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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta LO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5113 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1
Opponente Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
difes Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***************** Con decreto n. 4876/2019, notificato il 14.02.2020, si ingiungeva al Parte_1 il pagamento della somma di € 752.521,94 di cui €.747.546,
[...] te, € 2.191,44 per note di debito per interessi sui ritardati pagamenti effettuati, € 2.640,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D. Lgs. 192/2012 ed € 144,00 per spese e competenze relative alla predisposizione degli estratti autentici notarili delle scritture contabili, oltre interessi moratori successivi. Con atto di citazione, notificato il 25.03.2020, il spiegava Parte_1 formale opposizione avverso il predetto decreto, chi Preliminarmente, contestava l'effettiva erogazione del servizio da parte delle società di cui l'odierna opposta era cessionaria. Affermando l'inidoneità quale prova del credito ingiunto, precisava di non aver mai ricevuto rendicontazione dei quantitativi effettivamente conferiti in discarica e sulla base dei quali, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato con la società cedente Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl, andasse calcolato il corrispettivo da pagare. Riferiva di aver effettuato dei pagamenti non detratte dall'importo ingiunto da parte opposta (all. n. 1 e 2 fasc. opponente). Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento dell'esatto importo eventualmente dovuto dal opponente in favore Pt_1 della società creditrice opposta. Con comparsa del 04.03.2021 si costituiva in giudizio (oggi Controparte_2 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione ingiu CP_1
Precisava di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti del Parte_1 dalle società cedenti Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.
[...]
fasc. monitorio), nonché di aver depositato, sin dalla procedura monitoria (all. n. 5 fasc. monitorio), il contratto stipulato tra il opponente e la società cedente Progetto Pt_1 Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., comunque non contestato dal che i mandati di Pt_1 pagamento prodotti da parte opponente si riferivano a fatture differenti rispetto a quelle oggetto della richiesta monitoria. Sosteneva di aver fornito piena prova del proprio credito, avendo prodotto, sin dalla fase monitoria, l'estratto autenticato delle scritture contabili, il contratto fonte dell'originaria obbligazione e il contratto di cessione del credito. Riferiva che le fatture oggetto di giudizio (all. A fasc. opposta) erano state regolarmente inviate al Comune di e da questo non contestate o rifiutate e che i bindelli Parte_1 di pesata (all. B, C a) attestavano la data e l'ora del conferimento in discarica, la quantità (e la specie) dei rifiuti conferiti, nonché il mezzo con il quale gli stessi erano stati trasportati, attestando quindi la piena corrispondenza con quanto richiesto nelle singole fatture. Concludeva, quindi, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna del opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, Pt_1 anche ai sensi 041 c.c. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che ai fini del perfezionamento della cessione nei confronti della Pubblica Amministrazione era altresì necessario il consenso di quest'ultima che, nella specie, non era stato reso. Faceva, altresì, presente la sussistenza di ulteriori giudizi pendenti tra il opponente e la società cedente Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. e la Pt_1 ria odierna opposta, aventi ad oggetto le contestazioni sollevate in relazione al contratto stipulato tra l'Ente e la società cedente. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, parte opposta precisava che il credito oggetto del presente giudizio ammontava, in linea capitale, ad € 747.546,50 (all. n. 6 fasc. monitorio) e non ad € 756.804,90 come risultante dall'estratto notarile (all. n. 4 fasc. monitorio), in quanto il debito derivante dalle fatture emesse dalla società Municipia s.p.a. era stato estinto e i mandati di pagamento depositati dal riguardavano proprio le fatture della società Pt_1 Municipia s.p.a., pertanto estranee all'o l giudizio. Precisava, inoltre, che come risultante dall'estratto prodotto in giudizio e depositato all'allegato F, alla data del 08.12.2021 il credito ammontava ad €.660.685,28 in conto capitale. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, il sosteneva l'inesigibilità Parte_1 degli interessi di mora e degli interess nel caso di specie, di transazione commerciale ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in relazione all'azione di indebito arricchimento, spettante esclusivamente alla cedente. Rigettata con ordinanza del 14.10.2021 la richiesta di provvisoria esecuzione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, per come sollevata da parte opponente sia nella memoria n. 1 sia nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc. Secondo orientamento consolidato, la cessione dei crediti, è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass., 9.7.2018, n. 18016) e, ai sensi dell'art. 1264 c.c., 'la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata'. Tale norma, secondo la prospettazione di parte opponente, andrebbe integrata con la previsione dell'art. 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2248, che all'art. 70 disponeva (essendo stata oramai abrogata) che 'per le somme dovute allo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della l. 20 marzo 1865, n. 2248 e degli artt. 351 e 355, allegato F della legge medesima'. Tali ultime previsioni disponevano che 'sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata' (art. 9) mentre gli artt. 351 e 355 si applicavano ai sequestri in caso di appalti. Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata, la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai Comuni, trattandosi di norma speciale: cfr. al riguardo Cass., n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014; Cass., n. 2760/2015; Cass., n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016, sicché la relativa eccezione deve essere rigettata (Tribunale Trapani sez. I, 31/03/2021, n.289): invero, in caso di cessione di crediti nei confronti della p.a., la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, che subordina l'efficacia della cessione al necessario consenso dell'amministrazione ceduta, è riservata alla sola Amministrazione statale e non è suscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, compresi gli Enti locali (Comuni, Province) (Tribunale Napoli, 04/12/2023). Allo stesso modo risulta non suscettibile di applicazione analogica il dettato di cui all'art. 69 r.d. n. 2440/1923: come affermato dalla Suprema Corte e poi recepito in successive sentenze di merito, in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22315); la disciplina speciale prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato per appalti, forniture e somministrazioni si applica solo alle amministrazioni statali, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali e dunque, in quanto norma di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti, non può essere applicata in via analogica agli enti locali (Tribunale Catanzaro sez. II, 30/05/2023, n.858). A ciò deve aggiungersi che in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, atteso il tenore dell'art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. In assenza del rifiuto espresso, la cessione si ha per accettata con conseguente legittimazione del creditore ceduto ad agire per la riscossione del credito ceduto (Tribunale Benevento sez. II, 01/02/2021, n.166). Rifiuto che l'amministrazione comunale opponente non ha esplicitato. Quanto poi alla non proponibilità da parte dell'odierna opposta dell'azione di indebito arricchimento, va evidenziato che la cessione del credito è contratto tra il creditore cedente e il terzo cessionario in forza del quale quest'ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi: si verifica così un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito, con conseguente trasferimento dal cedente al cessionario di tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto (Tribunale Torino sez. IV, 05/09/2023, n.3418). Infatti, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione negoziale-con tutti i diritti e gli obblighi relativi ad essa - la cessione del credito ha un effetto più limitato, poiché riguarda soltanto il diritto di credito derivato al cedente da un precedente negozio e inoltre, produce rispetto a detto diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di questo, che rimane all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, il quale viene trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, quest'ultimo acquista solo quelli finalizzati alla realizzazione del credito ceduto, ossia, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni mirate all'adempimento della prestazione. Invece, non gli vengono trasferite le azioni afferenti all'essenza del precedente negozio, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, atteso che esse ineriscono alla titolarità del contratto, che continua ad appartenere al cedente anche a seguito della cessione del credito (Tribunale Bari sez. I, 18/09/2024, n.3874). La doglianza va, pertanto rigettata. Circa l'eccepito difetto di onere probatorio, la fattura, così come le scritture contabili autenticate, è titolo idoneo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Tribunale L'Aquila sez. I, 05/05/2021, n.315), atteso che sono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, che non possono assumere il valore di piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio (ex multis Tribunale Bari sez. II, 12/09/2024, n.3803). Ora, nella specie, parte opposta ha depositato in giudizio sia il contratto stipulato tra la società cedente ed il (all. n. 5 fasc. monitorio), sia le cessioni del Parte_1 credito notific , sia i bindelli di pesata ed i relativi registri di carico / scarico (all. A, B, C, D, E fasc. opposta), oltre all'estratto conto fatture impagate al 08.12.2021, scheda contabile capitale ed interessi su fatture impagate al 08.12.2021, estratto conto note di debito per interessi su fatture pagate in ritardo al 08.12.2021, scheda contabile note di debito per interessi su fatture pagate in ritardo ed interessi successivi al 08.12.2021 (all. F, H, I, J memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc), adempiendo così al proprio onere probatorio. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili nei limiti di cui alla motivazione. Sulla base della documentazione ritualmente depositata dalla banca opposta, il ctu ha potuto verificare la piena corrispondenza tra le fatture richieste in pagamento ed emesse dalla società Progetto Gestione Bacino Bari cinque srl e le fatture da questa cedute alla banca opposta con contratto di cessione del 26.07.2017. Atteso che, secondo quanto stabilito dal contratto stipulato tra la società Progetto Gestione Bacino Bari cinque srl e il oggetto del contratto era il Pt_1 Parte_1 trattamento dell'RSU conferit sso l'impianto di gestione dei Parte_1 rifiuti urbani sito in Conversano giusto decreto di autorizzazione all'esercizio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 06/CD del 13.02.2012, il perito nominato ha verificato che l'oggetto delle singole fatture richieste era di fatto aderente alle disposizioni contrattuali;
la quantità di rifiuti indicata nell'oggetto di ogni fattura corrispondeva a quella effettivamente rendicontata nel periodo indicato nella fattura;
ha, infine, accertato la coincidenza tra le fatture indicate nei mandati di pagamento emessi dal e quelle indicate nel ricorso come non pagate. Pt_1 all'esito della dettagliata e scrupolosa indagine compiuta dal perito nominato, è emerso che, espunte le fatture n. 84/2017 e 462/2017 che sono state correttamente escluse dal calcolo, per le altre vi è piena corrispondenza tra l'oggetto della fattura e l'oggetto del contratto di somministrazione, il quantitativo indicato è conforme ai quantitativi indicati nei bindelli e il tributo totale, pari al prodotto delle tonnellate conferite con il valore unitario, coincide il valore indicato in fattura. Le fatture analizzate risultano non liquidate, non essendo indicato e/o allegato il relativo mandato di pagamento. Il ctu ha, altresì, accertato che le fatture n. 425/2015, 376/2015 e 146/2015 risultano regolarmente evase, come confermato dalla stessa banca opposta (pag. 58 elaborato peritale, all. F memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc opposta). Operando il confronto tra le fatture analizzate e i mandati di pagamento depositati dal opponente, il ctu ha accertato che i mandati prodotti riguardano fatture, emesse o da Pt_1
s.pa. o da Progetto Gestione Bacino Bari cinque srl, differenti rispetto a quelle oggetto di giudizio (pag. 58 e 59 elaborato peritale). Pertanto, anche in risposta alle osservazioni di parte opposta, il perito nominato ha concluso accertando un credito residuo in favore dell'opposta pari ad €.640.207,94. Quanto alla domanda relativa al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, nei contratti di cessione le parti hanno espressamente stabilito che la cessione ricomprendeva anche i frutti scaduti e da maturarsi. In proposito, dunque, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, da intendersi nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale - in quanto priva di profili di autonomia - integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente (cfr. Cass., 2978/2016): nel caso, essendo stato espressamente previsto nei contratti di cessione, sono dovuti anche gli interessi scaduti precedentemente alla cessione di credito;
gli interessi moratori vanno calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 il quale si applica al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ai sensi dell'art. 2 del suddetto d.lgs. per transazioni commerciali devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La norma, pertanto, troverà certamente applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in tutti i casi in cui, come quello in esame, ove si discuta di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali, non essendo all'uopo pertinente l'eccezione sollevata da parte opponente, peraltro soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. (cfr. da ultimo Cass. n. 1747/2025). Deve sottolinearsi, infatti, che per espressa previsione di legge, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/2002 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1 co. 1) e che per “transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2 lett. a). Il contratto stipulato tra la società cedente dell'odierna opposta e il Parte_1 può farsi certamente rientrare nella definizione di prestazione di
[...] onoscimento degli interessi ex d.l.vo n. 231/02 decorrenti ex art. 4, 1° comma, lett. a) dello stesso decreto dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della fattura e fino al momento del pagamento, assorbe ogni richiesta di maggior danno, rivalutazione monetaria o di ulteriori interessi anche anatocistici. La doglianza va, pertanto, rigettata. Tuttavia, circa la quantificazione degli interessi, deve rilevarsi che ai fini della decorrenza per il calcolo degli stessi sia moratori che anatocistici è necessaria la prova della data di ricevimento della singola fattura, prova nella specie non offerta. Pertanto, andrà considerato quale dies a quo per il calcolo degli interessi quello relativo alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno, appare opportuno sottolineare che nel ricorso per decreto ingiuntivo la somma richiesta dall'odierna opposta a titolo di interessi risulta esigua rispetto a quella relativa alla sorte capitale, circostanza che lascia propendere per l'ipotesi che la stessa abbia CP_1 inteso richiedere gli interessi proprio a decorrere dalla notifica del decre e non quello individuato trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della singola fattura. Da ultimo, in merito alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 6 d-lgs. 231/2002 appare opportuno evidenziare che la norma va ricompresa nell'alveo interpretativo fornito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento (Corte giustizia UE sez. VIII, 01/12/2022, n.370). Ad ogni buon conto, tale risarcimento non può essere riconosciuto alla cessionaria relativamente a tutte le fatture scadute antecedentemente alla stipula dell'atto di cessione avvenuta in data 26.07.2017: infatti, la cessionaria avrebbe al più avuto diritto, ove esistente, al maggior danno in base alla norma generale di cui all'art. 1224 co. 2 c.c., non avendo sostenuto, prima della cessione, alcun costo per il recupero del credito. L'opposta avrà, dunque, diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/2002 limitatamente alle fatture scadute successivamente alla stipula dell'atto di cessione, sì come indicate nell'allegato n. 5 all'elaborato peritale e specificatamente: n. 68, 435, 398, 363, 327, 32, 288, 252, 217, 181, 1476, 110, 996, 925, 875, 842, 740, 707 e quindi per complessivi € 720,00 (n.18 fatture per € 40,00). Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opponente alla somma rideterminata dal ctu. Interessi e risarcimento per i costi di recupero come da motivazione. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23.03.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4876/2019 notificato il 14.02.2020, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4876/2019;
2. CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Parte_1 favore di le rappresentante p.t., della somma di € CP_1 640.207,9 tale, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla datata della notifica del decreto ingiuntivo, ed € 720,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D. Lgs. 192/2012;
3. CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Parte_1 favore di presentante p.t., delle spese processuali che CP_1 liquida in ltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 02.04.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 03/07/2025
Il Giudice Assunta LO
Opponente Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
difes Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***************** Con decreto n. 4876/2019, notificato il 14.02.2020, si ingiungeva al Parte_1 il pagamento della somma di € 752.521,94 di cui €.747.546,
[...] te, € 2.191,44 per note di debito per interessi sui ritardati pagamenti effettuati, € 2.640,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D. Lgs. 192/2012 ed € 144,00 per spese e competenze relative alla predisposizione degli estratti autentici notarili delle scritture contabili, oltre interessi moratori successivi. Con atto di citazione, notificato il 25.03.2020, il spiegava Parte_1 formale opposizione avverso il predetto decreto, chi Preliminarmente, contestava l'effettiva erogazione del servizio da parte delle società di cui l'odierna opposta era cessionaria. Affermando l'inidoneità quale prova del credito ingiunto, precisava di non aver mai ricevuto rendicontazione dei quantitativi effettivamente conferiti in discarica e sulla base dei quali, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato con la società cedente Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl, andasse calcolato il corrispettivo da pagare. Riferiva di aver effettuato dei pagamenti non detratte dall'importo ingiunto da parte opposta (all. n. 1 e 2 fasc. opponente). Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento dell'esatto importo eventualmente dovuto dal opponente in favore Pt_1 della società creditrice opposta. Con comparsa del 04.03.2021 si costituiva in giudizio (oggi Controparte_2 [...]
), chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione ingiu CP_1
Precisava di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti del Parte_1 dalle società cedenti Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.
[...]
fasc. monitorio), nonché di aver depositato, sin dalla procedura monitoria (all. n. 5 fasc. monitorio), il contratto stipulato tra il opponente e la società cedente Progetto Pt_1 Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., comunque non contestato dal che i mandati di Pt_1 pagamento prodotti da parte opponente si riferivano a fatture differenti rispetto a quelle oggetto della richiesta monitoria. Sosteneva di aver fornito piena prova del proprio credito, avendo prodotto, sin dalla fase monitoria, l'estratto autenticato delle scritture contabili, il contratto fonte dell'originaria obbligazione e il contratto di cessione del credito. Riferiva che le fatture oggetto di giudizio (all. A fasc. opposta) erano state regolarmente inviate al Comune di e da questo non contestate o rifiutate e che i bindelli Parte_1 di pesata (all. B, C a) attestavano la data e l'ora del conferimento in discarica, la quantità (e la specie) dei rifiuti conferiti, nonché il mezzo con il quale gli stessi erano stati trasportati, attestando quindi la piena corrispondenza con quanto richiesto nelle singole fatture. Concludeva, quindi, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna del opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, Pt_1 anche ai sensi 041 c.c. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che ai fini del perfezionamento della cessione nei confronti della Pubblica Amministrazione era altresì necessario il consenso di quest'ultima che, nella specie, non era stato reso. Faceva, altresì, presente la sussistenza di ulteriori giudizi pendenti tra il opponente e la società cedente Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. e la Pt_1 ria odierna opposta, aventi ad oggetto le contestazioni sollevate in relazione al contratto stipulato tra l'Ente e la società cedente. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, parte opposta precisava che il credito oggetto del presente giudizio ammontava, in linea capitale, ad € 747.546,50 (all. n. 6 fasc. monitorio) e non ad € 756.804,90 come risultante dall'estratto notarile (all. n. 4 fasc. monitorio), in quanto il debito derivante dalle fatture emesse dalla società Municipia s.p.a. era stato estinto e i mandati di pagamento depositati dal riguardavano proprio le fatture della società Pt_1 Municipia s.p.a., pertanto estranee all'o l giudizio. Precisava, inoltre, che come risultante dall'estratto prodotto in giudizio e depositato all'allegato F, alla data del 08.12.2021 il credito ammontava ad €.660.685,28 in conto capitale. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, il sosteneva l'inesigibilità Parte_1 degli interessi di mora e degli interess nel caso di specie, di transazione commerciale ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in relazione all'azione di indebito arricchimento, spettante esclusivamente alla cedente. Rigettata con ordinanza del 14.10.2021 la richiesta di provvisoria esecuzione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, per come sollevata da parte opponente sia nella memoria n. 1 sia nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc. Secondo orientamento consolidato, la cessione dei crediti, è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass., 9.7.2018, n. 18016) e, ai sensi dell'art. 1264 c.c., 'la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata'. Tale norma, secondo la prospettazione di parte opponente, andrebbe integrata con la previsione dell'art. 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2248, che all'art. 70 disponeva (essendo stata oramai abrogata) che 'per le somme dovute allo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della l. 20 marzo 1865, n. 2248 e degli artt. 351 e 355, allegato F della legge medesima'. Tali ultime previsioni disponevano che 'sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata' (art. 9) mentre gli artt. 351 e 355 si applicavano ai sequestri in caso di appalti. Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata, la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai Comuni, trattandosi di norma speciale: cfr. al riguardo Cass., n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014; Cass., n. 2760/2015; Cass., n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016, sicché la relativa eccezione deve essere rigettata (Tribunale Trapani sez. I, 31/03/2021, n.289): invero, in caso di cessione di crediti nei confronti della p.a., la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, che subordina l'efficacia della cessione al necessario consenso dell'amministrazione ceduta, è riservata alla sola Amministrazione statale e non è suscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, compresi gli Enti locali (Comuni, Province) (Tribunale Napoli, 04/12/2023). Allo stesso modo risulta non suscettibile di applicazione analogica il dettato di cui all'art. 69 r.d. n. 2440/1923: come affermato dalla Suprema Corte e poi recepito in successive sentenze di merito, in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22315); la disciplina speciale prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato per appalti, forniture e somministrazioni si applica solo alle amministrazioni statali, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali e dunque, in quanto norma di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti, non può essere applicata in via analogica agli enti locali (Tribunale Catanzaro sez. II, 30/05/2023, n.858). A ciò deve aggiungersi che in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, atteso il tenore dell'art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. In assenza del rifiuto espresso, la cessione si ha per accettata con conseguente legittimazione del creditore ceduto ad agire per la riscossione del credito ceduto (Tribunale Benevento sez. II, 01/02/2021, n.166). Rifiuto che l'amministrazione comunale opponente non ha esplicitato. Quanto poi alla non proponibilità da parte dell'odierna opposta dell'azione di indebito arricchimento, va evidenziato che la cessione del credito è contratto tra il creditore cedente e il terzo cessionario in forza del quale quest'ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi: si verifica così un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito, con conseguente trasferimento dal cedente al cessionario di tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto (Tribunale Torino sez. IV, 05/09/2023, n.3418). Infatti, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione negoziale-con tutti i diritti e gli obblighi relativi ad essa - la cessione del credito ha un effetto più limitato, poiché riguarda soltanto il diritto di credito derivato al cedente da un precedente negozio e inoltre, produce rispetto a detto diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di questo, che rimane all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, il quale viene trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, quest'ultimo acquista solo quelli finalizzati alla realizzazione del credito ceduto, ossia, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni mirate all'adempimento della prestazione. Invece, non gli vengono trasferite le azioni afferenti all'essenza del precedente negozio, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, atteso che esse ineriscono alla titolarità del contratto, che continua ad appartenere al cedente anche a seguito della cessione del credito (Tribunale Bari sez. I, 18/09/2024, n.3874). La doglianza va, pertanto rigettata. Circa l'eccepito difetto di onere probatorio, la fattura, così come le scritture contabili autenticate, è titolo idoneo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Tribunale L'Aquila sez. I, 05/05/2021, n.315), atteso che sono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, che non possono assumere il valore di piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio (ex multis Tribunale Bari sez. II, 12/09/2024, n.3803). Ora, nella specie, parte opposta ha depositato in giudizio sia il contratto stipulato tra la società cedente ed il (all. n. 5 fasc. monitorio), sia le cessioni del Parte_1 credito notific , sia i bindelli di pesata ed i relativi registri di carico / scarico (all. A, B, C, D, E fasc. opposta), oltre all'estratto conto fatture impagate al 08.12.2021, scheda contabile capitale ed interessi su fatture impagate al 08.12.2021, estratto conto note di debito per interessi su fatture pagate in ritardo al 08.12.2021, scheda contabile note di debito per interessi su fatture pagate in ritardo ed interessi successivi al 08.12.2021 (all. F, H, I, J memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc), adempiendo così al proprio onere probatorio. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili nei limiti di cui alla motivazione. Sulla base della documentazione ritualmente depositata dalla banca opposta, il ctu ha potuto verificare la piena corrispondenza tra le fatture richieste in pagamento ed emesse dalla società Progetto Gestione Bacino Bari cinque srl e le fatture da questa cedute alla banca opposta con contratto di cessione del 26.07.2017. Atteso che, secondo quanto stabilito dal contratto stipulato tra la società Progetto Gestione Bacino Bari cinque srl e il oggetto del contratto era il Pt_1 Parte_1 trattamento dell'RSU conferit sso l'impianto di gestione dei Parte_1 rifiuti urbani sito in Conversano giusto decreto di autorizzazione all'esercizio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 06/CD del 13.02.2012, il perito nominato ha verificato che l'oggetto delle singole fatture richieste era di fatto aderente alle disposizioni contrattuali;
la quantità di rifiuti indicata nell'oggetto di ogni fattura corrispondeva a quella effettivamente rendicontata nel periodo indicato nella fattura;
ha, infine, accertato la coincidenza tra le fatture indicate nei mandati di pagamento emessi dal e quelle indicate nel ricorso come non pagate. Pt_1 all'esito della dettagliata e scrupolosa indagine compiuta dal perito nominato, è emerso che, espunte le fatture n. 84/2017 e 462/2017 che sono state correttamente escluse dal calcolo, per le altre vi è piena corrispondenza tra l'oggetto della fattura e l'oggetto del contratto di somministrazione, il quantitativo indicato è conforme ai quantitativi indicati nei bindelli e il tributo totale, pari al prodotto delle tonnellate conferite con il valore unitario, coincide il valore indicato in fattura. Le fatture analizzate risultano non liquidate, non essendo indicato e/o allegato il relativo mandato di pagamento. Il ctu ha, altresì, accertato che le fatture n. 425/2015, 376/2015 e 146/2015 risultano regolarmente evase, come confermato dalla stessa banca opposta (pag. 58 elaborato peritale, all. F memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc opposta). Operando il confronto tra le fatture analizzate e i mandati di pagamento depositati dal opponente, il ctu ha accertato che i mandati prodotti riguardano fatture, emesse o da Pt_1
s.pa. o da Progetto Gestione Bacino Bari cinque srl, differenti rispetto a quelle oggetto di giudizio (pag. 58 e 59 elaborato peritale). Pertanto, anche in risposta alle osservazioni di parte opposta, il perito nominato ha concluso accertando un credito residuo in favore dell'opposta pari ad €.640.207,94. Quanto alla domanda relativa al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, nei contratti di cessione le parti hanno espressamente stabilito che la cessione ricomprendeva anche i frutti scaduti e da maturarsi. In proposito, dunque, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, da intendersi nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale - in quanto priva di profili di autonomia - integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente (cfr. Cass., 2978/2016): nel caso, essendo stato espressamente previsto nei contratti di cessione, sono dovuti anche gli interessi scaduti precedentemente alla cessione di credito;
gli interessi moratori vanno calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 il quale si applica al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ai sensi dell'art. 2 del suddetto d.lgs. per transazioni commerciali devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La norma, pertanto, troverà certamente applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in tutti i casi in cui, come quello in esame, ove si discuta di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali, non essendo all'uopo pertinente l'eccezione sollevata da parte opponente, peraltro soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. (cfr. da ultimo Cass. n. 1747/2025). Deve sottolinearsi, infatti, che per espressa previsione di legge, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/2002 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1 co. 1) e che per “transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2 lett. a). Il contratto stipulato tra la società cedente dell'odierna opposta e il Parte_1 può farsi certamente rientrare nella definizione di prestazione di
[...] onoscimento degli interessi ex d.l.vo n. 231/02 decorrenti ex art. 4, 1° comma, lett. a) dello stesso decreto dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della fattura e fino al momento del pagamento, assorbe ogni richiesta di maggior danno, rivalutazione monetaria o di ulteriori interessi anche anatocistici. La doglianza va, pertanto, rigettata. Tuttavia, circa la quantificazione degli interessi, deve rilevarsi che ai fini della decorrenza per il calcolo degli stessi sia moratori che anatocistici è necessaria la prova della data di ricevimento della singola fattura, prova nella specie non offerta. Pertanto, andrà considerato quale dies a quo per il calcolo degli interessi quello relativo alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno, appare opportuno sottolineare che nel ricorso per decreto ingiuntivo la somma richiesta dall'odierna opposta a titolo di interessi risulta esigua rispetto a quella relativa alla sorte capitale, circostanza che lascia propendere per l'ipotesi che la stessa abbia CP_1 inteso richiedere gli interessi proprio a decorrere dalla notifica del decre e non quello individuato trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della singola fattura. Da ultimo, in merito alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 6 d-lgs. 231/2002 appare opportuno evidenziare che la norma va ricompresa nell'alveo interpretativo fornito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento (Corte giustizia UE sez. VIII, 01/12/2022, n.370). Ad ogni buon conto, tale risarcimento non può essere riconosciuto alla cessionaria relativamente a tutte le fatture scadute antecedentemente alla stipula dell'atto di cessione avvenuta in data 26.07.2017: infatti, la cessionaria avrebbe al più avuto diritto, ove esistente, al maggior danno in base alla norma generale di cui all'art. 1224 co. 2 c.c., non avendo sostenuto, prima della cessione, alcun costo per il recupero del credito. L'opposta avrà, dunque, diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/2002 limitatamente alle fatture scadute successivamente alla stipula dell'atto di cessione, sì come indicate nell'allegato n. 5 all'elaborato peritale e specificatamente: n. 68, 435, 398, 363, 327, 32, 288, 252, 217, 181, 1476, 110, 996, 925, 875, 842, 740, 707 e quindi per complessivi € 720,00 (n.18 fatture per € 40,00). Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opponente alla somma rideterminata dal ctu. Interessi e risarcimento per i costi di recupero come da motivazione. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23.03.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4876/2019 notificato il 14.02.2020, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4876/2019;
2. CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Parte_1 favore di le rappresentante p.t., della somma di € CP_1 640.207,9 tale, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla datata della notifica del decreto ingiuntivo, ed € 720,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D. Lgs. 192/2012;
3. CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Parte_1 favore di presentante p.t., delle spese processuali che CP_1 liquida in ltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 02.04.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 03/07/2025
Il Giudice Assunta LO