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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVV. Parte_1
IN LI, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO VENETO 165 RAGUSA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nella sua qualità di rappresentante legale della CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'AVV. MICHELE CIAMPI, elettivamente domiciliata in CP_2
VIA SAN LUCIFERO 72 CAGLIARI
PARTE CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha proposto appello avverso la sentenza n. 335/2024 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, con cui è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
87/2023 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi il diritto della parte attrice al pagamento del compenso dovuto in forza del rinnovo del contratto del 31.03.2020; per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2023 o, in subordine, condannare la Controparte_3 al pagamento della somma di € 2.475,00 oltre agli interessi di mora e legali sino al
[...] saldo;
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
pagina 1 di 6 La parte attrice ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancata approvazione della clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto in applicazione dell'art. 1341, c.c.; che le clausole potenzialmente pregiudizievoli per la sono state specificatamente approvate e CP_2 sottoscritte dalla parte appellata;
che in seguito alla telefonata intercorsa con avente CP_1 ad oggetto la proposta di collaborazione, è stata trasmessa la copia cartacea del contratto per consentire alla di analizzare il testo in ogni sua parte, ivi comprese le sezioni CP_2 contenenti le clausole ritenute vessatorie;
che la clausola n. 7 è stata specificamente sottoscritta dalla;
che a pagina 3 del contratto vengono indicate in maniera precisa tutte le CP_2 clausole, compresa la n. 7 relativa alla durata del contratto;
che non è necessario trascrivere integralmente il contenuto della clausola;
che non sussiste vessatorietà ove la clausola di recesso/disdetta sia prevista a favore del solo predisponente;
che, stante la fondatezza della pretesa creditoria, appare infondata la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 29.11.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_4
la quale ha chiesto, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; nel
[...] merito, il rigetto dell'appello; in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'illegittimità della compensazione delle spese e per l'effetto riconoscerle in capo all'odierno appellato.
La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342,
c.p.c.; che le clausole vessatorie, tra le quali segnatamente quella di cui all'art. 7 del contratto per cui è causa, sono state scritte con caratteri non chiaramente individuati, dimensioni estremamente ridotte, e non sono state espresse in maniera tale da richiamare l'attenzione del contraente;
che non sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
All'udienza del 30.09.2025, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
- L'appello avanzato dalla parte attrice non può essere accolto.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla convenuta.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, pagina 2 di 6 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., n. 22680/2022;
Cass., n. 26624/2023). In particolare, l'appellante, il quale intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass., n.
14698/2022).
Nel caso di specie, la ha contestato la sentenza di primo grado per aver ritenuto Parte_2 fondata l'eccezione avanzata dalla parte appellata relativa alla mancata specifica approvazione della clausola n. 7, sia per non aver ritenuto sufficiente la sottoscrizione apposta da parte della
, sia per aver ritenuto la vessatorietà della clausola. CP_2
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'atto di impugnazione contenga la chiara indicazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione, pertanto, non può essere accolta.
Con riferimento al merito, va rilevato che con decreto ingiuntivo del 6.4.2023 il Giudice di
Pace di Nuoro ha ingiunto alla il pagamento della somma di € Controparte_4
2.475,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per il servizio di presentazione agenti e presentazione clienti in Italia, Europa ed extra Europa svolto dalla B2B Italia s.r.l. nel periodo
2022-2024 in virtù del contratto sottoscritto dalle parti il 31.03.2020 della durata di due anni, tacitamente rinnovato per effetto della mancata disdetta da parte del partner/fornitore.
