CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2024, n. 20846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20846 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di MA NO nato a [...] e Linosa il 25/03/1964; avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti. Miceli Silvio Salvatore e TO VI, che hanno insisistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo. adito con atto di appello dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero del medesimo tribunale aveva applicato, nei confronti di Di MA NO, in relazione a reati ex artt.:, 81 env. cod. nen, e 73 DPR 309/90, la misura dell'obbliao di dimora in luoao della richiesta misura della custodia in carcere, Penale Sent. Sez. 3 Num. 20846 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2024 accoglieva l'appello sostituendo la misura dell'obbligo di dimora con quella della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo Di MA NO, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Contesta, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen in relazione agli artt. 274 lett. a) e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Vi sarebbe travisamento delle dichiarazioni rese dal De TI nella parte in cui esse sconfesserebbero l'assunto del tribunale in ordine alla emersione di rapporti non occasionali tra il ricorrente e AN IO, notoriamente dedito ad attività di spaccio. Ciò perché il De TI avrebbe invece attribuito a sé iniziative di contatto con il AN. Il tribunale, con incidenza sul piano del pericolo di recidivanza, avrebbe anche trascurato il dato per cui il De TI, presi gli zaini rinvenuti in mare, verificatane la natura con AN IO, decise autonomamamnete di lasciare in tutto o in parte la droga a quest'ultimo, senza consultare previamente il ricorrente. Egualmente inadeguata a sostenere la tesi della continuità con ambienti cirminali dediti allo spaccio, risulterebbe la ricostruzione della condotta relativa alla cessione di droga a IN OL, la cui versione dei fatti sarebbe innanzitutto priva di riscontri. In ogni caso, il contatto con il IN non sarebbe stato conseguente ad una iniziativa del Di MA ma sarebbe avvenuto per iniziativa dello stesso IN, allettato da voci che attribuivano al Di MA il rinvenimento in parola. Né si potrebbe identificare il Di MA in colui al quale il IN avrebbe promesso il riparto di un terzo dei proventi, corrispondendo, piuttosto, l'intenzione di IN, a que& di raggirare il ricorrente che, comunque, non avrebbe attribuito peso alle affermazioni del IN, non avendo mai chiesto il citato riparto di proventi. A sostegno di quanto finora sostenuto si riportano in ricorso stralci di dichiarazioni. Le stesse modalità di consegna dello stupefacente denoterebbero una noncuranza del Di MA circa il rischio di perdita del contenuto dell'involucro. Il disinteresse così manifestato escuderebbe il ruolo verticistico del Di MA. Per cui non si potrebbe configurare l'esistenza di rapporti con ambienti criminali quale presupposto del ritenuto pericolo di recidivanza. Piuttosto, emergerebbe nei confronti del ricorrente un mero ritrovamento casuale dello stupefacente, con assenza di dominio di ogni successivo sviluppo della vicenda, a valle della consegna ai due gruppi di spacciatori. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 275 n. 3 e 275 bis cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella della custodia in carcere. Sarebbe apparente la motivazione a supporto della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ancorchè con il dispositivo del braccialetto elettronico, siccome fondata su un congetturale possibile ausilio di terzi non identificati, in funzione del coordinamento di altre operazioni di traffico di stupefacenti. Il tutto in contrasto con le evidenze indiziarie quanto al ruolo verticistico attribuito all'indagato. Oltre che in assenza di dimostrazione di mancanza di capacità di autocontrollo. Si aggiunge che i limiti del devoluto, conseguenti al rito, non escluderebbero il vaglio della persistenza delle esigenze cautelari, con assenza dei requisiti di attualità e concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è meramente rivalutativo, siccome imperniato su una rilettura di dati disponibili, operata per stralci, come tale inammissibile in questa sede. Inadeguato è anche il prospettato travisamento di affermazioni, a fronte di citazioni, sezionate nell'ambito di più ampi discorsi, che non paiono in