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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2707/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2707/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...]/SP, Brasile, (codice fiscale Parte_1
, residente in [...]n. 668, Amparo-SP (Brasile), in proprio e nella C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore , nato il Persona_1
24/11/2008 a Sao Paulo/SP, (codice fiscale ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv.to Fernando BIANCHINO ed elettivamente domiciliati presso il sui studio in San Marco
Argentano(CS), via Vittorio Emanuele III n. 57, come da procura autenticata, tradotta e apostillata versate agli atti.
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, anche nella predetta qualità, convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Controparte_1
Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis,
1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano cittadino italiano, nato a SO
Palmi (Reggio Calabria), in data 01/04/1892, figlio di e , come risulta Controparte_2 CP_3 dall'estratto degli atti di nascita rilasciato in data 24.03.2021 dal Comune di Palmi(RC) (cfr. doc. 3).
Una volta emigrato in Brasile, il nativo italiano aveva sposato il 15 febbraio 1919 a Rincao-SP, CP_4
(cfr. doc.5) e dalla loro unione era nata la figlia il 19/03/1936, nella città
[...] Persona_3 di Sertaizinho-SP (Brasile) (cfr. doc.6). aveva contratto matrimonio, in data 16/04/1955 San Paolo-SP (Brasile), con Persona_3 [...]
(cfr. doc7) e dalla loro unione coniugale era nata, il 16/05/1960, Persona_4 Persona_5
, (cfr. doc.8) odierna ricorrente.
[...] ha sposato, il 09/08/2008, (cfr. doc.9), generando il Persona_5 Persona_6 figlio , nato il [...] a [...]-SP (Brasile) (cfr. doc. 10), anch'egli odierno Persona_7 ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 7.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto l'avo italiano era emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L.n. 555 del 1912, acquistando la cittadinanza di quel Paese iure soli, in ragione del fenomeno di “naturalizzazione c.d. di massa” che aveva riguardato il Brasile, al pari dei
Paesi dell'America Latina ove erano state attuate politiche ispirate a scelte di sviluppo e di coesione nazionale.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La difesa provvedeva al deposito di note scritte autorizzate nelle quali dava atto di aver depositato prova dei vari tentativi di appuntamento effettuati dalla ricorrente tramite la piattaforma Prenot@mi,
2 nonché di una comunicazione del Ministero degli Affari Esteri inviata alle Avvocature distrettuali dello Stato, da cui evincere i lunghi tempi di attesa per essere convocati al Consolato di San Paolo.
Pertanto, si riportava integralmente al proprio atto introduttivo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con provvedimento del 22.05.2025 il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alle Per_ generalità del nativo italiano il cui nome nel tempo è stato trasformato in ”, SO non sono altro che il frutto della traduzione in lingua portoghese del prenome italiano. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del cognome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo
3 della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata in data 19/03/1936, figlia del nativo italiano Persona_3
4 ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla figlia SO
, nata il [...], ovvero in epoca post – costituzionale. Persona_5
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, seguendo le indicazioni riportate sul sito web istituzionale del competente , hanno tentato di inoltrare richiesta di cittadinanza iure sanguinis Parte_2 utilizzando il sistema della c.d. prenotami-online WhatsApp”, versando agli atti il documento contenente le istruzioni (cfr.. all. 11, Pagina web del con modalità di Parte_2 prenotazione).
Tuttavia, in occasione di ciascuno dei trenta tentativi effettuati in un arco di tempo compreso tra il 1°
5 febbraio e il 13 marzo 2023, il sistema ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto nel mese in corso e l'invito a controllare il mese successivo, come provato dai fermi immagine depositati unitamente al ricorso.
Inoltre, la parte ricorrente ha provato che la situazione è rimasta invariata anche nel periodo successivo all'instaurazione del giudizio, come si evince dai depositi effettuati il 18, 19 e 22 aprile
2025. Infatti, l'indisponibilità di appuntamenti è stata riscontrata anche nei mesi di marzo e aprile
2025 (rispettivamente: il 13, 16, 17 e 18 marzo;
il 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21 e 22 aprile).
Infine, a comprovare ulteriormente la situazione di stallo in cui versano le autorità consolari contribuiscono due documenti prodotti dai ricorrenti: l'uno, unitamente al ricorso, datato 25.10.2019, nel quale l'amministrazione nel fornire indicazioni per la presentazione della domanda (all'epoca cartacea) avvisa gli utenti che i tempi di attesa sono pari a 12 anni;
l'altro, versato il 18 aprile 2025, consistente in una comunicazione del Ministero degli Esteri, inviata alle Avvocature distrettuali dello
Stato, dalla quale si evincono i lunghi tempi di attesa al di San Paolo. Parte_2
In particolare, da quest'ultimo si ricavano i numeri delle domande presentate ogni anno in ciascun
Brasile, la cui percentuale maggiore è proprio costituita dalle richieste presentate Parte_3 al San Paolo (30.000 delle 54.500 previste per il 2022) e vengono ribaditi i lunghi Parte_2
d'attesa, confermati, anche alla data del 30 gennaio 2023, in 11 anni.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che
Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
6 Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino con un passaggio in via materna post-costituzione e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato a [...], in data [...], figlio di SO
e il quale è deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza Controparte_2 CP_3 argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 30.05.2023 con il n.000.046.507.085/2023, secondo il quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di o o SO SO
o o , figlio di e nato SO Per_9 Persona_10 CP_3 Controparte_2 in il 01/04/1892 o , nato in [...] [...]”. Pt_3 Persona_11 Persona_12 Pt_3
7 Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata il Parte_1
16/05/1960 in San Paolo/SP, Brasile, (codice fiscale , residente in [...]C.F._1
n. 668, Amparo-SP (Brasile), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore , nato il [...] a [...]/SP, (codice fiscale Persona_1
), il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti C.F._2 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 21/06/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2707/2024 promossa da:
, nata il [...] in [...]/SP, Brasile, (codice fiscale Parte_1
, residente in [...]n. 668, Amparo-SP (Brasile), in proprio e nella C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore , nato il Persona_1
24/11/2008 a Sao Paulo/SP, (codice fiscale ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv.to Fernando BIANCHINO ed elettivamente domiciliati presso il sui studio in San Marco
Argentano(CS), via Vittorio Emanuele III n. 57, come da procura autenticata, tradotta e apostillata versate agli atti.
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, anche nella predetta qualità, convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Controparte_1
Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis,
1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano cittadino italiano, nato a SO
Palmi (Reggio Calabria), in data 01/04/1892, figlio di e , come risulta Controparte_2 CP_3 dall'estratto degli atti di nascita rilasciato in data 24.03.2021 dal Comune di Palmi(RC) (cfr. doc. 3).
Una volta emigrato in Brasile, il nativo italiano aveva sposato il 15 febbraio 1919 a Rincao-SP, CP_4
(cfr. doc.5) e dalla loro unione era nata la figlia il 19/03/1936, nella città
[...] Persona_3 di Sertaizinho-SP (Brasile) (cfr. doc.6). aveva contratto matrimonio, in data 16/04/1955 San Paolo-SP (Brasile), con Persona_3 [...]
(cfr. doc7) e dalla loro unione coniugale era nata, il 16/05/1960, Persona_4 Persona_5
, (cfr. doc.8) odierna ricorrente.
[...] ha sposato, il 09/08/2008, (cfr. doc.9), generando il Persona_5 Persona_6 figlio , nato il [...] a [...]-SP (Brasile) (cfr. doc. 10), anch'egli odierno Persona_7 ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 7.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto l'avo italiano era emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L.n. 555 del 1912, acquistando la cittadinanza di quel Paese iure soli, in ragione del fenomeno di “naturalizzazione c.d. di massa” che aveva riguardato il Brasile, al pari dei
Paesi dell'America Latina ove erano state attuate politiche ispirate a scelte di sviluppo e di coesione nazionale.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La difesa provvedeva al deposito di note scritte autorizzate nelle quali dava atto di aver depositato prova dei vari tentativi di appuntamento effettuati dalla ricorrente tramite la piattaforma Prenot@mi,
2 nonché di una comunicazione del Ministero degli Affari Esteri inviata alle Avvocature distrettuali dello Stato, da cui evincere i lunghi tempi di attesa per essere convocati al Consolato di San Paolo.
Pertanto, si riportava integralmente al proprio atto introduttivo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con provvedimento del 22.05.2025 il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alle Per_ generalità del nativo italiano il cui nome nel tempo è stato trasformato in ”, SO non sono altro che il frutto della traduzione in lingua portoghese del prenome italiano. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del cognome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo
3 della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata in data 19/03/1936, figlia del nativo italiano Persona_3
4 ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla figlia SO
, nata il [...], ovvero in epoca post – costituzionale. Persona_5
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, seguendo le indicazioni riportate sul sito web istituzionale del competente , hanno tentato di inoltrare richiesta di cittadinanza iure sanguinis Parte_2 utilizzando il sistema della c.d. prenotami-online WhatsApp”, versando agli atti il documento contenente le istruzioni (cfr.. all. 11, Pagina web del con modalità di Parte_2 prenotazione).
Tuttavia, in occasione di ciascuno dei trenta tentativi effettuati in un arco di tempo compreso tra il 1°
5 febbraio e il 13 marzo 2023, il sistema ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto nel mese in corso e l'invito a controllare il mese successivo, come provato dai fermi immagine depositati unitamente al ricorso.
Inoltre, la parte ricorrente ha provato che la situazione è rimasta invariata anche nel periodo successivo all'instaurazione del giudizio, come si evince dai depositi effettuati il 18, 19 e 22 aprile
2025. Infatti, l'indisponibilità di appuntamenti è stata riscontrata anche nei mesi di marzo e aprile
2025 (rispettivamente: il 13, 16, 17 e 18 marzo;
il 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21 e 22 aprile).
Infine, a comprovare ulteriormente la situazione di stallo in cui versano le autorità consolari contribuiscono due documenti prodotti dai ricorrenti: l'uno, unitamente al ricorso, datato 25.10.2019, nel quale l'amministrazione nel fornire indicazioni per la presentazione della domanda (all'epoca cartacea) avvisa gli utenti che i tempi di attesa sono pari a 12 anni;
l'altro, versato il 18 aprile 2025, consistente in una comunicazione del Ministero degli Esteri, inviata alle Avvocature distrettuali dello
Stato, dalla quale si evincono i lunghi tempi di attesa al di San Paolo. Parte_2
In particolare, da quest'ultimo si ricavano i numeri delle domande presentate ogni anno in ciascun
Brasile, la cui percentuale maggiore è proprio costituita dalle richieste presentate Parte_3 al San Paolo (30.000 delle 54.500 previste per il 2022) e vengono ribaditi i lunghi Parte_2
d'attesa, confermati, anche alla data del 30 gennaio 2023, in 11 anni.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che
Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
6 Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino con un passaggio in via materna post-costituzione e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato a [...], in data [...], figlio di SO
e il quale è deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza Controparte_2 CP_3 argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 30.05.2023 con il n.000.046.507.085/2023, secondo il quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di o o SO SO
o o , figlio di e nato SO Per_9 Persona_10 CP_3 Controparte_2 in il 01/04/1892 o , nato in [...] [...]”. Pt_3 Persona_11 Persona_12 Pt_3
7 Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata il Parte_1
16/05/1960 in San Paolo/SP, Brasile, (codice fiscale , residente in [...]C.F._1
n. 668, Amparo-SP (Brasile), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore , nato il [...] a [...]/SP, (codice fiscale Persona_1
), il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti C.F._2 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 21/06/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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