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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/05/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1416/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Abeniacar e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 699/2023 del 06.10.2023 (passata in giudicato in data 09.04.2024), questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni di ricorso. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 09.05.2024, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare e insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi i relativi cambiamenti;
1) La figlia nata prima della celebrazione del matrimonio è maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente ed indipendente.
2) Sull'assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale, sita in Via Montefrancio n.52 a Castelnuovo Magra, di proprietà esclusiva della signora , resta assegnata alla stessa, con tutti gli arredi ivi contenuti;
il marito si è già Parte_1 trasferito a vivere in altra abitazione sita in Luni (SP) in Via Casano n.72 e ha già da tempo provveduto ad asportare tutti i beni ed effetti personali di sua proprietà dalla casa coniugale. Il sig. dichiara di non aver nulla a che pretendere ed, in ogni caso, di rinunciare Parte_2 ad ogni pretesa di rimborso e/o di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura e titolo relativamente ai lavori di manutenzione eseguiti sulla casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra Pt_1
la quale a sua volta si impegna a non cederla a terzi, esclusa la figlia .
[...] Per_1
Tale accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) Sul mantenimento:
I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo al rispettivo mantenimento, mentre nulla viene pattuito in relazione alla figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed indipendente.
4) Sulle autorizzazioni amministrative: I coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché degli altri documenti validi per l'espatrio.
5) Altre questioni patrimoniali (autovetture): Le autovetture Nissan Juke tg. GF341DC intestata alla Sig.ra e Toyota Yaris tg. FG554XJ Pt_1 intestata al Sig. rimarranno di rispettiva proprietà e possesso dei coniugi. Parte_2
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica e/o patrimoniale e non e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, in conseguenza del loro matrimonio.
I coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni azione di risarcimento del danno per qualsiasi natura
e/o ragione conseguente al rapporto matrimoniale o comunque trovante presupposto in fatti che si sono verificati nel periodo antecedente la sottoscrizione del presente ricorso”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Castelnuovo Magra (SP) in data
[...] 13.09.1998 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1998, numero 8, parte I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 09.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani