Decreto cautelare 30 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in San Miniato, piazza Marianelli 17;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS-del 02.05.2022 del Questore di Firenze, notificato il 27.09.2024, di revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE n. -OMISSIS- rilasciata il 31.01.2019 nella parte in cui ha omesso di valutare e/o implicitamente rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- del decreto -OMISSIS- del 22.10.2024 del Questore di Firenze, notificato in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata il 28.07.2023;
- di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha ottenuto una carta di soggiorno per familiare UE rilasciata il 31.1.2019, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett a) e 10 del D.Lgs. n. 30/2007, in quanto dichiaratosi fratello, da parte di madre, di una cittadina italiana.
A seguito di alcuni accertamenti effettuati dalla Questura di Firenze sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, è emersa una serie di irregolarità relative alle apostille sui certificati e le relative traduzioni attestanti la parentela italiana nonché, da documentazione rilasciata dal Consolato del Marocco in Bologna, la non veridicità del rapporto di filiazione con la madre dichiarata, unico parente in comune con la cittadina italiana.
La Questura di Firenze, a seguito di rituale contraddittorio nonché di un accesso agli atti svoltosi il 12.1.2022, con decreto n. -OMISSIS-, notificato personalmente all’interessato il 27.9.2024, ha disposto la revoca della carta di soggiorno quale conseguenza degli accertamenti istruttori sopra indicati.
L’interessato, medio tempore, ha presentato il 28.7.2023 richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato avanti la Questura di Firenze.
La Questura con decreto -OMISSIS-del 22.10.2024 ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di conversione motivando con la mancanza dei requisiti richiesti, vale a dire il possesso di un visto o di un titolo validi per il soggiorno regolare sul territorio nazionale e l’assenza di valide ragioni e seri motivi per non disporne l’espulsione. Trattandosi di attività vincolata la Questura ha omesso la comunicazione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
Nella stessa data il Prefetto emanava decreto n. 128 del 22.10.2024 di espulsione, accompagnato dal provvedimento n. 30/2024, adottato e notificato nella medesima data, di adozione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera.
2. Avverso i citati decreti questorili è insorto l’interessato con ricorso notificato il 29.10.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 6.11.2024), che ha depositato relazione amministrativa il 7.11.2024.
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 676/2024, riformata in punto di periculum da Consiglio di Stato (ord. n. 437/2025).
Ha fatto seguito il deposito di memoria di replica del ricorrente (il 15.04.2025).
Alla udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 7, 10 bis, 21 quinquies , octies e novies della l. n. 241/1990, dell’art. 5, comma 3-bis, 5 e 9 del D. Lgs. 286/1998; art. 30 comma 5 d.lgs. 286/1998; art. 11 d.lgs. 30/2007; art. 8 CEDU, dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999, degli artt. 3 e 97 Cost; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
La Questura, secondo il ricorrente, avrebbe illegittimamente omesso di valutare nei due provvedimenti impugnati, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi diversi (in particolare per lavoro subordinato) ed avrebbe omesso altresì di valutare elementi sopravvenuti, quale l’inserimento sociale del ricorrente, la sua condizione lavorativa, abitativa e familiare.
L’amministrazione infatti avrebbe dovuto valutare la situazione lavorativa e familiare dell’interessato (padre di due figli minori e convivente more uxorio con cittadina marocchina titolare di permesso CE per lungo soggiornante) maturata del quadriennio precedente alla notifica del provvedimento di revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadina UE.
Risulterebbe così violato il legittimo affidamento riposto dal ricorrente nella legittimità della carta di soggiorno posseduta per circa un quadriennio stante il lungo lasso di tempo trascorso tra l’adozione del provvedimento di revoca e la sua notifica.
La revoca della carta di soggiorno, peraltro, opererebbe ex nunc dal 27.09.2024 (trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica del privato, ai sensi dell’art. 21bis della l. n. 241/1990) e non avrebbe dovuto essere considerata ostativa ai fini del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato chiesto in data 28.07.2023 dal ricorrente.
La falsità in atti posta a fondamento della revoca della carta di soggiorno non avrebbe potuto inficiare l’esito della successiva istanza, trattandosi di procedimenti diversi.
Il ricorrente sostiene inoltre l’illegittimità del decreto n.-OMISSIS- nella parte in cui ha omesso la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, a valle della quale lo stesso avrebbe potuto dimostrare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e nella misura non è stato considerato l’affidamento riposto dal ricorrente nella legittimità del soggiorno ingenerato dalla lunga durata della regolare permanenza.
Le doglianze non persuadono.
4.1. In primo luogo il decreto n. -OMISSIS-risulta legittimamente motivato in ordine alla assenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno ed alla autonoma rilevanza, a tale scopo, delle false documentazioni e dichiarazioni accertate dalla amministrazione.
Dalla piana lettura dei provvedimenti emerge che il ricorrente, in Italia dal 2014, ha ottenuto il rilascio di una carta di soggiorno in data 31.01.2019 ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett a) e 10 del D.Lgs. n. 30/2007.
Quest’ultima disposizione prevede che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”. L’art. 2 del medesimo decreto definisce “familiare” il coniuge e i partner ad esso equiparati, i discendenti e gli ascendenti.
È pacifico agli atti che l’unico parente che il ricorrente dichiara di avere in Italia è una cittadina di origini marocchine figlia della medesima madre.
La Questura a seguito di accertamenti condotti sulla documentazione prodotta per il rilascio del titolo di soggiorno ha verificato che i certificati di famiglia prodotti dal ricorrente non fossero regolari e, in particolare, le apostille sulle traduzioni dall’arabo non fossero presenti sui certificati volti a dimostrare il rapporto di parentela con la cittadina italiana. Da ulteriori verifiche sui portali a ciò dedicati è emerso che le apostille apposte sui certificati non risultano veritiere.
Quanto al rapporto di filiazione con la madre in comune con la cittadina italiana, l’amministrazione ha verificato, mediante riscontri richiesti alle autorità consolari, che il ricorrente risulta figlio di una donna dalle generalità diverse da quelle dichiarate in sede di rilascio della carta di soggiorno.
La revoca della carta di soggiorno, pertanto, si fonda sulla mancanza dei presupposti originari e sulla falsità delle informazioni fornite dal ricorrente per il relativo rilascio.
Tale substrato fattuale porta a qualificare il provvedimento come annullamento d’ufficio giacché il presupposto normativamente previsto per l’autotutela in forma di revoca è piuttosto la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (cfr. art. 21-quinquies della L. n. 241/1990). Tale profilo comunque non incide in modo determinante sull’esito della controversia.
Le circostanze appurate dall’amministrazione non vengono negate dal ricorrente nel presente giudizio.
L’art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007 disciplina le limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione, rimettendo alle autorità amministrative e giudiziarie le valutazioni sulla sussistenza di motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
Sul punto un consolidato orientamento giurisprudenziale evidenzia che “ in tema di immigrazione, il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicché non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva dell'inespellibilità (come il matrimonio con cittadina italiana). Inoltre, dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2007, si deduce che tale divieto non opera anche in ipotesi di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo un giudizio che il giudice di merito deve effettuare in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali ma valutando, ad esempio, - come nel caso di specie - la rilevanza dei reati accertati, l'eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto nelle occasioni in cui ha dichiarato false generalità ” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/03/2017, n. 6666).
È noto, inoltre, che nel nostro ordinamento non sono consentiti né l’ingresso né la permanenza degli stranieri sul territorio nazionale ottenuti mediante la produzione di documentazione falsa.
Secondo l'art. 4, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.
La norma è richiamata dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 ai sensi del quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Dal combinato disposto delle citate disposizioni appare evidente che l'ordinamento connette alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, la conseguenza di precludere l'ottenimento dello stesso.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare la portata generale di tale principio, non confinabile ad alcuni momenti della regolarizzazione dell’ingresso (ad esempio solo ai visti di cui all’art. 4) o ad alcune tipologie di permesso di soggiorno. “ Dal combinato disposto degli artt. 4, comma 2, penultimo periodo e 5, comma 8-bis del d.lgs. 286 del 1998 si ricava il principio secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. Tale principio, sia pure affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo ” (Cons. Stato, Sez. III, 15/09/2023, n. 8369).
La rilevanza del falso, contrariamente alle tesi di parte ricorrente, non è limitata pertanto alle sole ipotesi di cui all’art. 4 del TUI ma anche al rilascio dei permessi di soggiorno e non necessita di essere stata accertata in sede giudiziale.
È stato infatti condivisibilmente evidenziato che “ la presentazione da parte del cittadino straniero di un documento falso in sede di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno costituisce valida causa di revoca del titolo medesimo; affinché il rifiuto del titolo di soggiorno sia fondato sulla accertata falsità, non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'Autorità amministrativa procedere a una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta a sindacato” (Cons. Stato, Sez. III, 07/06/2023, n. 5607, conforme Cons. Stato, Sez. III, 13/03/2023, n. 2605).
Ne consegue, pertanto che la revoca della carta di soggiorno ben poteva essere motivata sulla presenza delle genetiche falsità in atti accertate dalla amministrazione.
Non è parimenti condivisibile la tesi di parte ricorrente che fa leva sul legittimo affidamento maturato dal ricorrente in relazione al lungo lasso di tempo intercorso tra il rilascio del titolo (avvenuto il 31.1.2019), l’emanazione dell’atto (avvenuta il 2.05.2022) e la sua notifica (del 27.09.2024).
In determinate ipotesi l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa . Tra queste è annoverabile, sicuramente, l'ipotesi di annullamento d'ufficio o di revoca di un provvedimento autorizzativo o concessorio ottenuto a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell'interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento, non potendo l'interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione procedente.
A tali conclusioni si giunge in via generale anche nella interpretazione di norme quadro dell’ordinamento che limitano il potere di autotutela dell’amministrazione per la tutela del legittimo e incolpevole affidamento del privato formatosi in ragione del passaggio del tempo. Si pensi ad esempio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ l'autotutela amministrativa può essere esercitata anche oltre il termine di 12 mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241 del 1990, nel caso in cui il provvedimento ampliativo sia stato rilasciato sulla base di una rappresentazione falsa, reticente o incompleta dei fatti da parte del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione, escludendo così l'affidamento incolpevole del privato stesso” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sentenza, 27/01/2025, n. 672)
4.2. Ciò premesso rimane pacifico che alla data di presentazione della istanza di conversione/rinnovo del permesso di soggiorno (28.07.2023), il precedente decreto di revoca risultava già emesso e la carenza dei presupposti per il rilascio del precedente titolo a cagione delle suesposte falsità in atti erano già state accertate dalla amministrazione.
Con il decreto n.-OMISSIS- legittimamente la Questura dichiara improcedibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno motivando con l’assenza dei presupposti previsti dalla legge. L’Amministrazione rileva l’assenza di un valido titolo da convertire o rinnovare, l’assenza di un regolare visto di ingresso nonché di motivi ostativi alla declaratoria di improcedibilità.
La circostanza che il decreto di revoca sia stato notificato in data successiva all’inoltro della istanza di conversione non incide sulla portata del dato fattuale sotteso al provvedimento.
A prescindere dalla qualificazione del provvedimento n. -OMISSIS-quale revoca o annullamento d’ufficio, come sopra evidenziato, l’istruttoria condotta e il provvedimento finale sono infatti successivi a tale notifica e, pertanto, gli effetti del provvedimento di revoca, ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 241/1990, ben potevano prodursi in capo al ricorrente già nel corso del procedimento ed essere tenuti in considerazione dalla amministrazione ai fini della decisione.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998 dispone, al comma 5 che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”.
La disposizione prevede che per il rilascio, il rinnovo o la conversione di un permesso di soggiorno debbano sussistere i presupposti previsti dalla legge per l’ingresso ed il legittimo soggiorno sul territorio nazionale. Ciò presuppone, soprattutto in caso di rinnovo o conversione di un titolo, che quest’ultimo sia validamente esistente o esistito.
La giurisprudenza ha evidenziato che “ secondo l'art. 4, comma 2, quinto periodo, D.Lgs. n. 286/1998, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. La norma è richiamata dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 ai sensi del quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Dal combinato disposto delle citate disposizioni appare evidente che l'ordinamento conferisce alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, la conseguenza di precludere l'ottenimento dello stesso” (Cons. Stato, Sez. III, 07/06/2023, n. 5607).
Il ricorrente nel caso che qui interessa pretende di rinnovare/convertire un permesso di soggiorno ottenuto a valle di una falsa rappresentazione dei presupposti legittimanti. È condivisibile la tesi dell’amministrazione, rappresentata anche in giudizio, secondo la quale la caducazione di un primo titolo per tali carenze travolge, nel senso che rende inammissibili, anche le successive domande di rinnovo o conversione che sullo stesso si fondano in quanto risultano carenti di un presupposto essenziale.
Nel caso di specie, inoltre, non solo la carta di soggiorno è stata revocata per carenza dei presupposti originari e per falsità nella produzione dei documenti originari, ma il ricorrente è stato altresì raggiunto, nella stessa data in cui viene pronunciata l’improcedibilità della domanda di rinnovo/conversione (vale a dire il 22.10.2024) anche dal decreto di espulsione, adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 132/1998 (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso). La giurisprudenza ha evidenziato che “ in mancanza di revoca di un precedente decreto di espulsione ancora efficace, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, ex artt. 4, comma 6, 5, comma 5 e 13, comma 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 09/07/2021, n. 1687).
Anche la lamentata mancata considerazione delle sopravvenienze connesse alla posizione lavorativa, alla sistemazione alloggiativa ed alla presenza di familiari (tra cui anche figli minori) non muta le valutazioni sopra riportate.
Per giurisprudenza costante, infatti, “ ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. La produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi ” (Cons. Stato, Sez. III, 14/07/2022, n. 6011).
In altri termini la assoluta carenza dei presupposti originari per il rilascio del titolo originario unitamente alla falsità in atti comprovata in sede procedimentale e non contestata in giudizio rende legittima la mancata considerazione delle sopravvenienze in termini di condizioni lavorative, alloggiative e familiari non solo ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 5 ma anche della complementare fattispecie di cui al successivo comma 9, che consente il rilascio di diverso titolo di soggiorno in presenza dei relativi presupposti.
Per quanto precede il secondo motivo di ricorso è infondato.
4.3. Occorre infine sottolineare che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, con riferimento al secondo decreto (n.-OMISSIS-) che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di conversione/rinnovo, non ne determina l’illegittimità.
Come sopra evidenziato le carenze originarie dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno unitamente alla falsità in atti che l’ha causata, rendono legittima non solo la revoca della carta di soggiorno ma anche il diniego della successiva domanda di conversione/rinnovo, risultando ininfluenti le sopravvenienze lavorative, familiari o relative alla integrazione economico sociale del ricorrente.
Ne consegue che la decisione di cui al citato decreto risultano vincolate e non suscettibili di alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione.
La giurisprudenza ha evidenziato, infatti, che “in caso di produzione di documentazione falsa al fine di ottenere il titolo di soggiorno, il relativo provvedimento di diniego non necessita della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 attesa la natura in astratto vincolata del provvedimento emesso (in considerazione della natura automaticamente ostativa della produzione di documentazione falsa all'atto del conseguimento dell'originario titolo di soggiorno)” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 10/04/2020, n. 268).
Il mancato rinnovo/conversione del permesso di soggiorno asseritamente adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è ex se illegittimo quando, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Proprio in tale ottica l'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 va interpretato alla luce del successivo art. 21-octies comma 2, il quale, impone al giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento alla luce del caso concreto.
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, non invalida il provvedimento qualora questo abbia carattere vincolato. In tal caso, si applica l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge. Tale disposizione, come novellata dal DL n. 76/2020, nel prevedere che la disposizione non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis della medesima legge, si riferisce solo ai provvedimenti discrezionali, non anche a quelli vincolati.
Per tale ragione anche il primo motivo di ricorso è infondato.
5. Il ricorso nel suo complesso è infondato e deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.