Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3948/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BELTRAMI Parte_1 C.F._1
SANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PINI CP_1 CP_2 C.F._2
IRENE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE
pagina 1 di 7
non oltre il 30.09.2024, a lasciare la casa familiare, consegnando alla IGnora le chiavi di CP_1 casa, e a trasferire la propria residenza presso l'abitazione sita in Formigine (MO), via Cantone n.
2/A, di proprietà del di lui zio e che occuperà in virtù di contratto di comodato gratuito.
La casa coniugale posta in Formigine - Magreta (MO), in via Fossa n. 43 viene assegnata in uso esclusivo alla IGnora unitamente agli arredi e suppellettili che l'arredano e la corredano, ad CP_1
eccezione della cassettiera Ikea attualmente presente nella stanza del bagno, che verrà rimossa a spese e cure del IGnor Parte_2
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore CA viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento all'assunzione delle decisioni di natura straordinaria (attinenti alla salute, la scuola, l'educazione) tenendo in considerazione le aspirazioni ed inclinazioni del figlio e disgiuntamente in riferimento alle scelte ordinarie, con ciò intendendo che ciascun genitore potrà autonomamente assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio si trovi presso di sé senza obbligo confronto con l'altro genitore. Il figlio minore CA è collocato presso la madre e manterrà la propria residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione sita in Formigine - Magreta (MO), in via Fossa n. 43.
3) DIRITTO DI VISITA
Per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente schema:
a. Due sere a settimana, quando il minore ha gli allenamenti di calcio (a titolo esemplificativo il martedì e il giovedì), dall'uscita del corso (o prelevandolo direttamente presso l'abitazione familiare se non è previsto nessun allenamento) alle ore 20:00 sino alle ore 21:30/22:00, quando il IGnor Pt_2
lo riaccompagnerà a casa;
Parte_2
b. A domeniche alterne, ritirandolo dall'abitazione alle ore 9:50 per accompagnarlo al catechismo, da cui lo preleverà alle ore 12:30, salvo poi ricondurlo a casa entro cena;
c. Il mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola (o dopo pranzo, nel periodo estivo di vacanza), sino all'inizio del corso di calcio ovvero prima dell'orario di cena;
d. Su accordo delle parti, ogniqualvolta, al di fuori degli archi temporali sopra indicati, il IGnor
voglia trascorrere del tempo con il figlio CA in occasione delle partite della Parte_2
squadra di calcio “Sassuolo” giocate presso lo stadio di Reggio Emilia.
pagina 2 di 7 Decorsi sei mesi dall'intervenuta separazione, le Parti si riservano di aggiungere il pernottamento del minore presso la residenza paterna a weekend alterni, con la possibilità per il padre di tenere
CA dal sabato sera sino al lunedì mattina, quando provvederà a riaccompagnarlo direttamente a scuola.
I genitori terranno altresì con sé il figlio ad anni alterni il giorno di Natale, quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e si riservano di accordarsi diversamente per festività e compleanni laddove vi siano eIGenze e richieste particolari del figlio.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il figlio due settimane anche non consecutive in periodo che dovrà essere concordato tra loro entro il 30.05 di ogni anno. In caso di disaccordo sui rispettivi periodi di ferie, la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari.
Entrambi i genitori si impegnano ad evitare accuratamente che il minore frequenti compagnie occasionali dell'uno e/o dell'altro genitore, almeno sino a quando non si sia instaurata una stabile duratura relazione sentimentale e comunque non prima di 2 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti danno atto che, nella primavera 2025, la IGnora trascorrerà 3-4 giorni a Londra CP_1 con il figlio CA. Il IGnor presta fin d'ora relativa autorizzazione. Pt_2
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MINORE verserà a titolo di assegno di mantenimento ordinario per il figlio la somma Parte_2
mensile di euro 900,00 da corrispondersi entro il giorno 2 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . Tale importo è rivalutabile annualmente Parte_3
secondo gli indici Istat nazionali, con decorrenza dall'anno successivo alla separazione. Si precisa che detto importo verrà versato a decorrere dal giorno 2 ottobre 2024.
Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite come segue:
A) spese straordinarie a carico del padre al 100%:
- Spese scolastiche e universitarie (comprensive di corredo, libri, trasporto, alloggio, tasse/quote di iscrizione e contributi);
- Spese mediche oculistiche e odontoiatriche e relativi apparecchi. Sul punto, si precisa che il medico incaricato delle visite oculistiche è la Dott.ssa che opera quale professionista convenzionato Per_1
presso Il dentista del minore è, invece, la Dott.ssa che segue il minore da anni. Pt_4 CP_3
Tuttavia, trattandosi di professionista pediatrica ed avendo oramai CA 12 anni, non deve escludersi la sua sostituzione con altro professionista, anche privo di specializzazione pediatrica. Il padre provvederà, quindi, nell'interesse del figlio minore, a scegliere il medico/professionista.
pagina 3 di 7 - Spese inerenti al calcio (quota di iscrizione e corredo). Si precisa che per l'anno calcistico
2024/2025 la quota di iscrizione ammonta ad euro 350,00, che dovrà essere pagata dal IGnor Pt_2 nei termini comunicati dall'Associazione sportiva come segue: euro 210,00 entro il 30.09.2024 e euro
140,00 entro il 20.01.2025.
B) spese straordinarie a carico l'80% del padre ed il 20% a carico della madre, intendendosi tali quelle di cui al protocollo in uso al Tribunale di Modena, da intendersi quivi integralmente trascritto e riportato come segue, salvo le eccezioni di cui sopra:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari e spese sanitarie;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale c) cure non convenzionali d) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia
(baby-sitter); b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Si dà atto che ciascun genitore provvederà personalmente, nei giorni di permanenza del figlio presso di sé, al vestiario e/o ad ogni altra occorrenza ordinaria del figlio stesso.
Il IGnor autorizza la IGnora all'incasso del 100% Parte_2 Parte_3 dell'assegno unico relativo al figlio minore e comunque s'impegna sin d'ora a sottoscrivere la relativa documentazione atta alla suddetta autorizzazione, anche per il futuro. I coniugi prestano, sin d'ora,
pagina 4 di 7 reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nonché assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.
Le parti danno atto che hanno in corso le pratiche per ottenere il passaporto a nome del minore e che le relative spese saranno ripartite come sopra 80% a carico del padre e 20% a carico della madre.
5) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI
Per quanto riguarda la regolazione degli aspetti patrimoniali tra le Parti, si precisa quanto segue:
• Gli aspetti economici pregressi aventi ad oggetto i beni mobili acquistati dalle parti in occasione della convivenza presso la precedente casa famigliare sita in Formigine (MO), via Cantone, n. 2/A vengono interamente definiti in via transattiva, per accettazione da parte della IGnora
[...]
della proposta del IGnor della somma omnicomprensiva pari Parte_3 Parte_2
ad euro 2.000,00. Tale somma dovrà essere versata dal IGnor entro il 10.12.2024, mediante Pt_2
bonifico bancario alle coordinate intestate alla IGnora con rinuncia della stessa a ogni bene CP_1
presente nella precedente casa coniugale;
• L'importo dovuto a titolo di rimborso delle imposte per l'anno 2022 deve essere ripartito in eguale misura tra le parti. Più precisamente, a ciascun coniuge spetterà una somma pari ad euro 1.195,00;
• Le somme presenti sul conto corrente comune alla data del 30.09.2024 devono essere ripartite al
50% in favore di ciascuno. Entrambi i coniugi provvederanno, pertanto, sino a tale data a far accreditare i propri stipendi nel conto comune. Tale conto corrente rimarrà attivo sino all'accredito della quota sociale di spettanza della IGnora in relazione al proprio rapporto di lavoro (che CP_1
presumibilmente deve essere bonificato entro il mese di maggio 2025). Una volta ricevuta tale somme, le parti procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato e il saldo presente alla data di chiusura del conto corrente sarà di esclusiva spettanza della IGnora CP_1
• Il IGnor si impegna ed obbliga, inoltre, al versamento a favore della IGnora della Pt_2 CP_1
somma di euro 19.500,00 a titolo di risparmi comuni detenuti dallo stesso, mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla stessa, entro e non oltre il 15.10.2024.
Ogni altro rapporto patrimoniale e personale è già stato regolato per cui i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
6) ALTRI PATTI
Le parti, quale espressione della loro autonomia privata, intendono obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
pagina 5 di 7 Ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi è sin da ora rinunciata e rimossa.
Ciascuna parte si farà carico delle rispettive spese di assistenza legale, con svincolo dall'obbligo di solidarietà ex art. 13 Nuovo Ordinamento Professionale Forense.
Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote.
Le parti danno atto che tutte le ulteriori questioni patrimoniali fra loro esistenti sono definite.
I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_3 nata a [...] il [...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 13/01/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 19 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 14/01/2025.
Il Presidente estensore
CA Di Pasquale
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