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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 4867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4867/2022 R.G., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1657/2022 del 24.11.2021 e pubblicata in data
04.04.2022, opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., cartelle esattoriali, sanzioni amministrative, prescrizione,vertente tra
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1 alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del persona del procuratore speciale dott. , in Parte_2 virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 28.04.2022, Rep. n. 177893 Racc. n. 11776; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Elvira Longobardi (C.F. ), C.F._1
e con questa elettivamente domiciliata presso in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62;
-appellante
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...]; rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Francesco Tiriolo
( , e con questo elettivamente domiciliata Castellammare di Stabia, alla via Traversa C.F._3
Petraro n. 2/C;
-appellato contumace nonché contro
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
-appellato contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. / accertamento negativo del credito notificato alle controparti in data 19.09.2019, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, Controparte_1
l' e il , impugnando l'estratto del Controparte_3 Controparte_2
ruolo esattoriale n. 2011/2863, autonomamente richiesto presso gli uffici del Concessionario in data
15.05.2019, formato dalla Polizia Stradale del di Stabia per sanzioni Controparte_2
amministrative dovute a plurime violazioni del CdS relative all'anno 2008, e portato dalla cartella esattoriale n. 07120110013341805000 per l'importo totale di € 1.603,00.
Premettendo di aver formulato istanza di sgravio al Concessionario a mezzo pec in data 19.06.2019,
rimasta tuttavia inevasa, a sostegno dell'opposizione contestava la cartella esattoriale n.
07120110013341805000 per mancanza di notifica, e rilevava l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
chiedeva pertanto dichiararsi la non debenza del credito, con annullamento della cartella;
vinte le spese di lite e con attribuzione delle stesse ai procuratori antistatari.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado l' eccependo la carenza d'interesse ad agire CP_4 dell'opponente, la regolarità della notifica della cartella di pagamento, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2.1. Si costituiva il rilevando la regolarità del procedimento Controparte_2 amministrativo di elevazione delle sanzioni e di formazione del ruolo, oltre che dell'attività del
Concessionario, ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al giudizio. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese;
in subordine, di essere manlevata dall dal CP_4 pagamento delle spese di lite per il caso di accoglimento della stessa con vittoria di spese di lite.
3. Con sentenza n. 1657/2022 del 24.11.2021 e pubblicata in data 04.04.2022, il G.d.P. di Torre
Annunziata, qualificata preliminarmente la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne valutava positivamente l'ammissibilità, perché sostenuta da adeguato interesse;
riteneva sussistente la legittimazione passiva di entrambi i convenuti;
nel merito, dichiarava prescritta la pretesa esattoriale,
reputando insufficiente la documentazione relativa al procedimento di notifica, prodotta solo in copia fotostatica dal e, in ogni caso, incompleta. Pertanto, accoglieva la domanda, dichiarando CP_5 la prescrizione del credito, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite;
compensava le CP_4
spese tra le altre parti.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato alle controparti a mezzo PEC in data 27.09.2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi, così come già rilevati in primo grado: carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce del novum normativo di cui al comma.
4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, così come introdotto dal D.L. 14672021, convertito con Legge n.
215/2021; regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 07120110013341805000, perfezionata in data 06.12.2012, e del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500085209000 in data
2 07.01.2016; legittimità della produzione mediante copie fotostatiche;
mancato decorso del termine di prescrizione, anche quinquennale, debitamente interrotto dal , e ciò anche in CP_5 considerazione della sospensione dell'attività di notifica dovuta all'emergenza da COVID 19. Chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
5. Il giudizio, recante il N.R.G. 4867/2022, veniva assegnato alla dott.ssa e incardinato presso la Pt_3
III Sezione Civile del Tribunale di Torre Annunziata.
Non si costituivano i convenuti e : all'udienza del Controparte_1 Controparte_2
02.02.2023 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ne dichiarava la contumacia;
successivamente, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025
La causa transitava, successivamente, sul ruolo della scrivente dott.ssa Magliulo, che con provvedimento del 16.01.2025 la rinviava per le medesime incombenze all'udienza del 15.04.2025 in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
****
Sul thema decidendum.
Si evidenzia come la domanda promossa in primo grado da fosse esclusivamente Controparte_1 riferita all'impugnazione dell'estratto di ruolo 2011/2863, contenuto nella cartella esattoriale n.
07120110013341805000: tanto si evince dalla produzione di parte attrice nel primo giudizio (acquisita in appello).
Pertanto, sebbene la cartella in questione contenga in sé anche il ruolo n. 2011/2868 (cfr. estratto ruolo prodotto da , il thema decidendum del primo giudizio, e conseguentemente del presente appello, CP_4 deve ritenersi limitato al solo ruolo n. 2011/2863; di talché, le questioni relative alla prescrizione del credito e dell'annullamento della cartella devono necessariamente intendersi riferite in parte qua.
Sulla qualificazione della domanda.
In via preliminare, si ritiene necessario precisare la corretta qualificazione della domanda. Si sottolinea, a tal scopo, il potere di questo ufficio giudicante di dare una propria connotazione giuridica all'azione proposta: infatti, la giurisprudenza di legittimità evidenzia come “il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei
3 casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020)
A tal fine, si evidenzia che , nel caso di specie, abbia agito in primo grado per far Controparte_1
valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzioni amministrative per violazione del CdS, con un atto di citazione recante l'intestazione “opposizione ex art 615 c.p.c./ accertamento negativo del credito”.
Il giudice di primo grado, d'altro canto, qualificava esplicitamente la domanda come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., valutandone l'ammissibilità.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il
“quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP nella sentenza impugnata – manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto CP_4 impositivo propriamente detto . La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Sull'interesse ad agire.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo CP_4
interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive
Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito
4 dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n.
19704/2015 (su cui infra; si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto
è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati
o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e
l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta
(mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis). A conferma ulteriore di tale assunto,
5 veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n.
215/2021, di conversione del decreto legge n. 146/2021.
Ed invero, in tale ambito sembra potersi collocare l'oggetto della domanda formulata in primo grado
6 dall'attrice, che si doleva – tra le altre censure – di una cartella “mai notificata all'istante” (cfr. pag.
1- 2 dell'atto di citazione in primo grado).
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica).
Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4- bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni
Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il Legislatore, dunque, è intervenuto a “plasmare”
e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto
(con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ
S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti
7 perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità, e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo- conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva
(similmente, cfr. anche Cass. Civ. ord. n. 10595/2023). In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord. 32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n. 2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R.
n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello
«ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
8 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24,
113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela “anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso
l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore
e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
Spese.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale (nell'anno 2019), la modifica normativa non era ancora intervenuta,
9 e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_4
sentenza di primo grado n. 1657/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, emessa in data
24.11.2021 e pubblicata in data 04.04.2022, dichiara inammissibile da domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 12 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4867/2022 R.G., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1657/2022 del 24.11.2021 e pubblicata in data
04.04.2022, opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., cartelle esattoriali, sanzioni amministrative, prescrizione,vertente tra
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1 alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del persona del procuratore speciale dott. , in Parte_2 virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 28.04.2022, Rep. n. 177893 Racc. n. 11776; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Elvira Longobardi (C.F. ), C.F._1
e con questa elettivamente domiciliata presso in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62;
-appellante
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...]; rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Francesco Tiriolo
( , e con questo elettivamente domiciliata Castellammare di Stabia, alla via Traversa C.F._3
Petraro n. 2/C;
-appellato contumace nonché contro
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
-appellato contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. / accertamento negativo del credito notificato alle controparti in data 19.09.2019, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, Controparte_1
l' e il , impugnando l'estratto del Controparte_3 Controparte_2
ruolo esattoriale n. 2011/2863, autonomamente richiesto presso gli uffici del Concessionario in data
15.05.2019, formato dalla Polizia Stradale del di Stabia per sanzioni Controparte_2
amministrative dovute a plurime violazioni del CdS relative all'anno 2008, e portato dalla cartella esattoriale n. 07120110013341805000 per l'importo totale di € 1.603,00.
Premettendo di aver formulato istanza di sgravio al Concessionario a mezzo pec in data 19.06.2019,
rimasta tuttavia inevasa, a sostegno dell'opposizione contestava la cartella esattoriale n.
07120110013341805000 per mancanza di notifica, e rilevava l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
chiedeva pertanto dichiararsi la non debenza del credito, con annullamento della cartella;
vinte le spese di lite e con attribuzione delle stesse ai procuratori antistatari.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado l' eccependo la carenza d'interesse ad agire CP_4 dell'opponente, la regolarità della notifica della cartella di pagamento, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2.1. Si costituiva il rilevando la regolarità del procedimento Controparte_2 amministrativo di elevazione delle sanzioni e di formazione del ruolo, oltre che dell'attività del
Concessionario, ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al giudizio. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese;
in subordine, di essere manlevata dall dal CP_4 pagamento delle spese di lite per il caso di accoglimento della stessa con vittoria di spese di lite.
3. Con sentenza n. 1657/2022 del 24.11.2021 e pubblicata in data 04.04.2022, il G.d.P. di Torre
Annunziata, qualificata preliminarmente la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne valutava positivamente l'ammissibilità, perché sostenuta da adeguato interesse;
riteneva sussistente la legittimazione passiva di entrambi i convenuti;
nel merito, dichiarava prescritta la pretesa esattoriale,
reputando insufficiente la documentazione relativa al procedimento di notifica, prodotta solo in copia fotostatica dal e, in ogni caso, incompleta. Pertanto, accoglieva la domanda, dichiarando CP_5 la prescrizione del credito, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite;
compensava le CP_4
spese tra le altre parti.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato alle controparti a mezzo PEC in data 27.09.2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi, così come già rilevati in primo grado: carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce del novum normativo di cui al comma.
4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, così come introdotto dal D.L. 14672021, convertito con Legge n.
215/2021; regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 07120110013341805000, perfezionata in data 06.12.2012, e del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500085209000 in data
2 07.01.2016; legittimità della produzione mediante copie fotostatiche;
mancato decorso del termine di prescrizione, anche quinquennale, debitamente interrotto dal , e ciò anche in CP_5 considerazione della sospensione dell'attività di notifica dovuta all'emergenza da COVID 19. Chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
5. Il giudizio, recante il N.R.G. 4867/2022, veniva assegnato alla dott.ssa e incardinato presso la Pt_3
III Sezione Civile del Tribunale di Torre Annunziata.
Non si costituivano i convenuti e : all'udienza del Controparte_1 Controparte_2
02.02.2023 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ne dichiarava la contumacia;
successivamente, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025
La causa transitava, successivamente, sul ruolo della scrivente dott.ssa Magliulo, che con provvedimento del 16.01.2025 la rinviava per le medesime incombenze all'udienza del 15.04.2025 in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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Sul thema decidendum.
Si evidenzia come la domanda promossa in primo grado da fosse esclusivamente Controparte_1 riferita all'impugnazione dell'estratto di ruolo 2011/2863, contenuto nella cartella esattoriale n.
07120110013341805000: tanto si evince dalla produzione di parte attrice nel primo giudizio (acquisita in appello).
Pertanto, sebbene la cartella in questione contenga in sé anche il ruolo n. 2011/2868 (cfr. estratto ruolo prodotto da , il thema decidendum del primo giudizio, e conseguentemente del presente appello, CP_4 deve ritenersi limitato al solo ruolo n. 2011/2863; di talché, le questioni relative alla prescrizione del credito e dell'annullamento della cartella devono necessariamente intendersi riferite in parte qua.
Sulla qualificazione della domanda.
In via preliminare, si ritiene necessario precisare la corretta qualificazione della domanda. Si sottolinea, a tal scopo, il potere di questo ufficio giudicante di dare una propria connotazione giuridica all'azione proposta: infatti, la giurisprudenza di legittimità evidenzia come “il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei
3 casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020)
A tal fine, si evidenzia che , nel caso di specie, abbia agito in primo grado per far Controparte_1
valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzioni amministrative per violazione del CdS, con un atto di citazione recante l'intestazione “opposizione ex art 615 c.p.c./ accertamento negativo del credito”.
Il giudice di primo grado, d'altro canto, qualificava esplicitamente la domanda come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., valutandone l'ammissibilità.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il
“quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP nella sentenza impugnata – manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto CP_4 impositivo propriamente detto . La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Sull'interesse ad agire.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo CP_4
interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive
Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito
4 dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n.
19704/2015 (su cui infra; si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto
è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati
o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e
l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta
(mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis). A conferma ulteriore di tale assunto,
5 veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n.
215/2021, di conversione del decreto legge n. 146/2021.
Ed invero, in tale ambito sembra potersi collocare l'oggetto della domanda formulata in primo grado
6 dall'attrice, che si doleva – tra le altre censure – di una cartella “mai notificata all'istante” (cfr. pag.
1- 2 dell'atto di citazione in primo grado).
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica).
Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4- bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni
Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il Legislatore, dunque, è intervenuto a “plasmare”
e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto
(con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ
S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti
7 perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità, e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo- conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva
(similmente, cfr. anche Cass. Civ. ord. n. 10595/2023). In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord. 32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n. 2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R.
n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello
«ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
8 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24,
113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela “anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso
l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore
e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
Spese.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale (nell'anno 2019), la modifica normativa non era ancora intervenuta,
9 e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_4
sentenza di primo grado n. 1657/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, emessa in data
24.11.2021 e pubblicata in data 04.04.2022, dichiara inammissibile da domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 12 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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