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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 3103/2024 R.G.L. promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Giancarlo Ciccarello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo,
Via Maggiore Toselli, 10.
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della Sede, in Via Laurana n. 59, con gli avvocati Vincenza
Marina Marinelli e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 17.05.2024, le aveva chiesto, nella qualità di erede del signor CP_1 [...]
, la ripetizione della somma di € 1.042,39, a titolo di indennità di Persona_1
accompagnamento, indebitamente percepita sul trattamento pensionistico cat. INVCIV
n. 07865278, per il periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021, perché “…è stato
1 corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.042,39 per i seguenti motivi: - È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante…”.
Deduceva che, con sentenza n. 772/2023 del 17/07/2023, notificata all' , il CP_1
Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto che il de cuius era in possesso del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido con diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 05.11.2020 fino al decesso del 18.03.2021.
L' si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' , a seguito della citata sentenza n. CP_1
773/2023, aveva provveduto a revocare in autotutela il provvedimento di indebito (cfr.
DELIBERA N. 2413746 del 05/11/2024).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 10.06.2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l ha provveduto all'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato in data 05.11.2024 e, dunque, in seguito, all'instaurazione del presente procedimento (il ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2024 e l' ha provveduto nel mese di novembre 2024), costringendo, pertanto, la parte CP_1
ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass.
Civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite così Controparte_2
come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidate in complessivi € 600,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 3103/2024 R.G.L. promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Giancarlo Ciccarello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo,
Via Maggiore Toselli, 10.
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della Sede, in Via Laurana n. 59, con gli avvocati Vincenza
Marina Marinelli e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 17.05.2024, le aveva chiesto, nella qualità di erede del signor CP_1 [...]
, la ripetizione della somma di € 1.042,39, a titolo di indennità di Persona_1
accompagnamento, indebitamente percepita sul trattamento pensionistico cat. INVCIV
n. 07865278, per il periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021, perché “…è stato
1 corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.042,39 per i seguenti motivi: - È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante…”.
Deduceva che, con sentenza n. 772/2023 del 17/07/2023, notificata all' , il CP_1
Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto che il de cuius era in possesso del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido con diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 05.11.2020 fino al decesso del 18.03.2021.
L' si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' , a seguito della citata sentenza n. CP_1
773/2023, aveva provveduto a revocare in autotutela il provvedimento di indebito (cfr.
DELIBERA N. 2413746 del 05/11/2024).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 10.06.2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l ha provveduto all'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato in data 05.11.2024 e, dunque, in seguito, all'instaurazione del presente procedimento (il ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2024 e l' ha provveduto nel mese di novembre 2024), costringendo, pertanto, la parte CP_1
ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass.
Civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite così Controparte_2
come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidate in complessivi € 600,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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