Ordinanza cautelare 23 giugno 2021
Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00409/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2021, proposto da
EO NC, GE PA, EO IM, TI RI, LI RT, PI AT e AL MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Comune OL, in persona del Sindaco pro tempore , e UC Serena, in proprio ed in qualità di Vice-Presidente pro tempore del Consiglio Comunale di OL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) della deliberazione n. 10 del 18/5/2021 con la quale la Vice-Presidente del Consiglio Comunale di OL ha dichiarato deserta la seduta in 1^ convocazione per mancanza di numero legale sulla base della normativa statutaria (8 consiglieri), rinviandola;
b) della deliberazione n. 11 del 20/5/2021, in 2^ convocazione, ed il relativo verbale di accertamento della mancanza del numero legale sulla base della normativa statutaria (8 consiglieri), con rinvio della seduta del Consiglio Comunale;
c) ove occorra, dell'art. 15, comma 13, dello Statuto del Comune di OL;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 10/12/2021, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I sette ricorrenti (Sindaco, Consiglieri Comunali e Consigliere avente diritto alla surroga) impugnano la deliberazione n. 10 del 18/5/2021 con la quale il Vice-Presidente del Consiglio Comunale di OL ha dichiarato deserta la seduta in 1^ convocazione per mancanza di numero legale sulla base della normativa statutaria (8 consiglieri), rinviandola, nonché la deliberazione n. 11 del 20/5/2021, con cui il Vice-Presidente del Consiglio Comunale ha accertato la mancanza del numero legale della seduta in 2^ convocazione del Consiglio Comunale sulla base della normativa statutaria (8 consiglieri), con rinvio ulteriore della seduta del Consiglio Comunale e, ove occorra, l'art. 15, comma 13, dello Statuto del Comune di OL, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
A sostegno del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 38 Testo Unico Enti Locali. Eccesso di potere per incompetenza, travisamento ed ingiustizia manifesta, sviamento.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, hanno concluso come sopra riportato.
Il 14/06/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. n. 28/2020, così come integrato dall’art. 25 del D.L. n. 137 del 28/10/2020, dell’istanza di sospensiva proposta.
Il 18/06/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 362 del 23/06/2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e, per l’effetto, sospeso l’efficacia delle impugnate deliberazioni del Comune di OL n. 10 del 18/05/2021 e n. 11 del 20/05/2021, previa disapplicazione in parte qua dello Statuto del Comune di OL (approvato con deliberazione n. 33 del 09/06/2000) in favore dell’applicazione dell’apposito Regolamento del Comune di OL (approvato con deliberazione n. 24 del 01/06/2001), emendato in parte qua nei sensi di cui in motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la sussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, rilevato essenzialmente che:
- la gravata disposizione dell’art. 15, comma 13, dello Statuto Comunale del Comune di OL, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2000 (prima dell’entrata in vigore del T.U.E.L. n. 267/2000, allorquando, peraltro, il Consiglio Comunale, attualmente formato da 12 consiglieri più il Sindaco, era formato da 16 Consiglieri), prevede per la validità della seduta del Consiglio Comunale la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno otto dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco;
- l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”;
- gli artt. 39, comma 1, e 40, comma 3, dell’apposito Regolamento del Consiglio Comunale di OL, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 1/6/2001, prevedono che il Consiglio Comunale, sia in prima che in seconda convocazione, può deliberare in presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune (attualmente 12), includendo nel computo il Sindaco;
- il contrasto tra la fonte statutaria e la fonte regolamentare in tema di quorum strutturale per la validità delle sedute del Consiglio Comunale va risolta, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisa da questa Sezione, alla stregua del criterio della specialità di cui all’art. 38 del T.U.E.L. n. 267/2000, che individua una “riserva di competenza” in favore della fonte regolamentare a cui è stata assegnata la funzione di determinare concretamente il quorum costitutivo del Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà di autorganizzazione dell’organo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 16/03/2021, n. 1752).
Rilevato, tuttavia, che, nella fattispecie concreta di causa, gli artt. 39 e 40 dell’apposito Regolamento Comunale invocato dai ricorrenti sono in contrasto con l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nella sola parte in cui prevedono che nel calcolo del quorum costitutivo previsto per la validità delle sedute del Consiglio Comunale debba essere computato il Sindaco.
Ritenuto, pertanto, che, nel concreto caso di specie, debba trovare applicazione, in tema di quorum strutturale per la validità della seduta del Consiglio Comunale, la disciplina dell’apposito Regolamento Comunale (che, per quanto sopra detto, prevale sulla contrastante disciplina oramai superata dello Statuto Comunale), previa, però, disapplicazione in parte qua dello stesso Regolamento Comunale (nella sola parte in cui prevede che nel calcolo del quorum costitutivo per la validità delle sedute del Consiglio Comunale debba essere computato il Sindaco), con eterointegrazione sul punto della prevalente e puntuale disciplina imperativa di cui all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale, invece, il Sindaco non deve essere computato nel calcolo del quorum costitutivo per la validità delle sedute del Consiglio Comunale.
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, l’allegato pregiudizio di un danno grave ed irreparabile per il rischio di una (possibile) impasse nel funzionamento del Consiglio Comunale, anche in vista della prossima imminente seduta convocata del Consiglio Comunale, avente all’o.d.g. (come rappresentato da parte ricorrente nella memoria difensiva del 18 giugno u.s.) gli argomenti già previsti nelle precedenti sedute dichiarate deserte e l’adeguamento dello Statuto e del Regolamento a quanto stabilito dall’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal parere della Prefettura versato in atti ”.
Il 10/12/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in cui, premettendo che “ In esecuzione dell’ordinanza di Codesto On.le TAR n. 362/2021 nonché del parere del Ministero dell’Interno comunicato in data 7/6/2021 il Consiglio Comunale di OL con le deliberazioni n. 15 e n. 16 del 28/6/2021 ha proceduto alla modifica dell’art. 15 comma 13 dello Statuto nonché alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale ”, hanno chiesto di “ dichiarare la cessazione della materia del Contendere per il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso n. 828/2021 ”.
Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.
Alla pubblica udienza dell’08/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Premesso che sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti in forza del consolidato indirizzo giurisprudenziale che riconosce la legittimazione dei Consiglieri Comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali quando esse investono direttamente la propria sfera giuridica ovvero quando siano violate norme che attengono all’ iter formativo dell’atto collegiale, precludendo ai Consiglieri il regolare svolgimento del proprio ufficio (C.d.S., Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; 2 ottobre 2012, n. 5184; 9 ottobre 2007, n. 5280), in quanto, nel caso di specie, il vizio denunciato riguarda la presenza del quorum strutturale per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale nel corso delle quali sono state adottate le deliberazioni impugnate ed incide pertanto direttamente sullo jus ad officium dei ricorrenti, essendo stato loro precluso il corretto e regolare esercizio della funzione di Consigliere Comunale, osserva, il Collegio che i ricorrenti, il 10/12/2021, hanno depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in cui, premettendo che “ In esecuzione dell’ordinanza di Codesto On.le TAR n. 362/2021 nonché del parere del Ministero dell’Interno comunicato in data 7/6/2021 il Consiglio Comunale di OL con le deliberazioni n. 15 e n. 16 del 28/6/2021 ha proceduto alla modifica dell’art. 15 comma 13 dello Statuto nonché alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale ”, hanno chiesto di “ dichiarare la cessazione della materia del Contendere per il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso n. 828/2021 ”.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua sia della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse/c.m.c. di parte ricorrente che della documentazione esibita agli atti (ossia le deliberazioni n. 15 e n. 16 del 28/6/2021 del Consiglio Comunale di OL), da cui risulta che la pretesa sostanziale azionata dai ricorrenti è stata pienamente soddisfatta nelle more del processo - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di OL e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO