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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9250/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/07/2025 da 1) Parte_1
Nato a Casorate Primo (PV) n data 08/09/1980 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pregnana Milanese in data 06/09/2014 (anno 2014 atto n. 11 reg. / parte II serie A) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] cittadina italiana;
Persona_1
, nata a [...] il [...] cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c. le figlie minori e saranno Per_1 Per_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, inoltre, si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli minori, invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale i minori saranno collocati in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza dei figli saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si trovano, che dovrà informare al più presto l'altro genitore.
3. Ferma restando l'importanza per le figlie minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, alla quale verrà assegnata l'abitazione coniugale, attualmente in comproprietà dei coniugi (a tale riguardo vedasi quanto previsto ai successivi punti 10 e ss.), sita in Pregnana M.se (MI) Via E. Fermi n. 12, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
4. Modalità di frequentazione tra padre e figlie: fatto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, la frequentazione delle figlie con il padre verrà regolamentata come segue: a) Le minori e trascorreranno i fine settimana a settimane alterne con il Per_1 Per_2 padre, secondo una delle seguenti modalità, da concordarsi tra le parti:
- dal venerdì pomeriggio, con ritiro a cura del padre presso l'istituto scolastico ovvero presso il domicilio materno o dei nonni materni, sino alla sera della domenica;
- ovvero, in alternativa, dal sabato mattina sino alla mattina del lunedì successivo, con accompagnamento a scuola o presso il domicilio dei nonni materni a cura del padre. b) Le minori pernotteranno presso il padre un giorno infrasettimanale fisso, individuato nel mercoledì. In tale occasione, il padre provvederà al ritiro delle figlie presso l'istituto scolastico o presso il domicilio dei nonni materni e al loro riaccompagnamento a scuola o presso il domicilio dei nonni materni la mattina del giovedì.
c) Nella settimana successiva a quella in cui le minori avranno trascorso il fine settimana con la madre, esse pernotteranno presso il padre dal pomeriggio del lunedì (con ritiro presso la scuola o presso il domicilio dei nonni materni) sino alla mattina del martedì (con accompagnamento a scuola o presso domicilio dei nonni materni a cura del padre).
d) Le minori trascorreranno eventuali periodi di sospensione scolastica in coincidenza con ponti o festività brevi con il genitore con il quale è previsto il relativo fine settimana. e) Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane,
anche non consecutive, con le figlie. I relativi periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno.
f) Previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un'ulteriore settimana durante l'anno.
g) Le vacanze natalizie saranno suddivise tra i genitori ad anni alterni, secondo il seguente criterio:
- dal 23 dicembre (mattina) al 30 dicembre (pomeriggio) con un genitore;
- dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio (sera) con l'altro genitore.
Qualora possibile, entrambi i genitori condivideranno la mattina del giorno di Natale con le figlie. In caso contrario, le minori trascorreranno il giorno di Natale, dalla tarda mattinata alla sera, con il genitore cui spetterà il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio.
h) Le vacanze pasquali saranno alternate annualmente tra i genitori. In alternativa, il relativo periodo (dal giovedì mattina al mercoledì mattina successivo) potrà essere suddiviso in modo paritetico, con permanenza delle minori per tre giorni consecutivi presso ciascun genitore e assegnazione del giorno di Pasqua ad anni alterni.
5. Al fine di tutelare la serenità di e i coniugi si impegnano, moralmente, ad Per_1 Per_2 astenersi dal far frequentare alle figlie gli eventuali rispettivi nuovi partner per il periodo di almeno due anni dalla separazione e comunque anche successivamente a tale periodo, ad introdurre - con la necessaria gradualità le frequentazioni tra le figlie ed eventuali nuovi partner - solo in caso di relazioni affettive stabili e non occasionali, ed a concordare l'avvio di un'eventuale convivenza delle figlie con nuovi partner.
6. A decorrere dal venir meno della convivenza tra i coniugi, il sig. si impegna a Pt_1 Con corrispondere mensilmente alla sig.ra – a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse – , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €. 700,00= (settecento/00), ossia di €. 350,000 (trecentocinquanta/00) a figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito della sentenza di separazione.
7. Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano da ultimo in data 10 Giugno 2025 di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dei dispositivi elettronici (pc, tablet). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo e-mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (o, al massimo, entro 10 giorni dalla stessa); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione o altra modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
9. L'Assegno Unico verrà ripartito tra i coniugi in misura del 50%.
10. Le parti si danno reciprocamente atto di essere comproprietarie, ciascuna nella misura di 1/2 (un mezzo) pro indiviso, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Pregnana Milanese (MI), Via Enrico Fermi n. 12, come meglio identificato nel titolo di provenienza (dati catastali e identificativi come da rogito: ( foglio 9 – mappale 1019 – sub. 8 graffato al sub. 9 – vai [...] P.T. – 1 – S1 – cat. A/7 – cl. 3 – vani 7,5 – superficie. catastale totale mq. 162, CP_2 escluse aree scoperte mq. 158 – R.C. Euro 716,58;
foglio 9 – mappale 1019 – sub. 13 – via E. Fermi snc – P. S1 – cat. C/6 – cl. 2 – mq. 47 – superficie catastale totale mq. 54 – R.C. Euro 104,38). Con 11. In relazione al suddetto immobile, la sig.ra si impegna ad acquistare la quota indivisa del 50% di proprietà del sig. il quale, a sua volta, si impegna a trasferire detta quota alla Pt_1 Con sig.ra a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), mediante stipula di apposito atto notarile di compravendita da sottoscriversi entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi e in regime di separazione dei beni. Il versamento del corrispettivo di € 10.000,00 avverrà contestualmente alla stipula del predetto atto notarile.
12. I coniugi danno atto che a tutt'oggi il debito del mutuo residuo ammonta ad € 335.006,00. Con
13. Contestualmente al trasferimento della quota, la sig.ra si obbliga ad assumere a proprio esclusivo carico l'intero residuo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, con accollo integrale, esclusivo e liberatorio nei confronti del sig. Pt_1
14. Le parti dichiarano che l'impegno alla cessione e il conseguente trasferimento della quota Con indivisa dell'immobile in favore della sig.ra costituiscono elemento essenziale e funzionale alla definizione della crisi coniugale e alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali. Pertanto, le parti richiedono sin d'ora che la suddetta disposizione patrimoniale sia esente da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
15. Il perfezionamento del trasferimento della quota è subordinato all'ottenimento, da parte dell'istituto bancario mutuante, dell'accollo integrale, esclusivo e liberatorio del mutuo da Con parte della sig.ra con conseguente integrale liberazione del sig. attualmente Pt_1 cointestatario del contratto di mutuo.
16. Tutte le spese, imposte, oneri e costi notarili connessi e conseguenti al trasferimento della Con quota di cui sopra saranno integralmente a carico della sig.ra in qualità di parte acquirente, la quale provvederà altresì alla scelta e alla nomina di un notaio di propria fiducia per la stipula dell'atto di trasferimento.
17. I beni mobili, gli arredi e dotazioni presenti all'interno dell'immobile adibito a casa coniugale Con saranno definitivamente attribuiti alla sig.ra ad eccezione degli effetti personali del sig.
Pt_1
18. Il sig. provvederà al ritiro dei suddetti beni ed effetti personali in occasione del Pt_1 trasferimento presso la propria nuova sistemazione abitativa, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
19. Successivamente alla cessione della quota di proprietà dell'immobile e fino al momento in cui i coniugi continueranno a coabitare presso l'abitazione coniugale, il sig. si impegna Pt_1
a contribuire, in via diretta e pro quota, alle spese di mantenimento relative alle figlie minori, nonché alle spese abitative ordinarie. 20. I risparmi attualmente presenti sui conti correnti intestati individualmente a ciascun coniuge resteranno di esclusiva e definitiva titolarità del coniuge intestatario. L'altro coniuge, con la presente, rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, diritto o rivendicazione in relazione alle suddette somme. 21. Il rapporto di conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi n. 80771 presso Banca BPM verrà estinto entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota del 50% di proprietà della casa coniugale.
22. Il signor si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Polo Vw targata FE123CC Pt_1 Con alla signora entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
23. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
24. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Pregnana Milanese (MI) in data 06/09/2014
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pregnana Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/07/2025 da 1) Parte_1
Nato a Casorate Primo (PV) n data 08/09/1980 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pregnana Milanese in data 06/09/2014 (anno 2014 atto n. 11 reg. / parte II serie A) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] cittadina italiana;
Persona_1
, nata a [...] il [...] cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c. le figlie minori e saranno Per_1 Per_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, inoltre, si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli minori, invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale i minori saranno collocati in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza dei figli saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si trovano, che dovrà informare al più presto l'altro genitore.
3. Ferma restando l'importanza per le figlie minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, alla quale verrà assegnata l'abitazione coniugale, attualmente in comproprietà dei coniugi (a tale riguardo vedasi quanto previsto ai successivi punti 10 e ss.), sita in Pregnana M.se (MI) Via E. Fermi n. 12, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
4. Modalità di frequentazione tra padre e figlie: fatto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, la frequentazione delle figlie con il padre verrà regolamentata come segue: a) Le minori e trascorreranno i fine settimana a settimane alterne con il Per_1 Per_2 padre, secondo una delle seguenti modalità, da concordarsi tra le parti:
- dal venerdì pomeriggio, con ritiro a cura del padre presso l'istituto scolastico ovvero presso il domicilio materno o dei nonni materni, sino alla sera della domenica;
- ovvero, in alternativa, dal sabato mattina sino alla mattina del lunedì successivo, con accompagnamento a scuola o presso il domicilio dei nonni materni a cura del padre. b) Le minori pernotteranno presso il padre un giorno infrasettimanale fisso, individuato nel mercoledì. In tale occasione, il padre provvederà al ritiro delle figlie presso l'istituto scolastico o presso il domicilio dei nonni materni e al loro riaccompagnamento a scuola o presso il domicilio dei nonni materni la mattina del giovedì.
c) Nella settimana successiva a quella in cui le minori avranno trascorso il fine settimana con la madre, esse pernotteranno presso il padre dal pomeriggio del lunedì (con ritiro presso la scuola o presso il domicilio dei nonni materni) sino alla mattina del martedì (con accompagnamento a scuola o presso domicilio dei nonni materni a cura del padre).
d) Le minori trascorreranno eventuali periodi di sospensione scolastica in coincidenza con ponti o festività brevi con il genitore con il quale è previsto il relativo fine settimana. e) Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane,
anche non consecutive, con le figlie. I relativi periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno.
f) Previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un'ulteriore settimana durante l'anno.
g) Le vacanze natalizie saranno suddivise tra i genitori ad anni alterni, secondo il seguente criterio:
- dal 23 dicembre (mattina) al 30 dicembre (pomeriggio) con un genitore;
- dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio (sera) con l'altro genitore.
Qualora possibile, entrambi i genitori condivideranno la mattina del giorno di Natale con le figlie. In caso contrario, le minori trascorreranno il giorno di Natale, dalla tarda mattinata alla sera, con il genitore cui spetterà il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio.
h) Le vacanze pasquali saranno alternate annualmente tra i genitori. In alternativa, il relativo periodo (dal giovedì mattina al mercoledì mattina successivo) potrà essere suddiviso in modo paritetico, con permanenza delle minori per tre giorni consecutivi presso ciascun genitore e assegnazione del giorno di Pasqua ad anni alterni.
5. Al fine di tutelare la serenità di e i coniugi si impegnano, moralmente, ad Per_1 Per_2 astenersi dal far frequentare alle figlie gli eventuali rispettivi nuovi partner per il periodo di almeno due anni dalla separazione e comunque anche successivamente a tale periodo, ad introdurre - con la necessaria gradualità le frequentazioni tra le figlie ed eventuali nuovi partner - solo in caso di relazioni affettive stabili e non occasionali, ed a concordare l'avvio di un'eventuale convivenza delle figlie con nuovi partner.
6. A decorrere dal venir meno della convivenza tra i coniugi, il sig. si impegna a Pt_1 Con corrispondere mensilmente alla sig.ra – a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse – , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €. 700,00= (settecento/00), ossia di €. 350,000 (trecentocinquanta/00) a figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito della sentenza di separazione.
7. Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano da ultimo in data 10 Giugno 2025 di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dei dispositivi elettronici (pc, tablet). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo e-mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (o, al massimo, entro 10 giorni dalla stessa); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione o altra modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
9. L'Assegno Unico verrà ripartito tra i coniugi in misura del 50%.
10. Le parti si danno reciprocamente atto di essere comproprietarie, ciascuna nella misura di 1/2 (un mezzo) pro indiviso, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Pregnana Milanese (MI), Via Enrico Fermi n. 12, come meglio identificato nel titolo di provenienza (dati catastali e identificativi come da rogito: ( foglio 9 – mappale 1019 – sub. 8 graffato al sub. 9 – vai [...] P.T. – 1 – S1 – cat. A/7 – cl. 3 – vani 7,5 – superficie. catastale totale mq. 162, CP_2 escluse aree scoperte mq. 158 – R.C. Euro 716,58;
foglio 9 – mappale 1019 – sub. 13 – via E. Fermi snc – P. S1 – cat. C/6 – cl. 2 – mq. 47 – superficie catastale totale mq. 54 – R.C. Euro 104,38). Con 11. In relazione al suddetto immobile, la sig.ra si impegna ad acquistare la quota indivisa del 50% di proprietà del sig. il quale, a sua volta, si impegna a trasferire detta quota alla Pt_1 Con sig.ra a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), mediante stipula di apposito atto notarile di compravendita da sottoscriversi entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi e in regime di separazione dei beni. Il versamento del corrispettivo di € 10.000,00 avverrà contestualmente alla stipula del predetto atto notarile.
12. I coniugi danno atto che a tutt'oggi il debito del mutuo residuo ammonta ad € 335.006,00. Con
13. Contestualmente al trasferimento della quota, la sig.ra si obbliga ad assumere a proprio esclusivo carico l'intero residuo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, con accollo integrale, esclusivo e liberatorio nei confronti del sig. Pt_1
14. Le parti dichiarano che l'impegno alla cessione e il conseguente trasferimento della quota Con indivisa dell'immobile in favore della sig.ra costituiscono elemento essenziale e funzionale alla definizione della crisi coniugale e alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali. Pertanto, le parti richiedono sin d'ora che la suddetta disposizione patrimoniale sia esente da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
15. Il perfezionamento del trasferimento della quota è subordinato all'ottenimento, da parte dell'istituto bancario mutuante, dell'accollo integrale, esclusivo e liberatorio del mutuo da Con parte della sig.ra con conseguente integrale liberazione del sig. attualmente Pt_1 cointestatario del contratto di mutuo.
16. Tutte le spese, imposte, oneri e costi notarili connessi e conseguenti al trasferimento della Con quota di cui sopra saranno integralmente a carico della sig.ra in qualità di parte acquirente, la quale provvederà altresì alla scelta e alla nomina di un notaio di propria fiducia per la stipula dell'atto di trasferimento.
17. I beni mobili, gli arredi e dotazioni presenti all'interno dell'immobile adibito a casa coniugale Con saranno definitivamente attribuiti alla sig.ra ad eccezione degli effetti personali del sig.
Pt_1
18. Il sig. provvederà al ritiro dei suddetti beni ed effetti personali in occasione del Pt_1 trasferimento presso la propria nuova sistemazione abitativa, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
19. Successivamente alla cessione della quota di proprietà dell'immobile e fino al momento in cui i coniugi continueranno a coabitare presso l'abitazione coniugale, il sig. si impegna Pt_1
a contribuire, in via diretta e pro quota, alle spese di mantenimento relative alle figlie minori, nonché alle spese abitative ordinarie. 20. I risparmi attualmente presenti sui conti correnti intestati individualmente a ciascun coniuge resteranno di esclusiva e definitiva titolarità del coniuge intestatario. L'altro coniuge, con la presente, rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, diritto o rivendicazione in relazione alle suddette somme. 21. Il rapporto di conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi n. 80771 presso Banca BPM verrà estinto entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota del 50% di proprietà della casa coniugale.
22. Il signor si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Polo Vw targata FE123CC Pt_1 Con alla signora entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
23. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
24. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Pregnana Milanese (MI) in data 06/09/2014
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pregnana Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG