Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2257/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di secondo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P. IVA , con sede in Cuneo, Via della Caporalina 18, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dell'Aversana, domiciliata presso lo studio del difensore in Cuneo Via Savigliano 5,
-attore-
Contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con sede in Genova, Ponte Caracciolo Porto,
[...] Controparte_3
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore , come nelle note scritte depositate il 14.09.2023: Parte_1
“Voglia accogliere l'appello, e nel riformare parzialmente la sentenza n. 339/2022
emanata, nell'ambito del proc. R.G. n. 456/2019 (riunito a procedimenti R.G. N. 457/2019,
986/2019 e 1944/2019) del 25/05/2022, depositata presso la competente cancelleria del
1
accogliere i ricorsi di primo grado originariamente iscritti a ruolo presso il Giudice di Pace
di La Spezia con R.G. N. 457/2019, 986/2019 e 1944/2019, poi riuniti con il procedimento
R.G. N. 456/2019 e, per l'effetto, disporre In via principale - l'annullamento delle
impugnate ordinanze ingiunzione e precisamente:
a) prot. n. 2019/UVAC – – 305/SANZ del 05/02/2019 (R.G. N. 457/2019); CP_3
b) prot. n. 2019/UVAC – – 858/SANZ del 02/05/2019 (R.G. N. 986/2019); CP_3
c) prot. n. 2019/UVAC – – 1892/SANZ del 20/09/2018 (R.G. N. 1944/2019); CP_3
con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
In via subordinata - la riduzione delle sanzioni irrogate al minimo edittale;
In via ulteriormente subordinata - l'opponente propone istanza di rateizzazione.
In ogni caso - con il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
In via istruttoria Si reitera l'eccezione di decadenza (già avanzata all'udienza del
27/10/2021 innanzi al Giudice di Pace di La Spezia e reiterata in sede di Appello) per il
dalla facoltà di richiedere l'ammissione di prove orali stante la Controparte_1
mancata indicazione delle medesime in tutte e quattro le comparse di costituzione.
Dovendosi applicare alla fattispecie il rito del lavoro non avendo avanzato nell'atto
introduttivo alcuna istanza istruttoria ne è decaduta e, pertanto, si insta affinché venga
espunta dal fascicolo la testimonianza resa all'udienza del 27/10/2021 dal dott. Tes_1
e quella del 16/02/2022 resa dal sig. . Testimone_2
*Per il convenuto , come in Controparte_4
comparsa di costituzione del 30.09.2023:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'avversa impugnazione, in quanto
infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria
di spese”.
2 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con ricorso in appello depositato il 24.11.2022 la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 339/22, emessa dal Giudice di Pace di La Spezia,
nell'ambito del procedimento RG 456/19, depositata il 26.5.22, non notificata.
Quanto al giudizio di primo grado la ricorrente allegava che con separati ricorsi promossi dinanzi al Giudice di Pace della Spezia poi riuniti sub RG 456/19 impugnava le ordinanze-
ingiunzioni emesse a proprio carico dall' per l'importo di complessivi Controparte_4
Euro 6.300,00 a seguito dell'accertamento da parte del di Parte_2
plurime violazioni dell'art. 7 d.lgs. 151/07 (verbali di accertamento nn. 700012724803 del
1.12.2016, 700012724805 del 1.12.2016, 700012724804 del 1.12.2016, 29/FL/2017 del
26.11.2017).
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 339/22 depositata in data 26.05.22, il Giudice di
Pace della Spezia, accoglieva il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa elevata con il verbale n. 700012724803 del 1.12.2016, rigettandolo per il resto e, quindi,
confermando per l'effetto i verbali nn. 700012724805 del 1.12.2016, 700012724804 del
1.12.2016 e 29/FL/2017 del 26.11.2017 e le relative ordinanze-ingiunzioni.
Con il ricorso in appello la chiedeva la riforma parziale della sentenza Parte_1
predetta, deducendone l'erroneità nella parte in cui ha respinto le doglianze poste a fondamento dell'opposizione spiegata dinanzi al Giudice di Pace della Spezia.
In particolare, l'appellante sosteneva che la gravata pronuncia sarebbe errata nel punto in cui ha respinto le domande dell'allora ricorrente con riferimento:
“1) alla sanzione amministrativa n. 700012724805 per presunta violazione dell'art. 7, 4
comma, all. 4, punto 3.4 del D. lgs. 151/2007 per asserita mancanza del sistema di
3 allarme relativo al raggiungimento del limite massimo o minimo delle temperature e quindi
dell'ordinanza – ingiunzione prot. 2019/UVAC – – CP_3
2) alla sanzione amministrativa n. 700012724804 per presunta violazione dell'art. 7, 4
comma, all. 4, punto 2.1 del D. lgs. 151/2007 per asserita mancata messa a disposizione
degli animali di adeguata riserva di acqua e quindi dell'ordinanza – ingiunzione prot.
2019/UVAC – – 858/ SANZ del 2/05/2019; CP_3
3) alla sanzione amministrativa n. 29/FL/2017 per presunta violazione dell'art. art. 7, 4
comma, all. 4, punto 2 del D. lgs. 151/2007 per asserita irregolarità nella strumentazione
volta a consentire il controllo del livello dell'acqua sul semirimorchio targato IM0342 e
quindi dell'ordinanza – ingiunzione prot. 2019/UVAC – – 1892/ SANZ del CP_3
20/09/2018;
4) sull'applicazione dell'istituto della diffida e della riduzione dell'importo da pagarsi del
30% in caso di pagamento nei 5 giorni di cui all'art. 1 legge n. 116/2014”.305/ SANZ del
5/02/2019;” (vedasi pag. 9 ricorso in appello).
Con il primo motivo di appello, avente ad oggetto il verbale n. 700012724805 del
1/12/2016 e la conseguente ordinanza DGSAF UVAC PIF LIGURIA Controparte_1
prot. 305 del 5/2/2019, originariamente impugnate sub RG 457/19, l'appellante lamentava l'erronea motivazione dell'ordinanza ingiunzione sostenendo che in realtà il mezzo di trasporto era dotato di sistema di allarme relativo al raggiungimento del limite massimo/minimo delle temperature consentite.
Il ricorrente evidenziava come il veicolo targato DS 262 GD fosse effettivamente dotato del sistema di allarme contestato, come risultante dal certificato di omologazione (doc. 9,
fascicolo R.G. 457/2019). Tale circostanza veniva confermata anche dall'escussione testimoniale di soggetti esperti del settore:
il testimone spiegava che il camion era dotato di un cicalino che si attivava Tes_3
automaticamente quando la temperatura del bestiame superava i 20°C, e che tale
4 sistema non era visibile in quanto integrato nella strumentazione elettronica del veicolo.
il testimone confermava che il cicalino partiva automaticamente, ma Testimone_4
non esisteva un sistema di verifica del suo funzionamento manualmente accessibile agli autisti.
Il ricorrente sosteneva, dunque, che la contestazione dell'UVAC fosse viziata da una errata interpretazione tecnica del funzionamento del sistema di allarme, nonché
dall'erronea pretesa che esso dovesse essere visibile e manualmente azionabile.
Con il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la reiezione dell'opposizione proposta avverso il verbale n. 700012724804 del 1/12/2016 e l'ordinanza del Ministero della Salute
DGSAF UVAC PIF LIGURIA prot. 858 del 2/5/2019 (oggetto del procedimento RG
986/19), l'appellante lamentava l'errata ricostruzione in fatto e/o l'errata applicazione delle norme di diritto e processuali di cui all'art. 7 comma 4, allegato 4, punto 2.1 del D. lgs n.
151 del 25/07/2007 nonché dell'allegato I, capitolo III, V e VI, Regolamento CE n. 1/2005
ed articoli 112 e 155 c.p.c. ed art. 2697 c.c., nonché l'omessa motivazione in relazione alla messa a disposizione degli animali di adeguata riserva di acqua.
Il ricorrente lamentava sul punto l'errore del Giudice nell'analisi delle testimonianze, il quale avrebbe riportato in sentenza una testimonianza riferita a un altro trasporto (2017)
per giustificare la necessità dell'acqua, mentre il viaggio oggetto della sanzione (2019)
aveva una durata inferiore alle 14 ore;
quindi, senza obbligo di abbeveraggio e comunque i testimoni hanno confermato che gli animali furono abbeverati a dopo 12 ore di Pt_3
viaggio, come previsto dalla normativa.
Il ricorrente lamentava l'errata interpretazione della normativa europea poiché il
Regolamento CE 1/2005 prevede l'abbeveraggio dei bovini dopo 14 ore di viaggio, non richiedendo la presenza costante di acqua nei serbatoi, mentre il Giudice di prime cure ha sostenuto erroneamente che l'acqua deve essere sempre disponibile, confondendo le
5 norme applicabili ai suini con quelle per i bovini. Il sistema di abbeveraggio era stato svuotato dopo la sosta a per evitare il congelamento, in quanto il serbatoio era in Pt_3
alluminio e le temperature erano sottozero.
Con il terzo motivo di appello, avente ad oggetto il capo di decisione relativo al verbale n.
29/FL/2016 e all'ordinanza del prot. n. Controparte_4
1892/19, originariamente opposte sub RG 1944/2019, si lamenta Parte_1
dell'errata ricostruzione in fatto e/o dell'errata applicazione delle norme di diritto e processuali di cui all'art. 7 comma 4, allegato 4, punto 2 del d. lgs n. 151 del 25/07/2007
nonché del Regolamento CE n. 1/2005 ed articoli 112 e 155 c.p.c. ed art. 2697 c.c.,
nonché omessa motivazione in relazione alla regolarità della strumentazione volta a consentire il controllo del livello dell'acqua sul semirimorchio targato IM0342.
L'appellante evidenziava come tale affermazione non corrispondesse alla realtà dei fatti, in quanto il sistema era presente, visibile e utilizzabile, seppur con il tubicino trasparente sporco di vernice. Inoltre, si osservava come la normativa vigente (D.Lgs. 151/07 e
Regolamento CE 1/2005) non imponesse un sistema specifico, lasciando libertà di scelta ai trasportatori e ai costruttori.
Il veicolo, secondo l'appellante, disponeva di due sistemi di controllo del livello dell'acqua:
1. sistema 1, rappresentato dal tubicino trasparente strutturato alla cisterna, che risultava temporaneamente sporco di vernice.
2. sistema 2, basato sulla legge dei vasi comunicanti, che permetteva di verificare il livello dell'acqua scollegando il tubo di connessione tra la cisterna e l'impianto di abbeveraggio e osservando la fuoriuscita del liquido.
Il giudice di primo grado, omettendo di valutare tali circostanze, affermava che il conducente non avesse mostrato alcun sistema di verifica, sebbene risultasse dagli atti e dalle testimonianze che il Sistema 2 fosse presente e funzionante. Inoltre, il verbale di accertamento non contestava né l'assenza d'acqua nella cisterna né la mancata
6 funzionalità dell'impianto di abbeveraggio, elementi che confermavano l'effettiva presenza di un metodo di verifica conforme alla normativa.
Con il quarto motivo, lamentava la violazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina relativa all'“istituto della diffida”. Secondo l'appellante (pag. 30 del ricorso in appello) “la diffida non riguarda solo le imprese agricole ma tutti i soggetti che violano
norme agroalimentari sanzionate amministrativamente. L'istituto in parola si applica
trasversalmente a tutti i settori del comparto agroalimentare. La risposta non può che
essere che il trasporto, laddove inserito nel campo agro-alimentare, debba soggiacere
all'istituto della diffida”.
In primo grado, l'appellante si doleva della mancata applicazione dell'istituto della diffida,
previsto dall'art. 1 della legge n. 116/2014, in relazione ai Regolamenti CE nn. 882/04,
625/17 e 1/2005. Tale eccezione, comune a tutte le sanzioni impugnate, costituiva un'eccezione preliminare la cui fondatezza avrebbe reso superfluo l'esame nel merito delle singole ordinanze-ingiunzioni opposte.
Il Giudice di primo grado respingeva tale doglianza sostenendo che la mancata indicazione della possibilità di pagare in misura ridotta non fosse causa di nullità della sanzione. Riteneva inoltre che l'applicazione della normativa sulla diffida non fosse pertinente, poiché il Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto rientrava nell'ambito della salute pubblica e non del settore agroalimentare.
L'appellante contestava tale interpretazione, evidenziando come il veterinario , che CP_3
aveva collaborato con la Polizia Stradale durante il controllo, avrebbe dovuto formalizzare la contestazione della non conformità seguendo l'iter procedurale previsto dall'istituto della diffida. Avrebbe dovuto annotare nel verbale di accertamento le irregolarità riscontrate,
diffidare la società a porre rimedio entro un congruo termine e notificare il tutto al servizio veterinario competente.
7 Di conseguenza, risultava errata la tesi del e del Giudice di Pace di Controparte_1
La Spezia, secondo cui il trasporto degli animali non rientrava nella filiera alimentare e quindi non era soggetto alla diffida.
Per questi motivi
, la sentenza doveva essere riformata, riconoscendo che la normativa sulla diffida si applicava anche alla fattispecie in esame e che l'ente accertatore aveva omesso di applicare la diffida e di informare il trasgressore sulle possibilità di pagamento ridotto.
Con la riforma della sentenza di primo grado, si doveva riformare anche la decisione sulle spese di lite, in base all'art. 91 c.p.c., poiché il appellato risultava soccombente CP_1
per una delle quattro ordinanze-ingiunzione impugnate. Secondo la giurisprudenza,
l'accoglimento anche solo parziale della domanda non consentiva la compensazione delle spese di lite. Infatti, il giudice avrebbe dovuto considerare l'esito complessivo del giudizio e, in caso di revoca parziale di un provvedimento, le spese processuali non potevano essere compensate, ma dovevano gravare sulla parte soccombente.
Di conseguenza, in sede di appello si chiedeva la riforma della sentenza, con il riconoscimento delle spese legali a favore del ricorrente, anche nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda.
*Si costituiva il con comparsa deposita il 30 maggio 2023, con la Controparte_1
quale contestava integralmente le argomentazioni dell'appellante, chiedendone il rigetto con contestuale conferma della sentenza impugnata.
Quanto al sistema di allarme per la violazione della temperatura il osservava CP_1
che, al momento del controllo, il conducente non indicava né mostrava tale sistema. Gli
Parte agenti di Polizia Stradale e il veterinario della confermavano questa circostanza, e il
Giudice di Pace riteneva attendibile la loro testimonianza.
Quanto alla riserva di acqua per gli animali, la normativa comunitaria prevedeva che il mezzo avesse una riserva d'acqua immediatamente disponibile per garantire il benessere
8 degli animali. Il controllo, però, evidenziava che tale riserva non fosse sufficiente, e il conducente non forniva spiegazioni valide. Di conseguenza, la sanzione veniva confermata.
Quanto alla strumentazione per il controllo del livello dell'acqua Il regolamento imponeva che il serbatoio fosse dotato di un sistema per verificare il livello dell'acqua, ma gli accertamenti dimostravano che tale strumento non funzionava. Anche in questo caso, il conducente non era in grado di giustificare l'assenza di un metodo alternativo per il controllo, rendendo fondata la sanzione.
L'appellante contestava la mancata applicazione della diffida e della riduzione del 30%
sull'importo della sanzione. Tuttavia, il Ministero chiariva che tali benefici non si applicavano alle violazioni in materia di benessere animale durante il trasporto, perché
rientravano nel settore della sicurezza alimentare e della salute pubblica, espressamente escluso dall'istituto della diffida.
Alla luce di queste argomentazioni, il chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite.
*All'udienza del 15.06.2023 fissata per la prima comparizione delle parti nel procedimento da svolgersi con le forme del rito del lavoro ex artt. 413 ss cpc, vista l'istanza ex art. 127
ter cpc del 01.06.2023 assegnava termine sino al 14.09.2023 per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta ad esito del termine per note scritte ex art. 127 ter cpc compiutosi in data 14.09.2023, il Giudice
riteneva la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine sino al 30.06.2024
per il deposito di memoria conclusiva e fissava l'udienza del 07.11.2024 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 429 cpc poi rinviata al 10.04.2025.
All'udienza del 10.04.2025 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava la sentenza.
9 Osservato
1.Nel merito della causa.
Esaminati gli atti e i documenti di causa questo Giudice ritiene fondato l'appello proposto da nei termini che seguono. Parte_1
La presente vertenza riguarda la materia disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio
2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate"
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 disciplina il sistema sanzionatorio per la violazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
Tale normativa ha l'obiettivo di garantire il benessere degli animali vivi durante il trasporto,
stabilendo specifici obblighi a carico di trasportatori, proprietari, organizzatori e altri soggetti coinvolti. In particolare, il decreto prevede sanzioni amministrative e penali per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di idoneità e condizioni di trasporto degli animali, durata del viaggio, tempi di riposo, alimentazione e abbeveraggio, caratteristiche e dotazioni dei mezzi di trasporto, documentazione obbligatoria e autorizzazioni richieste,
formazione e responsabilità dei conducenti e degli operatori.
Le disposizioni contenute nel citato testo normativo si applicano a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle operazioni di trasporto degli animali, prevedendo specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle normative vigenti.
Applicando la normativa citata al caso di specie emerge quanto segue.
Quanto al primo motivo di appello lo stesso risulta fondato poiché dall'istruttoria di primo grado è risultato che il veicolo targato DS 262 GD era dotato del sistema di allarme contestato, come risultante dal certificato di omologazione (doc. 9, fascicolo R.G.
10 457/2019). Tale circostanza veniva confermata anche dall'escussione testimoniale (testi e . Tes_3 Tes_4
La sentenza di primo grado sul punto deve essere riformata non avendo tenuto in considerazione l'esito delle prove testimoniali e documentali prodotte dal ricorrente e per aver erroneamente applicato il regolamento CE 1/2005 che non impone l'obbligo di visibilità del sistema di allarme, bensì solo la sua presenza ed il corretto funzionamento.
Il terzo motivo di appello, riguardante la regolarità della strumentazione volta a consentire il controllo del livello dell'acqua, risulta fondato per i seguenti motivi.
Il Giudice di primo grado ha valutato erroneamente le risultanze istruttorie al riguardo. In
particolare è emerso che il veicolo risulta omologato con apposita certificazione sora richiamata, circostanza che presuppone la presenza di un sistema di verifica del livello dell'acqua, preventivamente ispezionato e verificato dal Veterinario Ufficiale. La
certificazione di omologazione contraddice l'assunto secondo cui il veicolo non fosse dotato di un sistema di controllo del livello dell'acqua. Le testimonianze hanno poi confermato la presenza e la funzionalità dei sistemi, ma non sono state adeguatamente considerate dal giudice di prime cure.
Quanto al quarto motivo di appello lo stesso risulta fondato.
L'appellante ha correttamente rilavato la mancata applicazione dell'istituto della “diffida”
previsto dalla legge 116/2014.
Nel campo alimentare, la “diffida” rappresenta uno strumento di collaborazione tra operatori e Pubblica amministrazione per la riduzione del contenzioso amministrativo.
L'istituto riguarda tutte le violazioni in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, purché si tratti di violazioni
“sanabili”, ossia, di “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono
11 eliminabili”; i prodotti non conformi non siano già stati “immessi in commercio” e la violazione sia accertata “per la prima volta”.
Sussistendo tutti i presupposti di cui sopra, la norma prevede che l'organo di controllo, a seguito dell'accertamento della violazione, proceda diffidando l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro i successivi trenta giorni e ad eliminare le conseguenze dannose e pericolose dell'illecito.
Recentemente è intervento il con Circolare del 05/07/ 2023 avente Controparte_1
ad oggetto: “Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3
del D.L. n. 91/2014 (cd “ ”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto CP_5
2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai
settori di cui al d. lgs. n. 27/2021”.
La circolare chiarisce il campo applicativo della legge 116/2014 ritenendola applicabile anche ai seguenti settori:
- scambi di merci e animali provenienti da altri Stati membri soggetti ai controlli da parte
degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC): le violazioni sanzionate ai
sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 2 febbraio 2021, n. 23, sono sanabili nel caso in cui tutta la
partita di prodotti o animali sia ancora nella disponibilità esclusiva dell'operatore primo
destinatario materiale e pertanto la diffida è applicabile.;
- benessere animale: la violazione della normativa di settore è sanabile e quindi è
applicabile la diffida solo nei casi in cui non abbia determinato conseguenze sul benessere
degli animali detenuti in stabilimenti, inclusi i mezzi di trasporto. Il concetto di “non
conformità sanabile”, nel settore del benessere animale, non può infatti prescindere dal
fatto che, una volta che una determinata condotta abbia causato conseguenze sul
benessere degli animali, non è più possibile a posteriori porre rimedio alla condizione
verificatasi.
12 L'accoglimento di tale motivo di appello rende nullo anche l'accertamento di cui al secondo motivo di appello nei seguenti termini ed interpretato alla luce dell'istituto della diffida.
La violazione contestata riguardava la riscontrata mancanza di acqua immediatamente disponibile per qualunque necessità e non solo in casa di sosta obbligatoria programmata.
L'istruttoria ha fatto emergere che gli animali erano in buone condizioni ed i testimoni hanno confermato che gli animali furono abbeverati a dopo 12 ore di viaggio, Pt_3
come previsto dalla normativa.
Applicando l'istituto della diffida il veterinario , che aveva collaborato con la Polizia CP_3
Stradale durante il controllo, avrebbe dovuto formalizzare la contestazione della mancanza di acqua nel serbatoio riservato all'abbeveraggio nel verbale di accertamento, diffidare la società a porre rimedio entro un congruo termine e notificare il tutto al servizio veterinario competente.
2.Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e dovranno essere liquidate anche le spese del primo grado di giudizio.
Gli onorari a favore della parte appellante vengono liquidati in euro 3.397,00 secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (scaglione euro 5.200,00 – 26.000), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte studio, introduttiva, decisionale).
Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate in Euro 2.090,00 tenendo conto del valore della causa (scaglione euro 5.200,00 – 26.000), del tipo di procedimento
(cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Giudice di Pace), delle attività
processuali effettivamente svolte.
***
P.Q.M.
13 A) RIFORMA parzialmente la sentenza n. 339/2022 emanata nell'ambito del proc. R.G. n.
456/2019 (riunito a procedimenti R.G. N. 457/2019, 986/2019 e 1944/2019) del
25/05/2022, depositata presso la competente cancelleria del Giudice di Pace di La Spezia
in data 26/05/2022 e, per l'effetto, ANNULLA le ordinanze ingiunzioni seguenti:
a) prot. n. 2019/UVAC – – 305/SANZ del 05/02/2019 (R.G. N. 457/2019); CP_3
b) prot. n. 2019/UVAC – – 858/SANZ del 02/05/2019 (R.G. N. 986/2019); CP_3
c) prot. n. 2019/UVAC – – 1892/SANZ del 20/09/2018 (R.G. N. 1944/2019). CP_3
B) CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1
della liquidandole, per il primo grado di giudizio, in Euro 2.090,00 Parte_1
oltre accessori per onorari, e per il secondo grado di giudizio, in Euro 3.397,00 oltre accessori per onorari.
La Spezia, 10.04.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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