Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
La competenza della causa di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nella quale l'ente pubblico convenuto abbia ottenuto la chiamata in causa della società appaltatrice dei lavori al solo fine di garanzia, appartiene al Tribunale originariamente adito, anche in seguito alla dichiarazione di fallimento del terzo chiamato pronunciata da altro Tribunale, atteso il carattere autonomo e accessorio del rapporto processuale di garanzia, riguardo al quale soltanto va dichiarata l'improcedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
GH UI, GH NG, GH AR in proprio e quale procuratore generale di GH CE, GH IO, GH VI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l'avvocato GIOVANNI OZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OVIDIO MARRAS, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
REGIONE SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 344 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
contro
FALLIMENTO IMPRESE RIUNITE SpA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 877/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 02/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, previa separazione della causa principale introdotta dagli attuali ricorrenti avverso la Regione Autonoma Sardegna dalla causa di garanzia impropria di quest'ultima nei confronti del Fallimento S.I.R. nonché di quella in via subordinata introdotta dagli attuali ricorrenti avverso il Fallimento suddetto, voglia accogliere il ricorso limitatamente alla prima causa, dichiarando al riguardo la competenza dell'adito Tribunale di Cagliari, con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.6.1987, MI IG, AN e RI, quest'ultimo quale procuratore generale di MI EL, OL e IV, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Regione Sardegna, chiedendo l'indennità per il periodo di occupazione legittima, ed il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di fondi in loro comproprietà, situati nel comune di Castiadas.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto, ed in ipotesi subordinata chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della CO.GE.A. s.p.a., appaltatrice dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, al fine di esser tenuta indenne. Avvenuta la chiamata in causa previa autorizzazione del giudice, si costituiva la Società imprese riunite (S.I.R.) s.p.a., quale avente causa dalla CO.GE.A. s.p.a., contestando il fondamento della domanda della Regione Sardegna nei propri confronti, di cui chiedeva il rigetto.
Le conclusioni venivano dagli attori precisate nel senso della condanna della Regione, ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione della Regione, per la condanna della S.I.R.; quest'ultima per il rigetto della domanda della Regione Sardegna nei propri confronti, in subordine per il rigetto della domanda degli attori nei confronti della Regione;
con dichiarazione di non accettare il contraddittorio sulla domanda proposta nei propri confronti dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo, per fallimento della S.I.R. s.p.a., e gli attori provvedevano a riassumere il giudizio. Con sentenza depositata il 30.6.1997, il Tribunale di Cagliari, preso atto dell'intervenuto fallimento della S.I.R. s.p.a., dichiarava l'improcedibilità della domanda e la devoluzione dell'intera controversia al Tribunale di Roma, che con sentenza 7.12.994, aveva dichiarato il fallimento della S.I.R. Avverso la sentenza propongono ricorso per regolamento di competenza MI IG, AN e RI, quest'ultimo quale procuratore generale di MI EL, OL e IV, al cui accoglimento si oppone l'Avvocatura generale dello Stato per la Regione Sardegna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti lamentano che il Tribunale è incorso "in gravi errori di diritto e di logica", basandosi, ai fini del diniego della propria competenza, su una domanda subordinata e improponibile, perché tardivamente proposta (solo in sede di precisazione, e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio della controparte): contestualmente dichiarano di rinunciare a tale domanda subordinata, e a qualsiasi azione e pretesa nei confronti della chiamata in causa. Sotto un altro profilo, il diniego di competenza è basato su una chiamata in causa, che, notoriamente, dà luogo ad una causa accessoria, che è assolutamente inidonea ad attrarre nelle regole della relativa competenza, anche se funzionale, la competenza del giudice della causa principale originariamente instaurata. In definitiva chiedono che la causa principale venga rimessa al Tribunale di Cagliari.
Preliminarmente all'esame del ricorso, s'impone l'esatta qualificazione della pronuncia resa dal Tribunale di Cagliari, che sul presupposto dell'attrazione nella procedura concorsuale di tutte le azioni che trovano causa nel fallimento, ha dichiarato l'improcedibilità delle domande, e la devoluzione dell'intera controversia al Tribunale di Roma, foro fallimentare. Sono da condividere le conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha assunto che al di là del tenore letterale della domanda, la diversità territoriale del Tribunale fallimentare rispetto a quello ordinario integra sotto il profilo sostanziale una pronuncia sulla competenza, come tale suscettibile di censura mediante il regolamento ex art. 42 c.p.c. La pronuncia in esame, pur nella premessa dell'improcedibilità delle domande, dichiara relativamente ad esse la competenza del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, fissando altresì un termine per la riassunzione.
Al fine di evitare un insanabile contrasto tra le due proposizioni, giacché l'improcedibilità non consentirebbe la prosecuzione del processo, neppure davanti ad altro organo, non può che interpretarsi la decisione come attributiva della cognizione della causa, nella sua conformazione complessa determinata dalle due domande nei confronti di debitori alternativi, ad un organo giurisdizionale territorialmente individuato, da adire secondo la speciale procedura di verificazione dello stato passivo, di cui agli artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare. In tal modo correttamente interpretata la sentenza, deve farsi luogo, come indicato dal Procuratore generale, ad una separazione delle cause.
Va infatti osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'improcedibilità del giudizio tra creditore ed uno dei condebitori, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio prosegua in sede ordinaria nei confronti del creditore in bonis, senza essere attratto nella competenza del Tribunale fallimentare. Il principio che precede, costantemente applicato dalla giurisprudenza più recente (Cass.
1.9.1995. n. 9211;
19.5.1995, n. 5493; 30.5.1994, n. 5283), non è infirmato dalla giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata e richiamata dalla Regione Sardegna, che riguarda ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, per effetto del quale la lite, riguardante un creditore e due condebitori, in ciascuno dei rapporti e dei reciproci nessi, fu integralmente devoluta al giudice d'appello (Cass. 30.10.1980, n. 5830). Nella specie, viceversa, il rapporto in virtù del quale la S.I.R. s.p.a., fallita in corso di causa, è stata chiamata in causa, si presenta come collaterale e accessorio: nelle conclusioni definitive, assunte dal chiamante in primo grado, si richiede in via principale il rigetto della domanda, e solo in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, si pretende che il chiamato tenga indenne il chiamante dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pronuncia. Non vale osservare che nella stessa sede gli attori abbiano concluso, in subordine, nell'ipotesi di reiezione della domanda nei confronti dell'ente convenuto, per la condanna della S.I.R. al risarcimento dei danni: su tale domanda non si è instaurato il contraddittorio, e la stessa, per quanto dovesse occorrere, è stata rinunciata in sede di proposizione del ricorso per regolamento. A tal fine va ricordato che la rinuncia a domande o a conclusioni precedentemente formulate non richiede, ai fini dell'efficacia estintiva, l'accettazione della controparte, qualora questa non abbia interesse alla prosecuzione: e nella specie tale interesse non risulta sussistere, non solo perché il Fallimento S.I.R. s.p.a. non si è costituito in questo giudizio di impugnazione, introdotto dal ricorso in cui è contenuta la rinuncia alla domanda, ma soprattutto perché rispetto a tale domanda la S.I.R. s.p.a. dichiarò esplicitamente di non accettare il contraddittorio.
La chiamata in causa del terzo non tendeva a ottenere una declaratoria di responsabilità esclusiva di questo - nel qual caso neppure sarebbe stata necessaria un'estensione, da parte dell'attore, della domanda originaria nei confronti del terzo chiamato - bensì mirava a riversare sul terzo gli effetti pregiudizievoli di una condanna nei propri confronti, in virtù del rapporto contrattuale:
tale precisazione è contenuta in tutte le difese della convenuta Regione Sardegna, e confermata in comparsa conclusionale, ove la responsabilità del terzo chiamato S.I.R. s.p.a. è invocata solo in virtù dell'art. 75 del contratto di appalto intercorso tra le parti. Alla luce di tale considerazione, dunque, non può configurarsi un rapporto processuale unico e inscindibile. Al contrario, accanto al rapporto principale, inerente l'accertamento della responsabilità dell'ente pubblico convenuto nel fatto illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa di fondi di proprietà degli attori, si pone, in rapporto di autonomia e subordinazione, la domanda di garanzia (impropria) dell'ente nei confronti del terzo: domanda che richiede una sentenza necessariamente condizionata, in cui l'accertamento del diritto di regresso e la condanna a tener indenne il garantito, sono subordinati alla condanna del garantito verso il proprio creditore.
L'esclusione di un litisconsorzio necessario, anche processuale, induce a non ritenere attratto nella competenza del Tribunale fallimentare, il rapporto processuale principale, il cui collegamento con la procedura concorsuale è meramente occasionale. Il ricorso per regolamento va dunque accolto, e operandosi la separazione tra le cause, va dichiarata la competenza del Tribunale di Cagliari, sezione ordinaria, riguardo alla causa tra gli attuali ricorrenti e la Regione Sarda, davanti al quale la causa deve proseguire con il rito ordinario, fissandosi termine di gg. 90 per la riassunzione, mentre rimane l'improcedibilità della causa intrapresa dai primi nei confronti della S.I.R. s.p.a., a seguito del fallimento di quest'ultima.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte, accogliendo il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari relativamente alla domanda di risarcimento proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti della Regione Sardegna. Cassa la sentenza del Tribunale di Cagliari sul punto;
fissa per la riassunzione il termine di gg. 90 dalla comunicazione. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999