La parte opponente ha contestato il rinnovo del contratto sulla base della vessatorietà della clausola n. 7 che prevede il rinnovo tacito e dell'omessa sottoscrizione.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti, in data 31.3.2020 la CP_2 ha stipulato con la B2B International Group un contratto avente ad oggetto il conferimento dell'incarico, per la durata di due anni, della presentazione dei clienti e/o agenti. Nella terza pagina del contratto sono indicate le condizioni generali, tra cui l'art. 7 “Durata del contratto e facoltà di disdetta” che prevede che il contratto avrà la durata di due anni e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta da parte del Partner/Fornitore, da inviarsi a mezzo PEC con ricezione, da parte di
B2B Italia s.r.l., almeno tre mesi prima della scadenza biennale in corso. In calce alle condizioni generali si legge: “Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: 3 (compenso B2B ITALIA); 5 (Obblighi del pagina 3 di 6 partner/fornitore); 7 (Durata del contratto e facoltà di disdetta); 10 (Clausola risolutiva espressa);
12 (Definizioni)”; nella parte sottostante, in corrispondenza della dicitura “Contratto n. 30326 sottoscritto il 31.3.2020 Timbro e firma per accettazione Partner/Fornitore” è stato apposto il timbro della e la sottoscrizione di CP_2 CP_1
In primo luogo va evidenziato che la clausola delle condizioni generali del contratto predisposte dalla B2B Italia s.r.l. che stabilisce la proroga del contratto rientra nell'elenco di cui all'art. 1341 2° comma, c.c.: le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, infatti, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341,
2° comma, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità (Cass., n. 14737/2015; Cass., n.
11734/2004).
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente (Cass., n. 18680/2003; Cass., n.
10942/2006): di conseguenza, non può ritenersi che le clausole siano specificamente approvate per iscritto nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente, ancorchè immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di tali clausole stampate con caratteri tipografici diversi e di maggiore rilievo (Cass.,
n. 9998/1990; Cass., n. 7805/1991; Cass., n. 1637/2002).
Nel caso di specie, dopo le condizioni generali di contratto e il richiamo, per l'approvazione specifica, alle clausole indicate negli artt. 3, 5, 7, 10 e 12, è stata apposta un'unica firma da parte del contraente in adesione. Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, non può ritenersi che la clausola relativa alla proroga tacita sia stata specificamente approvata per iscritto: l'approvazione può essere considerata specifica solo quando riguardi in modo esclusivo le clausole vessatorie incluse tra le condizioni generali. E questo richiede che alla parte invitata a sottoscrivere il modello o formulario, perché resti documentata la propria adesione alle condizioni generali in esso riprodotte, sia sottoposto per essere firmato un distinto testo, ancorchè sullo stesso modello, in cui quelle clausole siano riprodotte o richiamate. “La circostanza che la clausola vessatoria, dopo essere stata inclusa tra le altre condizioni di contratto, sia riprodotta una seconda volta o venga pagina 4 di 6 richiamata in una apposita, distinta e successiva parte del modulo – come nel caso di specie – non soddisfa invece l'esigenza della approvazione specifica, quando sul modulo sia apposta una sola firma, ancorchè dopo, anziché prima, di quella seconda parte del modello. Nel requisito della specifica approvazione come condizione di validità delle clausole onerose si traduce una esigenza di certezza che il contraente sia stato richiamato a soffermarsi sul loro contenuto e (…) si richiede che all'accettazione delle condizioni generali di contratto tra cui la clausola è inclusa segua una distinta dichiarazione sottoscritta, che esprima la rinnovata resa in considerazione e accettazione delle clausole a contenuto oneroso” (Cass., n. 1637/2002).
Nel caso in esame il modulo delle condizioni generali di contratto reca una sola sottoscrizione, se pur successivamente al richiamo delle clausole vessatorie;
di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, non può ritenersi che la clausola relativa alla proroga tacita del contratto sia stata specificamente approvata per iscritto.
Pertanto, stante l'inefficacia della clausola di proroga, non può essere accolta la domanda della parte appellante volta ad accertare il diritto della parte attrice al pagamento del compenso dovuto in forza del rinnovo del contratto del 31.03.2020 e per l'effetto a confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2023.
3) La domanda della parte appellata volta a dichiarare, in riforma della sentenza impugnata,
l'illegittimità della compensazione delle spese dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto avanzata nella comparsa depositata il 29.11.2024, oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza del 10.12.2024, previsto dall'art. 343, c.p.c.
4) Considerata la parziale soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate nella misura di due terzi. La parte appellante va condannata a corrispondere a favore della parte appellata un terzo delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge l'appello avanzato dalla;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla volta a Controparte_4 dichiarare l'illegittimità della compensazione delle spese di lite;
pagina 5 di 6 - condanna la parte appellante a corrispondere a favore della parte appellata un terzo delle spese di lite inerenti il presente giudizio, liquidate per tale quota in € 567,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Nuoro, il 17 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVV. Parte_1
IN LI, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO VENETO 165 RAGUSA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nella sua qualità di rappresentante legale della CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'AVV. MICHELE CIAMPI, elettivamente domiciliata in CP_2
VIA SAN LUCIFERO 72 CAGLIARI
PARTE CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha proposto appello avverso la sentenza n. 335/2024 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, con cui è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
87/2023 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi il diritto della parte attrice al pagamento del compenso dovuto in forza del rinnovo del contratto del 31.03.2020; per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2023 o, in subordine, condannare la Controparte_3 al pagamento della somma di € 2.475,00 oltre agli interessi di mora e legali sino al
[...] saldo;
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
pagina 1 di 6 La parte attrice ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancata approvazione della clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto in applicazione dell'art. 1341, c.c.; che le clausole potenzialmente pregiudizievoli per la sono state specificatamente approvate e CP_2 sottoscritte dalla parte appellata;
che in seguito alla telefonata intercorsa con avente CP_1 ad oggetto la proposta di collaborazione, è stata trasmessa la copia cartacea del contratto per consentire alla di analizzare il testo in ogni sua parte, ivi comprese le sezioni CP_2 contenenti le clausole ritenute vessatorie;
che la clausola n. 7 è stata specificamente sottoscritta dalla;
che a pagina 3 del contratto vengono indicate in maniera precisa tutte le CP_2 clausole, compresa la n. 7 relativa alla durata del contratto;
che non è necessario trascrivere integralmente il contenuto della clausola;
che non sussiste vessatorietà ove la clausola di recesso/disdetta sia prevista a favore del solo predisponente;
che, stante la fondatezza della pretesa creditoria, appare infondata la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 29.11.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_4
la quale ha chiesto, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; nel
[...] merito, il rigetto dell'appello; in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'illegittimità della compensazione delle spese e per l'effetto riconoscerle in capo all'odierno appellato.
La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342,
c.p.c.; che le clausole vessatorie, tra le quali segnatamente quella di cui all'art. 7 del contratto per cui è causa, sono state scritte con caratteri non chiaramente individuati, dimensioni estremamente ridotte, e non sono state espresse in maniera tale da richiamare l'attenzione del contraente;
che non sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
All'udienza del 30.09.2025, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
- L'appello avanzato dalla parte attrice non può essere accolto.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla convenuta.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, pagina 2 di 6 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., n. 22680/2022;
Cass., n. 26624/2023). In particolare, l'appellante, il quale intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass., n.
14698/2022).
Nel caso di specie, la ha contestato la sentenza di primo grado per aver ritenuto Parte_2 fondata l'eccezione avanzata dalla parte appellata relativa alla mancata specifica approvazione della clausola n. 7, sia per non aver ritenuto sufficiente la sottoscrizione apposta da parte della
, sia per aver ritenuto la vessatorietà della clausola. CP_2
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'atto di impugnazione contenga la chiara indicazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione, pertanto, non può essere accolta.
Con riferimento al merito, va rilevato che con decreto ingiuntivo del 6.4.2023 il Giudice di
Pace di Nuoro ha ingiunto alla il pagamento della somma di € Controparte_4
2.475,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per il servizio di presentazione agenti e presentazione clienti in Italia, Europa ed extra Europa svolto dalla B2B Italia s.r.l. nel periodo
2022-2024 in virtù del contratto sottoscritto dalle parti il 31.03.2020 della durata di due anni, tacitamente rinnovato per effetto della mancata disdetta da parte del partner/fornitore.
La parte opponente ha contestato il rinnovo del contratto sulla base della vessatorietà della clausola n. 7 che prevede il rinnovo tacito e dell'omessa sottoscrizione.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti, in data 31.3.2020 la CP_2 ha stipulato con la B2B International Group un contratto avente ad oggetto il conferimento dell'incarico, per la durata di due anni, della presentazione dei clienti e/o agenti. Nella terza pagina del contratto sono indicate le condizioni generali, tra cui l'art. 7 “Durata del contratto e facoltà di disdetta” che prevede che il contratto avrà la durata di due anni e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta da parte del Partner/Fornitore, da inviarsi a mezzo PEC con ricezione, da parte di
B2B Italia s.r.l., almeno tre mesi prima della scadenza biennale in corso. In calce alle condizioni generali si legge: “Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: 3 (compenso B2B ITALIA); 5 (Obblighi del pagina 3 di 6 partner/fornitore); 7 (Durata del contratto e facoltà di disdetta); 10 (Clausola risolutiva espressa);
12 (Definizioni)”; nella parte sottostante, in corrispondenza della dicitura “Contratto n. 30326 sottoscritto il 31.3.2020 Timbro e firma per accettazione Partner/Fornitore” è stato apposto il timbro della e la sottoscrizione di CP_2 CP_1
In primo luogo va evidenziato che la clausola delle condizioni generali del contratto predisposte dalla B2B Italia s.r.l. che stabilisce la proroga del contratto rientra nell'elenco di cui all'art. 1341 2° comma, c.c.: le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, infatti, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341,
2° comma, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità (Cass., n. 14737/2015; Cass., n.
11734/2004).
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente (Cass., n. 18680/2003; Cass., n.
10942/2006): di conseguenza, non può ritenersi che le clausole siano specificamente approvate per iscritto nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente, ancorchè immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di tali clausole stampate con caratteri tipografici diversi e di maggiore rilievo (Cass.,
n. 9998/1990; Cass., n. 7805/1991; Cass., n. 1637/2002).
Nel caso di specie, dopo le condizioni generali di contratto e il richiamo, per l'approvazione specifica, alle clausole indicate negli artt. 3, 5, 7, 10 e 12, è stata apposta un'unica firma da parte del contraente in adesione. Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, non può ritenersi che la clausola relativa alla proroga tacita sia stata specificamente approvata per iscritto: l'approvazione può essere considerata specifica solo quando riguardi in modo esclusivo le clausole vessatorie incluse tra le condizioni generali. E questo richiede che alla parte invitata a sottoscrivere il modello o formulario, perché resti documentata la propria adesione alle condizioni generali in esso riprodotte, sia sottoposto per essere firmato un distinto testo, ancorchè sullo stesso modello, in cui quelle clausole siano riprodotte o richiamate. “La circostanza che la clausola vessatoria, dopo essere stata inclusa tra le altre condizioni di contratto, sia riprodotta una seconda volta o venga pagina 4 di 6 richiamata in una apposita, distinta e successiva parte del modulo – come nel caso di specie – non soddisfa invece l'esigenza della approvazione specifica, quando sul modulo sia apposta una sola firma, ancorchè dopo, anziché prima, di quella seconda parte del modello. Nel requisito della specifica approvazione come condizione di validità delle clausole onerose si traduce una esigenza di certezza che il contraente sia stato richiamato a soffermarsi sul loro contenuto e (…) si richiede che all'accettazione delle condizioni generali di contratto tra cui la clausola è inclusa segua una distinta dichiarazione sottoscritta, che esprima la rinnovata resa in considerazione e accettazione delle clausole a contenuto oneroso” (Cass., n. 1637/2002).
Nel caso in esame il modulo delle condizioni generali di contratto reca una sola sottoscrizione, se pur successivamente al richiamo delle clausole vessatorie;
di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, non può ritenersi che la clausola relativa alla proroga tacita del contratto sia stata specificamente approvata per iscritto.
Pertanto, stante l'inefficacia della clausola di proroga, non può essere accolta la domanda della parte appellante volta ad accertare il diritto della parte attrice al pagamento del compenso dovuto in forza del rinnovo del contratto del 31.03.2020 e per l'effetto a confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2023.
3) La domanda della parte appellata volta a dichiarare, in riforma della sentenza impugnata,
l'illegittimità della compensazione delle spese dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto avanzata nella comparsa depositata il 29.11.2024, oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza del 10.12.2024, previsto dall'art. 343, c.p.c.
4) Considerata la parziale soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate nella misura di due terzi. La parte appellante va condannata a corrispondere a favore della parte appellata un terzo delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge l'appello avanzato dalla;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla volta a Controparte_4 dichiarare l'illegittimità della compensazione delle spese di lite;
pagina 5 di 6 - condanna la parte appellante a corrispondere a favore della parte appellata un terzo delle spese di lite inerenti il presente giudizio, liquidate per tale quota in € 567,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Nuoro, il 17 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Tiziana Longu
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