Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1950, n. 1789
CASS
Sentenza 6 luglio 1950

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La violazione della clausola proibitiva del subaffitto non importa sempre e in ogni caso la pronuncia di risoluzione del contratto, dovendosi al fine della emanazione o meno di tale pronuncia tener conto dell'oggetto, della durata della sublocazione e di ogni altra contingenza. Rientra nella nozione del subaffitto parziale la concessione in godimento, dietro corrispettivo, di una parte dell'immobile locato, anche se la effettiva utilizzazione di essa da parte del subconduttore abbia luogo in determinate ore e giorni. Costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione l'accertamento del giudice di merito secondo il quale in una locazione di immobile destinato ad uso d'albergo, la concessione da parte del conduttore a terzi di una sala dell'albergo per impiantarvi un servizio di sala da ballo pubblico, costituisca non solo una violazione della clausola che vietava il subaffitto, ma anche una inadempienza di tale gravità da snaturare la destinazione dell'immobile locato; ed è pertanto non sindacabile anche la pronuncia dello stesso giudice di merito, che in base allo stesso accertamento dichiara decaduto il conduttore dal diritto alla proroga di cui all'art.17 d.l. 6 dicembre 1946 n.424 sulla disciplina degli immobili urbani destinati ad uso di albergo. A norma dell'art.17 del d.l. 6 dicembre 1946 n.424 sulle locazioni di immobili destinati ad uso alberghiero, la mora del conduttore, al pari di ogni altra inadempienza, importa esclusione o decadenza della proroga, senza necessità che tali inadempienze siano dedotte come causa di risoluzione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1950, n. 1789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1789
    Data del deposito : 6 luglio 1950

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