alcun modo smentire il costrutto del tribunale del riesame, laddove come noto, il travisamento del dato dichiarativo impone, diversamente dal caso di specie, la presenza di affermazioni dal significato univoco ed oggettivo, palesemente non colto dall'interprete ovvero trascurate, mentre nel ricorso proposto prevale esclusivamente una personale valutazione di dati, peraltro in costrasto con chiari passaggi argomentativi delineanti sia gli accordi originari tra il Di MA e De TI come illustrati dai giudici della cautela e diretti a contattare soggetti inseriti nel mondo del traffico di stupefacenti, sia l'evoluzione dei contatti con chi avrebbe dovuto poi curare lo spaccio, come pure correttamente ricostruito nei provvedimenti cautelati. Consegue l'opportunità, nel caso in esame, anche di sottolineare come il giudice di legittimità può rilevare, diversamente dal caso in esame, il dedotto travisamento, solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, che nel provvedimento impugnato attengono, peraltro, senza che sia elaborata alcuna critica, anche ad intercettazioni, tabulati telefonici, riconoscimenti del Lo Verde e ricostruzioni del percorso di navigazione della nave (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 - 01 Cammarota). 3 2.Quanto al secondo motivo, anche esso risulta inammissibile. I giudici hanno valorizzato le iniziative del ricorrente dirette a sviluppare ben due canali di spaccio, la facilità con cui erano stati allacciati tali contatti, il coinvolgimento da parte del Di MA anche di ulteriori complici, così da coerentemente rinvenire un chiaro intento di stabile inserimento nel narcotraffko e quindi l'attualità del pericolo di reiterazione, anche avvalendosi di soggetti a lui vicini, come già fatto nella vicenda in esame, rendendosi in tal modo ragionevolmente inadeguata la misura degli arresti domiciliari, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, ancorchè mediante il ricorso al braccialetto elettronico. Rispetto a tale coerente motivazione si oppone, ancora una volta, una mera personale rivalutazione di dati, piuttosto che individuare un vizio mootivazionale che di per sé e nella sua obiettiva evidenza - e non attraverso personali ricostruzioni alternative - infici i passaggi motivazionali. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25.01.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti. Miceli Silvio Salvatore e TO VI, che hanno insisistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo. adito con atto di appello dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero del medesimo tribunale aveva applicato, nei confronti di Di MA NO, in relazione a reati ex artt.:, 81 env. cod. nen, e 73 DPR 309/90, la misura dell'obbliao di dimora in luoao della richiesta misura della custodia in carcere, Penale Sent. Sez. 3 Num. 20846 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2024 accoglieva l'appello sostituendo la misura dell'obbligo di dimora con quella della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo Di MA NO, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Contesta, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen in relazione agli artt. 274 lett. a) e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Vi sarebbe travisamento delle dichiarazioni rese dal De TI nella parte in cui esse sconfesserebbero l'assunto del tribunale in ordine alla emersione di rapporti non occasionali tra il ricorrente e AN IO, notoriamente dedito ad attività di spaccio. Ciò perché il De TI avrebbe invece attribuito a sé iniziative di contatto con il AN. Il tribunale, con incidenza sul piano del pericolo di recidivanza, avrebbe anche trascurato il dato per cui il De TI, presi gli zaini rinvenuti in mare, verificatane la natura con AN IO, decise autonomamamnete di lasciare in tutto o in parte la droga a quest'ultimo, senza consultare previamente il ricorrente. Egualmente inadeguata a sostenere la tesi della continuità con ambienti cirminali dediti allo spaccio, risulterebbe la ricostruzione della condotta relativa alla cessione di droga a IN OL, la cui versione dei fatti sarebbe innanzitutto priva di riscontri. In ogni caso, il contatto con il IN non sarebbe stato conseguente ad una iniziativa del Di MA ma sarebbe avvenuto per iniziativa dello stesso IN, allettato da voci che attribuivano al Di MA il rinvenimento in parola. Né si potrebbe identificare il Di MA in colui al quale il IN avrebbe promesso il riparto di un terzo dei proventi, corrispondendo, piuttosto, l'intenzione di IN, a que& di raggirare il ricorrente che, comunque, non avrebbe attribuito peso alle affermazioni del IN, non avendo mai chiesto il citato riparto di proventi. A sostegno di quanto finora sostenuto si riportano in ricorso stralci di dichiarazioni. Le stesse modalità di consegna dello stupefacente denoterebbero una noncuranza del Di MA circa il rischio di perdita del contenuto dell'involucro. Il disinteresse così manifestato escuderebbe il ruolo verticistico del Di MA. Per cui non si potrebbe configurare l'esistenza di rapporti con ambienti criminali quale presupposto del ritenuto pericolo di recidivanza. Piuttosto, emergerebbe nei confronti del ricorrente un mero ritrovamento casuale dello stupefacente, con assenza di dominio di ogni successivo sviluppo della vicenda, a valle della consegna ai due gruppi di spacciatori. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 275 n. 3 e 275 bis cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella della custodia in carcere. Sarebbe apparente la motivazione a supporto della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ancorchè con il dispositivo del braccialetto elettronico, siccome fondata su un congetturale possibile ausilio di terzi non identificati, in funzione del coordinamento di altre operazioni di traffico di stupefacenti. Il tutto in contrasto con le evidenze indiziarie quanto al ruolo verticistico attribuito all'indagato. Oltre che in assenza di dimostrazione di mancanza di capacità di autocontrollo. Si aggiunge che i limiti del devoluto, conseguenti al rito, non escluderebbero il vaglio della persistenza delle esigenze cautelari, con assenza dei requisiti di attualità e concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è meramente rivalutativo, siccome imperniato su una rilettura di dati disponibili, operata per stralci, come tale inammissibile in questa sede. Inadeguato è anche il prospettato travisamento di affermazioni, a fronte di citazioni, sezionate nell'ambito di più ampi discorsi, che non paiono in alcun modo smentire il costrutto del tribunale del riesame, laddove come noto, il travisamento del dato dichiarativo impone, diversamente dal caso di specie, la presenza di affermazioni dal significato univoco ed oggettivo, palesemente non colto dall'interprete ovvero trascurate, mentre nel ricorso proposto prevale esclusivamente una personale valutazione di dati, peraltro in costrasto con chiari passaggi argomentativi delineanti sia gli accordi originari tra il Di MA e De TI come illustrati dai giudici della cautela e diretti a contattare soggetti inseriti nel mondo del traffico di stupefacenti, sia l'evoluzione dei contatti con chi avrebbe dovuto poi curare lo spaccio, come pure correttamente ricostruito nei provvedimenti cautelati. Consegue l'opportunità, nel caso in esame, anche di sottolineare come il giudice di legittimità può rilevare, diversamente dal caso in esame, il dedotto travisamento, solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, che nel provvedimento impugnato attengono, peraltro, senza che sia elaborata alcuna critica, anche ad intercettazioni, tabulati telefonici, riconoscimenti del Lo Verde e ricostruzioni del percorso di navigazione della nave (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 - 01 Cammarota). 3 2.Quanto al secondo motivo, anche esso risulta inammissibile. I giudici hanno valorizzato le iniziative del ricorrente dirette a sviluppare ben due canali di spaccio, la facilità con cui erano stati allacciati tali contatti, il coinvolgimento da parte del Di MA anche di ulteriori complici, così da coerentemente rinvenire un chiaro intento di stabile inserimento nel narcotraffko e quindi l'attualità del pericolo di reiterazione, anche avvalendosi di soggetti a lui vicini, come già fatto nella vicenda in esame, rendendosi in tal modo ragionevolmente inadeguata la misura degli arresti domiciliari, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, ancorchè mediante il ricorso al braccialetto elettronico. Rispetto a tale coerente motivazione si oppone, ancora una volta, una mera personale rivalutazione di dati, piuttosto che individuare un vizio mootivazionale che di per sé e nella sua obiettiva evidenza - e non attraverso personali ricostruzioni alternative - infici i passaggi motivazionali. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25.01.2024