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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 568/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 568/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Tiziana MARRAFFA, elettivamente domiciliato in Parte_1
P.zza Galimberti n. 1, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Tiziana MARRAFFA
e on il patrocinio dell'Avv. Monica GIROLAMI, elettivamente domiciliata in Controparte_1
C.so Nizza n. 13, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Monica GIROLAMI
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 18/09/2010, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 68, Parte II, Serie A, dell'anno 2010; che dal matrimonio è nato il figlio a Cuneo (CN) il 12/07/2012; Persona_1 Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 08/03/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 66/2024, pubblicata il 02/05/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
15/11/2024 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 03/05/2024 chiedendo perché si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. Per_1 in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
18/09/2010 in Cuneo (CN) da: , nato a [...] il [...], e da Parte_1 nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al n. 68, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle
CONDIZIONI
- Contariis rejectis;
- Dato atto che le parti non hanno più ripreso la convivenza per cui ricorrono i requisiti di cui all'art. 3 n.2 lett. b)
L.898/1970 e successive modifiche e che la sentenza di separazione è ritualmente passata in giudicato
- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cuneo il 18/09/2010, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di Legge;
- Disporsi l'affido condiviso del figlio il quale manterrà la residenza in Cuneo c/so Francia 10 E. Il figlio trascorrerà Per_1 con i genitori tempi paritetici e segnatamente starà con il padre una settimana il lunedì, martedì e mercoledì dal termine dell'orario lavorativo del padre fino al giovedì mattina e con la madre dal giovedì al venerdì fino alle ore 18,00 quando ritornerà presso il padre fino al lunedì mattina, quindi la settimana successiva i detti periodi verranno alternati e così proseguendo.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina.
- I genitori si sono determinati a concordare tali modalità di affido per consentire al figlio di mantenere un rapporto significativo e continuativo con entrambi tenendo conto del desiderio espresso dal figlio. Il padre accompagnerà il figlio a scuola tutte le mattine così come avvenuto sino ad ora.
Ciascun genitore terrà inoltre con sé il figlio metà delle vacanze natalizie alternando il Natale e il Capodanno e segnatamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi, tenendo conto prioritariamente dei bisogni del figlio, metà delle vacanze pasquali alternando la Pasqua e la Pasquetta e tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi comunque il prima possibile i rispettivi periodi ferie estive e il luogo ove il figlio trascorrerà le vacanze. Le vacanze scolastiche di carnevale verranno suddivise a metà, mentre i genitori alterneranno tra loro i giorni di festività civili e religiosi correnti nell'anno, salvo diversi accordi.
- In virtù dei tempi paritetici di permanenza del figlio con ciascun genitore ognuno di essi provvederà al mantenimento diretto dello stesso, mentre verranno suddivise al 50% le spese di abbigliamento ad ogni cambio stagione e comunque in relazione alle esigenze del minore, quelle mediche, scolastiche e ludico sportive previamente concordate e successivamente documentate.
Per le spese mediche più rilevanti e superiori ad euro 200,00 i genitori, dopo aver scelto concordemente il professionista, prenderanno accordi con lo stesso per concordare le modalità di pagamento diretto della quota di spettanza
- L'assegno Unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- La casa coniugale sita in Cuneo C/so Francia 10/E, di esclusiva proprietà del resta a lui assegnata. Pt_1
- Le parti entrambe autosufficienti economicamente rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica o assegno divorzile;
- I coniugi si autorizzano il rilascio del passaporto e della C.I valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione. Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 568/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Tiziana MARRAFFA, elettivamente domiciliato in Parte_1
P.zza Galimberti n. 1, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Tiziana MARRAFFA
e on il patrocinio dell'Avv. Monica GIROLAMI, elettivamente domiciliata in Controparte_1
C.so Nizza n. 13, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Monica GIROLAMI
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 18/09/2010, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 68, Parte II, Serie A, dell'anno 2010; che dal matrimonio è nato il figlio a Cuneo (CN) il 12/07/2012; Persona_1 Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 08/03/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 66/2024, pubblicata il 02/05/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
15/11/2024 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 03/05/2024 chiedendo perché si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. Per_1 in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
18/09/2010 in Cuneo (CN) da: , nato a [...] il [...], e da Parte_1 nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al n. 68, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle
CONDIZIONI
- Contariis rejectis;
- Dato atto che le parti non hanno più ripreso la convivenza per cui ricorrono i requisiti di cui all'art. 3 n.2 lett. b)
L.898/1970 e successive modifiche e che la sentenza di separazione è ritualmente passata in giudicato
- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cuneo il 18/09/2010, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di Legge;
- Disporsi l'affido condiviso del figlio il quale manterrà la residenza in Cuneo c/so Francia 10 E. Il figlio trascorrerà Per_1 con i genitori tempi paritetici e segnatamente starà con il padre una settimana il lunedì, martedì e mercoledì dal termine dell'orario lavorativo del padre fino al giovedì mattina e con la madre dal giovedì al venerdì fino alle ore 18,00 quando ritornerà presso il padre fino al lunedì mattina, quindi la settimana successiva i detti periodi verranno alternati e così proseguendo.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina.
- I genitori si sono determinati a concordare tali modalità di affido per consentire al figlio di mantenere un rapporto significativo e continuativo con entrambi tenendo conto del desiderio espresso dal figlio. Il padre accompagnerà il figlio a scuola tutte le mattine così come avvenuto sino ad ora.
Ciascun genitore terrà inoltre con sé il figlio metà delle vacanze natalizie alternando il Natale e il Capodanno e segnatamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi, tenendo conto prioritariamente dei bisogni del figlio, metà delle vacanze pasquali alternando la Pasqua e la Pasquetta e tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi comunque il prima possibile i rispettivi periodi ferie estive e il luogo ove il figlio trascorrerà le vacanze. Le vacanze scolastiche di carnevale verranno suddivise a metà, mentre i genitori alterneranno tra loro i giorni di festività civili e religiosi correnti nell'anno, salvo diversi accordi.
- In virtù dei tempi paritetici di permanenza del figlio con ciascun genitore ognuno di essi provvederà al mantenimento diretto dello stesso, mentre verranno suddivise al 50% le spese di abbigliamento ad ogni cambio stagione e comunque in relazione alle esigenze del minore, quelle mediche, scolastiche e ludico sportive previamente concordate e successivamente documentate.
Per le spese mediche più rilevanti e superiori ad euro 200,00 i genitori, dopo aver scelto concordemente il professionista, prenderanno accordi con lo stesso per concordare le modalità di pagamento diretto della quota di spettanza
- L'assegno Unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- La casa coniugale sita in Cuneo C/so Francia 10/E, di esclusiva proprietà del resta a lui assegnata. Pt_1
- Le parti entrambe autosufficienti economicamente rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica o assegno divorzile;
- I coniugi si autorizzano il rilascio del passaporto e della C.I valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione. Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi