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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29/2025 promossa da: nato a [...], il [...], CF. Parte_1
, residente in [...], pal. G - int. C.F._1
n. 19, assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Claudia Condello (CF. ) C.F._2 in virtù di procura allegata all'atto di citazione e con lei elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in 00053 Civitavecchia, alla Via Piero Gobetti, n. 11
- Opponente -
Contro
, c.f. , in persona del Direttore p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , fax: 06/96514000, PEC: P.IVA_2
presso i cui uffici domicilia in Via dei Portoghesi n. 12, Email_1
Roma
- Opposta
Nonchè
, c.f. , con sede legale Controparte_2 P.IVA_3 in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , fax: 06/96514000, PEC: P.IVA_2
presso i cui uffici domicilia in Via dei Portoghesi n. 12, Email_1
Roma; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-Opposta-
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
Accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento n. 0972024606229831000 ed in particolare dei sottesi avvisi di accertamento n. 25OTJQM001491 e avviso di accertamento n. 25OTJ3M000573 ammontanti a complessivi euro 5.587,38 sulla scorta delle motivazioni elencate e rappresentate nella parte narrativa del presente atto.
Con condanna dell' e dell' , anche in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Per la parte resistente : Controparte_1
Voglia codesto Ecc.mo Giudice accogliere gli argomenti qui esposti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di
Roma, ovvero, in subordine, rigettare la domanda di sospensione cautelare della intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, la promossa opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento, nei confronti della qui rappresentata Amministrazione, delle spese processuali relative all'intero giudizio.
Per la parte resistente : Controparte_3
Voglia codesto Ecc.mo Giudice accogliere gli argomenti qui esposti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di
Roma, ovvero, in subordine, rigettare la domanda di sospensione cautelare della intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, la promossa opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento, nei confronti della qui rappresentata Amministrazione, delle spese processuali relative all'intero giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione notificato alle Amministrazioni indicate in epigrafe in data
23.12.2024 il sig. impugnava l'avviso di intimazione n. 0972024606229831000 Pt_1
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti, ovverosia due cartelle per cui deduce che proporrà opposizione presso il Giudice di Pace e due avvisi di accertamento qui impugnati.
Oggetto dell'avviso sono i crediti portati dagli avvisi di accertamento 25OTJQM001491 e
25OTJ3M00573 emessi per omessa dichiarazione Irpef – Eedditi lavoro dipendente – anno di imposta 2013 e 2014.
Si costituivano le amministrazioni cìresistenti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Qualificazione della domanda
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento riportati all'interno dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione e delle prodromiche cartelle esattoriali con conseguente vizio dell'iter procedimentale che ha portato alla emissione dell'atto impugnato e prescrizione della pretesa creditoria riferita a crediti degli anni di imposta 2013 e 2014.
3. Difetto di giurisdizione
La controversia sorta dall'impugnazione di una intimazione di pagamento nella quale si fa velare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del credito è devoluta alla giurisdizione tributaria, atteso che il motivo di impugnativa ruota intorno alla postulata illegittimità o inesistenza della pretesa fiscale azionata dall'ufficio nei confronti dell'opponente a seguito della intervenuta prescrizione che deve formare oggetto di esame da parte del giudice naturale di quel rapporto, costituito dal giudice tributario trattandosi di credito di natura fiscale.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000 parametro minimo in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni di diritto sollevate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di
Roma;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1
e da che si liquidano in euro Controparte_3 Controparte_1
1.700,00 ciascuna oltre rimborso spese generali, Iva e CPA.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29/2025 promossa da: nato a [...], il [...], CF. Parte_1
, residente in [...], pal. G - int. C.F._1
n. 19, assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Claudia Condello (CF. ) C.F._2 in virtù di procura allegata all'atto di citazione e con lei elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in 00053 Civitavecchia, alla Via Piero Gobetti, n. 11
- Opponente -
Contro
, c.f. , in persona del Direttore p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , fax: 06/96514000, PEC: P.IVA_2
presso i cui uffici domicilia in Via dei Portoghesi n. 12, Email_1
Roma
- Opposta
Nonchè
, c.f. , con sede legale Controparte_2 P.IVA_3 in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , fax: 06/96514000, PEC: P.IVA_2
presso i cui uffici domicilia in Via dei Portoghesi n. 12, Email_1
Roma; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-Opposta-
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
Accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento n. 0972024606229831000 ed in particolare dei sottesi avvisi di accertamento n. 25OTJQM001491 e avviso di accertamento n. 25OTJ3M000573 ammontanti a complessivi euro 5.587,38 sulla scorta delle motivazioni elencate e rappresentate nella parte narrativa del presente atto.
Con condanna dell' e dell' , anche in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Per la parte resistente : Controparte_1
Voglia codesto Ecc.mo Giudice accogliere gli argomenti qui esposti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di
Roma, ovvero, in subordine, rigettare la domanda di sospensione cautelare della intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, la promossa opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento, nei confronti della qui rappresentata Amministrazione, delle spese processuali relative all'intero giudizio.
Per la parte resistente : Controparte_3
Voglia codesto Ecc.mo Giudice accogliere gli argomenti qui esposti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di
Roma, ovvero, in subordine, rigettare la domanda di sospensione cautelare della intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, la promossa opposizione, con condanna di parte opponente al pagamento, nei confronti della qui rappresentata Amministrazione, delle spese processuali relative all'intero giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione notificato alle Amministrazioni indicate in epigrafe in data
23.12.2024 il sig. impugnava l'avviso di intimazione n. 0972024606229831000 Pt_1
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti, ovverosia due cartelle per cui deduce che proporrà opposizione presso il Giudice di Pace e due avvisi di accertamento qui impugnati.
Oggetto dell'avviso sono i crediti portati dagli avvisi di accertamento 25OTJQM001491 e
25OTJ3M00573 emessi per omessa dichiarazione Irpef – Eedditi lavoro dipendente – anno di imposta 2013 e 2014.
Si costituivano le amministrazioni cìresistenti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Qualificazione della domanda
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento riportati all'interno dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione e delle prodromiche cartelle esattoriali con conseguente vizio dell'iter procedimentale che ha portato alla emissione dell'atto impugnato e prescrizione della pretesa creditoria riferita a crediti degli anni di imposta 2013 e 2014.
3. Difetto di giurisdizione
La controversia sorta dall'impugnazione di una intimazione di pagamento nella quale si fa velare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del credito è devoluta alla giurisdizione tributaria, atteso che il motivo di impugnativa ruota intorno alla postulata illegittimità o inesistenza della pretesa fiscale azionata dall'ufficio nei confronti dell'opponente a seguito della intervenuta prescrizione che deve formare oggetto di esame da parte del giudice naturale di quel rapporto, costituito dal giudice tributario trattandosi di credito di natura fiscale.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000 parametro minimo in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni di diritto sollevate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di
Roma;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1
e da che si liquidano in euro Controparte_3 Controparte_1
1.700,00 ciascuna oltre rimborso spese generali, Iva e CPA.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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