in ogni caso
- spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, interamente rifusi”.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande formulate contro perchè infondate e non provate. Controparte_2
Con rifusione delle spese legali".
ISTANZE ISTRUTTORIE
A) Ci si oppone all'istanza di esibizione formulata da “delle scritture contabili” delle Pt_1
convenute, perché generica ed esplorativa, per le ragioni spiegate nella terza memoria ex art. 183/6
c.p.c.
B) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da per le ragioni spiegate nella Pt_1
terza memoria ex art. 183/6 c.p.c.
➢ Cap. 1 perché irrilevante;
➢ Cap. 2 perché irrilevante e ininfluente;
➢ Cap. 4 perché valutativo;
➢ Cap. 5 e 6 perché inammissibili;
➢ Cap. 7 perché inammissibile”.
pagina 5 di 29 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 24.1.2022 premesso di essere “un'azienda Parte_1
fondata nel 2007, leader nel settore della produzione e commercializzazione di accessori in materiale plastico per veicoli commerciali e industriali quali, tra gli altri, cassette porta attrezzi e porta estintori”, ha convenuto in giudizio quale sua diretta concorrente, e _1 Controparte_2
asserita distributrice dei prodotti lamentando di aver subito atti di concorrenza sleale e di _1
contraffazione di design non registrato in riferimento ai propri prodotti in plastica destinati a veicoli commerciali e industriali delle linee “Just” e “Strike”, in particolare, la cassetta porta attrezzi e il porta estintore 6 kg, di cui ha censurato la pedissequa imitazione ad opera rispettivamente della cassetta
“Evolution E0” e del porta estintore E0” di della cui produzione l'attrice ha allegato di _1 _1
essere venuta a conoscenza a partire dal 2018.
Precisata la comune origine di e nella società Domar - fondata nel 1989 dai fratelli Pt_1 _1
- e i pregressi rapporti tra le parti - in base ai quali, sino al 2018 attrice e convenuta hanno Per_1 operato nei distinti settori rispettivamente della plastica e dell'acciaio, in virtù, sino al 2012, di un patto di non concorrenza tra le stesse siglato e, dal 2012 al 2018, in via di fatto -, ha esposto di essere Pt_1
venuta a conoscenza nel 2018 della produzione e commercializzazione da parte di di una _1
cassetta porta attrezzi destinata a veicoli industriali riproducente pedissequamente le caratteristiche dei propri prodotti e nel 2020 della commercializzazione ad opera della convenuta di una cassetta porta estintori con le stesse peculiarità di quelle prodotte dall'attrice, condotte che avrebbero determinato gli
“episodi di confusione” narrati a pagg. 22-23 della citazione e che, unitamente alla vendita sottocosto dei prodotti causerebbero danni non solo economici (da sviamento della clientela) ma altresì _1 all'immagine dell'attrice.
Allegata l'attualità delle violazioni e la “recente” vendita dei suddetti prodotti “tramite il _1 distributore , in punto di diritto, l'attrice ha ritenuto configurabili atti di concorrenza CP_2
“confusoria” mediante “imitazione servile”, concorrenza sleale per “appropriazione di pregi”, scorrettezza professionale e concorrenza sleale “parassitaria”, che ha sussunto nei tre numeri dell'art. 2598 c.c.; in relazione alla cassetta porta estintore ha, infine, altresì lamentato la contraffazione di design non registrato.
Sulla scorta delle su esposte allegazioni, ha chiesto nei confronti di e di Pt_1 _1 CP_2
l'accertamento delle condotte illecite, l'inibitoria alla commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contestati, l'ordine di ritiro dal commercio e di distruzione, la fissazione di penali per l'eventuale inadempimento, la condanna al risarcimento dei danni subiti, identificati sub specie di restituzione, in proprio favore, degli utili realizzati da con gli illeciti denunciati a partire dal _1
pagina 6 di 29 2018 sino all'attualità, nonché di proprio mancato guadagno rapportato alla perdita di fatturato per gli anni 2020-2021 e di danno all'immagine, con pubblicazione del dispositivo della sentenza e rifusione delle spese di lite, chiedendo al Tribunale di ordinare alle convenute ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle scritture contabili ai fini della determinazione del danno risarcibile con conseguente disposizione di una c.t.u. contabile.
1.2.- Si sono costituite in giudizio le società convenute.
1.2.1.- premesso di essere “una rinomata azienda operante nel settore della produzione e _1
commercializzazione di prodotti in acciaio ed in plastica ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione, destinati ai mercati dell'automotive, del medicale e del museale” con un importante reparto di progettazione e sviluppo collegato a un istituto di ricerca esterno, titolare di numerose registrazioni per disegni, modelli e brevetti di prodotti tutti a marchio ha eccepito, in via _1 pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del tribunale di Brescia in favore del tribunale di Bari “nel cui circondario hanno sede legale, sia la convenuta sia l'attrice ” e, nel merito, ha _1 Pt_1
chiesto il rigetto delle domande avversarie, replicando puntualmente alle allegazioni e deduzioni attoree ed evidenziandone la natura strumentale, volta a ostacolare il crescente successo imprenditoriale di anche nel settore dei prodotti in plastica. _1
1.2.2.- ha negato di essere la distributrice dei prodotti allegando di occuparsi di Controparte_2 _1
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di ricambi e attrezzature per veicoli industriali” e di essere, pertanto, un semplice “operatore multimarca”; ha, quindi, evidenziato la strumentalità del suo coinvolgimento in giudizio “al solo fine di radicare il procedimento avanti il tribunale di Brescia invece che avanti quello di Bari” (“come avrebbe dovuto avvenire visto che sia che Pt_1 _1
hanno la propria sede legale nel circondario del Tribunale di Bari ove è situata anche la sezione specializzata in materie di imprese per la regione Puglia”).
Esclusa la propria responsabilità per gli addebiti contestati dall'attrice, ha concluso per il rigetto delle domande di “perché infondate e non provate”. Pt_1
1.3.- All'esito della prima udienza di trattazione, il g.i., ritenuta sussistente la competenza della Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Brescia sul rilievo che, stando alle allegazioni di parte attrice (atto di citazione e verbale di prima udienza), la produzione o distribuzione di uno dei prodotti contestati si sarebbe realizzata presso la convenuta avente sede a Bergamo e, Controparte_2
quindi, nel territorio distrettuale di competenza di questa sezione e che la convenuta avrebbe la _1
propria sede secondaria nel territorio di Brescia (in particolare a Castelcovati, via Europa n. 34) sede non costituente mero deposito (come sostenuto dalla convenuta), bensì luogo ove viene svolta “attività di stoccaggio e distribuzione dei prodotti contraffatti” (cfr. email prodotta in prima udienza dalla difesa pagina 7 di 29 attorea unitamente alla bolla intestata a che indica come luogo di distribuzione e di ritiro dei _1
prodotti il suddetto indirizzo), ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito dello scambio delle relative memorie, ritenuti inammissibili i capitoli di prova orale formulati da parte attrice, ha autorizzato la “produzione fisica da effettuarsi mediante esibizione in udienza” dei prodotti e disponendone altresì l'acquisizione mediante riproduzione fotografica a cura Pt_1 _1
dei difensori di sotto la direzione del g.i. e nel contraddittorio delle parti, con invito a depositare Pt_1
dette riproduzioni nel fascicolo telematico.
Ritenuta, all'esito di tali attività istruttorie, preliminare alla verifica dell'eventuale esistenza e quantificazione del danno lamentato dall'attrice la valutazione in ordine alla effettiva consistenza delle condotte illecite contestate, la causa è stata rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
1.4.- Nelle more, parte attrice ha allegato “nuovi gravi episodi di confusione ingenerata da , _1
chiedendo di essere rimessa in termini per la produzione di documenti a supporto delle circostanze dedotte.
Rimessa, quindi, la causa innanzi al giudice istruttore, quest'ultimo ha autorizzato il deposito della chiavetta usb contenente i documenti oggetto di istanza di rimessione in termini, “al solo fine di consentire alle difese delle parti convenute di prendere posizione sull'istanza”.
1.5.- All'esito delle note delle convenute, l'istanza di rimessione in termini formulata da parte attrice è stata rigettata ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con successiva rimessione della causa al collegio per la decisione, previa concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
L'attrice ha formulato istanza di discussione orale della causa dinnanzi al collegio che si è ritualmente svolta e al cui esito il tribunale si è riservato di decidere.
***
2.1.- È pacifico che e abbiano origini imprenditoriali che risalgono alla costituzione, nel Pt_1 _1
1989, di Domar s.p.a., società di proprietà della famiglia , attiva nel settore della produzione e Per_1
commercializzazione di accessori per veicoli commerciali e industriali.
Nel 2000, è stata costituita oggi con l'intento di dividere il ramo dei parafanghi _4 _1
(rimasto a Domar) da quello delle cassette (acquisito da e nel 2007, a seguito di scissione _1
societaria, è stata costituita la società che ha acquisito il ramo dello stampaggio a Parte_1 iniezione di accessori in plastica, mentre ha proseguito l'attività nello sviluppo di componenti e _1
accessori in acciaio. Tali accordi commerciali sono stati oggetto di un patto di non concorrenza, della durata di cinque anni, in virtù del quale le due società hanno distinto i settori produttivi in cui ciascuna avrebbe operato (rispettivamente plastica e acciaio), distinzione di fatto proseguita per ulteriori cinque pagina 8 di 29 anni, trascorsi i quali, è pacifico che abbia lanciato sul mercato (nel 2018) la nuova linea _1
“Evolution” di cassette oltre che in metallo anche in plastica, che, successivamente, si è arricchita di un porta estintore in plastica.
2.2.- Pur precisando nel corso di tutte le proprie difese di non contestare a la scelta di operare _1 nel settore dei prodotti in plastica, di per sé legittima stante l'intervenuta scadenza del patto di non concorrenza (e avendo la stessa deciso di fare ingresso nel mercato degli articoli in acciaio), Pt_1
l'attrice, sostiene che l'iniziativa avversaria sarebbe stata realizzata con modalità scorrette, lanciando linee di prodotti “cloni” dei propri, dunque avvantaggiandosi dei propri investimenti e ingenerando confusione nel mercato.
La tesi è radicalmente contestata dalla convenuta che ha obiettato come il proprio ingresso nel settore della plastica con la produzione e commercializzazione dei suddetti articoli sia avvenuto dopo un percorso pluriennale di investimenti e ricerca, anche sfruttando esperienze e conoscenze di R_
, già a.u. di Domar, e comunque senza alcuna scorrettezza nei confronti dell'attrice.
[...]
2.3.- In punto di concorrenza sleale sono lamentate tutte e tre le fattispecie di cui all'art. 2598 c.c.
2.3.1.- Quanto all'illecito di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale c.d. confusoria), i prodotti imiterebbero in “maniera servile e con una certa malizia i modelli Daken” essendo _1
“estremamente simili” e “costruiti in modo da restituire la medesima impressione d'insieme”.
Al riguardo, l'attrice ha offerto una dettagliata comparazione tra i prodotti propri e della convenuta (cfr. atto di citazione, pagg. 9-22), ha argomentato circa il carattere distintivo/individualizzante e non necessitato delle forme dei propri articoli, evidenziando che la controparte avrebbe avuto ampi margini di differenziazione (cfr. atto di citazione, pagg. 19-20) e producendo, al riguardo, una rassegna di immagini di cassette porta attrezzi e porta estintori della concorrenza (cfr. docc. 10-11), al fine di dimostrare “la grande varietà delle forme” presenti sul mercato;
ha, quindi, esposto “sei episodi” in cui il rischio confusorio si sarebbe “già” effettivamente concretizzato (cfr. atto di citazione, pagg. 22-23), allegando, in particolare, una e-mail in cui è stata richiesta a la quotazione di una cassetta porta Pt_1
estintore recante link di collegamento al prodotto commercializzato da quattro estratti di siti _1 internet polacchi (“olx”, “masterbox” e “allegro”) e del sito di “ebay.uk” in cui, a fronte dell'offerta in vendita di appaiono riportate, tra le immagini relative ai prodotti, schede tecniche o Parte_4
descrizioni di prodotti di (cfr. docc. 12-19 di parte attrice). Pt_1
Nei successivi atti difensivi l'attrice ha replicato alle avversarie eccezioni e/o contestazioni, integrando, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le proprie produzioni con sei estratti di siti internet polacchi (“olx”, “allegro” e “nadkola”).
pagina 9 di 29 2.3.2.- In tesi attorea, anche laddove si dovesse escludere un rischio di confusione, “la condotta delle convenute” integrerebbe “la fattispecie della concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c.” che sarebbe realizzata “per effetto della copia del prodotto altrui”, ossia mediante la stessa ripresa nei prodotti della convenuta di tutti gli elementi individualizzanti gli articoli dell'attrice, finalizzata all'agganciamento alla notorietà di quest'ultima e all'inserimento nella scia di successo dei suoi prodotti “frutto di numerosi anni di ricerca e investimenti, di cui sta _1 approfittando in modo illecito” (cfr. atto di citazione pagg. 23-25). Tale illecito, ingenerando nel pubblico la convinzione che i prodotti o l'impresa di abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi _1 della concorrente, avrebbe quale conseguenza anche lo “sviamento di clientela” dell'attrice.
2.3.3.- Le suddette condotte di integrerebbero, in ogni caso, secondo scorrettezza _1 Pt_1 professionale e concorrenza c.d. “parassitaria” ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3, trovandosi le due società in un peculiare rapporto di “concorrenza qualificata” (per vicinanza storica e geografica) che si sarebbe dovuta tradurre in un onere di maggiore differenziazione dei prodotti di e in una maggior _1 prudenza di quest'ultima nell'inserimento nel settore della produzione di accessori in plastica;
inoltre avrebbe praticato una scorretta politica dei prezzi mediante un “un forte ribasso rispetto ai _1 prezzi di mercato, perfino incompatibile con il conseguimento di un utile” applicando un prezzo del
30% inferiore rispetto a quello di parte attrice e ciò nonostante il noto aumento dei prezzi delle materie prime.
2.4.- In merito alla cassetta porta-estintore “Strike-6 kg” l'attrice ha lamentato altresì la violazione del diritto di modello non registrato richiamando la tutela prevista dal Regolamento CE n. 6/2002.
3.- In tal modo riassunte le doglianze attoree, che nei paragrafi seguenti si procederà ad esaminare singolarmente, è necessario premettere che quello in cui si inseriscono i prodotti di attrice e convenuta
è un settore merceologico particolarmente affollato, ove, come emerge dalle copiose produzioni di entrambe le parti (relative a prodotti e a loro singoli componenti: cfr. docc. 10-11 di parte attrice e docc. 12-25, 13-bis, 34-37, 47-55, 60-62, 66-79, 82, 83, 110 e 111 di parte convenuta), sin dagli anni precedenti l'ingresso nel settore della plastica da parte di risultano offerti prodotti in varia _1
misura simili, che si caratterizzano per forme - se non “necessitate” - indubbiamente condizionate dalla funzione degli articoli e dei loro componenti, come del resto ammesso dalla stessa attrice, secondo cui quello dove operano le parti è “un settore ad elevato impatto degli aspetti pratico-funzionali” (cfr. atto di citazione, pag. 8).
Come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 23975/2020, conf. a Cass.
n. 762/2018 e a Cass. n. 31940/2019) in tema di accertamento della contraffazione di un modello comunitario (ma il principio è valido anche in riferimento alle valutazioni da compiere in materia di pagina 10 di 29 concorrenza sleale c.d. confusoria), al fine di valutare se un modello sia dotato del carattere individuale, suscitando nell'“utilizzatore informato” un'impressione diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello e dunque al fine di valutare la sussistenza di ipotesi di contraffazione,
è necessario considerare la varietà dei prodotti esistenti nello specifico settore, operando un giudizio circa l'originalità del prodotto che, in base al principio che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è di tipo “relativo e non assoluto”, in quanto varia, appunto, “in dipendenza del grado di
“affollamento” del settore merceologico esaminato”: ne consegue che, se vi sono pochi prodotti del genere considerato, occorrono maggiori modificazioni al modello affinché tali modifiche siano idonee ad individualizzarlo, mentre nel caso in cui vi siano numerosi o numerosissimi prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche leggere modifiche possono essere sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti.
La Suprema Corte ha ricordato che “anche in sede comunitaria (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, Soc. Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli»” (ibidem).
Tale principio comunitario, è dalla Corte di cassazione integrato con l'importante precisazione che,
“nel giudizio in questione, rileva giocoforza l'accertamento dell'ampia, oppure ridotta, presenza sul mercato di prodotti riferibili al genus e non ad una (più o meno ristretta ed incerta) species: non ha pregio, dunque, l'assunto della ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato il genus “bacinella”, invece della species “bacinella ellittica con doppio manico ripiegabile sul bordo”. Ed invero, il settore merceologico di riferimento non può che essere quello generale cui appartiene il prodotto asseritamente imitato, secondo l'uso che gli compete, e non il
“settore” delineato dalla descrizione singolare e puntuale di quel particolare prodotto, avente, cioè, proprio e tutti i caratteri del modello pretesamente leso nei diritti di esclusiva: pena la tautologia della nozione, posto che si finirebbe allora, per definizione, per descrivere il singolo prodotto e non il settore di riferimento” (ibidem).
3.1.- Poste tali premesse relative alla tipologia del mercato di riferimento, con particolare riguardo alla prima ipotesi di concorrenza sleale lamentata dall'attrice, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'imitazione servile rilevante ai sensi dell'art. 2598 n.
1) c.c. deve avere ad oggetto forme dotate di efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, vale a dire forme che assolvono una specifica funzione distintiva di collegamento dei prodotti a una determinata impresa. Come affermato in una recente pronuncia della pagina 11 di 29 S.C., “l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” (Cass. n. 948/2023).
Tale capacità distintiva della forma, oltre all'effettiva idoneità a rendere il prodotto riconoscibile e riferibile a un determinato produttore, postula, quale requisito fondamentale, la novità della forma e dunque la priorità di essa nel mercato di riferimento, essendo esclusa la tutela di forme che al momento della loro adozione siano simili a quelle altrui già presenti in commercio nel settore di riferimento (si richiama, tra le molteplici pronunce di merito, Trib. Milano 13.10.2007), di forme usuali, generalizzate o standardizzate (ex multis, Cass, n. 28215/2008).
Invero, “lo stesso tenore della norma invocata, art. 2598 n.1 c.c., dimostra che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell'imitazione servile, ma richiede l'attitudine a creare confusione, effetto che, evidentemente, non può neppure ipotizzarsi quando il prodotto imitato non si distingue dai prodotti similari già presenti al suo ingresso nel mercato” (Cass. n. 3721/2003);
“l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano”, infatti, “entrambi fatti costitutivi” dell'imitazione servile, “essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa ma in via cumulativa”.
Incombe, pertanto, sull'attore l'onere di provare la priorità nell'utilizzo di una certa forma e la capacità distintiva della stessa, restando, solo conseguentemente, in capo al convenuto “l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva”
(Cass. n. 29522/2008).
Va, da ultimo, ricordato che il divieto di imitazione servile non opera a tutela di forme indispensabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico o per quelle che, pur dotate di capacità distintiva, si connotano comunque per il carattere funzionale sotto il profilo tecnico o estetico (ex multis
Cass. n. 3478/2009; Cass. n. 2263/2006).
3.1.- Facendo applicazione nel caso in esame dei principi sopra esposti, sia in riferimento alla cassetta porta attrezzi in plastica Daken della linea “Just” sia in relazione al porta estintore in plastica Daken della linea “Strike”, deve escludersi la sussistenza della lamentata ipotesi di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile ad opera degli analoghi articoli delle linee di vuoi in ragione _1 della omessa dimostrazione della novità delle forme utilizzate dall'attrice, vuoi per la natura funzionale di alcuni elementi, vuoi per la presenza nei prodotti della convenuta di variazioni sufficienti a determinare nel pubblico destinatario un'impressione visiva idonea a differenziarli da quelli dell'attrice
(e degli altri concorrenti) e ad evitare la confusione lamentata, in un campo - come si è visto e come pagina 12 di 29 attestano le copiose produzioni atti - affollato da prodotti similari, caratterizzati da un elevato impatto degli aspetti pratico-funzionali.
3.1.1.- Quanto al primo profilo, difetta la prova (di cui, come si è visto, era onerata l'attrice) che, al momento dell'uscita sul mercato della cassetta per attrezzi e del porta-estintore di le forme Pt_1 utilizzate dall'attrice fossero dotate di novità, originalità e carattere distintivo nel mercato di riferimento.
L'estetica di tali cassette appare condizionata dalla destinazione d'uso, essendo tali articoli finalizzati all'installazione su veicoli commerciali e industriali, con la conseguenza che, nell'acquisto dell'una o dell'altra cassetta, importanza preminente per il consumatore medio (produttore, concessionario, allestitore o utilizzatore di veicoli industriali/commerciali, dunque un operatore professionale) assumerà la specifica funzione tecnica assolta e, dunque, l'idoneità del prodotto e dei suoi componenti a svolgerla al meglio (sotto il profilo della tenuta dei materiali, del loro peso, della praticità e sicurezza dei sistemi di chiusura), in una parola, l'affidabilità del marchio e, quindi, del prodotto, più che l'estetica dei singoli dettagli.
Ciò vale a maggior ragione in riferimento a quegli elementi nemmeno visibili all'esterno e dotati di preminente valenza tecnico-funzionale (come il sistema interno di chiusura, le nervature interne, il reticolato interno del coperchio, le guarnizioni, etc.): al riguardo, la convenuta ha allegato e documentato (cfr. doc. 102), senza essere ex adverso efficacemente smentita, che le cassette sono destinate a essere installate in una posizione in cui risulta visibile solo la parte frontale (esterno del coperchio), con la conseguenza che la maggior parte degli elementi che l'attrice qualifica come distintivi e individualizzanti non sono, invero, percepibili come tali una volta che il prodotto venga installato;
la parte destinata a essere esposta all'esterno è, peraltro, quella in cui risulta apposto ben visibile il marchio del produttore, sicché il rischio di confusione appare fortemente ridotto: se, infatti,
l'esposizione del marchio è ritenuta da parte della giurisprudenza di merito non sufficiente a evitare qualsiasi confusione tra i prodotti, la presenza di tale segno distintivo non può considerarsi irrilevante nei casi, come quello di specie, in cui il segno sia noto al pubblico di riferimento (circostanza pacifica tanto per quanto per e si stagli - su un prodotto a caratteristiche largamente _1 Pt_1
standardizzate quanto a forma, cromia, etc. - in posizione centrale, essendo impresso a rilievo sul fronte del coperchio, con modalità tali da renderlo visibile anche all'interno dello stesso, nonché inciso in modo indelebile sulla maniglia frontale e sul fondo della cassetta, oltre a figurare sugli imballi, sulle istruzioni di montaggio degli accessori (cfr. doc. 20 di parte convenuta), elementi questi ultimi che rendono meno decisiva la possibilità (confermata da che l'ha nondimeno qualificata come del _1
pagina 13 di 29 tutto residuale) che le cassette possano essere acquistate anche prive del marchio sul coperchio frontale
(ma non, appunto, sulle maniglie, sul fondo e sulle confezioni).
Ne consegue che, anche per effetto della notorietà di cui godono entrambi i marchi di attrice e convenuta, va escluso che il consumatore possa confondersi ritenendo che la cassetta porta attrezzi a marchio “ sia una seconda linea di quella a marchio “ , come paventato dall'attrice. _1 Pt_1
Analizzando, in ogni caso, sinteticamente i singoli componenti in tesi dotati di carattere individualizzante, deve osservarsi che:
1) quanto al coperchio, come si è sopra rilevato, la presenza ben visibile del marchio nella _1
parte centrale dello stesso (sia esterna, sia interna a rovescio) appare di per sé sufficiente a evitare qualsivoglia rischio di confusione;
con particolare riferimento alla forma della cornice esterna del coperchio - elemento, invero, di scarsa (se non assente) capacità distintiva, che nel prodotto di Pt_1
(così come negli altri prodotti della concorrenza) presenta una linea del tutto ordinaria, simile a quella dell'analogo articolo di (cfr. doc. 10 di parte attrice) - il prodotto di presenta un CP_5 _1
contorno perimetrale rialzato che si estende in maniera continuativa intorno alla sede delle maniglie e che la differenzia dalla cornice del coperchio di priva di tale elemento;
Pt_1
2) quanto alle nervature esterne, la convenuta ha chiarito, senza essere ex adverso sconfessata, trattarsi di soluzione tecnica funzionale all'irrigidimento e al rafforzamento della struttura correlata alla modalità di stampaggio delle cassette in plastica da tempo conosciuta (cfr. doc. n. 47 di;
_1
nervature simili sono, in ogni caso, presenti in tutte le cassette raffigurate in atti: si vedano, tra quelle rappresentate nel doc. 10 di e tra le numerose prodotte da le cassette porta attrezzi a Pt_1 _1 marchio “Co.plast”, pacificamente risalenti almeno al 2001, quelle a marchio “Stabilo” “Rotazionale”,
“Easylink”, “Jonesco”, pacificamente risalenti almeno al 2010, e quelle a marchio , “Lago” e CP_5
“Sauermann” (cfr. docc. 13 - 13 bis, 35-37 e 47-54 di . Al riguardo, la difesa attorea si è limitata _1
a evidenziare la maggior somiglianza tra le nervature delle cassette e quelle di rispetto Pt_1 _1 alle nervature presenti negli articoli degli altri produttori, anche in ragione del fatto che “le nervature dell'attrice arrivano fino in fondo alla cassa, mentre in quelle concorrenti rimane una striscia di rinforzo” (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pag. 14); tale variazione appare, invero, irrilevante una volta che la cassetta venga posizionata nella sua sede;
in ogni caso, dalle stesse immagini prodotte dall'attrice emerge come le nervature esterne, sia laterali sia superiori delle cassette di non siano identiche alle proprie, ma si differenzino per geometria, numero, spessore e _1 disposizione da quelle della linea di che peraltro, sono tra loro diverse (si vedano, ancora Pt_2 Pt_1
una volta, le immagini di cui al doc. 10 di parte attrice e la brochure di cui al doc. 26b), come dimostrano le stesse immagini riprodotte a pagg. 3 e 6 dell'atto di citazione;
pagina 14 di 29 3) analoghe considerazioni valgono per le nervature interne, che, oltre a non essere “caratteristiche esteriori” del prodotto, hanno anch'esse funzione tecnica di irrigidimento e riduzione delle deformazioni del coperchio, come peraltro specificato nella stessa comunicazione promozionale di riprodotta a pag. 20 della comparsa conclusionale della convenuta (cfr. doc. 39 e 40 di;
Pt_1 _1
anche in questo caso trattasi, inoltre, di caratteristica comune e diffusa nel settore delle cassette in plastica porta attrezzi, come risulta dalla stessa documentazione attorea (cfr. doc. 10 di e da Pt_1
quella della convenuta (cfr. docc10, 14, 15, 47, 52, 54 di . _1
4) in riferimento alla maniglia, oltre a contestare l'originalità della soluzione adottata nelle cassette
“Just” di documentando l'anteriorità del design registrato in U.S. nel 2007 (cfr. doc. n. 19 di Pt_1
parte convenuta) e di due brevetti a nome Eastern Company del 2008 e del 2012 (cfr. docc. 56, 59 e 60 di parte convenuta), ha evidenziato come quella presente sulle cassette porta-attrezzi in plastica _1
“E0” rappresenti evoluzione della maniglia da anni impiegata nelle cassette della stessa in _1
metallo: tali allegazioni non hanno formato oggetto di puntuale contestazione avversaria, avendo l'attrice, nella prima memoria, riconosciuto che “il design “a coda di balena” fosse forma nota nel mercato delle maniglie, come del resto non lo sarebbe stato quella di comune forma a “T””, ed essendosi limitata a rilevare di aver “scelto la coda di balena arricchita di ulteriori dettagli unitamente
a una particolare forma della sede della stessa per differenziarsi nel mercato specifico delle cassette automotive in plastica” e a lamentare che “prima di nessun altro competitor aveva utilizzato un _1 prodotto con maniglia dal design simile a quella di (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto Pt_1 comma, c.p.c. pag. 16). Sennonché, proprio l'elemento in tesi distintivo, vale a dire la “particolare forma della sede” della maniglia, non si ritrova identico nelle cassette di che, come ben _1
rappresentato nelle stesse immagini a pagg. 10 e 14 dell'atto di citazione, impiegano per la sede delle maniglie una forma triangolare rispetto a quella trapezoidale utilizzata da differenti sono, Pt_1 inoltre, l'impugnatura e il posizionamento sulla cassetta;
le maniglie di presentano, infine, una _1
spessa cornice di contorno assente nelle maniglie di Pt_1
5) pacifica deve, ancora, ritenersi la funzione tecnica del meccanismo di chiusura (chiavistello ad uncino), non visibile all'esterno e comunemente utilizzato (cfr. docc. 12, 33, 13 bis, 43-46 di , CP_6
così come del reticolato interno e della guarnizione interna tra cassa e coperchio (che si ritrovano del pagina 15 di 29 tutto simili, se non identici, in diversi prodotti della concorrenza: cfr. doc. 10 di e docc. 14, 15, Pt_1
17, 18 e 55 di : trattasi di dettagli costruttivi la cui forma, priva di valenza individualizzante, _1
risulta dettata da indiscutibile funzione pratica (cfr. comunicazione pubblicitaria di sub docc. Pt_1
39-40 della convenuta) e che non rileva al fine di associare una determinata cassetta a uno specifico produttore.
In definitiva, le cassette “EO” della linea “Evolution” di presentano, rispetto a ciascuno degli _1 elementi sopra analiticamente esaminati, caratteristiche tali da differenziarle da quelle della linea “Just” di Pt_1
Anche ad un esame di insieme va escluso ogni rischio di confusione: nelle cassette della linea
“Evolution” di oltre a essere chiaramente apposto il marchio della convenuta a evitare ogni _1
dubbio di provenienza, spiccano, quali differenze esterne ben visibili, la spessa cornice che contorna tutto il perimetro del coperchio e si estende senza soluzione di continuità intorno alla sede delle maniglie (cornice che non si rinviene nelle cassette a marchio della linea “Just”) e la diversa Pt_1
forma e posizione delle maniglie stesse, variante evolutiva di quella già da anni presente sulle cassette di metallo della convenuta.
Con particolare riferimento alla cassetta Bawer da 600 (l'unica che può essere messa a confronto con la cassetta di corrispondente misura dell'attrice), inoltre, elemento ben differenziato è la presenza di una sola maniglia, a fronte delle due presenti nella cassetta da 600 “Just” di Daken2. La peculiarità è documentata nel dèpliant prodotto dalla stessa attrice sub doc. 25, nonché nel catalogo _1
e nelle immagini di cui ai docc. 102 e 103-2 di oltre a essere emersa durante _1 _1
l'esibizione in udienza dei campioni fisici a cura dell'attrice.
In conclusione, dovendosi ribadire che il settore delle cassette porta attrezzi in plastica per veicoli industriali e commerciali è fortemente affollato, standardizzato e caratterizzato da vincoli funzionali, deve escludersi che ricorrano nella specie i presupposti dell'imitazione servile lamentata dall'attrice sia in ragione della non originalità delle forme utilizzate da sia in ragione delle varianti introdotte Pt_1
da _1
A diverse conclusioni non si perviene nemmeno considerando i presunti “episodi di confusione” documentati dall'attrice.
In mancanza di comportamenti della convenuta obiettivamente atti a confondere i potenziali consumatori circa la provenienza dei prodotti, i siti internet individuati dalla difesa attorea (si noti, cinque nell'arco temporale di circa dieci anni, di cui quattro polacchi e un annuncio Ebay inglese) che risultano aver utilizzato la scheda di un prodotto di in riferimento all'offerta in vendita di un Pt_1 2 sono, invece, presenti nella cassetta 800 di Parte_5 _1 pagina 16 di 29 prodotto di (quanto alle cassette, cfr. docc. 13, 14, 15, 17, 19 e 31-34 dell'attrice) non _1
dimostrano la concretizzazione del presunto rischio di confusione, attestando unicamente una prassi - che, per quanto biasimevole, non è imputabile a - di alcuni rivenditori stranieri online (in _1
particolare polacchi) di utilizzare le immagini dei prodotti e delle schede tecniche di cui dispongono anche per annunci aventi ad oggetto articoli di brand diversi: si noti, al riguardo, che la medesima scheda tecnica della cassetta viene, da uno dei menzionati siti internet utilizzata anche in Pt_1 relazione a cassette di terzi concorrenti, come quelle a marchio “Lago” (cfr. doc. 105 di . _1
Infine, nessun apporto in termini di maggior pericolo di confusione può essere attribuito alla comune origine storica delle due società, risalendo la scissione societaria a 15 anni fa.
3.1.2.- Le considerazioni che precedono valgono, a fortiori, con riferimento alla cassetta porta estintore
“Strike - versione da 6 Kg”, per la quale le differenze riscontrabili nel prodotto della convenuta appaiono ancora più evidenti a uno sguardo d'insieme e sono indubbiamente idonee a escludere il rischio di confusione.
Anche in riferimento a tale prodotto deve premettersi che l'attrice, a ciò onerata, ha mancato di provare originalità e capacità distintiva delle forme impiegate al momento del lancio sul mercato dell'articolo, che sarebbe avvenuto, in base a quanto allegato dalla stessa attrice, alla Fiera IAA di Hannover il 20-27 settembre 2018 (cfr. atto di citazione, pag. 38 e doc. 38 di . Pt_1
Quali elementi distintivi oggetto di presunta imitazione servile ad opera del porta estintore proposto da a partire dal 2020 l'attrice ha indicato la forma complessiva esterna della cassa, la scelta dei _1
colori, la bombatura del coperchio e la curvatura degli angoli della copertura esterna, la finestrella applicata nella parte centrale del coperchio, le nervature interne al corpo del contenitore, il sistema di aggancio esterno, le sedi ad anelli interni e il reticolato interno del coperchio (cfr. comparsa conclusionale, pag. 28).
Sennonché, va anche in questo caso osservato che dalle stesse produzioni mediante le quali la difesa attorea vorrebbe provare “l'originalità e distintività” delle forme impiegate “perché del tutto nuove rispetto a quanto esistente sul mercato” (ossia le immagini del “Confronto Competitor” sub doc. 11 di
, oltre che da quelle, ben più numerose, della convenuta (cfr. docc. 21, 22, 24, 67-82 di , Pt_1 _1
emerge il contrario, attestando tali immagini la presenza sul mercato di prodotti del tutto simili quanto a forma complessiva (scatolare parallelepipeda di dimensioni atte a contenere un estintore), scelta dei colori (rosso per il coperchio e nero per la cassa), curvatura degli angoli, presenza di finestrella a forma geometrica (nella maggior parte dei casi rettangolare o ellittica) e di nervature di irrigidimento esterne ed interne.
pagina 17 di 29 Anche per questa tipologia di prodotto, come si è detto, affollamento e standaridizzazione delle principali caratteristiche (struttura, colori, forme complessive) sono evidenti, con conseguente rilevanza di variazioni anche minime nelle componenti esteriori maggiormente in vista.
Deve allora considerarsi come elemento che spicca particolarmente a un esame d'insieme dei porta estintori di attrice e convenuta è la differente conformazione del vetrino di ispezione (o finestrella) ben visibile al centro del coperchio, che solo nel prodotto riprende il profilo stilizzato di un estintore, _1
con due estremi riproducenti la sagoma della parte superiore della bombola e una zona centrale allungata, separata da detti estremi mediante due segmenti ondulati del coperchio. Del tutto diverse da tale peculiare sagoma sono le forme (peraltro tra loro diverse) geometriche e regolari (a rombo o a rettangolo inclinato con angoli arrotondati) delle finestrelle dei porta estintori “Strike” di molto Pt_1
più simili a quelle di tutte le altre cassette porta estintori presenti sul mercato.
I prodotti differiscono visibilmente da quelli Daken anche per quanto riguarda le linee del _1 coperchio, che nei prodotti dell'attrice presenta bombature e scanalature mentre è squadrato e regolare in quelli della convenuta.
Inoltre, dai profili in sezione trasversale delle casse raffigurati negli atti e documenti di causa (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 35, comparsa conclusionale pag. 36 e fotografie 9 e 10 _1 scattate all'udienza del 29.11.2022) emerge come la forma dei contenitori si presenti con una curvatura molto più accentuata e base decisamente più stretta nei prodotti rispetto a quelli di Pt_1 _1
Differenti sono, ancora, i sistemi di chiusura esterni, essendo a forma di semisfera quello di - _1
ove, peraltro è impresso in modo permanente il relativo marchio (sul tema v. supra) - rettangolare quello di Pt_1
Sulla natura strutturale e priva di carattere individualizzante nella percezione del consumatore delle guarnizioni interne al prodotto va ribadito quanto già rilevato in riferimento all'analogo elemento delle cassette porta attrezzi confermandosi anche per i porta estintori l'irrilevanza dell'ipotetica “imitazione” di tale elemento costruttivo.
Osservazione analoga va svolta in riferimento alla presenza delle sedi di aggancio ad anello sul fondo interno della , aventi palese funzione tecnica necessitata, in quanto atte all'inserimento a baionetta Pt_6 dell'estintore, con un numero di fissaggi dipendente dal posizionamento dell'installazione rispetto all'asse verticale.
Trattasi, in ogni caso, di elementi strutturali di dettaglio inidonei a catturare l'attenzione del consumatore medio, anche in considerazione delle dimensioni e della non visibilità esterna di tali particolari.
pagina 18 di 29 In definitiva, anche per le cassette porta estintore oggetto di doglianza, ribadito che il settore è fortemente affollato, standardizzato e caratterizzato da vincoli funzionali, deve escludersi che ricorrano nella specie i presupposti dell'imitazione servile lamentata dall'attrice sia in ragione della non originalità delle forme utilizzate da sia in ragione delle notevoli differenze riscontrabili a un Pt_1 esame d'insieme (e anche analiticamente) nei prodotti di _1
Ne consegue, altresì, l'irrilevanza dei presunti “episodi di confusione” documentati dall'attrice, per le medesime ragioni evidenziate in riferimento alle cassette porta attrezzi, con la precisazione che, per quanto attiene ai porta estintori, l'attrice ha segnalato un unico sito internet polacco in cui sarebbero avvenute due sole pubblicazioni in cui al prodotto offerto in vendita viene associata la scheda _1
tecnica del prodotto Dakken, nel lungo arco temporale in cui i prodotti di attrice e convenuta sono stati offerti sul mercato.
3.2. La difesa attorea lamenta, anche negli scritti difensivi finali, l'erroneità del provvedimento con cui il g.i. ha respinto la sua istanza di rimessione in termini finalizzata alla produzione di documenti che comproverebbero ulteriori “episodi di confusione”, tre dei quali del tipo di quelli già allegati e sopra esaminati (offerta in vendita da parte di due distributori di articoli automotive di prodotti nella _1
sezione del sito internet relativa a e viceversa;
abbinamento di disegni tecnici di cassette Pt_1 Pt_1
a cassette offerte sul sito di un altro commerciante) e un quarto episodio consistente nel _1
messaggio di tale a con richiesta di informazioni, seguito da uno scambio Parte_7 Pt_1 all'esito del quale il signor chiedendo se e utilizzano gli stessi stampi, riferisce di Pt_7 Pt_1 _1 scoprire “adesso che sono la stessa azienda”.
Le determinazioni assunte dal g.i. in ordine all'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 153, secondo comma, c.p.c. per l'ammissione dei documenti offerti dall'attrice a causa già rimessa in decisione vanno confermate per le motivazioni espresse nella stessa ordinanza del 14.3.2024.
Giova in questa sede unicamente soggiungersi che, per quanto attiene agli screenshot dei siti internet sopra menzionati, è evidente che il reperimento di essi a preclusioni istruttorie già maturate è il risultato non già del formarsi del documento successivamente a tale decadenza, quanto piuttosto di una nuova attività di ricerca avviata dall'attrice dopo la rimessione della causa in decisione a mezzo del proprio dipendente . A nulla rileva, ai fini della riapertura dei termini scaduti, che “la presenza di tali Per_1
prodotti sul sito internet di cui sopra è stata riscontrata da parte del signor in data Controparte_7
17.10.2023” per il sito web “www.thomsonseparts.co.uk” e in data 18.10.23 per il sito web “www.ft- germany.com” (cfr. nota di deposito documenti di pagg. 2 e 3) in mancanza dell'allegazione Pt_1
(prima ancora che della prova) che tali contenuti non fossero già presenti nei predetti siti in data pagina 19 di 29 anteriore alla scadenza processuale e che l'attrice sia stata oggettivamente impossibilitata a venirne a conoscenza prima.
Quanto alla dichiarazione del signor va confermata la palese irrilevanza del contenuto del Pt_7
personale convincimento espresso dal consumatore nel messaggio sopra menzionato, peraltro avulso da qualsivoglia concreta situazione di presunto pericolo di confusione in cui il soggetto si sarebbe trovato e, dunque, da qualsivoglia condotta imputabile alla convenuta con riferimento ai prodotti contestati.
3.3.- ha, in secondo luogo, lamentato l'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2), c.c. che Pt_1
avrebbe realizzato per effetto della medesima condotta asseritamente integrante imitazione _1
servile, vale a dire mediante la ripresa nei propri prodotti degli elementi individualizzanti gli articoli dell'attrice, finalizzata all'agganciamento alla notorietà di quest'ultima e all'inserimento nella scia di successo dei suoi prodotti “frutto di numerosi anni di ricerca e investimenti, di cui sta _1 approfittando in modo illecito” (cfr. atto di citazione pagg. 23-25). Tale illecito, ingenerando nel pubblico la convinzione che i prodotti o l'impresa di abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi _1 della concorrente, avrebbe quale conseguenza anche lo “sviamento di clientela” dell'attrice.
La doglianza è infondata.
Come noto, e anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta di
“appropriazione di pregi”, contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo”3.
L'illecito di cui al n. 2) dell'art. 2598 c.c. afferisce, dunque, agli aspetti divulgativi e promozionali dell'attività imprenditoriale e realizza un illecito sviamento di clientela non a seguito della confusione tra prodotti o attività di imprese distinte, come avviene nell'atto confusorio, bensì ingenerando nel pubblico la (errata) convinzione che il proprio prodotto o la propria impresa abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi di quelli del concorrente.
Va, pertanto, escluso che vi siano interferenze tra le previsioni dei numeri 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. e, in particolare, che costituiscano appropriazione di pregi l'uso di segni distintivi altrui o l'imitazione servile degli altrui prodotti (già Cass. n. 1310/1986); ne deriva, altresì, che l'art. 2598 n. 2) c.c. non può essere invocato al fine di reprimere atti astrattamente configurabili come confusori e, quindi 3 Così Cass. n. 19954/2021, che, nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto sussistente la descritta condotta allorché un'agenzia pubblicitaria, con la quale abbia iniziato a collaborare un soggetto che in precedenza aveva realizzato campagne pubblicitarie per un'altra impresa, vanti sul proprio sito internet il “carnet” di clienti di quest'ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie. pagina 20 di 29 sussumibili nell'ipotesi del n. 1), che difettino in concreto di uno o più elementi necessari a ritenere integrata tale fattispecie.
Come, infatti, ulteriormente precisato dalla S.C., “la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
(Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo espresso riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento)” (Cass. n. 100/2016, conf. a Cass. n. 9387/1994).
In ogni caso, nei paragrafi che precedono si è chiaramente escluso, per entrambi i prodotti contestati e sotto tutti i profili, che abbia ripreso elementi distintivi e peculiari delle forme utilizzate da _1
negandosi la stessa materialità della condotta ascritta alla convenuta, con la conseguenza che, Pt_1
anche in via di fatto, tale (insussistente) condotta non può fondare neppure la diversa ipotesi di concorrenza sleale invocata dall'attrice.
3.4.- In tesi attorea, la medesima “condotta posta in essere da parte di sopra descritta _1 costituirebbe altresì “condotta professionalmente scorretta e concorrenza parassitaria, ai sensi dell'art. 2598, n. 3), c.c.” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 38 e atto di citazione, pag. 264), ciò in quanto la comune origine delle imprese oggi concorrenti si sarebbe dovuta tradurre in un “onere di differenziazione maggiore rispetto a quello a cui sarebbe tenuto qualsiasi altro concorrente” (cfr. atto di citazione, pag. 27).
3.4.1.- Nel descrivere in cosa sarebbe consistita la scorrettezza professionale imputata alla convenuta,
l'attrice si riferisce, in primo luogo, ancora una volta, alla commercializzazione di “prodotti identici nelle caratteristiche esteriori rispetto a quelli dell'attrice … mediante la riproduzione di tutti gli elementi che caratterizzano i prodotti Daken, nel contesto di una strategia volta a creare confusione sul mercato al fine di sfruttare indebitamente l'accreditamento raggiunto dall'attrice” (cfr. atto di citazione, pagg. 27-28), condotta di cui si è negata la stessa sussistenza (v. paragrafi precedenti), con la 4 Ove si legge: “oltre all'applicabilità delle fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c., l'illiceità della condotta posta in essere da è configurabile anche ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., per scorrettezza _1 professionale”. pagina 21 di 29 conseguenza che i medesimi fatti non possono fondare nemmeno la residuale ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c.
Fermo tale assorbente rilievo, giova ricordarsi che, attraverso la clausola generale della contrarietà dell'atto ai principi della correttezza professionale, la norma in commento intende vietare comportamenti diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del medesimo articolo, fornendo lo strumento per valutare la liceità di atti non tipizzati legalmente (tra le molte, cfr. Cass. n. 1392/1994). In tal senso depongono tanto la struttura della norma quanto il suo tenore letterale (in particolare, l'espressione
“ogni altro mezzo”). La giurisprudenza ne trae il corollario che, esclusa l'illiceità di comportamento tipici ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'art. 2598 c.c., resta altresì preclusa la possibilità di qualificare illeciti quei medesimi comportamenti alla stregua del n. 3 (cfr. Cass. n. 9387/1994).
Applicando la clausola generale di “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”, la giurisprudenza ha potuto coniare una serie di ipotesi, diverse da quelle tipizzate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2598 c.c., ricorrenti nella prassi, quali lo storno di dipendenti, l'acquisizione di informazioni riservate tramite ex collaboratori, la vendita sottocosto quando finalizzata allo sfruttamento o al conseguimento di una posizione di monopolio/dominante o quantomeno a turbare il mercato alterando il fisiologico meccanismo concorrenziale, la violazione di esclusive contrattuali, la violazione di segreti, la concorrenza c.d. parassitaria, etc.
3.4.2.- Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, invocata dall'attrice alle pagine 33 e ss. dell'atto di citazione, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza che ha accolto l'opinione di autorevole dottrina, tale fattispecie ricorre in presenza di una imitazione sistematica e protratta nel tempo delle iniziative di un concorrente che si traduce in un “cammino costante sulle orme altrui” (cfr. tra le molte, Cass. n. 9387/1994 e Cass. n. 25607/2018).
Il principio pare noto alla stessa attrice che, a pag. 31 dell'atto introduttivo, correttamente ricorda che
“l'illecito per concorrenza parassitaria normalmente non colpisce una sola condotta ma plurime e distinte scelte imprenditoriali, le quali nel loro complesso rendono contra ius il comportamento complessivamente considerato del concorrente sleale”.
Al fine, dunque, di evidenziare ulteriori iniziative che avrebbe posto in essere “sulla scia” di _1 quelle ideate e realizzate in modo “continuo e sistematico”, l'attrice ha menzionato la Pt_1
produzione di cassette porta-sabbia asseritamente ispirate alle proprie e finalizzate all'ingresso di nel settore dell'antincendio “sviluppato con successo da dopo la scissione da e la _1 Pt_1 _1
presentazione di una staffa di supporto delle cassette porta attrezzi asseritamente realizzate da _1
con il medesimo processo produttivo e materiale già impiegati da Pt_1
pagina 22 di 29 Tali circostanze sono state puntualmente contestate dalla difesa convenuta che ha evidenziato e documentato, quanto alle cassette porta-sabbia, come nel settore antincendio almeno dal CP_8
2009, producendo vari tipi di cassette e altri articoli (cfr. docc. 90 e 91 di parte convenuta) e come le suddette cassette siano diverse da quelle dell'attrice così come diverse sono le immagini utilizzate per la loro promozione, ferma la comune idea, non originale, di scegliere come ambientazione promozionale un distributore di carburante5; quanto alle staffe di supporto alle cassette porta-attrezzi, la convenuta ha contestato la priorità ex adverso vantata, allegando che il processo produttivo in uso presso è da sempre utilizzato per i propri prodotti così come anche dai concorrenti e producendo _1
al riguardo i docc. 97-100. Ha, inoltre, evidenziato come le staffe in questione siano del tutto diverse per forma, spessori, forature e come su quella di sia impresso il proprio marchio. _1
Le successive allegazioni e produzioni attoree non hanno superato i pertinenti rilievi avversari, avendo unicamente fornito la prova di produrre cassette porta-sabbia dal 2016 (cfr. catalogo sub doc. Pt_1
40), circostanza in sé non decisiva, stante l'ampia gamma di prodotti antincendio (tra cui cassette porta manichette, porta erogatore e porta estintore, armadi porta accessori e altri articoli del settore) già da tempo commercializzati da le fatture e i ddt prodotti sub doc. 90 coprono, infatti, il periodo _1
2009-2022 e tra essi compaiono addirittura alcune fatture emesse da nei confronti di _1 Pt_1 aventi ad oggetto cassette “per sabbia” (si vedano, in particolare, le fatture n. 1742/V del 31.12.2009,
n. 928/V del 31.5.2010 e n. 1888/V del 31.10.2012, con i relativi ddt).
Ne consegue che nessuno sfruttamento di iniziative industriali e commerciali concepite ex novo da risulta configurabile a carico di Pt_1 _1
Da ultimo, quanto alla pretesa imitazione delle guarnizioni attuata da rivolgendosi al medesimo _1
fornitore di e chiedendo espressamente il medesimo prodotto utilizzato dalla concorrente, è Pt_1
sufficiente ribadire che trattasi di componente strutturale, priva di qualsivoglia capacità individualizzante e che la circostanza (non provata nei termini allegati dall'attrice, in quanto oggetto di capitolo testimoniale non ammesso, poiché volto a far esprimere valutazioni, oltre che generico sotto il profilo temporale e dei soggetti coinvolti) non integrerebbe comunque iniziativa o idea industriale/commerciale originale e individualizzante, rilevante ai fini della ipotizzata concorrenza parassitaria.
Ciò chiarito, venendo meno la pluralità e serialità di iniziative oggetto di (presunta) pedissequa imitazione, necessaria a integrare l'ipotesi sussumibile sotto il n. 3 dell'art. 2598 c.c., e dovendosi, comunque, escludere che sussista l'illecito de quo in presenza di un'imitazione episodica di alcuni 5 Al riguardo, ha documentato sub doc. 25 e 96, senza essere ex adverso smentita, che tale ambientazione ricorre in _1 svariate immagini anche promozionali di cassette porta sabbia di produttori concorrenti, trattandosi della principale destinazione d'uso di detta tipologia di prodotti. pagina 23 di 29 prodotti (cfr. ex multis Cass. n. 6099/1982), la doglianza attorea va rigettata, anche considerando la vasta gamma di articoli realizzati e commercializzati da entrambe le parti (come da relativi cataloghi in atti), sicché i singoli episodi segnalati dall'attrice sarebbero privi di rilevanza sia sotto il profilo qualitativo (essendo necessaria l'imitazione non di singoli prodotti ma di originali e rilevanti iniziative imprenditoriali) sia sotto quello quantitativo.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte, “la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce
a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale”
(cfr. Cass. n. 25607/2018, conf. a Cass. n. 22118/2015).
3.4.3.- L'inottemperanza alle regole di correttezza professionale è, infine, imputata alla convenuta sub specie di “scorrettezza della politica di prezzo”: al riguardo, l'attrice lamenta che _1 commercializzi i prodotti contestati “attuando un forte ribasso rispetto ai prezzi di mercato, perfino incompatibile con il conseguimento di un utile”.
Al fine di dimostrare tale preteso illecito, l'attrice ha prodotto sub doc. 24 le distinte dei prodotti Pt_1 per le cassette linea “Just” 500 mm e 600 mm, dalle quali emergerebbero “costi-prodotto” rispettivamente di € 10,98 e di € 16,43, e sub doc. 25 la “scheda prezzi attualmente in _1 circolazione” che indica come prezzi di vendita per gli analoghi prodotti rispettivamente € 10,00 ed €
13,00, sicché “il prezzo sarebbe “di molto inferiore rispetto al prezzo Daken (quasi del 30%)”, _1
con conseguente incompatibilità con la realizzazione di utili, viepiù considerando il noto aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dei componenti dal 2018 al 2021. Nel proprio “documento 38”, infine, l'attrice opera un confronto tra i prezzi di e Lago Accessori al fine di mostrare Pt_1 _1
l'eccessiva economicità dei prodotti della convenuta.
Anche tale doglianza è infondata e va respinta.
I costi di produzione elencati da nella “distinta” sub doc. 25 sono stati ex adverso contestati sin Pt_1
dalla comparsa di costituzione e risposta: trattandosi della stampa di un file riepilogativo interno privo pagina 24 di 29 di qualsivoglia attestazione di conformità alle scritture contabili della società e di sottoscrizione, detto documento non può considerarsi dotato di valore probatorio. Né l'attrice ha prodotto altri documenti da cui ricavare i dati ivi sintetizzati, rimettendo a una inammissibile prova testimoniale la conferma delle numerose e complesse informazioni contabili riferite a più annualità.
Ha formato oggetto di puntuale e tempestiva contestazione da parte della convenuta anche il contenuto della tabella di comparazione dei prezzi allegata dall'attrice sub doc. 38, autoredatta e in sé priva di efficacia probatoria, laddove le informazioni ivi esposte avrebbero potuto formare oggetto di adeguata prova documentale mediante la semplice produzione di listini o cataloghi. Non può, di conseguenza, stupire che il capitolo di prova testimoniale volto a confermare la verità delle predette informazioni sia stato dal g.i. reputato inammissibile, stante il carattere palesemente valutativo della risposta richiesta al teste.
Nemmeno è provato che stia commercializzando i prodotti contestati a un prezzo incompatibile _1
con il conseguimento di un utile, circostanza recisamente contestata dalla convenuta che ha dedotto di aver solo saltuariamente attuato una politica - del tutto lecita - di contenimento dei prezzi di vendita, sempre mantenendo un margine operativo.
In ogni caso è insegnamento consolidato in giurisprudenza che la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, c.c., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (Cass. n. 1636/2006), presupposti nella specie nemmeno allegati
(e comunque contestati dalla convenuta e non dimostrati dall'attrice).
Il principio è confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di un divieto generale di vendita sottoscosto che non presenti i caratteri di “slealtà” enucleati dalla stessa direttiva sulle pratiche commerciali sleali6, ha ribadito che “la vendita sottoscosto o comunque a prezzi 6 Si veda, al riguardo, la sentenza n. 295/16 del 19 ottobre 2017 in cui la Corte di Giustizia, richiamando propri precedenti in materia, ha affermato che “la direttiva sulle pratiche commerciali sleali va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che preveda un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto, senza che sia necessario determinare, con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie, se l'operazione commerciale in questione presenti carattere «sleale» alla luce dei criteri sanciti agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva e senza riconoscere ai giudici competenti un margine discrezionale al riguardo, a condizione che tale disposizione persegua finalità attinenti alla tutela dei consumatori (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium, C-343/12, EU:C:2013:154, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata)”, precisando altresì che “la direttiva sulle pratiche commerciali sleali realizza un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei pagina 25 di 29 non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3),
c.c. solo se si connota come "illecito antitrust", in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da
"dumping" interno” (Cass. n. 2980/2020).
3.5.- L'ultimo illecito contestato alla convenuta è la pretesa contraffazione, a partire dal 2020, del disegno e modello non registrato relativo al porta estintore in plastica linea “Strike” 6kg - già oggetto di pretesa imitazione servile - modello divulgato per la prima volta alla Fiera IAA 2018 di Hannover, di cui l'attrice ha sostenuto il “carattere individuale” in relazione alle stesse forme già fatte valere ex art. 2598 n. 1) c.c. e la “novità” data dal fatto che il prodotto si differenzierebbe nettamente dagli altri presenti sul mercato e non avrebbe antecedenti nel suo genere grazie alla originale combinazione distintiva delle predette forme.
Pacifica è, peraltro, l'intervenuta scadenza della tutela ex art. 11 Reg. 6/2002 già alla data di introduzione del presente giudizio, posto che la citata normativa europea protegge il design non registrato “per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il … disegno è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità”.
Tale scadenza non esclude la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento di danni conseguenti a contraffazioni consumate nel tempo di copertura della protezione titolata, così come precisato dall'attrice in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. pag. 26) replicando all'avversario rilievo di strumentalità della domanda di contraffazione per intervenuta scadenza del diritto di esclusiva.
La domanda risarcitoria è, peraltro, infondata per difetto di prova del carattere individuale e originale del modello non registrato nonché, in via comunque assorbente, per insussistenza della lamentata condotta illecita, dovendosi escludere, sulla base delle considerazioni già svolte in tema di (negata) imitazione servile, che il prodotto della convenuta riproduca gli elementi (asseritamente) distintivi di quello dell'attrice e, dunque, interferisca con il preteso design non registrato.
Vero è il contrario, suscitando il porta estintore di una impressione generale significativamente _1
diversa da quella suscitata dal prodotto della controparte, per effetto - in estrema sintesi - delle notevoli
consumatori, e che gli Stati membri non possono quindi adottare, come previsto espressamente dall'articolo 4 di quest'ultima, misure più restrittive di quelle definite da detta direttiva, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, Plus C-304/08, Persona_3 EU:C:2010:12, punto 41, e ordinanza del 30 giugno 2011, C-288/10, EU:C:2011:443, punto 33)”. La Corte ha, Per_4 quindi, concluso che “la direttiva sulle pratiche commerciali sleali va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva”. pagina 26 di 29 differenze riscontrabili ictu oculi nella conformazione del coperchio (bombature, scanalature e curvatura degli spigoli) e del contenitore (curvatura e ampiezza della base), vale a dire i due elementi fondamentali di cui si compone il manufatto, nonché nella forma della finestra ricavata sul coperchio
(del tutto peculiare la sagoma del vetrino di e in quella delle piastre di aggancio del coperchio _1
alla cassa (semisferica nei prodotti rettangolare in quelli di . _1 Pt_1
Ciò in un settore altamente affollato di prodotti simili quanto a forme, dimensioni, strutture e colori, nonché caratterizzato da vincoli funzionali.
4.- Il profilo dei danni subiti per effetto delle condotte ascritte a resta assorbito Pt_1 _1 dall'accertamento dell'insussistenza degli illeciti contestati, così come le ulteriori richieste attoree
(inibitoria, ordini di ritiro e distruzione della merce, penale e pubblicazione della sentenza).
Giova soggiungersi che ha preteso individuare e quantificare i pregiudizi in tesi patiti ai sensi Pt_1 dell'art. 125 c.p.i. ritenuto applicabile in conseguenza della lamentata contraffazione del disegno modello non registrato, invocando quale principale posta/criterio di danno la restituzione degli utili realizzati da per la cui quantificazione ha chiesto l'esibizione della contabilità della convenuta _1
ai sensi degli artt. 121 c.p.i. e 210 c.p.c.
È evidente che l'infondatezza della domanda di accertamento della contraffazione avrebbe comunque impedito di usare quale criterio di individuazione e quantificazione dei danni quello della retroversione degli utili della concorrente, improntato ad una funzione, oltre che compensativa, anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale (cfr. Cass. n.
20800/2023).
Deve allora constatarsi che, sul piano dell'ordinario risarcimento del danno da lucro cessante, l'attrice si è limitata a dichiarare presunte perdite di fatturato - anche derivanti da un asserito abbassamento di prezzi che si sarebbe vista costretta a operare in conseguenza dell'avversaria vendita sottocosto - Pt_1
senza produrre i propri libri, registri e scritture contabili, sui quali svolgere un realistico e attendibile accertamento tecnico dell'an e del quantum del presunto calo di ordinativi, abbassamento dei prezzi e conseguente perdita di fatturato;
ha, in tal modo, del tutto mancato di fornire la prova dell'asserito mancato guadagno derivante dall'altrui (presunta) attività illecita. Né tali complessi dati contabili avrebbero potuto essere acquisiti mediante la prova testimoniale al riguardo articolata dalla difesa attorea, palesemente volta a far esprimere ai testi valutazioni e stime che, invece, avrebbero dovuto formare oggetto di incarico peritale ove fosse stato prodotto in giudizio il corredo della contabilità necessaria a eseguire dette valutazioni e detti calcoli (e ove, prima di tutto, fosse emersa la fondatezza delle condotte illecite). Del pari irrilevante ai fini dell'accertamento del danno l'analisi dell'andamento pagina 27 di 29 dei prezzi (doc. 39 di , autoredatta dall'attrice e priva di riferimenti a dati che possano ritenersi Pt_1
obiettivamente ricavati dalla contabilità aziendale, dunque carente di qualsivoglia valore probatorio.
Anche sotto il profilo del risarcimento dei danni le domande attoree risultano, pertanto, infondate.
5.- è stata convenuta in giudizio in qualità di asserita distributrice dei prodotti Controparte_2 _1
presso la quale sono state acquistate alcune cassette porta attrezzi del tipo di quelle contestate, come da documento di trasporto prodotto sub 7 da Pt_1
Sin dalla costituzione in giudizio, ha negato di essere la società distributrice dei prodotti CP_2
allegando la sua qualifica di semplice operatrice multimarca che rivende prodotti di svariate _1
marche tra i quali anche alcuni a marchio con particolare riferimento agli addebiti sollevati _1 dall'attrice, ha precisato che la cassetta porta attrezzi dalla stessa venduta reca il marchio in _1
un formato talmente grande da escludere che un soggetto possa acquistare tale prodotto scambiandolo per quello venduto da circostanza di per sé sufficiente a far venir meno la pretesa concorrenza Pt_1
sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. Quanto poi alle violazioni dei nn. 2 e 3 dello stesso articolo, ha eccepito la non imputabilità a sé delle contestate condotte illecite, stante la sua estraneità CP_2
a ogni attività di ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti contestati.
È evidente che, negata la stessa sussistenza di tutte le violazioni dedotte in causa, viene a cadere qualsivoglia presunto coinvolgimento di nei medesimi fatti illeciti, con conseguente rigetto CP_2
anche delle domande svolte nei suoi confronti dall'attrice.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione, quanto a dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. _1
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminabile di particolare importanza, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con aumento del 30% in ragione del numero delle parti convenute, quanto a degli importi esposti nella Controparte_2
relativa nota spese depositata.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge tutte le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 _1 [...]
CP_2
condanna parte attrice a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida, in favore di _1 nell'importo di € 29.194,10 e in favore di nell'importo di € 10.000, a titolo di Controparte_2
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
pagina 28 di 29 Brescia, 7 marzo 2025
Il giudice relatore dott. Angelica Castellani
Il presidente dott. Raffaele Del Porto
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La convenuta ha, inoltre, documentato anteriorità rappresentate dai propri brevetti scaduti per modello di utilità n.
RM2003U000020 e n. EP1427906B1 (cfr. docc. 10 e 33) e dal design registrato n. 001788092-0001 delle cassette a marchio
“Jonesco”, risalente quantomeno al 2010 (cfr. doc. 11), in riferimento a cui ha evidenziato, quali elementi distintivi, Pt_1 la rientranza definente l'uncino e la sua posizione: trattasi, tuttavia, di aspetti tecnici impercettibili dal consumatore, fermo restando che, come emerge dalle immagini prodotte in atti, la forma e le dimensioni della rientranza risultano comunque differenti nella soluzione utilizzata da _1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1069/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Piccarreta, Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Jandoli e Giuseppe Colica attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Dimitri Russo, Roberto Eustachio _1 P.IVA_2
Sisto, Antonietta Sacchetti e Claudio Maria Furlani
Convenuta
e contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guglielmo Acerbis Controparte_2 P.IVA_3
altra convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“in via principale
1) Accertare e dichiarare che, attraverso la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti descritti in atti, le convenute si sono rese responsabili di atti di concorrenza sleale nonché di contraffazione di design non registrato;
2) per l'effetto dell'illecito concorrenziale, inibire alle convenute di commercializzare / pubblicizzare i prodotti di cui al punto 1, comunque denominati;
pagina 1 di 29 3) inoltre, ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti di cui al punto 1;
4) Fissare una penale dovuta a pari ad Euro 10.000,00 per ogni episodio di pubblicizzazione in Pt_1 violazione dell'inibitoria, di Euro 1.000,00 per ogni prodotto venduto in violazione dell'inibitoria e pari
a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperamento dei relativi obblighi;
5) Condannare le convenute alla restituzione all'attrice degli utili realizzati con gli illeciti di cui al punto 1, da quantificarsi in corso di causa;
6) Condannare le convenute a risarcire all'attrice ogni danno, anche di immagine, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dagli illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma che sarà definita in corso di causa e anche in via equitativa;
in via istruttoria
7) Ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili, e quindi dei registri iva, registri carico
e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti illeciti di cui al precedente punto
1 dalla prima commercializzazione alla data dell'esibizione (per quanto riguarda il diritto di design non registrato, dalla data di divulgazione e per il triennio successivo), il fatturato realizzato mediante questa attività, eventuali costi acquisto, ed i relativi utili;
8) Disporre, occorrendo, una consulenza contabile sulla documentazione di cui al punto 7 per determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti di cui al punto 1, il fatturato realizzato mediante questa attività ed i relativi utili, autorizzando il CTU ad accedere alla contabilità delle convenute anche al fine di verificare il corretto adempimento dell'ordine sub 7);
9) Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1. “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. 30 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi linea Just e porta Pt_1 estintore linea Strike 6 kg”;
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_1 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
2. “Vero che le fotografie riportate nella dichiarazione doc. 37 che mi si rammostra sono da me state scattate in occasione del sopralluogo da me effettuato presso la società Teamtrailer S.L. in data
14.7.2022”;
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_2 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
pagina 2 di 29 3. “Vero che i dati riportati nel doc. 38 che mi si rammostra corrispondono al vero”;
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_3 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
4. “Vero che i dati riportati nel doc. 39 che mi si rammostra corrispondono al vero ed a quanto risultante dalla contabilità ; Pt_1
Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Arcangelo Testimone_3 Parte_1
Annunziata, 75100 Iesce (MT).
5. “Vero che nel 2019 ha venduto un totale di 84.946 cassette per un fatturato di Pt_1 Pt_2
1.832.840,14 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 96.803 per un fatturato Parte_3
2.031.405,32 Euro”;
6. “Vero che nel 2019 ha venduto un totale di 8.989 porta estintori Strike per un fatturato di Pt_1
85.270,82 Euro e che nel 2020 ha venduto un totale 17.176 porta estintori Strike per un fatturato
167.403,95 Euro”;
7. “Vero che dal 2018 al 2021 il materiale di cui sono costituiti la cassetta e il prodotto Strike Pt_2
(polipropilene) ha subito un aumento di prezzo da 1,2 Euro a 2 Euro al kg e vero che tale aumento comporta un aumento del costo di produzione dei prodotti e Strike di circa il 12%”. Pt_2
Per i capitoli da 5 a 7 si indica come teste il Sig. presso con sede in Testimone_3 Parte_1
Via Arcangelo Annunziata, 75100 Iesce (MT).
8. “Vero che dal 2012 fornisce a una guarnizione per la produzione delle Controparte_3 Pt_1
cassette della linea vero che nel 2018 ha inviato a una foto di un pezzo di Pt_2 _1 CP_3
guarnizione, identica a quella prodotta per per la linea richiedendone poi la fornitura per Pt_1 Pt_2
la realizzazione della propria cassetta porta attrezzi;
vero che in data 15.03.2017 ha chiesto a Pt_1
di realizzare una guarnizione su misura, indicando il profilo, il materiale e le dimensioni di CP_3
5x6 mm, destinata ad un nuovo prodotto “porta-estintore Strike”; vero che ad inizio del 2019, _1
ha inviato a un campione di guarnizione identico a quello prodotto per la cassetta porta- CP_3 estintore Daken;
vero che in data 28.01.2019 ha comunicato a l'esigenza di Pt_1 CP_3
cambiare le dimensioni della guarnizione e ha quindi dovuto apportare delle modifiche alla CP_3
trafila per realizzare una nuova guarnizione delle dimensioni di 5 x 8 mm cessando la produzione della precedente versione di detta guarnizione;
vero che nel novembre 2019 ha fatto richiesta a _1
di fornire la nuova guarnizione utilizzata da vero che ha informato CP_3 Pt_1 CP_3
del cambio delle dimensioni della guarnizione intervenuto nel frattempo e della modifica _1 Pt_1 apportata alla trafila;
vero che ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione _1 affermando: “l'importante è che sia quella usata dalla . Pt_1
pagina 3 di 29 Si indica come teste il Sig. presso con sede in Via Enrico Pianca, 5 Testimone_4 Controparte_3
31013 – Codognè (TV).
10) Accogliere l'istanza di rimessione in termini del 28.12.2023 di ed ammettere i docc. 42, 43, Pt_1
44, 45, 46, 47, 48 e 49 di cui alla nota di deposito documenti del 9.2.2024 di parte attrice.
11) Ordinare la publicazione del dispositivo dell'emananda sentenza per due volte consecutive con caratteri doppi del normale a cura dell'attrice ed a spese delle convenute sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e su due riviste di settore scelte da Pt_1
In ogni caso
12) Condannare le convenute a rifondere all'attrice compensi e spese di causa oltre spese generali ed accessori, del presente giudizio”.
Per _1
“Voglia codesto On.le Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta ed istanza anche istruttoria e processuale ed accolte tutte le eccezioni, di merito e processuali dei convenuti, come specificate negli atti e verbali di causa, inclusa l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dall'attrice all'udienza del 27 ottobre 2022 Parte_1
in via preliminare
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Bari;
nel merito
- respingere tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto in via istruttoria,
- nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 1 dedotto dall'attrice Parte_1
della propria memoria n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c., ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale:
1) “Vero che i dati riportati nella dichiarazione di cui al doc. n 116 che mi si rammostra corrispondono alle somme investite da per lo sviluppo dei prodotti cassetta porta attrezzi e _1
cassetta porta estintore linea “Evolution”.
Si indica come teste il sig. c/o - Via Francesco Padula s.n. 75100 Testimone_5 _1
Matera (MT).
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti sub n. 8 della memoria n. 2 ex art.
183 VI co. c.p.c. dell'attrice e di seguito indicati, ammettere a prova contraria la Parte_1
convenuta sui medesimi capitoli: _1
pagina 4 di 29 - “vero che nel 2018 ha inviato a una foto di un pezzo di guarnizione, identica a _1 CP_3
quella prodotta per per la linea richiedendone poi la fornitura per la realizzazione della Pt_1 Pt_2
propria cassetta porta attrezzi”;
- “vero che ad inizio del 2019, ha inviato a un campione di guarnizione identico a _1 CP_3 quello prodotto per la cassetta porta-estintore ; Pt_1
- “vero che nel novembre 2019 ha fatto richiesta a di fornire la nuova guarnizione _1 CP_3 utilizzata da;
Pt_1
- “vero che ha informato del cambio delle dimensioni della guarnizione Daken CP_3 _1
intervenuto nel frattempo e della modifica apportata alla trafila”;
- “vero che ha confermato l'ordine per la guarnizione in questione affermando: “l'importante è _1 che sia quella usata dalla . Pt_1
Si indica come teste sig. c/o - Via Francesco Padula s.n. 75100 Matera Testimone_6 _1
(MT). in ogni caso
- spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, interamente rifusi”.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande formulate contro perchè infondate e non provate. Controparte_2
Con rifusione delle spese legali".
ISTANZE ISTRUTTORIE
A) Ci si oppone all'istanza di esibizione formulata da “delle scritture contabili” delle Pt_1
convenute, perché generica ed esplorativa, per le ragioni spiegate nella terza memoria ex art. 183/6
c.p.c.
B) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da per le ragioni spiegate nella Pt_1
terza memoria ex art. 183/6 c.p.c.
➢ Cap. 1 perché irrilevante;
➢ Cap. 2 perché irrilevante e ininfluente;
➢ Cap. 4 perché valutativo;
➢ Cap. 5 e 6 perché inammissibili;
➢ Cap. 7 perché inammissibile”.
pagina 5 di 29 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 24.1.2022 premesso di essere “un'azienda Parte_1
fondata nel 2007, leader nel settore della produzione e commercializzazione di accessori in materiale plastico per veicoli commerciali e industriali quali, tra gli altri, cassette porta attrezzi e porta estintori”, ha convenuto in giudizio quale sua diretta concorrente, e _1 Controparte_2
asserita distributrice dei prodotti lamentando di aver subito atti di concorrenza sleale e di _1
contraffazione di design non registrato in riferimento ai propri prodotti in plastica destinati a veicoli commerciali e industriali delle linee “Just” e “Strike”, in particolare, la cassetta porta attrezzi e il porta estintore 6 kg, di cui ha censurato la pedissequa imitazione ad opera rispettivamente della cassetta
“Evolution E0” e del porta estintore E0” di della cui produzione l'attrice ha allegato di _1 _1
essere venuta a conoscenza a partire dal 2018.
Precisata la comune origine di e nella società Domar - fondata nel 1989 dai fratelli Pt_1 _1
- e i pregressi rapporti tra le parti - in base ai quali, sino al 2018 attrice e convenuta hanno Per_1 operato nei distinti settori rispettivamente della plastica e dell'acciaio, in virtù, sino al 2012, di un patto di non concorrenza tra le stesse siglato e, dal 2012 al 2018, in via di fatto -, ha esposto di essere Pt_1
venuta a conoscenza nel 2018 della produzione e commercializzazione da parte di di una _1
cassetta porta attrezzi destinata a veicoli industriali riproducente pedissequamente le caratteristiche dei propri prodotti e nel 2020 della commercializzazione ad opera della convenuta di una cassetta porta estintori con le stesse peculiarità di quelle prodotte dall'attrice, condotte che avrebbero determinato gli
“episodi di confusione” narrati a pagg. 22-23 della citazione e che, unitamente alla vendita sottocosto dei prodotti causerebbero danni non solo economici (da sviamento della clientela) ma altresì _1 all'immagine dell'attrice.
Allegata l'attualità delle violazioni e la “recente” vendita dei suddetti prodotti “tramite il _1 distributore , in punto di diritto, l'attrice ha ritenuto configurabili atti di concorrenza CP_2
“confusoria” mediante “imitazione servile”, concorrenza sleale per “appropriazione di pregi”, scorrettezza professionale e concorrenza sleale “parassitaria”, che ha sussunto nei tre numeri dell'art. 2598 c.c.; in relazione alla cassetta porta estintore ha, infine, altresì lamentato la contraffazione di design non registrato.
Sulla scorta delle su esposte allegazioni, ha chiesto nei confronti di e di Pt_1 _1 CP_2
l'accertamento delle condotte illecite, l'inibitoria alla commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contestati, l'ordine di ritiro dal commercio e di distruzione, la fissazione di penali per l'eventuale inadempimento, la condanna al risarcimento dei danni subiti, identificati sub specie di restituzione, in proprio favore, degli utili realizzati da con gli illeciti denunciati a partire dal _1
pagina 6 di 29 2018 sino all'attualità, nonché di proprio mancato guadagno rapportato alla perdita di fatturato per gli anni 2020-2021 e di danno all'immagine, con pubblicazione del dispositivo della sentenza e rifusione delle spese di lite, chiedendo al Tribunale di ordinare alle convenute ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle scritture contabili ai fini della determinazione del danno risarcibile con conseguente disposizione di una c.t.u. contabile.
1.2.- Si sono costituite in giudizio le società convenute.
1.2.1.- premesso di essere “una rinomata azienda operante nel settore della produzione e _1
commercializzazione di prodotti in acciaio ed in plastica ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione, destinati ai mercati dell'automotive, del medicale e del museale” con un importante reparto di progettazione e sviluppo collegato a un istituto di ricerca esterno, titolare di numerose registrazioni per disegni, modelli e brevetti di prodotti tutti a marchio ha eccepito, in via _1 pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del tribunale di Brescia in favore del tribunale di Bari “nel cui circondario hanno sede legale, sia la convenuta sia l'attrice ” e, nel merito, ha _1 Pt_1
chiesto il rigetto delle domande avversarie, replicando puntualmente alle allegazioni e deduzioni attoree ed evidenziandone la natura strumentale, volta a ostacolare il crescente successo imprenditoriale di anche nel settore dei prodotti in plastica. _1
1.2.2.- ha negato di essere la distributrice dei prodotti allegando di occuparsi di Controparte_2 _1
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di ricambi e attrezzature per veicoli industriali” e di essere, pertanto, un semplice “operatore multimarca”; ha, quindi, evidenziato la strumentalità del suo coinvolgimento in giudizio “al solo fine di radicare il procedimento avanti il tribunale di Brescia invece che avanti quello di Bari” (“come avrebbe dovuto avvenire visto che sia che Pt_1 _1
hanno la propria sede legale nel circondario del Tribunale di Bari ove è situata anche la sezione specializzata in materie di imprese per la regione Puglia”).
Esclusa la propria responsabilità per gli addebiti contestati dall'attrice, ha concluso per il rigetto delle domande di “perché infondate e non provate”. Pt_1
1.3.- All'esito della prima udienza di trattazione, il g.i., ritenuta sussistente la competenza della Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Brescia sul rilievo che, stando alle allegazioni di parte attrice (atto di citazione e verbale di prima udienza), la produzione o distribuzione di uno dei prodotti contestati si sarebbe realizzata presso la convenuta avente sede a Bergamo e, Controparte_2
quindi, nel territorio distrettuale di competenza di questa sezione e che la convenuta avrebbe la _1
propria sede secondaria nel territorio di Brescia (in particolare a Castelcovati, via Europa n. 34) sede non costituente mero deposito (come sostenuto dalla convenuta), bensì luogo ove viene svolta “attività di stoccaggio e distribuzione dei prodotti contraffatti” (cfr. email prodotta in prima udienza dalla difesa pagina 7 di 29 attorea unitamente alla bolla intestata a che indica come luogo di distribuzione e di ritiro dei _1
prodotti il suddetto indirizzo), ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito dello scambio delle relative memorie, ritenuti inammissibili i capitoli di prova orale formulati da parte attrice, ha autorizzato la “produzione fisica da effettuarsi mediante esibizione in udienza” dei prodotti e disponendone altresì l'acquisizione mediante riproduzione fotografica a cura Pt_1 _1
dei difensori di sotto la direzione del g.i. e nel contraddittorio delle parti, con invito a depositare Pt_1
dette riproduzioni nel fascicolo telematico.
Ritenuta, all'esito di tali attività istruttorie, preliminare alla verifica dell'eventuale esistenza e quantificazione del danno lamentato dall'attrice la valutazione in ordine alla effettiva consistenza delle condotte illecite contestate, la causa è stata rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
1.4.- Nelle more, parte attrice ha allegato “nuovi gravi episodi di confusione ingenerata da , _1
chiedendo di essere rimessa in termini per la produzione di documenti a supporto delle circostanze dedotte.
Rimessa, quindi, la causa innanzi al giudice istruttore, quest'ultimo ha autorizzato il deposito della chiavetta usb contenente i documenti oggetto di istanza di rimessione in termini, “al solo fine di consentire alle difese delle parti convenute di prendere posizione sull'istanza”.
1.5.- All'esito delle note delle convenute, l'istanza di rimessione in termini formulata da parte attrice è stata rigettata ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con successiva rimessione della causa al collegio per la decisione, previa concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
L'attrice ha formulato istanza di discussione orale della causa dinnanzi al collegio che si è ritualmente svolta e al cui esito il tribunale si è riservato di decidere.
***
2.1.- È pacifico che e abbiano origini imprenditoriali che risalgono alla costituzione, nel Pt_1 _1
1989, di Domar s.p.a., società di proprietà della famiglia , attiva nel settore della produzione e Per_1
commercializzazione di accessori per veicoli commerciali e industriali.
Nel 2000, è stata costituita oggi con l'intento di dividere il ramo dei parafanghi _4 _1
(rimasto a Domar) da quello delle cassette (acquisito da e nel 2007, a seguito di scissione _1
societaria, è stata costituita la società che ha acquisito il ramo dello stampaggio a Parte_1 iniezione di accessori in plastica, mentre ha proseguito l'attività nello sviluppo di componenti e _1
accessori in acciaio. Tali accordi commerciali sono stati oggetto di un patto di non concorrenza, della durata di cinque anni, in virtù del quale le due società hanno distinto i settori produttivi in cui ciascuna avrebbe operato (rispettivamente plastica e acciaio), distinzione di fatto proseguita per ulteriori cinque pagina 8 di 29 anni, trascorsi i quali, è pacifico che abbia lanciato sul mercato (nel 2018) la nuova linea _1
“Evolution” di cassette oltre che in metallo anche in plastica, che, successivamente, si è arricchita di un porta estintore in plastica.
2.2.- Pur precisando nel corso di tutte le proprie difese di non contestare a la scelta di operare _1 nel settore dei prodotti in plastica, di per sé legittima stante l'intervenuta scadenza del patto di non concorrenza (e avendo la stessa deciso di fare ingresso nel mercato degli articoli in acciaio), Pt_1
l'attrice, sostiene che l'iniziativa avversaria sarebbe stata realizzata con modalità scorrette, lanciando linee di prodotti “cloni” dei propri, dunque avvantaggiandosi dei propri investimenti e ingenerando confusione nel mercato.
La tesi è radicalmente contestata dalla convenuta che ha obiettato come il proprio ingresso nel settore della plastica con la produzione e commercializzazione dei suddetti articoli sia avvenuto dopo un percorso pluriennale di investimenti e ricerca, anche sfruttando esperienze e conoscenze di R_
, già a.u. di Domar, e comunque senza alcuna scorrettezza nei confronti dell'attrice.
[...]
2.3.- In punto di concorrenza sleale sono lamentate tutte e tre le fattispecie di cui all'art. 2598 c.c.
2.3.1.- Quanto all'illecito di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale c.d. confusoria), i prodotti imiterebbero in “maniera servile e con una certa malizia i modelli Daken” essendo _1
“estremamente simili” e “costruiti in modo da restituire la medesima impressione d'insieme”.
Al riguardo, l'attrice ha offerto una dettagliata comparazione tra i prodotti propri e della convenuta (cfr. atto di citazione, pagg. 9-22), ha argomentato circa il carattere distintivo/individualizzante e non necessitato delle forme dei propri articoli, evidenziando che la controparte avrebbe avuto ampi margini di differenziazione (cfr. atto di citazione, pagg. 19-20) e producendo, al riguardo, una rassegna di immagini di cassette porta attrezzi e porta estintori della concorrenza (cfr. docc. 10-11), al fine di dimostrare “la grande varietà delle forme” presenti sul mercato;
ha, quindi, esposto “sei episodi” in cui il rischio confusorio si sarebbe “già” effettivamente concretizzato (cfr. atto di citazione, pagg. 22-23), allegando, in particolare, una e-mail in cui è stata richiesta a la quotazione di una cassetta porta Pt_1
estintore recante link di collegamento al prodotto commercializzato da quattro estratti di siti _1 internet polacchi (“olx”, “masterbox” e “allegro”) e del sito di “ebay.uk” in cui, a fronte dell'offerta in vendita di appaiono riportate, tra le immagini relative ai prodotti, schede tecniche o Parte_4
descrizioni di prodotti di (cfr. docc. 12-19 di parte attrice). Pt_1
Nei successivi atti difensivi l'attrice ha replicato alle avversarie eccezioni e/o contestazioni, integrando, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le proprie produzioni con sei estratti di siti internet polacchi (“olx”, “allegro” e “nadkola”).
pagina 9 di 29 2.3.2.- In tesi attorea, anche laddove si dovesse escludere un rischio di confusione, “la condotta delle convenute” integrerebbe “la fattispecie della concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c.” che sarebbe realizzata “per effetto della copia del prodotto altrui”, ossia mediante la stessa ripresa nei prodotti della convenuta di tutti gli elementi individualizzanti gli articoli dell'attrice, finalizzata all'agganciamento alla notorietà di quest'ultima e all'inserimento nella scia di successo dei suoi prodotti “frutto di numerosi anni di ricerca e investimenti, di cui sta _1 approfittando in modo illecito” (cfr. atto di citazione pagg. 23-25). Tale illecito, ingenerando nel pubblico la convinzione che i prodotti o l'impresa di abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi _1 della concorrente, avrebbe quale conseguenza anche lo “sviamento di clientela” dell'attrice.
2.3.3.- Le suddette condotte di integrerebbero, in ogni caso, secondo scorrettezza _1 Pt_1 professionale e concorrenza c.d. “parassitaria” ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3, trovandosi le due società in un peculiare rapporto di “concorrenza qualificata” (per vicinanza storica e geografica) che si sarebbe dovuta tradurre in un onere di maggiore differenziazione dei prodotti di e in una maggior _1 prudenza di quest'ultima nell'inserimento nel settore della produzione di accessori in plastica;
inoltre avrebbe praticato una scorretta politica dei prezzi mediante un “un forte ribasso rispetto ai _1 prezzi di mercato, perfino incompatibile con il conseguimento di un utile” applicando un prezzo del
30% inferiore rispetto a quello di parte attrice e ciò nonostante il noto aumento dei prezzi delle materie prime.
2.4.- In merito alla cassetta porta-estintore “Strike-6 kg” l'attrice ha lamentato altresì la violazione del diritto di modello non registrato richiamando la tutela prevista dal Regolamento CE n. 6/2002.
3.- In tal modo riassunte le doglianze attoree, che nei paragrafi seguenti si procederà ad esaminare singolarmente, è necessario premettere che quello in cui si inseriscono i prodotti di attrice e convenuta
è un settore merceologico particolarmente affollato, ove, come emerge dalle copiose produzioni di entrambe le parti (relative a prodotti e a loro singoli componenti: cfr. docc. 10-11 di parte attrice e docc. 12-25, 13-bis, 34-37, 47-55, 60-62, 66-79, 82, 83, 110 e 111 di parte convenuta), sin dagli anni precedenti l'ingresso nel settore della plastica da parte di risultano offerti prodotti in varia _1
misura simili, che si caratterizzano per forme - se non “necessitate” - indubbiamente condizionate dalla funzione degli articoli e dei loro componenti, come del resto ammesso dalla stessa attrice, secondo cui quello dove operano le parti è “un settore ad elevato impatto degli aspetti pratico-funzionali” (cfr. atto di citazione, pag. 8).
Come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 23975/2020, conf. a Cass.
n. 762/2018 e a Cass. n. 31940/2019) in tema di accertamento della contraffazione di un modello comunitario (ma il principio è valido anche in riferimento alle valutazioni da compiere in materia di pagina 10 di 29 concorrenza sleale c.d. confusoria), al fine di valutare se un modello sia dotato del carattere individuale, suscitando nell'“utilizzatore informato” un'impressione diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello e dunque al fine di valutare la sussistenza di ipotesi di contraffazione,
è necessario considerare la varietà dei prodotti esistenti nello specifico settore, operando un giudizio circa l'originalità del prodotto che, in base al principio che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è di tipo “relativo e non assoluto”, in quanto varia, appunto, “in dipendenza del grado di
“affollamento” del settore merceologico esaminato”: ne consegue che, se vi sono pochi prodotti del genere considerato, occorrono maggiori modificazioni al modello affinché tali modifiche siano idonee ad individualizzarlo, mentre nel caso in cui vi siano numerosi o numerosissimi prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche leggere modifiche possono essere sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti.
La Suprema Corte ha ricordato che “anche in sede comunitaria (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, Soc. Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli»” (ibidem).
Tale principio comunitario, è dalla Corte di cassazione integrato con l'importante precisazione che,
“nel giudizio in questione, rileva giocoforza l'accertamento dell'ampia, oppure ridotta, presenza sul mercato di prodotti riferibili al genus e non ad una (più o meno ristretta ed incerta) species: non ha pregio, dunque, l'assunto della ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato il genus “bacinella”, invece della species “bacinella ellittica con doppio manico ripiegabile sul bordo”. Ed invero, il settore merceologico di riferimento non può che essere quello generale cui appartiene il prodotto asseritamente imitato, secondo l'uso che gli compete, e non il
“settore” delineato dalla descrizione singolare e puntuale di quel particolare prodotto, avente, cioè, proprio e tutti i caratteri del modello pretesamente leso nei diritti di esclusiva: pena la tautologia della nozione, posto che si finirebbe allora, per definizione, per descrivere il singolo prodotto e non il settore di riferimento” (ibidem).
3.1.- Poste tali premesse relative alla tipologia del mercato di riferimento, con particolare riguardo alla prima ipotesi di concorrenza sleale lamentata dall'attrice, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'imitazione servile rilevante ai sensi dell'art. 2598 n.
1) c.c. deve avere ad oggetto forme dotate di efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, vale a dire forme che assolvono una specifica funzione distintiva di collegamento dei prodotti a una determinata impresa. Come affermato in una recente pronuncia della pagina 11 di 29 S.C., “l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” (Cass. n. 948/2023).
Tale capacità distintiva della forma, oltre all'effettiva idoneità a rendere il prodotto riconoscibile e riferibile a un determinato produttore, postula, quale requisito fondamentale, la novità della forma e dunque la priorità di essa nel mercato di riferimento, essendo esclusa la tutela di forme che al momento della loro adozione siano simili a quelle altrui già presenti in commercio nel settore di riferimento (si richiama, tra le molteplici pronunce di merito, Trib. Milano 13.10.2007), di forme usuali, generalizzate o standardizzate (ex multis, Cass, n. 28215/2008).
Invero, “lo stesso tenore della norma invocata, art. 2598 n.1 c.c., dimostra che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell'imitazione servile, ma richiede l'attitudine a creare confusione, effetto che, evidentemente, non può neppure ipotizzarsi quando il prodotto imitato non si distingue dai prodotti similari già presenti al suo ingresso nel mercato” (Cass. n. 3721/2003);
“l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano”, infatti, “entrambi fatti costitutivi” dell'imitazione servile, “essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa ma in via cumulativa”.
Incombe, pertanto, sull'attore l'onere di provare la priorità nell'utilizzo di una certa forma e la capacità distintiva della stessa, restando, solo conseguentemente, in capo al convenuto “l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva”
(Cass. n. 29522/2008).
Va, da ultimo, ricordato che il divieto di imitazione servile non opera a tutela di forme indispensabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico o per quelle che, pur dotate di capacità distintiva, si connotano comunque per il carattere funzionale sotto il profilo tecnico o estetico (ex multis
Cass. n. 3478/2009; Cass. n. 2263/2006).
3.1.- Facendo applicazione nel caso in esame dei principi sopra esposti, sia in riferimento alla cassetta porta attrezzi in plastica Daken della linea “Just” sia in relazione al porta estintore in plastica Daken della linea “Strike”, deve escludersi la sussistenza della lamentata ipotesi di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile ad opera degli analoghi articoli delle linee di vuoi in ragione _1 della omessa dimostrazione della novità delle forme utilizzate dall'attrice, vuoi per la natura funzionale di alcuni elementi, vuoi per la presenza nei prodotti della convenuta di variazioni sufficienti a determinare nel pubblico destinatario un'impressione visiva idonea a differenziarli da quelli dell'attrice
(e degli altri concorrenti) e ad evitare la confusione lamentata, in un campo - come si è visto e come pagina 12 di 29 attestano le copiose produzioni atti - affollato da prodotti similari, caratterizzati da un elevato impatto degli aspetti pratico-funzionali.
3.1.1.- Quanto al primo profilo, difetta la prova (di cui, come si è visto, era onerata l'attrice) che, al momento dell'uscita sul mercato della cassetta per attrezzi e del porta-estintore di le forme Pt_1 utilizzate dall'attrice fossero dotate di novità, originalità e carattere distintivo nel mercato di riferimento.
L'estetica di tali cassette appare condizionata dalla destinazione d'uso, essendo tali articoli finalizzati all'installazione su veicoli commerciali e industriali, con la conseguenza che, nell'acquisto dell'una o dell'altra cassetta, importanza preminente per il consumatore medio (produttore, concessionario, allestitore o utilizzatore di veicoli industriali/commerciali, dunque un operatore professionale) assumerà la specifica funzione tecnica assolta e, dunque, l'idoneità del prodotto e dei suoi componenti a svolgerla al meglio (sotto il profilo della tenuta dei materiali, del loro peso, della praticità e sicurezza dei sistemi di chiusura), in una parola, l'affidabilità del marchio e, quindi, del prodotto, più che l'estetica dei singoli dettagli.
Ciò vale a maggior ragione in riferimento a quegli elementi nemmeno visibili all'esterno e dotati di preminente valenza tecnico-funzionale (come il sistema interno di chiusura, le nervature interne, il reticolato interno del coperchio, le guarnizioni, etc.): al riguardo, la convenuta ha allegato e documentato (cfr. doc. 102), senza essere ex adverso efficacemente smentita, che le cassette sono destinate a essere installate in una posizione in cui risulta visibile solo la parte frontale (esterno del coperchio), con la conseguenza che la maggior parte degli elementi che l'attrice qualifica come distintivi e individualizzanti non sono, invero, percepibili come tali una volta che il prodotto venga installato;
la parte destinata a essere esposta all'esterno è, peraltro, quella in cui risulta apposto ben visibile il marchio del produttore, sicché il rischio di confusione appare fortemente ridotto: se, infatti,
l'esposizione del marchio è ritenuta da parte della giurisprudenza di merito non sufficiente a evitare qualsiasi confusione tra i prodotti, la presenza di tale segno distintivo non può considerarsi irrilevante nei casi, come quello di specie, in cui il segno sia noto al pubblico di riferimento (circostanza pacifica tanto per quanto per e si stagli - su un prodotto a caratteristiche largamente _1 Pt_1
standardizzate quanto a forma, cromia, etc. - in posizione centrale, essendo impresso a rilievo sul fronte del coperchio, con modalità tali da renderlo visibile anche all'interno dello stesso, nonché inciso in modo indelebile sulla maniglia frontale e sul fondo della cassetta, oltre a figurare sugli imballi, sulle istruzioni di montaggio degli accessori (cfr. doc. 20 di parte convenuta), elementi questi ultimi che rendono meno decisiva la possibilità (confermata da che l'ha nondimeno qualificata come del _1
pagina 13 di 29 tutto residuale) che le cassette possano essere acquistate anche prive del marchio sul coperchio frontale
(ma non, appunto, sulle maniglie, sul fondo e sulle confezioni).
Ne consegue che, anche per effetto della notorietà di cui godono entrambi i marchi di attrice e convenuta, va escluso che il consumatore possa confondersi ritenendo che la cassetta porta attrezzi a marchio “ sia una seconda linea di quella a marchio “ , come paventato dall'attrice. _1 Pt_1
Analizzando, in ogni caso, sinteticamente i singoli componenti in tesi dotati di carattere individualizzante, deve osservarsi che:
1) quanto al coperchio, come si è sopra rilevato, la presenza ben visibile del marchio nella _1
parte centrale dello stesso (sia esterna, sia interna a rovescio) appare di per sé sufficiente a evitare qualsivoglia rischio di confusione;
con particolare riferimento alla forma della cornice esterna del coperchio - elemento, invero, di scarsa (se non assente) capacità distintiva, che nel prodotto di Pt_1
(così come negli altri prodotti della concorrenza) presenta una linea del tutto ordinaria, simile a quella dell'analogo articolo di (cfr. doc. 10 di parte attrice) - il prodotto di presenta un CP_5 _1
contorno perimetrale rialzato che si estende in maniera continuativa intorno alla sede delle maniglie e che la differenzia dalla cornice del coperchio di priva di tale elemento;
Pt_1
2) quanto alle nervature esterne, la convenuta ha chiarito, senza essere ex adverso sconfessata, trattarsi di soluzione tecnica funzionale all'irrigidimento e al rafforzamento della struttura correlata alla modalità di stampaggio delle cassette in plastica da tempo conosciuta (cfr. doc. n. 47 di;
_1
nervature simili sono, in ogni caso, presenti in tutte le cassette raffigurate in atti: si vedano, tra quelle rappresentate nel doc. 10 di e tra le numerose prodotte da le cassette porta attrezzi a Pt_1 _1 marchio “Co.plast”, pacificamente risalenti almeno al 2001, quelle a marchio “Stabilo” “Rotazionale”,
“Easylink”, “Jonesco”, pacificamente risalenti almeno al 2010, e quelle a marchio , “Lago” e CP_5
“Sauermann” (cfr. docc. 13 - 13 bis, 35-37 e 47-54 di . Al riguardo, la difesa attorea si è limitata _1
a evidenziare la maggior somiglianza tra le nervature delle cassette e quelle di rispetto Pt_1 _1 alle nervature presenti negli articoli degli altri produttori, anche in ragione del fatto che “le nervature dell'attrice arrivano fino in fondo alla cassa, mentre in quelle concorrenti rimane una striscia di rinforzo” (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pag. 14); tale variazione appare, invero, irrilevante una volta che la cassetta venga posizionata nella sua sede;
in ogni caso, dalle stesse immagini prodotte dall'attrice emerge come le nervature esterne, sia laterali sia superiori delle cassette di non siano identiche alle proprie, ma si differenzino per geometria, numero, spessore e _1 disposizione da quelle della linea di che peraltro, sono tra loro diverse (si vedano, ancora Pt_2 Pt_1
una volta, le immagini di cui al doc. 10 di parte attrice e la brochure di cui al doc. 26b), come dimostrano le stesse immagini riprodotte a pagg. 3 e 6 dell'atto di citazione;
pagina 14 di 29 3) analoghe considerazioni valgono per le nervature interne, che, oltre a non essere “caratteristiche esteriori” del prodotto, hanno anch'esse funzione tecnica di irrigidimento e riduzione delle deformazioni del coperchio, come peraltro specificato nella stessa comunicazione promozionale di riprodotta a pag. 20 della comparsa conclusionale della convenuta (cfr. doc. 39 e 40 di;
Pt_1 _1
anche in questo caso trattasi, inoltre, di caratteristica comune e diffusa nel settore delle cassette in plastica porta attrezzi, come risulta dalla stessa documentazione attorea (cfr. doc. 10 di e da Pt_1
quella della convenuta (cfr. docc10, 14, 15, 47, 52, 54 di . _1
4) in riferimento alla maniglia, oltre a contestare l'originalità della soluzione adottata nelle cassette
“Just” di documentando l'anteriorità del design registrato in U.S. nel 2007 (cfr. doc. n. 19 di Pt_1
parte convenuta) e di due brevetti a nome Eastern Company del 2008 e del 2012 (cfr. docc. 56, 59 e 60 di parte convenuta), ha evidenziato come quella presente sulle cassette porta-attrezzi in plastica _1
“E0” rappresenti evoluzione della maniglia da anni impiegata nelle cassette della stessa in _1
metallo: tali allegazioni non hanno formato oggetto di puntuale contestazione avversaria, avendo l'attrice, nella prima memoria, riconosciuto che “il design “a coda di balena” fosse forma nota nel mercato delle maniglie, come del resto non lo sarebbe stato quella di comune forma a “T””, ed essendosi limitata a rilevare di aver “scelto la coda di balena arricchita di ulteriori dettagli unitamente
a una particolare forma della sede della stessa per differenziarsi nel mercato specifico delle cassette automotive in plastica” e a lamentare che “prima di nessun altro competitor aveva utilizzato un _1 prodotto con maniglia dal design simile a quella di (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto Pt_1 comma, c.p.c. pag. 16). Sennonché, proprio l'elemento in tesi distintivo, vale a dire la “particolare forma della sede” della maniglia, non si ritrova identico nelle cassette di che, come ben _1
rappresentato nelle stesse immagini a pagg. 10 e 14 dell'atto di citazione, impiegano per la sede delle maniglie una forma triangolare rispetto a quella trapezoidale utilizzata da differenti sono, Pt_1 inoltre, l'impugnatura e il posizionamento sulla cassetta;
le maniglie di presentano, infine, una _1
spessa cornice di contorno assente nelle maniglie di Pt_1
5) pacifica deve, ancora, ritenersi la funzione tecnica del meccanismo di chiusura (chiavistello ad uncino), non visibile all'esterno e comunemente utilizzato (cfr. docc. 12, 33, 13 bis, 43-46 di , CP_6
così come del reticolato interno e della guarnizione interna tra cassa e coperchio (che si ritrovano del pagina 15 di 29 tutto simili, se non identici, in diversi prodotti della concorrenza: cfr. doc. 10 di e docc. 14, 15, Pt_1
17, 18 e 55 di : trattasi di dettagli costruttivi la cui forma, priva di valenza individualizzante, _1
risulta dettata da indiscutibile funzione pratica (cfr. comunicazione pubblicitaria di sub docc. Pt_1
39-40 della convenuta) e che non rileva al fine di associare una determinata cassetta a uno specifico produttore.
In definitiva, le cassette “EO” della linea “Evolution” di presentano, rispetto a ciascuno degli _1 elementi sopra analiticamente esaminati, caratteristiche tali da differenziarle da quelle della linea “Just” di Pt_1
Anche ad un esame di insieme va escluso ogni rischio di confusione: nelle cassette della linea
“Evolution” di oltre a essere chiaramente apposto il marchio della convenuta a evitare ogni _1
dubbio di provenienza, spiccano, quali differenze esterne ben visibili, la spessa cornice che contorna tutto il perimetro del coperchio e si estende senza soluzione di continuità intorno alla sede delle maniglie (cornice che non si rinviene nelle cassette a marchio della linea “Just”) e la diversa Pt_1
forma e posizione delle maniglie stesse, variante evolutiva di quella già da anni presente sulle cassette di metallo della convenuta.
Con particolare riferimento alla cassetta Bawer da 600 (l'unica che può essere messa a confronto con la cassetta di corrispondente misura dell'attrice), inoltre, elemento ben differenziato è la presenza di una sola maniglia, a fronte delle due presenti nella cassetta da 600 “Just” di Daken2. La peculiarità è documentata nel dèpliant prodotto dalla stessa attrice sub doc. 25, nonché nel catalogo _1
e nelle immagini di cui ai docc. 102 e 103-2 di oltre a essere emersa durante _1 _1
l'esibizione in udienza dei campioni fisici a cura dell'attrice.
In conclusione, dovendosi ribadire che il settore delle cassette porta attrezzi in plastica per veicoli industriali e commerciali è fortemente affollato, standardizzato e caratterizzato da vincoli funzionali, deve escludersi che ricorrano nella specie i presupposti dell'imitazione servile lamentata dall'attrice sia in ragione della non originalità delle forme utilizzate da sia in ragione delle varianti introdotte Pt_1
da _1
A diverse conclusioni non si perviene nemmeno considerando i presunti “episodi di confusione” documentati dall'attrice.
In mancanza di comportamenti della convenuta obiettivamente atti a confondere i potenziali consumatori circa la provenienza dei prodotti, i siti internet individuati dalla difesa attorea (si noti, cinque nell'arco temporale di circa dieci anni, di cui quattro polacchi e un annuncio Ebay inglese) che risultano aver utilizzato la scheda di un prodotto di in riferimento all'offerta in vendita di un Pt_1 2 sono, invece, presenti nella cassetta 800 di Parte_5 _1 pagina 16 di 29 prodotto di (quanto alle cassette, cfr. docc. 13, 14, 15, 17, 19 e 31-34 dell'attrice) non _1
dimostrano la concretizzazione del presunto rischio di confusione, attestando unicamente una prassi - che, per quanto biasimevole, non è imputabile a - di alcuni rivenditori stranieri online (in _1
particolare polacchi) di utilizzare le immagini dei prodotti e delle schede tecniche di cui dispongono anche per annunci aventi ad oggetto articoli di brand diversi: si noti, al riguardo, che la medesima scheda tecnica della cassetta viene, da uno dei menzionati siti internet utilizzata anche in Pt_1 relazione a cassette di terzi concorrenti, come quelle a marchio “Lago” (cfr. doc. 105 di . _1
Infine, nessun apporto in termini di maggior pericolo di confusione può essere attribuito alla comune origine storica delle due società, risalendo la scissione societaria a 15 anni fa.
3.1.2.- Le considerazioni che precedono valgono, a fortiori, con riferimento alla cassetta porta estintore
“Strike - versione da 6 Kg”, per la quale le differenze riscontrabili nel prodotto della convenuta appaiono ancora più evidenti a uno sguardo d'insieme e sono indubbiamente idonee a escludere il rischio di confusione.
Anche in riferimento a tale prodotto deve premettersi che l'attrice, a ciò onerata, ha mancato di provare originalità e capacità distintiva delle forme impiegate al momento del lancio sul mercato dell'articolo, che sarebbe avvenuto, in base a quanto allegato dalla stessa attrice, alla Fiera IAA di Hannover il 20-27 settembre 2018 (cfr. atto di citazione, pag. 38 e doc. 38 di . Pt_1
Quali elementi distintivi oggetto di presunta imitazione servile ad opera del porta estintore proposto da a partire dal 2020 l'attrice ha indicato la forma complessiva esterna della cassa, la scelta dei _1
colori, la bombatura del coperchio e la curvatura degli angoli della copertura esterna, la finestrella applicata nella parte centrale del coperchio, le nervature interne al corpo del contenitore, il sistema di aggancio esterno, le sedi ad anelli interni e il reticolato interno del coperchio (cfr. comparsa conclusionale, pag. 28).
Sennonché, va anche in questo caso osservato che dalle stesse produzioni mediante le quali la difesa attorea vorrebbe provare “l'originalità e distintività” delle forme impiegate “perché del tutto nuove rispetto a quanto esistente sul mercato” (ossia le immagini del “Confronto Competitor” sub doc. 11 di
, oltre che da quelle, ben più numerose, della convenuta (cfr. docc. 21, 22, 24, 67-82 di , Pt_1 _1
emerge il contrario, attestando tali immagini la presenza sul mercato di prodotti del tutto simili quanto a forma complessiva (scatolare parallelepipeda di dimensioni atte a contenere un estintore), scelta dei colori (rosso per il coperchio e nero per la cassa), curvatura degli angoli, presenza di finestrella a forma geometrica (nella maggior parte dei casi rettangolare o ellittica) e di nervature di irrigidimento esterne ed interne.
pagina 17 di 29 Anche per questa tipologia di prodotto, come si è detto, affollamento e standaridizzazione delle principali caratteristiche (struttura, colori, forme complessive) sono evidenti, con conseguente rilevanza di variazioni anche minime nelle componenti esteriori maggiormente in vista.
Deve allora considerarsi come elemento che spicca particolarmente a un esame d'insieme dei porta estintori di attrice e convenuta è la differente conformazione del vetrino di ispezione (o finestrella) ben visibile al centro del coperchio, che solo nel prodotto riprende il profilo stilizzato di un estintore, _1
con due estremi riproducenti la sagoma della parte superiore della bombola e una zona centrale allungata, separata da detti estremi mediante due segmenti ondulati del coperchio. Del tutto diverse da tale peculiare sagoma sono le forme (peraltro tra loro diverse) geometriche e regolari (a rombo o a rettangolo inclinato con angoli arrotondati) delle finestrelle dei porta estintori “Strike” di molto Pt_1
più simili a quelle di tutte le altre cassette porta estintori presenti sul mercato.
I prodotti differiscono visibilmente da quelli Daken anche per quanto riguarda le linee del _1 coperchio, che nei prodotti dell'attrice presenta bombature e scanalature mentre è squadrato e regolare in quelli della convenuta.
Inoltre, dai profili in sezione trasversale delle casse raffigurati negli atti e documenti di causa (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 35, comparsa conclusionale pag. 36 e fotografie 9 e 10 _1 scattate all'udienza del 29.11.2022) emerge come la forma dei contenitori si presenti con una curvatura molto più accentuata e base decisamente più stretta nei prodotti rispetto a quelli di Pt_1 _1
Differenti sono, ancora, i sistemi di chiusura esterni, essendo a forma di semisfera quello di - _1
ove, peraltro è impresso in modo permanente il relativo marchio (sul tema v. supra) - rettangolare quello di Pt_1
Sulla natura strutturale e priva di carattere individualizzante nella percezione del consumatore delle guarnizioni interne al prodotto va ribadito quanto già rilevato in riferimento all'analogo elemento delle cassette porta attrezzi confermandosi anche per i porta estintori l'irrilevanza dell'ipotetica “imitazione” di tale elemento costruttivo.
Osservazione analoga va svolta in riferimento alla presenza delle sedi di aggancio ad anello sul fondo interno della , aventi palese funzione tecnica necessitata, in quanto atte all'inserimento a baionetta Pt_6 dell'estintore, con un numero di fissaggi dipendente dal posizionamento dell'installazione rispetto all'asse verticale.
Trattasi, in ogni caso, di elementi strutturali di dettaglio inidonei a catturare l'attenzione del consumatore medio, anche in considerazione delle dimensioni e della non visibilità esterna di tali particolari.
pagina 18 di 29 In definitiva, anche per le cassette porta estintore oggetto di doglianza, ribadito che il settore è fortemente affollato, standardizzato e caratterizzato da vincoli funzionali, deve escludersi che ricorrano nella specie i presupposti dell'imitazione servile lamentata dall'attrice sia in ragione della non originalità delle forme utilizzate da sia in ragione delle notevoli differenze riscontrabili a un Pt_1 esame d'insieme (e anche analiticamente) nei prodotti di _1
Ne consegue, altresì, l'irrilevanza dei presunti “episodi di confusione” documentati dall'attrice, per le medesime ragioni evidenziate in riferimento alle cassette porta attrezzi, con la precisazione che, per quanto attiene ai porta estintori, l'attrice ha segnalato un unico sito internet polacco in cui sarebbero avvenute due sole pubblicazioni in cui al prodotto offerto in vendita viene associata la scheda _1
tecnica del prodotto Dakken, nel lungo arco temporale in cui i prodotti di attrice e convenuta sono stati offerti sul mercato.
3.2. La difesa attorea lamenta, anche negli scritti difensivi finali, l'erroneità del provvedimento con cui il g.i. ha respinto la sua istanza di rimessione in termini finalizzata alla produzione di documenti che comproverebbero ulteriori “episodi di confusione”, tre dei quali del tipo di quelli già allegati e sopra esaminati (offerta in vendita da parte di due distributori di articoli automotive di prodotti nella _1
sezione del sito internet relativa a e viceversa;
abbinamento di disegni tecnici di cassette Pt_1 Pt_1
a cassette offerte sul sito di un altro commerciante) e un quarto episodio consistente nel _1
messaggio di tale a con richiesta di informazioni, seguito da uno scambio Parte_7 Pt_1 all'esito del quale il signor chiedendo se e utilizzano gli stessi stampi, riferisce di Pt_7 Pt_1 _1 scoprire “adesso che sono la stessa azienda”.
Le determinazioni assunte dal g.i. in ordine all'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 153, secondo comma, c.p.c. per l'ammissione dei documenti offerti dall'attrice a causa già rimessa in decisione vanno confermate per le motivazioni espresse nella stessa ordinanza del 14.3.2024.
Giova in questa sede unicamente soggiungersi che, per quanto attiene agli screenshot dei siti internet sopra menzionati, è evidente che il reperimento di essi a preclusioni istruttorie già maturate è il risultato non già del formarsi del documento successivamente a tale decadenza, quanto piuttosto di una nuova attività di ricerca avviata dall'attrice dopo la rimessione della causa in decisione a mezzo del proprio dipendente . A nulla rileva, ai fini della riapertura dei termini scaduti, che “la presenza di tali Per_1
prodotti sul sito internet di cui sopra è stata riscontrata da parte del signor in data Controparte_7
17.10.2023” per il sito web “www.thomsonseparts.co.uk” e in data 18.10.23 per il sito web “www.ft- germany.com” (cfr. nota di deposito documenti di pagg. 2 e 3) in mancanza dell'allegazione Pt_1
(prima ancora che della prova) che tali contenuti non fossero già presenti nei predetti siti in data pagina 19 di 29 anteriore alla scadenza processuale e che l'attrice sia stata oggettivamente impossibilitata a venirne a conoscenza prima.
Quanto alla dichiarazione del signor va confermata la palese irrilevanza del contenuto del Pt_7
personale convincimento espresso dal consumatore nel messaggio sopra menzionato, peraltro avulso da qualsivoglia concreta situazione di presunto pericolo di confusione in cui il soggetto si sarebbe trovato e, dunque, da qualsivoglia condotta imputabile alla convenuta con riferimento ai prodotti contestati.
3.3.- ha, in secondo luogo, lamentato l'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2), c.c. che Pt_1
avrebbe realizzato per effetto della medesima condotta asseritamente integrante imitazione _1
servile, vale a dire mediante la ripresa nei propri prodotti degli elementi individualizzanti gli articoli dell'attrice, finalizzata all'agganciamento alla notorietà di quest'ultima e all'inserimento nella scia di successo dei suoi prodotti “frutto di numerosi anni di ricerca e investimenti, di cui sta _1 approfittando in modo illecito” (cfr. atto di citazione pagg. 23-25). Tale illecito, ingenerando nel pubblico la convinzione che i prodotti o l'impresa di abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi _1 della concorrente, avrebbe quale conseguenza anche lo “sviamento di clientela” dell'attrice.
La doglianza è infondata.
Come noto, e anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta di
“appropriazione di pregi”, contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo”3.
L'illecito di cui al n. 2) dell'art. 2598 c.c. afferisce, dunque, agli aspetti divulgativi e promozionali dell'attività imprenditoriale e realizza un illecito sviamento di clientela non a seguito della confusione tra prodotti o attività di imprese distinte, come avviene nell'atto confusorio, bensì ingenerando nel pubblico la (errata) convinzione che il proprio prodotto o la propria impresa abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi di quelli del concorrente.
Va, pertanto, escluso che vi siano interferenze tra le previsioni dei numeri 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. e, in particolare, che costituiscano appropriazione di pregi l'uso di segni distintivi altrui o l'imitazione servile degli altrui prodotti (già Cass. n. 1310/1986); ne deriva, altresì, che l'art. 2598 n. 2) c.c. non può essere invocato al fine di reprimere atti astrattamente configurabili come confusori e, quindi 3 Così Cass. n. 19954/2021, che, nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto sussistente la descritta condotta allorché un'agenzia pubblicitaria, con la quale abbia iniziato a collaborare un soggetto che in precedenza aveva realizzato campagne pubblicitarie per un'altra impresa, vanti sul proprio sito internet il “carnet” di clienti di quest'ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie. pagina 20 di 29 sussumibili nell'ipotesi del n. 1), che difettino in concreto di uno o più elementi necessari a ritenere integrata tale fattispecie.
Come, infatti, ulteriormente precisato dalla S.C., “la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
(Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo espresso riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento)” (Cass. n. 100/2016, conf. a Cass. n. 9387/1994).
In ogni caso, nei paragrafi che precedono si è chiaramente escluso, per entrambi i prodotti contestati e sotto tutti i profili, che abbia ripreso elementi distintivi e peculiari delle forme utilizzate da _1
negandosi la stessa materialità della condotta ascritta alla convenuta, con la conseguenza che, Pt_1
anche in via di fatto, tale (insussistente) condotta non può fondare neppure la diversa ipotesi di concorrenza sleale invocata dall'attrice.
3.4.- In tesi attorea, la medesima “condotta posta in essere da parte di sopra descritta _1 costituirebbe altresì “condotta professionalmente scorretta e concorrenza parassitaria, ai sensi dell'art. 2598, n. 3), c.c.” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 38 e atto di citazione, pag. 264), ciò in quanto la comune origine delle imprese oggi concorrenti si sarebbe dovuta tradurre in un “onere di differenziazione maggiore rispetto a quello a cui sarebbe tenuto qualsiasi altro concorrente” (cfr. atto di citazione, pag. 27).
3.4.1.- Nel descrivere in cosa sarebbe consistita la scorrettezza professionale imputata alla convenuta,
l'attrice si riferisce, in primo luogo, ancora una volta, alla commercializzazione di “prodotti identici nelle caratteristiche esteriori rispetto a quelli dell'attrice … mediante la riproduzione di tutti gli elementi che caratterizzano i prodotti Daken, nel contesto di una strategia volta a creare confusione sul mercato al fine di sfruttare indebitamente l'accreditamento raggiunto dall'attrice” (cfr. atto di citazione, pagg. 27-28), condotta di cui si è negata la stessa sussistenza (v. paragrafi precedenti), con la 4 Ove si legge: “oltre all'applicabilità delle fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 nn. 1 e 2 c.c., l'illiceità della condotta posta in essere da è configurabile anche ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., per scorrettezza _1 professionale”. pagina 21 di 29 conseguenza che i medesimi fatti non possono fondare nemmeno la residuale ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c.
Fermo tale assorbente rilievo, giova ricordarsi che, attraverso la clausola generale della contrarietà dell'atto ai principi della correttezza professionale, la norma in commento intende vietare comportamenti diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del medesimo articolo, fornendo lo strumento per valutare la liceità di atti non tipizzati legalmente (tra le molte, cfr. Cass. n. 1392/1994). In tal senso depongono tanto la struttura della norma quanto il suo tenore letterale (in particolare, l'espressione
“ogni altro mezzo”). La giurisprudenza ne trae il corollario che, esclusa l'illiceità di comportamento tipici ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'art. 2598 c.c., resta altresì preclusa la possibilità di qualificare illeciti quei medesimi comportamenti alla stregua del n. 3 (cfr. Cass. n. 9387/1994).
Applicando la clausola generale di “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”, la giurisprudenza ha potuto coniare una serie di ipotesi, diverse da quelle tipizzate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2598 c.c., ricorrenti nella prassi, quali lo storno di dipendenti, l'acquisizione di informazioni riservate tramite ex collaboratori, la vendita sottocosto quando finalizzata allo sfruttamento o al conseguimento di una posizione di monopolio/dominante o quantomeno a turbare il mercato alterando il fisiologico meccanismo concorrenziale, la violazione di esclusive contrattuali, la violazione di segreti, la concorrenza c.d. parassitaria, etc.
3.4.2.- Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, invocata dall'attrice alle pagine 33 e ss. dell'atto di citazione, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza che ha accolto l'opinione di autorevole dottrina, tale fattispecie ricorre in presenza di una imitazione sistematica e protratta nel tempo delle iniziative di un concorrente che si traduce in un “cammino costante sulle orme altrui” (cfr. tra le molte, Cass. n. 9387/1994 e Cass. n. 25607/2018).
Il principio pare noto alla stessa attrice che, a pag. 31 dell'atto introduttivo, correttamente ricorda che
“l'illecito per concorrenza parassitaria normalmente non colpisce una sola condotta ma plurime e distinte scelte imprenditoriali, le quali nel loro complesso rendono contra ius il comportamento complessivamente considerato del concorrente sleale”.
Al fine, dunque, di evidenziare ulteriori iniziative che avrebbe posto in essere “sulla scia” di _1 quelle ideate e realizzate in modo “continuo e sistematico”, l'attrice ha menzionato la Pt_1
produzione di cassette porta-sabbia asseritamente ispirate alle proprie e finalizzate all'ingresso di nel settore dell'antincendio “sviluppato con successo da dopo la scissione da e la _1 Pt_1 _1
presentazione di una staffa di supporto delle cassette porta attrezzi asseritamente realizzate da _1
con il medesimo processo produttivo e materiale già impiegati da Pt_1
pagina 22 di 29 Tali circostanze sono state puntualmente contestate dalla difesa convenuta che ha evidenziato e documentato, quanto alle cassette porta-sabbia, come nel settore antincendio almeno dal CP_8
2009, producendo vari tipi di cassette e altri articoli (cfr. docc. 90 e 91 di parte convenuta) e come le suddette cassette siano diverse da quelle dell'attrice così come diverse sono le immagini utilizzate per la loro promozione, ferma la comune idea, non originale, di scegliere come ambientazione promozionale un distributore di carburante5; quanto alle staffe di supporto alle cassette porta-attrezzi, la convenuta ha contestato la priorità ex adverso vantata, allegando che il processo produttivo in uso presso è da sempre utilizzato per i propri prodotti così come anche dai concorrenti e producendo _1
al riguardo i docc. 97-100. Ha, inoltre, evidenziato come le staffe in questione siano del tutto diverse per forma, spessori, forature e come su quella di sia impresso il proprio marchio. _1
Le successive allegazioni e produzioni attoree non hanno superato i pertinenti rilievi avversari, avendo unicamente fornito la prova di produrre cassette porta-sabbia dal 2016 (cfr. catalogo sub doc. Pt_1
40), circostanza in sé non decisiva, stante l'ampia gamma di prodotti antincendio (tra cui cassette porta manichette, porta erogatore e porta estintore, armadi porta accessori e altri articoli del settore) già da tempo commercializzati da le fatture e i ddt prodotti sub doc. 90 coprono, infatti, il periodo _1
2009-2022 e tra essi compaiono addirittura alcune fatture emesse da nei confronti di _1 Pt_1 aventi ad oggetto cassette “per sabbia” (si vedano, in particolare, le fatture n. 1742/V del 31.12.2009,
n. 928/V del 31.5.2010 e n. 1888/V del 31.10.2012, con i relativi ddt).
Ne consegue che nessuno sfruttamento di iniziative industriali e commerciali concepite ex novo da risulta configurabile a carico di Pt_1 _1
Da ultimo, quanto alla pretesa imitazione delle guarnizioni attuata da rivolgendosi al medesimo _1
fornitore di e chiedendo espressamente il medesimo prodotto utilizzato dalla concorrente, è Pt_1
sufficiente ribadire che trattasi di componente strutturale, priva di qualsivoglia capacità individualizzante e che la circostanza (non provata nei termini allegati dall'attrice, in quanto oggetto di capitolo testimoniale non ammesso, poiché volto a far esprimere valutazioni, oltre che generico sotto il profilo temporale e dei soggetti coinvolti) non integrerebbe comunque iniziativa o idea industriale/commerciale originale e individualizzante, rilevante ai fini della ipotizzata concorrenza parassitaria.
Ciò chiarito, venendo meno la pluralità e serialità di iniziative oggetto di (presunta) pedissequa imitazione, necessaria a integrare l'ipotesi sussumibile sotto il n. 3 dell'art. 2598 c.c., e dovendosi, comunque, escludere che sussista l'illecito de quo in presenza di un'imitazione episodica di alcuni 5 Al riguardo, ha documentato sub doc. 25 e 96, senza essere ex adverso smentita, che tale ambientazione ricorre in _1 svariate immagini anche promozionali di cassette porta sabbia di produttori concorrenti, trattandosi della principale destinazione d'uso di detta tipologia di prodotti. pagina 23 di 29 prodotti (cfr. ex multis Cass. n. 6099/1982), la doglianza attorea va rigettata, anche considerando la vasta gamma di articoli realizzati e commercializzati da entrambe le parti (come da relativi cataloghi in atti), sicché i singoli episodi segnalati dall'attrice sarebbero privi di rilevanza sia sotto il profilo qualitativo (essendo necessaria l'imitazione non di singoli prodotti ma di originali e rilevanti iniziative imprenditoriali) sia sotto quello quantitativo.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte, “la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce
a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale”
(cfr. Cass. n. 25607/2018, conf. a Cass. n. 22118/2015).
3.4.3.- L'inottemperanza alle regole di correttezza professionale è, infine, imputata alla convenuta sub specie di “scorrettezza della politica di prezzo”: al riguardo, l'attrice lamenta che _1 commercializzi i prodotti contestati “attuando un forte ribasso rispetto ai prezzi di mercato, perfino incompatibile con il conseguimento di un utile”.
Al fine di dimostrare tale preteso illecito, l'attrice ha prodotto sub doc. 24 le distinte dei prodotti Pt_1 per le cassette linea “Just” 500 mm e 600 mm, dalle quali emergerebbero “costi-prodotto” rispettivamente di € 10,98 e di € 16,43, e sub doc. 25 la “scheda prezzi attualmente in _1 circolazione” che indica come prezzi di vendita per gli analoghi prodotti rispettivamente € 10,00 ed €
13,00, sicché “il prezzo sarebbe “di molto inferiore rispetto al prezzo Daken (quasi del 30%)”, _1
con conseguente incompatibilità con la realizzazione di utili, viepiù considerando il noto aumento dei prezzi delle materie prime e del costo dei componenti dal 2018 al 2021. Nel proprio “documento 38”, infine, l'attrice opera un confronto tra i prezzi di e Lago Accessori al fine di mostrare Pt_1 _1
l'eccessiva economicità dei prodotti della convenuta.
Anche tale doglianza è infondata e va respinta.
I costi di produzione elencati da nella “distinta” sub doc. 25 sono stati ex adverso contestati sin Pt_1
dalla comparsa di costituzione e risposta: trattandosi della stampa di un file riepilogativo interno privo pagina 24 di 29 di qualsivoglia attestazione di conformità alle scritture contabili della società e di sottoscrizione, detto documento non può considerarsi dotato di valore probatorio. Né l'attrice ha prodotto altri documenti da cui ricavare i dati ivi sintetizzati, rimettendo a una inammissibile prova testimoniale la conferma delle numerose e complesse informazioni contabili riferite a più annualità.
Ha formato oggetto di puntuale e tempestiva contestazione da parte della convenuta anche il contenuto della tabella di comparazione dei prezzi allegata dall'attrice sub doc. 38, autoredatta e in sé priva di efficacia probatoria, laddove le informazioni ivi esposte avrebbero potuto formare oggetto di adeguata prova documentale mediante la semplice produzione di listini o cataloghi. Non può, di conseguenza, stupire che il capitolo di prova testimoniale volto a confermare la verità delle predette informazioni sia stato dal g.i. reputato inammissibile, stante il carattere palesemente valutativo della risposta richiesta al teste.
Nemmeno è provato che stia commercializzando i prodotti contestati a un prezzo incompatibile _1
con il conseguimento di un utile, circostanza recisamente contestata dalla convenuta che ha dedotto di aver solo saltuariamente attuato una politica - del tutto lecita - di contenimento dei prezzi di vendita, sempre mantenendo un margine operativo.
In ogni caso è insegnamento consolidato in giurisprudenza che la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, c.c., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (Cass. n. 1636/2006), presupposti nella specie nemmeno allegati
(e comunque contestati dalla convenuta e non dimostrati dall'attrice).
Il principio è confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di un divieto generale di vendita sottoscosto che non presenti i caratteri di “slealtà” enucleati dalla stessa direttiva sulle pratiche commerciali sleali6, ha ribadito che “la vendita sottoscosto o comunque a prezzi 6 Si veda, al riguardo, la sentenza n. 295/16 del 19 ottobre 2017 in cui la Corte di Giustizia, richiamando propri precedenti in materia, ha affermato che “la direttiva sulle pratiche commerciali sleali va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che preveda un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto, senza che sia necessario determinare, con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie, se l'operazione commerciale in questione presenti carattere «sleale» alla luce dei criteri sanciti agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva e senza riconoscere ai giudici competenti un margine discrezionale al riguardo, a condizione che tale disposizione persegua finalità attinenti alla tutela dei consumatori (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium, C-343/12, EU:C:2013:154, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata)”, precisando altresì che “la direttiva sulle pratiche commerciali sleali realizza un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei pagina 25 di 29 non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3),
c.c. solo se si connota come "illecito antitrust", in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da
"dumping" interno” (Cass. n. 2980/2020).
3.5.- L'ultimo illecito contestato alla convenuta è la pretesa contraffazione, a partire dal 2020, del disegno e modello non registrato relativo al porta estintore in plastica linea “Strike” 6kg - già oggetto di pretesa imitazione servile - modello divulgato per la prima volta alla Fiera IAA 2018 di Hannover, di cui l'attrice ha sostenuto il “carattere individuale” in relazione alle stesse forme già fatte valere ex art. 2598 n. 1) c.c. e la “novità” data dal fatto che il prodotto si differenzierebbe nettamente dagli altri presenti sul mercato e non avrebbe antecedenti nel suo genere grazie alla originale combinazione distintiva delle predette forme.
Pacifica è, peraltro, l'intervenuta scadenza della tutela ex art. 11 Reg. 6/2002 già alla data di introduzione del presente giudizio, posto che la citata normativa europea protegge il design non registrato “per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il … disegno è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità”.
Tale scadenza non esclude la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento di danni conseguenti a contraffazioni consumate nel tempo di copertura della protezione titolata, così come precisato dall'attrice in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. pag. 26) replicando all'avversario rilievo di strumentalità della domanda di contraffazione per intervenuta scadenza del diritto di esclusiva.
La domanda risarcitoria è, peraltro, infondata per difetto di prova del carattere individuale e originale del modello non registrato nonché, in via comunque assorbente, per insussistenza della lamentata condotta illecita, dovendosi escludere, sulla base delle considerazioni già svolte in tema di (negata) imitazione servile, che il prodotto della convenuta riproduca gli elementi (asseritamente) distintivi di quello dell'attrice e, dunque, interferisca con il preteso design non registrato.
Vero è il contrario, suscitando il porta estintore di una impressione generale significativamente _1
diversa da quella suscitata dal prodotto della controparte, per effetto - in estrema sintesi - delle notevoli
consumatori, e che gli Stati membri non possono quindi adottare, come previsto espressamente dall'articolo 4 di quest'ultima, misure più restrittive di quelle definite da detta direttiva, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, Plus C-304/08, Persona_3 EU:C:2010:12, punto 41, e ordinanza del 30 giugno 2011, C-288/10, EU:C:2011:443, punto 33)”. La Corte ha, Per_4 quindi, concluso che “la direttiva sulle pratiche commerciali sleali va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva”. pagina 26 di 29 differenze riscontrabili ictu oculi nella conformazione del coperchio (bombature, scanalature e curvatura degli spigoli) e del contenitore (curvatura e ampiezza della base), vale a dire i due elementi fondamentali di cui si compone il manufatto, nonché nella forma della finestra ricavata sul coperchio
(del tutto peculiare la sagoma del vetrino di e in quella delle piastre di aggancio del coperchio _1
alla cassa (semisferica nei prodotti rettangolare in quelli di . _1 Pt_1
Ciò in un settore altamente affollato di prodotti simili quanto a forme, dimensioni, strutture e colori, nonché caratterizzato da vincoli funzionali.
4.- Il profilo dei danni subiti per effetto delle condotte ascritte a resta assorbito Pt_1 _1 dall'accertamento dell'insussistenza degli illeciti contestati, così come le ulteriori richieste attoree
(inibitoria, ordini di ritiro e distruzione della merce, penale e pubblicazione della sentenza).
Giova soggiungersi che ha preteso individuare e quantificare i pregiudizi in tesi patiti ai sensi Pt_1 dell'art. 125 c.p.i. ritenuto applicabile in conseguenza della lamentata contraffazione del disegno modello non registrato, invocando quale principale posta/criterio di danno la restituzione degli utili realizzati da per la cui quantificazione ha chiesto l'esibizione della contabilità della convenuta _1
ai sensi degli artt. 121 c.p.i. e 210 c.p.c.
È evidente che l'infondatezza della domanda di accertamento della contraffazione avrebbe comunque impedito di usare quale criterio di individuazione e quantificazione dei danni quello della retroversione degli utili della concorrente, improntato ad una funzione, oltre che compensativa, anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale (cfr. Cass. n.
20800/2023).
Deve allora constatarsi che, sul piano dell'ordinario risarcimento del danno da lucro cessante, l'attrice si è limitata a dichiarare presunte perdite di fatturato - anche derivanti da un asserito abbassamento di prezzi che si sarebbe vista costretta a operare in conseguenza dell'avversaria vendita sottocosto - Pt_1
senza produrre i propri libri, registri e scritture contabili, sui quali svolgere un realistico e attendibile accertamento tecnico dell'an e del quantum del presunto calo di ordinativi, abbassamento dei prezzi e conseguente perdita di fatturato;
ha, in tal modo, del tutto mancato di fornire la prova dell'asserito mancato guadagno derivante dall'altrui (presunta) attività illecita. Né tali complessi dati contabili avrebbero potuto essere acquisiti mediante la prova testimoniale al riguardo articolata dalla difesa attorea, palesemente volta a far esprimere ai testi valutazioni e stime che, invece, avrebbero dovuto formare oggetto di incarico peritale ove fosse stato prodotto in giudizio il corredo della contabilità necessaria a eseguire dette valutazioni e detti calcoli (e ove, prima di tutto, fosse emersa la fondatezza delle condotte illecite). Del pari irrilevante ai fini dell'accertamento del danno l'analisi dell'andamento pagina 27 di 29 dei prezzi (doc. 39 di , autoredatta dall'attrice e priva di riferimenti a dati che possano ritenersi Pt_1
obiettivamente ricavati dalla contabilità aziendale, dunque carente di qualsivoglia valore probatorio.
Anche sotto il profilo del risarcimento dei danni le domande attoree risultano, pertanto, infondate.
5.- è stata convenuta in giudizio in qualità di asserita distributrice dei prodotti Controparte_2 _1
presso la quale sono state acquistate alcune cassette porta attrezzi del tipo di quelle contestate, come da documento di trasporto prodotto sub 7 da Pt_1
Sin dalla costituzione in giudizio, ha negato di essere la società distributrice dei prodotti CP_2
allegando la sua qualifica di semplice operatrice multimarca che rivende prodotti di svariate _1
marche tra i quali anche alcuni a marchio con particolare riferimento agli addebiti sollevati _1 dall'attrice, ha precisato che la cassetta porta attrezzi dalla stessa venduta reca il marchio in _1
un formato talmente grande da escludere che un soggetto possa acquistare tale prodotto scambiandolo per quello venduto da circostanza di per sé sufficiente a far venir meno la pretesa concorrenza Pt_1
sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. Quanto poi alle violazioni dei nn. 2 e 3 dello stesso articolo, ha eccepito la non imputabilità a sé delle contestate condotte illecite, stante la sua estraneità CP_2
a ogni attività di ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti contestati.
È evidente che, negata la stessa sussistenza di tutte le violazioni dedotte in causa, viene a cadere qualsivoglia presunto coinvolgimento di nei medesimi fatti illeciti, con conseguente rigetto CP_2
anche delle domande svolte nei suoi confronti dall'attrice.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione, quanto a dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. _1
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminabile di particolare importanza, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con aumento del 30% in ragione del numero delle parti convenute, quanto a degli importi esposti nella Controparte_2
relativa nota spese depositata.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge tutte le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 _1 [...]
CP_2
condanna parte attrice a rifondere alle convenute le spese di lite che liquida, in favore di _1 nell'importo di € 29.194,10 e in favore di nell'importo di € 10.000, a titolo di Controparte_2
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
pagina 28 di 29 Brescia, 7 marzo 2025
Il giudice relatore dott. Angelica Castellani
Il presidente dott. Raffaele Del Porto
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La convenuta ha, inoltre, documentato anteriorità rappresentate dai propri brevetti scaduti per modello di utilità n.
RM2003U000020 e n. EP1427906B1 (cfr. docc. 10 e 33) e dal design registrato n. 001788092-0001 delle cassette a marchio
“Jonesco”, risalente quantomeno al 2010 (cfr. doc. 11), in riferimento a cui ha evidenziato, quali elementi distintivi, Pt_1 la rientranza definente l'uncino e la sua posizione: trattasi, tuttavia, di aspetti tecnici impercettibili dal consumatore, fermo restando che, come emerge dalle immagini prodotte in atti, la forma e le dimensioni della rientranza risultano comunque differenti nella soluzione utilizzata da _1